Fiom: il primo contratto, 100 anni fa. Nell'ottobre 1906, il contratto collettivo firmato con la Itala di Torino apriva la stagione contrattuale. Riportiamo di seguito il testo integrale di quell'accordo Tra la Spettabile Ditta Itala e per essa i suoi
legali rappresentanti signori Leone Fubini e Guido Bigio e la Federazione
nazionale fra gli operai metallurgici e per essa i signori Ernesto
Verzi e Giuseppe Scotti, essi pure debitamente autorizzati, si
convengono, per la durata di
un triennio, a partire dalla firma del presente concordato, le norme
seguenti: Art. 1. – Tutto il personale necessario alla Società Italia per
tutte le diverse prestazioni di mano d’opera nelle sue officine –
esclusi i chauffeurs e gli aiuti-chauffeurs e compresi i capi-squadra,
sarà fornito dalla Federazione Nazionale Metallurgici, la quale si
impegna di fornire il detto personale a richiesta della Ditta nella
quantità occorrente per i varii riparti di metallurgia come da
classificazione contenuta nell’articolo 1° del Regolamento sui
salari. Questo impegno andrà in vigore col 3 dicembre
corrente anno, entro il quale giorno la Federazione dovrà fornire tutto
il personale, richiesto almeno un mese prima della Ditta. Qualora la Ditta volesse dare attuazione al
contratto, in una data anteriore a questa, dovrà in ogni modo
presentare le richieste opportune sempre non meno di un mese prima. Anche per l’avvenire e per tutta la durata del
contratto, l’assunzione del personale addetto alla lavorazione,
compresi sempre i capi-squadra, sarà fatta per mezzo dell’ufficio di
Collocamento, secondo le disposizioni ontenute nell’apposito
regolamento accluso nel presente contratto. Gli operai forniti dalla Federazione Nazionale
fra gli operai Metallurgici e per essa dall’Ufficio di Collocamento,
dovranno, per venire assunti, essere di gradimento della Ditta. Art. 2. – Il personale s’intenderà definitivamente accettato
dalla Ditta e quindi sottoposto alle disposizioni contrattuali del
presente concordato, dopo un periodo di prova di giorni 15, durante i
quali si seguiranno le norme stabilite dal Regolamento di fabbrica. Art. 3. – L’orario di lavoro normale è mantenuto sulla base
attuale di dieci ore giornaliere. Qualora la maggior parte degli operai dipendenti
dall’industria automobilistica ottenesse una riduzione di orario dalle
proprie Ditte, la Ditta contraente già sin d’ora si dichiara disposta
a concedere una uguale riduzione, fermo restando il contratto con tutte
le altre condizioni in esso contenute. Art. 4. – Il salario dell’operaio è costituito di tre elementi:
paga oraria, cottimo e percentuale sulle ore straordinarie. In caso di abolizione stabile del cottimo, la
Ditta si impegna – ben s’intende per quelle categorie per quegli
operai che lavoravano a cottimo – di aumentare la paga oraria con un
supplemento del 25%. Quando il cottimo venga sospeso per più di 15
giorni consecutivi, oppure in un semestre per più di quattro settimane
in varie riprese, tale sospensione si riterrà stabile agli effetti del
salario, e fino a che questo non sia ripristinato, godrà della clausola
di cui sopra. In apposito regolamento qui aggregato verranno
disciplinate le norme regolanti il salario. Art. 5. – Gli apprendisti non potranno essere assunti in
