La costituzione di parte civile della Fiom nei processi per infortuni gravi e mortali e per i morti da malattia professionale

 

 

PREMESSA

La FIOM di Brescia ha iniziato un percorso sperimentale ancora negli anni ’80 teso ad una azione risarcitoria in prima istanza, poi di “parte offesa” successivamente, in eventi legati a infortuni o malattie professionali accaduti ai lavoratori.

In quei tempi l’INAIL risarciva soltanto i “danni da lavoro”, indennizzava cioè il lavoratore per il periodo di lavoro perso a causa dell’infortunio, nonché risarciva il “danno permanente” dovuto a minore capacità lavorativa a seguito degli esiti dell’infortunio o della malattia professionale.

 

IL RISARCIMENTO DEL DANNO “BIOLOGICO E MORALE”

In quegli anni abbiamo intrapreso le prime esperienze relative al “risarcimento dei danni” extra-lavorativi, in base ad un semplice ragionamento: l’INAIL risarcisce il danno da lavoro, cioè la minor capacità lavorativa a seguito dei postumi da infortunio o da malattia professionale, ma il lavoratore questi danni se li trascina anche per tutto il resto della vita, e non solo per le 40 ore settimanali che passa in fabbrica. Ognuno capisce che chi è diventato sordo (ipoacusia da rumore) o chi ha perso un arto (un braccio, una gamba) si trascina le conseguenze di questo trauma per tutta la vita (postumi permanenti), e per questo abbiamo iniziato con cause pilota per avere anche il risarcimento di questi danni che “cambiano concretamente” il modo di vivere, e non solo quello di lavorare, del lavoratore che ha subito l’infortunio o la malattia professionale.

Con la vittoria delle prime cause, non facili per il fatto che per il lavoratore si trattava di denunciare il proprio datore di lavoro, si è instaurata la pratica del padronato nostrano di fare una assicurazione per risarcire questi danni, e la prassi dell’indennizzo di questi danni è divenuta nel tempo sempre meno complicata. Solo parecchi anni dopo, e precisamente dal 2001, l’INAIL ha inserito tra i suoi compiti istituzionali il risarcimento del danno biologico e morale, ma soltanto per danni superiori al 6%, anche se le tariffe utilizzate sono ben lungi dal rappresentare un “congruo” risarcimento del danno permanente subito dal lavoratore, per cui ancora oggi, a Brescia, continuano le cause per ottenere un risarcimento “equo”, tecnicamente definito “danno differenziale”, e continua la prassi di gran parte del padronato di mantenere attive specifiche assicurazioni per il risarcimento completo di questi danni.

 

LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLA FIOM NEI PROCESSI PER INFORTUNI GRAVI O MORTALI E PER I MORTI PER MALATTIA PROFESSIONALE

Oltre all’iniziativa “diretta” del lavoratore che ha subito l’infortunio o la malattia professionale, alla fine degli anni ’70 abbiamo iniziato a fare le prime esperienze di “sostegno” sindacale ai procedimenti civili e penali per infortuni gravi o mortali e per morti per malattia professionale.

Infatti ci siamo accorti di quanto fosse complicato, sia nel merito che nei tempi di durata, il procedimento del processo sia civile che penale, e di come si rischiava di arrivare molto spesso ad un nulla di fatto. Quando un operaio muore sul lavoro, accadono una serie di fatti, in rapida successione, che rischiano di far perdere la memoria di quanto accaduto, al punto che, di norma, al processo non si hanno elementi sufficienti per fare chiarezza.

Iniziamo con ordine: quando accade un infortunio mortale, di solito si dichiara immediatamente lo sciopero di tutto il personale e si esce dallo stabilimento: e qui siamo già al primo errore!

Mentre noi saremo fuori dalla fabbrica, qualcuno di solito rimane “dentro”, con la scusa di attendere l’arrivo di Carabinieri e quant’altro, con il risultato che spesso le “prove” dell’infortunio vengono occultate ed i meccanismi di sicurezza manomessi sono ripristinati: non possiamo poi certo stupirci se, al processo, la tesi padronale è quasi sempre quella o del “tragico incidente” o della “colpa” di chi è deceduto, tanto, se l’interessato è deceduto, non può più testimoniare e nessuno viene più disturbato.

