Fiom: il primo contratto, 100 anni fa.

Nell'ottobre 1906, il contratto collettivo firmato con la Itala di Torino apriva la stagione contrattuale. Riportiamo di seguito il testo integrale di quell'accordo


Tra la Spettabile Ditta Itala e per essa i suoi legali rappresentanti signori Leone Fubini e Guido Bigio e la Federazione nazionale fra gli operai metallurgici e per essa i signori Ernesto Verzi e Giuseppe Scotti, essi pure debitamente autorizzati, si convengono, per la  durata di un triennio, a partire dalla firma del presente concordato, le norme seguenti:

Art. 1. – Tutto il personale necessario alla Società Italia per tutte le diverse prestazioni di mano d’opera nelle sue officine – esclusi i chauffeurs e gli aiuti-chauffeurs e compresi i capi-squadra, sarà fornito dalla Federazione Nazionale Metallurgici, la quale si impegna di fornire il detto personale a richiesta della Ditta nella quantità occorrente per i varii riparti di metallurgia come da classificazione contenuta nell’articolo 1° del Regolamento sui salari.

Questo impegno andrà in vigore col 3 dicembre corrente anno, entro il quale giorno la Federazione dovrà fornire tutto il personale, richiesto almeno un mese prima della Ditta.

Qualora la Ditta volesse dare attuazione al contratto, in una data anteriore a questa, dovrà in ogni modo presentare le richieste opportune sempre non meno di un mese prima.

Anche per l’avvenire e per tutta la durata del contratto, l’assunzione del personale addetto alla lavorazione, compresi sempre i capi-squadra, sarà fatta per mezzo dell’ufficio di Collocamento, secondo le disposizioni ontenute nell’apposito regolamento accluso nel presente contratto.

Gli operai forniti dalla Federazione Nazionale fra gli operai Metallurgici e per essa dall’Ufficio di Collocamento, dovranno, per venire assunti, essere di gradimento della Ditta.

Art. 2. – Il personale s’intenderà definitivamente accettato dalla Ditta e quindi sottoposto alle disposizioni contrattuali del presente concordato, dopo un periodo di prova di giorni 15, durante i quali si seguiranno le norme stabilite dal Regolamento di fabbrica.

Art. 3. – L’orario di lavoro normale è mantenuto sulla base attuale di dieci ore giornaliere.

Qualora la maggior parte degli operai dipendenti dall’industria automobilistica ottenesse una riduzione di orario dalle proprie Ditte, la Ditta contraente già sin d’ora si dichiara disposta a concedere una uguale riduzione, fermo restando il contratto con tutte le altre condizioni in esso contenute.

Art. 4. – Il salario dell’operaio è costituito di tre elementi: paga oraria, cottimo e percentuale sulle ore straordinarie.

In caso di abolizione stabile del cottimo, la Ditta si impegna – ben s’intende per quelle categorie per quegli operai che lavoravano a cottimo – di aumentare la paga oraria con un supplemento del 25%.

Quando il cottimo venga sospeso per più di 15 giorni consecutivi, oppure in un semestre per più di quattro settimane in varie riprese, tale sospensione si riterrà stabile agli effetti del salario, e fino a che questo non sia ripristinato, godrà della clausola di cui sopra.

In apposito regolamento qui aggregato verranno disciplinate le norme regolanti il salario.

Art. 5. – Gli apprendisti non potranno essere assunti in proporzione superiore al 3% del numero degli operai.

L’apprendisaggio è disciplinato dalle norme contenute nell’art. 25 del regolamento.

Art. 6. – In nessun caso verrà diminuito il salario dell’operaio che, per necessità tecniche, sia dalla Ditta passato da un riparto all’altro.

Art. 7. – La Ditta si obbliga di ritenere sul salario degli operai le quote da essi dovute alla Federazione Nazionale fra gli operai Metallurgici, nella misura e colle modalità stabilite.

La Ditta farà conoscere alla Federazione quegli tra gli operai che eventualmente si rifiutassero di rilasciare tali quote e per queste mancate esazioni non assume alcuna responsabilità.

Art. 8. – Apposito regolamento, allegato al presente contratto, stabilisce le norme disciplinari, gli orari, i riposi e quanto concerne il funzionamento interno della fabbrica.