proporzione superiore al 3% del numero degli operai. L’apprendisaggio è disciplinato dalle norme
contenute nell’art. 25 del regolamento. Art. 6. – In nessun caso verrà diminuito il salario dell’operaio
che, per necessità tecniche, sia dalla Ditta passato da un riparto all’altro. Art. 7. – La Ditta si obbliga di ritenere sul salario degli operai
le quote da essi dovute alla Federazione Nazionale fra gli operai
Metallurgici, nella misura e colle modalità stabilite. La Ditta farà conoscere alla Federazione quegli
tra gli operai che eventualmente si rifiutassero di rilasciare tali
quote e per queste mancate esazioni non assume alcuna responsabilità. Art. 8. – Apposito regolamento, allegato al presente contratto,
stabilisce le norme disciplinari, gli orari, i riposi e quanto concerne
il funzionamento interno della fabbrica. Detto regolamento non potrà venire modificato
che con il consenso delle parti. Art. 9. – L’Itala si impegna a favorire la costruzione di
abitazioni popolari a favore dei propri operai da parte di una
Cooperativa di lavoratori, con le modalità che verranno in apposito
contratto stabilite. Art. 10. – La Federazione Nazionale fra gli operai Metallurgici,
si impegna alla esecuzione scrupolosa del presente contratto, fornendo
operai scelti, sia come moralità, sia come abilità tecnica. Si impegna
inoltre che per nessuna ragione avverrà mai alcuno sciopero, né alcuna
sospensione di lavori, parziale o totale, né un intralcio all’andamento
normale della fabbrica, sotto pena di risarcire i danni materiali e
morali che alla Ditta derivassero, con facoltà in questa di rivalersi
sulla cauzione. Non sarà però causa di conflitto, né di
risoluzione del contratto presente, la astensione dal lavoro, causata in
uno sciopero generale della classe lavoratrice in Torino. Art. 11. – Non saranno motivo di risoluzione del presente
concordato gli eventuali accordi industriali di qualsiasi natura,
contratti dalla Ditta con altre Società congeneri, anche se per essi la
Ditta mutasse denominazione o assumesse il titolo portato da altra
Società. In caso di assorbimento o di accordi basati sullo scambio o su
conglobamento unico degli operai, le disposizioni del presente contratto
verranno estese a tutti gli operai indistintamente, qualora la Itala
assorbisca altre Società e sarà invece limitato ai soli operai della
Itala, quando questa sia incorporata da altra Società. Art. 12. – Tutti gli operai della Ditta che non abbiano
oltrepassato i 10 anni di età saranno nel momento della loro conferma,
iscritti per una quota ciascuna, e nel terzo anno della loro assunzione,
per due quote a cura e a carico della Ditta, alla Cassa Mutua
Cooperativa Italiana per le Pensioni con sede in Torino. La ditta sosterrà a sue spese il pagamento
continuativo di dette quote a trimestri anticipati, sino a che gli
operai sono al servizio della fabbrica. Gli operai che abbiano oltrepassato i 40 anni di
età saranno mantenuti nei ruoli nelle medesime proporzioni – e sempre
per cura e a spese della Ditta – iscritti alla Cassa Nazionale di
Previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai. Art. 13. – A garanzia della esatta osservanza del presente
concordato, la Federazione Nazionale fra gli operai Metallurgici, entro
un mese dalla sottoscrizione del medesimo, farà un versamento di L.
