Il
Tribunale del Lavoro boccia il licenziamento di un delegato sindacale
della FIOM CGIL alla Icoma di Manfredonia e ne ordina il reintegro La
sentenza giunge dopo oltre dodici mesi dal provvedimento assunto
dall’azienda metalmeccanica che contestava al delegato –in quei
giorni impegnato per l’organizzazione dello sciopero generale-
l’assenza dal proprio posto di lavoro Ci
sono voluti più di dodici mesi, ma alla fine il delegato sindacale della
Fiom alla Icoma di Manfredonia, licenziato dall’azienda insediatasi nell’area di contratto e
specializzata nella produzione di linee e macchinari per molini e
pastifici, ha visto riconosciute le sue ragioni dal Tribunale del
Lavoro. La
vicenda risale a fine novembre Il
licenziamento fu quindi impugnato dal lavoratore con il sostegno della Fiom-Cgil.
A febbraio 2007 la sentenza definitiva del Tribunale del Lavoro di
Foggia ha accolto il ricorso del lavoro, dichiarando l’illegittimità
del provvedimento di licenziamento e ordinando la reintegrazione del
delegato sindacale sul posto di lavoro. La società è stata altresì
condannata a corrispondere al lavoratore la retribuzione mancata
rivalutata, e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali
dal licenziamento all’effettiva reintegra. “Reintegra
che a distanza di venti giorni dalla sentenza –denuncia Antonio Ufficio Stampa e Comunicazione Foggia,
9 marzo 2007 |