La
costituzione di parte civile della Fiom nei processi per infortuni gravi
e mortali e per i morti da malattia professionale PREMESSA
In
quei tempi l’INAIL risarciva soltanto i “danni da lavoro”,
indennizzava cioè il lavoratore per il periodo di lavoro perso a causa
dell’infortunio, nonché risarciva il “danno permanente” dovuto a
minore capacità lavorativa a seguito degli esiti dell’infortunio o
della malattia professionale. IL RISARCIMENTO DEL
DANNO “BIOLOGICO E MORALE”
In
quegli anni abbiamo intrapreso le prime esperienze relative al
“risarcimento dei danni” extra-lavorativi, in base ad un semplice
ragionamento: l’INAIL risarcisce il danno da lavoro, cioè la minor
capacità lavorativa a seguito dei postumi da infortunio o da malattia
professionale, ma il lavoratore questi danni se li trascina anche per
tutto il resto della vita, e non solo per le 40 ore settimanali che
passa in fabbrica. Ognuno capisce che chi è diventato sordo (ipoacusia
da rumore) o chi ha perso un arto (un braccio, una gamba) si trascina le
conseguenze di questo trauma per tutta la vita (postumi permanenti), e
per questo abbiamo iniziato con cause pilota per avere anche il
risarcimento di questi danni che “cambiano concretamente” il modo di
vivere, e non solo quello di lavorare, del lavoratore che ha subito
l’infortunio o la malattia professionale. Con la
vittoria delle prime cause, non facili per il fatto che per il
lavoratore si trattava di denunciare il proprio datore di lavoro, si è
instaurata la pratica del padronato nostrano di fare una assicurazione
per risarcire questi danni, e la prassi dell’indennizzo di questi
danni è divenuta nel tempo sempre meno complicata. Solo parecchi anni
dopo, e precisamente dal 2001, l’INAIL ha inserito tra i suoi compiti
istituzionali il risarcimento del danno biologico e morale, ma soltanto
per danni superiori al 6%, anche se le tariffe utilizzate sono ben lungi
dal rappresentare un “congruo” risarcimento del danno permanente
subito dal lavoratore, per cui ancora oggi, a Brescia, continuano le
cause per ottenere un risarcimento “equo”, tecnicamente definito
“danno differenziale”, e continua la prassi di gran parte del
padronato di mantenere attive specifiche assicurazioni per il
risarcimento completo di questi danni. Oltre
all’iniziativa “diretta” del lavoratore che ha subito
l’infortunio o la malattia professionale, alla fine degli anni ’70
abbiamo iniziato a fare le prime esperienze di “sostegno” sindacale
ai procedimenti civili e penali per infortuni gravi o mortali e per
morti per malattia professionale. Infatti
ci siamo accorti di quanto fosse complicato, sia nel merito che nei
tempi di durata, il procedimento del processo sia civile che penale, e
di come si rischiava di arrivare molto spesso ad un nulla di fatto.
Quando un operaio muore sul lavoro, accadono una serie di fatti, in
rapida successione, che rischiano di far perdere la memoria di quanto
accaduto, al punto che, di norma, al processo non si hanno elementi
sufficienti per fare chiarezza. Iniziamo
con ordine: quando accade un infortunio mortale, di solito si dichiara
immediatamente lo sciopero di tutto il personale e si esce dallo
stabilimento: e qui siamo già al primo errore! Mentre
noi saremo fuori dalla fabbrica, qualcuno di solito rimane “dentro”,
con la scusa di attendere l’arrivo di Carabinieri e quant’altro, con
il risultato che spesso le “prove” dell’infortunio vengono
occultate ed i meccanismi di sicurezza manomessi sono ripristinati: non
possiamo poi certo stupirci se, al processo, la tesi padronale è quasi
sempre quella o del “tragico incidente” o della “colpa” di chi
è deceduto, tanto, se l’interessato è deceduto, non può più
testimoniare e nessuno viene più disturbato. Il
primo compito che RLS ed RSU devono svolgere è quello di raccogliere
(per iscritto!) le testimonianze di chi era presente, cosa ha visto o
sentito, ricostruendo il più minuziosamente possibile la dinamica di
quanto è accaduto, annotando pure cose che possono sembrare banali o
superflue, ma che poi possono divenire fondamentali per capire le reali
cause o responsabilità dell’accaduto. Sottolineo ancora il fatto di
raccogliere testimonianze scritte e controfirmate, poiché poi il
processo avviene a distanza di anni e, anche se ci si ricorda qualcosa,
il tutto resterà sfumato ed i particolari si perderanno: chi di noi si
ricorda cosa gli è capitato di fare alle ore 8.30 di 5 anni esatti fa?