60.000 che verrà depositato, con le modalità da determinare, alla Sede
della Banca d’Italia. A completare la cauzione stabilita per operaio e
per aiuto-operaio, la Ditta riterrà su salario di ciascuno di essi, e
nel termine di due anni, la somma di L. 0,50 per settimana colle
modalità stabilite dal regolamento. Tanto l’importo del primo semestre, quanto
quello delle ritenute settimanali, sarà – quando sia costrutto il
primo blocco delle case operaie – investito nel pagamento parziale
delle case stesse, nelle quali l’Itala potrà iscrivere ipoteca per
egual valore. Art. 14. – Alla Commissione arbitrale, di cui più oltre, sarà
domandata la risoluzione di tutte le controversie che potessero sorgere
da ambo le parti sul diritto e sulla misura della rivalsa sulle
cauzione, per danni materiali-morali che venissero causati ad una delle
parti. Per infrazioni al presente concordato il minimo della penalità
è fissato in L. 50. Art. 15. – La perdita totale o parziale della cauzione da parte
della Federazione Nazionale fra gli operai Metallurgici avverrà anche
nel caso in cui venga volontariamente intralciato il normale
funzionamento della fabbrica. Non potranno costituire il diritto di rivalsa
sulla cauzione a favore della ditta le mancanze individuali. A sua volta la Ditta non sarà obbligata al
risarcimento totale o parziale dei danni causati individualmente dal
personale tecnico o dirigente, con infrazione al presente contratto e
agli annessi regolamenti. Art. 16. – L’Ufficio di Collocamento dovrà provvedere
normalmente tutto il personale richiesto dalla Ditta, entro un mese da
detta richiesta, qualora la domanda non superi il 20% degli operai già
impiegati. Qualora l’Ufficio di collocamento non adempisse
a tale obbligo, la Ditta avrà diritto a risarcimento sulla cauzione, in
ragione di L. 50 per ogni operaio non fornito. Se la richiesta della Ditta superasse il 20%
predetto e lo Ufficio di Collocamento per la parte eccedente non fosse
in grado di provvedere alla richiesta, la Ditta potrà procurarsi tale
personale direttamente, dando preferenza agli operai federati ed
escludendo in ogni caso gli espulsi dalla Federazione Nazionale
Metallurgica. Gli espulsi dalla Federazione che lavorassero
entro la fabbrica, saranno immediatamente licenziati e non potranno
usufruire delle disposizioni contemplate nell’articolo 18 del presente
concordato. Tale disposizione verrà applicata anche a quelli
operai assunti direttamente dalla Ditta, i quali non intendessero, entro
due mesi dal loro ingresso nella fabbrica, inscriversi alla Federazione
Nazionale degli operai Metallurgici. Art. 17. – All’operaio licenziato per cause disciplinari a
nessuna delle quali siano applicabili le sanzioni del codice penale per
reato di azione pubblica ed esclusi sempre i reati politici, verrà
corrisposta l’indennità stabilita dal regolamento di fabbrica. Dal beneficio di tale indennità sono esclusi
coloro che verranno licenziati per motivi di cui al precedente articolo
e al regolamento di fabbrica. Art. 18. – I licenziati – non per loro colpa – saranno
indennizzati coll’importo delle ultime 70 giornate di lavoro –
esclusi soltanto i casi di trasformazione radicale e generale dell’industria,
e di chiusura dell’officina per forza maggiore (incendi, terremoto,
ecc.). Sono compresi nei casi con indennizzo, i
licenziamenti per esigenza di trasformazione di lavorazione dei singoli
reparti. Art. 19. – Tutte le controversie e tutti i conflitti di qualsiasi
natura, nascenti dalla interpretazione e dalla applicazione del presente
contratto come dai regolamenti allegati, sia fra operai e Ditta, nonché
le possibili divergenze riguardanti gli eventuali aumenti di salario ai
singoli operai, saranno risoluti d’accordo fra la Commissione interna
e la Direzione. La Commissione interna sarà nominata di cinque
operai della fabbrica. Essa delega a rappresentarla uno dei suoi membri
per le piccole divergenze. Tale Commissione durerà in carica fino alla
scadenza del presente contratto. In caso di disaccordo, giudicheranno i delegati
della Federazione Metallurgica e uno o più delegati del Consiglio d’Amministrazione