Il primo compito che RLS ed RSU devono svolgere è quello di raccogliere (per iscritto!) le testimonianze di chi era presente, cosa ha visto o sentito, ricostruendo il più minuziosamente possibile la dinamica di quanto è accaduto, annotando pure cose che possono sembrare banali o superflue, ma che poi possono divenire fondamentali per capire le reali cause o responsabilità dell’accaduto. Sottolineo ancora il fatto di raccogliere testimonianze scritte e controfirmate, poiché poi il processo avviene a distanza di anni e, anche se ci si ricorda qualcosa, il tutto resterà sfumato ed i particolari si perderanno: chi di noi si ricorda cosa gli è capitato di fare alle ore 8.30 di 5 anni esatti fa? In secondo luogo, è cosa utile “picchettare le prove”, almeno finchè non arriva l’ASL, o il Magistrato, che raccoglie ogni dato ed effettua i rilievi fotografici: anche qui, assicuro a tutti che non è cosa gradevole per i compagni di lavoro del deceduto “picchettare le prove”, ma se non lo si fa, si rischia che anche un semplice spostamento possa irrimediabilmente impedire di ricostruire con esattezza quanto accaduto. In terzo luogo bisogna mettere insieme, in previsione del processo, i possibili testimoni, la documentazione dell’avvenuto, le eventuali segnalazioni di lavoratori, delegati, RLS relativamente a inconvenienti eventuali all’impianto o alla macchina dove il lavoratore lavorava. Tutti questi “accorgimenti” da seguire li mettemmo in un “manuale del delegato sindacale” che divenne parte integrante dei nostri corsi di formazione FIOM.

E’ importante seguire questa pratica perché poi il processo avviene in due fasi distinte: la prima fase, con il PROCESSO CIVILE nel quale si procede al risarcimento dei familiari del defunto, terminata la quale viene poi il PROCESSO PENALE.

Va infatti sottolineato che, una volta “risarciti del danno subito” nel processo civile, i familiari vengono poi “estromessi” dal processo penale, che, se non ci “costituiamo parte civile come sindacato”, avverrà solo con il Giudice, eventualmente l’ASL o i Carabinieri intervenuti sul luogo, l’Azienda ed il suo “solito” codazzo di “testimoni a suo discarico” pronti ad avvallare le tesi dell’azienda.

Per questo la FIOM di Brescia, già negli anni ’80, ha iniziato a “costituirsi parte civile”, basando questa scelta su alcuni semplici ragionamenti:

1) Il lavoratore che ha subito gravi danni o è deceduto a fronte di infortunio o di malattia professionale, ed i suoi familiari, vanno tutelati ed assistiti: da qui la decisione di fornire gratuitamente l’assistenza dell’Ufficio Legale della FIOM e di impegnare, a partire dal Segretario Generale (che “operativamente”, in quanto legale rappresentante, firma la costituzione di parte civile), la FIOM di Brescia non solo per ottenere il risarcimento dei danni, ma anche per arrivare a sentenze che vietino, purtroppo “a posteriori”, che le cause che anno provocato quell’infortunio o quella malattia professionale possano accadere ancora.

2) Mettere altresì a disposizione del lavoratore e/o dei familiari un perito o un medico del lavoro per supportare tutto il processo e la ricostruzione dell’accaduto, affiancando con testimonianze di lavoratori, delegati ed RLS il completamento dei dati.         

ABBIAMO INFATTI SCOPERTO CHE, ANCORA QUANDO NESSUN TRIBUNALE ACCOGLIEVA LA NOSTRA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE, GLI INCARTAMENTI CHE DEPOSITAVAMO ALL’INIZIO DEL PROCESSO, NONCHE’ LE TESIMONIANZE CHE SI PRODUCEVANO, COMUNQUE VENIVANO AMMESSE ED ASCOLTATE, E PESAVANO POI SULL’ANDAMENTO DEL PROCESSO PENALE. Oggi, col Nuovo Codice, è necessario costituirsi parte civile, nell’udienza preliminare al processo penale, per poter depositare ogni nostra considerazione ed il materiale relativo a prove, ricostruzioni e testimonianze.

3) Una volta ammessa la nostra costituzione di parte civile, ottenere un risarcimento del “danno sindacale” subito, poiché quando un lavoratore subisce un infortunio grave, o, peggio, muore sul lavoro, è tutta l’azione sindacale a risentirne, a partire dalla credibilità nostra a garantire l’incolumità fisica di chi lavora.

4) Una nota non simpatica: quando parliamo di sentenze penali, il comune pensare è che la morte di un lavoratore porti a serie condanne. Purtroppo non avviene nulla di tutto ciò.Spesso i processi si concludono dopo molti anni di distanza dal decesso dell’infortunato con inspiegabili assoluzioni, come è successo per le vicende del petrolchimico di Venezia o per la Breda di Sesto, ma anche quando si giunge a delle condanne, quasi mai si supera il periodo coperto dalla sospensione condizionale della pena: detto in altri termini più comprensibili, quasi mai gli imputati finiscono in carcere, e spesso, allorché si giunge ad una condanna, vengono coinvolte quasi sempre le figure marginali della gerarchia aziendale.Non abbiamo mai assistito alla condanna di un padrone.