In secondo luogo, è cosa utile “picchettare le prove”, almeno finchè
non arriva l’ASL, o il Magistrato, che raccoglie ogni dato ed effettua
i rilievi fotografici: anche qui, assicuro a tutti che non è cosa
gradevole per i compagni di lavoro del deceduto “picchettare le
prove”, ma se non lo si fa, si rischia che anche un semplice
spostamento possa irrimediabilmente impedire di ricostruire con
esattezza quanto accaduto. In terzo luogo bisogna mettere insieme, in
previsione del processo, i possibili testimoni, la documentazione
dell’avvenuto, le eventuali segnalazioni di lavoratori, delegati, RLS
relativamente a inconvenienti eventuali all’impianto o alla macchina
dove il lavoratore lavorava. Tutti questi “accorgimenti” da seguire
li mettemmo in un “manuale del delegato sindacale” che divenne parte
integrante dei nostri corsi di formazione FIOM. E’
importante seguire questa pratica perché poi il processo avviene in due
fasi distinte: la prima fase, con il PROCESSO CIVILE nel quale si
procede al risarcimento dei familiari del defunto, terminata la quale
viene poi il PROCESSO PENALE. Va
infatti sottolineato che, una volta “risarciti del danno subito” nel
processo civile, i familiari vengono poi “estromessi” dal processo
penale, che, se non ci “costituiamo parte civile come sindacato”,
avverrà solo con il Giudice, eventualmente l’ASL o i Carabinieri
intervenuti sul luogo, l’Azienda ed il suo “solito” codazzo di
“testimoni a suo discarico” pronti ad avvallare le tesi
dell’azienda. Per
questo 1)
Il lavoratore che ha subito gravi danni o è deceduto a fronte di
infortunio o di malattia professionale, ed i suoi familiari, vanno
tutelati ed assistiti: da qui la decisione di fornire gratuitamente
l’assistenza dell’Ufficio Legale della FIOM e di impegnare, a
partire dal Segretario Generale (che “operativamente”, in quanto
legale rappresentante, firma la costituzione di parte civile), 2) Mettere altresì a disposizione del lavoratore e/o dei familiari un perito o un medico del lavoro per supportare tutto il processo e la ricostruzione dell’accaduto, affiancando con testimonianze di lavoratori, delegati ed RLS il completamento dei dati. ABBIAMO
INFATTI SCOPERTO CHE, ANCORA QUANDO NESSUN TRIBUNALE ACCOGLIEVA 3)
Una volta ammessa la nostra costituzione di parte civile,
ottenere un risarcimento del “danno sindacale” subito, poiché
quando un lavoratore subisce un infortunio grave, o, peggio, muore sul
lavoro, è tutta l’azione sindacale a risentirne, a partire dalla
credibilità nostra a garantire l’incolumità fisica di chi lavora. 4)
Una nota non simpatica: quando parliamo di sentenze
penali, il comune pensare è che la morte di un lavoratore porti a serie
condanne. Purtroppo non avviene nulla di tutto ciò.Spesso i processi si
concludono dopo molti anni di distanza dal decesso dell’infortunato
con inspiegabili assoluzioni, come è successo per le vicende del
petrolchimico di Venezia o per COME
CONCRETAMENTE CI SI COSTITUISCE PARTE CIVILE PER
COSTITUIRSI PARTE CIVILE COME SINDACATO BISOGNA PRODURRE TUTTA PER
QUESTO VANNO PRODOTTI I DOCUMENTI IDENTIFICATIVI DELL’ORGANIZZAZIONE
SINDACALE E QUELLI CHE ATTESTANO E DIMOSTRANO TUTTA L’ATTIVITA’ SVOLTA
A DIFESA DELL’INTEGRITA’ FISICA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.