della Ditta. Perdurando il disaccordo, la questione sarà
risoluta dal Collegio arbitrale. Tale Collegio che durerà per tutto il contratto,
è composto di due rappresentanti della Federazione Metallurgica, di due
rappresentanti della Ditta e del signor Avvocato Senatore Secondo Frola,
che funge da Presidente. Il Collegio arbitrale giudicherà senza spese né
formalità di sorta, con lodo inappellabile. In nessun caso durante le trattative per derimere
le controversie si potrà addivenire ad una sospensione totale o
parziale di lavoro. Art. 20. – Il presente contratto dovrà essere denunciato per
iscritto da una delle parti o da entrambe almeno sei mesi prima della
scadenza. In caso di mancata denuncia si intenderà
rinnovato alle stesse condizioni di tre in tre anni. Al contratto è annesso il regolamento dei salari, il quale stabilisce, come il precedente, le
condizioni finanziarie della classe entro la fabbrica, gli eventuali
aumenti e tutte le garanzie riflettenti il personale come aiuti operai
ed apprendisaggio: Art. 1. – Le paghe orarie al personale
verranno stabilite in base a quelle risultanti dal libretto paga all’atto
della sua ammissione, aumentate del 10 per cento, dopo 4 mesi dall’assunzione. Qualora la maggioranza delle altre fabbriche
aumentasse l’attuale media dei salari, la clausola del regolamento che
importa il 10 per cento d’aumento sul libretto paga degli operai nuovi
assunti, verrà abolita o diminuita in proporzione degli aumenti fatti
nelle fabbriche sopracitate. In nessun caso però potranno essere inferiori ai
minimi stabiliti nella seguente tabella: Motori
Cent. 45 all’ora Preparazione del materiale pei motori
« 40
« Montaggio delle vetture
« 40 « Sala di prova
« 55 « Preparazione del materiale per il montaggio
« 37 « Cambi di velocità
« 40 « Differenziali
« 40 «
Attrezzisti
« 45 «
Tornitori
« 43 «
Tracciatori
« 40 «
Macchine (Frese, pialle, ecc.)
« 40 «
Trapanatori
« 35 «
Pulitori e smerigliatori
« 45 «
Fucinatori
« 45 «
Aiutanti e battimazza
« 30 «
Lattonieri
« 40 «
Sbavatori
« 35 «
Fonditori
« 50 «
Manovali L. 90 mensili, con orario non superiore
alle ore 70 settimanali. I minimi sopra indicati non sono applicabili ai
capi squadra né agli operai specialisti, per i quali la mercede sarà
contrattata per ogni singolo caso. Art. 2. – Nella proporzione del 25 per cento del numero degli
operai, la Ditta avrà diritto di richiedere alla Federazione
Metallurgica degli aiuti operai con paghe minori dei minimi sopra
indicati. Il minimo della paga per gli aiuti operai non
potrà essere inferiore ai centesimi 20 all’ora. L’aumento della paga oraria per gli aiuti
operai verrà determinata dall’anzianità da speciali attitudini e dal
merito. In nessun caso e per nessun motivo l’aiuto
operaio potrà essere escluso dal beneficio di raggiungere il minimo di
paga oraria stabilita nella precedente tabella dopo 18 mesi di servizio
come aiuto operaio. Art. 3. – Tutti gli operai attualmente esistenti nella fabbrica
godranno l’aumento del 10 per cento sulla paga attuale eccettuati
quelli che raggiungono già i 55 centesimi di paga. In più quegli operai che non raggiungono il
minimo della paga, ma che hanno una paga non inferiore al 25 per cento
del minimo stesso, godranno immediatamente un aumento del 10 per cento
ed entro un anno dalla firma del presente contratto, verranno portati al
minimo di cui all’articolo 2°. Gli aiuti operai attualmente esistenti nella
fabbrica, la cui paga oraria non sia inferiore ai centesimi 25 all’ora,
verranno considerati operai dopo 18 mesi dalla firma del contratto. Art. 4. – Per gli operai apprendisti la mercede normale s’inizia
per tutti nella misura di cent. 5 all’ora e sarà aumentata di 5 in 5
cent. Sino a raggiungere il
massimo di cent. 20. Raggiunto tale massimo gli apprendisti verranno
considerati come aiuti operai e godranno delle disposizioni dell’art.
2. L’aumento di cent. 5 all’ora verrà accordato
per speciali attitudini e merito. Dopo 18 mesi di effettivo servizio, verrà
corrisposto agli apprendisti la paga oraria stabilita come minimo agli
aiuti operai. |