 

COME CONCRETAMENTE CI SI COSTITUISCE PARTE CIVILE

PER COSTITUIRSI PARTE CIVILE COME SINDACATO BISOGNA PRODURRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA A DIMOSTRARE IL RUOLO DI RAPPRESENTANZA E DI TUTELA DEGLI INTERESSI DEI LAVORATORI CHE IL SINDACARO SVOLGE.

PER QUESTO VANNO PRODOTTI I DOCUMENTI IDENTIFICATIVI DELL’ORGANIZZAZIONE SINDACALE E QUELLI CHE ATTESTANO E DIMOSTRANO TUTTA L’ATTIVITA’ SVOLTA A DIFESA DELL’INTEGRITA’ FISICA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.

 

DATI FIOM PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE (da fornire in copia)

1) Atto Costitutivo della FIOM di ……….

2) Verbale di Elezione del Segretario Generale della FIOM territoriale di ……….(All. 1)

3) Statuto della FIOM Nazionale, in particolare l’Art 2, al Comma 3), che indica tra gli obblighi statutari della FIOM quello di “tutelare la salute e l’integrità dei lavoratori attraverso una azione costante d’intervento e di controllo del processo produttivo e dell’ambiente di lavoro affinché la produzione non comporti danni alla salute e all’integrità dei lavoratori, dei cittadini e all’ambiente.E’ pertanto compito specifico del sindacato contestare tutti quei processi produttivi che possono arrecare danno, direttamente o indirettamente, alla collettività, all’ambiente e/o alla salute e all’integrità dei lavoratori e dei cittadini”.

4) Statuto della FIOM Nazionale, che all’Art. 25, ultimo punto, che attribuisce alla figura del Segretario Generale Nazionale la rappresentanza legale e giuridica della FIOM, e che al successivo Art. 34, al comma a), estende tale rappresentanza, a livello territoriale, al Segretario Generale Territoriale della FIOM.

5) Art. 9 legge 20 Maggio 1970 n° 300 (Statuto dei Lavoratori)..

 

A) COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

1) Costituzione di parte offesa della FIOM di ……… (Copia della costituzione della FIOM di Brescia al Processo SEI del Luglio 1998 – All. 2).

2) Dichiarazione di Costituzione di Parte Civile della FIOM di ……… (Copia della Costituzione di Parte Civile della FIOM di Brescia al Processo FERALPI – Udienza Preliminare del Gennaio 2004 – All. 3).

3) Accettazione della costituzione FIOM di Parte Civile al Processo SEI (ordinanza allegata a verbale del 7/7/99; giudice dr. Lina Tosi – All. 4)

 

B) LA RICOSTRUZIONE DELL ’INFORTUNIO/MALATTIA PROFESSIONALE

1) Documentazione aziendale della RSU ed RLS sui problemi ambientali in generale e su infortuni/malattie professionali in particolare, comprese le piattaforme e gli accordi in cui si affrontano questi problemi come pure osservazioni ai verbali delle riunioni periodiche di cui alla legge 626 o segnalazioni su problemi fatte alla direzione da RLS, RSU o lavoratori.

2) Eventuali comunicazioni all’azienda o all’ASL di RSU/RLS su inadempienze dell’Azienda in merito alla prevenzione di infortuni e malattie professionali o a problemi impiantistici.

3) Ricostruzione dettagliata di RSU/RLS dell’accaduto, completata da eventuali dichiarazioni scritte e controfirmate dei lavoratori che hanno assistito al fatto.

4) Eventuali volantini sindacali, comunicati e scioperi a seguito dell’accaduto.

5) Disposizioni e Procedure di Sicurezza diramate dalla Direzione Aziendale, ovvero loro assenza o disposizioni diramate solo a posteriori, e modalità di acquisizione da parte dei lavoratori (avvisi affissi, libretti, comunicazione dei superiori o del Medico Competente Aziendale).

6) Rassegna dei dati aziendali su infortuni mortali, gravi, invalidanti o malattie professionali relativa agli ultimi anni (fare riferimento al Registro Infortuni di fabbrica e alle segnalazioni di malattie professionale, sia accertata che sospetta, fatte dal Medico Competente all’INAIL).

 

C) LA FIOM E LA TUTELA DEI LAVORATORI

1) Pubblicazioni locali /nazionali per delegati e attivisti su salute, ambiente e sicurezza.

2) Volantini di zona/provinciali su infortuni, malattie professionali, scioperi e manifestazioni provinciali su salute, ambiente e sicurezza.

3) Rappresentatività della FIOM territoriale e consistenza RLS/RSU.

4) Eventuali corsi o pubblicazioni o iniziative FIOM rivolte a RLS e RSU come contributo FIOM all’azione di prevenzione infortuni e malattie professionali.

 

FIOM BRESCIA

Ufficio Ambiente e Sicurezza/ Ufficio Vertenze