DATI
FIOM PER 1)
Atto Costitutivo della
FIOM di ………. 2)
Verbale di Elezione del
Segretario Generale della FIOM territoriale di ……….(All. 1) 3)
Statuto della FIOM
Nazionale, in particolare l’Art 2, al Comma 3), che indica tra gli
obblighi statutari della FIOM quello di “tutelare la salute e
l’integrità dei lavoratori attraverso una azione costante
d’intervento e di controllo del processo produttivo e dell’ambiente di
lavoro affinché la produzione non comporti danni alla salute e
all’integrità dei lavoratori, dei cittadini e all’ambiente.E’
pertanto compito specifico del sindacato contestare tutti quei processi
produttivi che possono arrecare danno, direttamente o indirettamente, alla
collettività, all’ambiente e/o alla salute e all’integrità dei
lavoratori e dei cittadini”. 4)
Statuto della FIOM
Nazionale, che all’Art. 25, ultimo punto, che attribuisce alla figura
del Segretario Generale Nazionale la rappresentanza legale e giuridica
della FIOM, e che al successivo Art. 34, al comma a), estende tale
rappresentanza, a livello territoriale, al Segretario Generale
Territoriale della FIOM. 5)
Art. 9 legge 20 Maggio
1970 n° 300 (Statuto dei Lavoratori).. A)
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE 1)
Costituzione di parte
offesa della FIOM di ……… (Copia della costituzione della FIOM di
Brescia al Processo SEI del Luglio 1998 – All. 2). 2)
Dichiarazione di
Costituzione di Parte Civile della FIOM di ……… (Copia della
Costituzione di Parte Civile della FIOM di Brescia al Processo FERALPI –
Udienza Preliminare del Gennaio 2004 – All. 3). 3)
Accettazione della
costituzione FIOM di Parte Civile al Processo SEI (ordinanza allegata a
verbale del 7/7/99; giudice dr. Lina Tosi – All. 4) B)
1)
Documentazione aziendale
della RSU ed RLS sui problemi ambientali in generale e su
infortuni/malattie professionali in particolare, comprese le piattaforme e
gli accordi in cui si affrontano questi problemi come pure osservazioni ai
verbali delle riunioni periodiche di cui alla legge 626 o segnalazioni su
problemi fatte alla direzione da RLS, RSU o lavoratori. 2)
Eventuali comunicazioni
all’azienda o all’ASL di RSU/RLS su inadempienze dell’Azienda in
merito alla prevenzione di infortuni e malattie professionali o a problemi
impiantistici. 3)
Ricostruzione dettagliata
di RSU/RLS dell’accaduto, completata da eventuali dichiarazioni scritte
e controfirmate dei lavoratori che hanno assistito al fatto. 4)
Eventuali volantini
sindacali, comunicati e scioperi a seguito dell’accaduto. 5)
Disposizioni e Procedure
di Sicurezza diramate dalla Direzione Aziendale, ovvero loro assenza o
disposizioni diramate solo a posteriori, e modalità di acquisizione da
parte dei lavoratori (avvisi affissi, libretti, comunicazione dei
superiori o del Medico Competente Aziendale). 6)
Rassegna dei dati
aziendali su infortuni mortali, gravi, invalidanti o malattie
professionali relativa agli ultimi anni (fare riferimento al Registro
Infortuni di fabbrica e alle segnalazioni di malattie professionale, sia
accertata che sospetta, fatte dal Medico Competente all’INAIL).
C)
1)
Pubblicazioni locali
/nazionali per delegati e attivisti su salute, ambiente e sicurezza. 2)
Volantini di
zona/provinciali su infortuni, malattie professionali, scioperi e
manifestazioni provinciali su salute, ambiente e sicurezza. 3)
Rappresentatività della
FIOM territoriale e consistenza RLS/RSU. 4)
Eventuali corsi o
pubblicazioni o iniziative FIOM rivolte a RLS e RSU come contributo FIOM
all’azione di prevenzione infortuni e malattie professionali. FIOM
BRESCIA Ufficio
Ambiente e Sicurezza/ |