Sanatoria amianto

  

È legge la norma di salvaguardia degli “atti di indirizzo” emanati dal ministero del Lavoro ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali da esposizione all’amianto.

Il 2 luglio la Camera ha approvato definitivamente il “collegato alla legge Finanziaria in materia di ambiente”. La norma di salvaguardia dei benefici previdenziali è contenuta nel comma 8 dell’articolo 18 (“Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare”), che così recita: “Le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall’Inail sulla base degli atti d’indirizzo emanati sulla materia dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall’articolo 13, comma 8, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni”. La norma, sollecitata dal sindacato e sostenuta da un gruppo di parlamentari particolarmente impegnati sul versante della tutela della salute, rappresenta un indispensabile atto di tutela dei diritti dei lavoratori esposti al pericolosissimo materiale, messi in discussione da un gruppo di aziende che, lamentando vizi di forma e sostenendo pretestuose motivazioni, ha impugnato di fronte ai tribunali amministrativi i decreti del ministero del Lavoro in esecuzione dei quali sono state rilasciate o sono attualmente in fase di rilascio da parte dell’Inail le certificazioni necessarie al riconoscimento dei benefici di cui all’articolo 13, comma 8 della Legge n. 257 del 27 marzo 1992.

Le Organizzazioni sindacali si erano schierate a sostegno dei lavoratori esposti sia con iniziative sindacali – promovendo, tra l’altro, presidi presso la sede del ministero del Lavoro e presso le varie prefetture e associazioni datoriali - sia in sede giudiziaria, intervenendo nel contenzioso in corso.

Con sentenza 8 maggio 2002, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio aveva dichiarato inammissibili, per difetto di giurisdizione (vertendosi in materia previdenziale e di assicurazione obbligatoria inerente a posizioni di diritto privato) i ricorsi presentati da buona parte dei datori di lavoro (Enichem, Magliola, Zignago-Vetro, Enel). Di diverso avviso era stato il Tar del Veneto (sentenza n. 2393/2002), che aveva annullato il decreto ministeriale che concedeva ad alcuni dipendenti della società Colbachini i benefici da amianto. Questa ultima decisione è comunque in corso di impugnazione da parte dei lavoratori interessati, assistiti dal sindacato.

 

Roma, 12 luglio 2002