Detto regolamento non potrà venire modificato che con il consenso delle parti.

Art. 9. – L’Itala si impegna a favorire la costruzione di abitazioni popolari a favore dei propri operai da parte di una Cooperativa di lavoratori, con le modalità che verranno in apposito contratto stabilite.

Art. 10. – La Federazione Nazionale fra gli operai Metallurgici, si impegna alla esecuzione scrupolosa del presente contratto, fornendo operai scelti, sia come moralità, sia come abilità tecnica. Si impegna inoltre che per nessuna ragione avverrà mai alcuno sciopero, né alcuna sospensione di lavori, parziale o totale, né un intralcio all’andamento normale della fabbrica, sotto pena di risarcire i danni materiali e morali che alla Ditta derivassero, con facoltà in questa di rivalersi sulla cauzione.

Non sarà però causa di conflitto, né di risoluzione del contratto presente, la astensione dal lavoro, causata in uno sciopero generale della classe lavoratrice in Torino.

Art. 11. – Non saranno motivo di risoluzione del presente concordato gli eventuali accordi industriali di qualsiasi natura, contratti dalla Ditta con altre Società congeneri, anche se per essi la Ditta mutasse denominazione o assumesse il titolo portato da altra Società. In caso di assorbimento o di accordi basati sullo scambio o su conglobamento unico degli operai, le disposizioni del presente contratto verranno estese a tutti gli operai indistintamente, qualora la Itala assorbisca altre Società e sarà invece limitato ai soli operai della Itala, quando questa sia incorporata da altra Società.

Art. 12. – Tutti gli operai della Ditta che non abbiano oltrepassato i 10 anni di età saranno nel momento della loro conferma, iscritti per una quota ciascuna, e nel terzo anno della loro assunzione, per due quote a cura e a carico della Ditta, alla Cassa Mutua Cooperativa Italiana per le Pensioni con sede in Torino.

La ditta sosterrà a sue spese il pagamento continuativo di dette quote a trimestri anticipati, sino a che gli operai sono al servizio della fabbrica.

Gli operai che abbiano oltrepassato i 40 anni di età saranno mantenuti nei ruoli nelle medesime proporzioni – e sempre per cura e a spese della Ditta – iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

Art. 13. – A garanzia della esatta osservanza del presente concordato, la Federazione Nazionale fra gli operai Metallurgici, entro un mese dalla sottoscrizione del medesimo, farà un versamento di L. 60.000 che verrà depositato, con le modalità da determinare, alla Sede della Banca d’Italia.

A completare la cauzione stabilita per operaio e per aiuto-operaio, la Ditta riterrà su salario di ciascuno di essi, e nel termine di due anni, la somma di L. 0,50 per settimana colle modalità stabilite dal regolamento.

Tanto l’importo del primo semestre, quanto quello delle ritenute settimanali, sarà – quando sia costrutto il primo blocco delle case operaie – investito nel pagamento parziale delle case stesse, nelle quali l’Itala potrà iscrivere ipoteca per egual valore.

Art. 14. – Alla Commissione arbitrale, di cui più oltre, sarà domandata la risoluzione di tutte le controversie che potessero sorgere da ambo le parti sul diritto e sulla misura della rivalsa sulle cauzione, per danni materiali-morali che venissero causati ad una delle parti. Per infrazioni al presente concordato il minimo della penalità è fissato in L. 50.

Art. 15. – La perdita totale o parziale della cauzione da parte della Federazione Nazionale fra gli operai Metallurgici avverrà anche nel caso in cui venga volontariamente intralciato il normale funzionamento della fabbrica.

Non potranno costituire il diritto di rivalsa sulla cauzione a favore della ditta le mancanze individuali.

A sua volta la Ditta non sarà obbligata al risarcimento totale o parziale dei danni causati individualmente dal personale tecnico o dirigente, con infrazione al presente contratto e agli annessi regolamenti.

Art. 16. – L’Ufficio di Collocamento dovrà provvedere normalmente tutto il personale richiesto dalla Ditta, entro un mese da detta richiesta, qualora la domanda non superi il 20% degli operai già impiegati.

Qualora l’Ufficio di collocamento non adempisse a tale obbligo, la Ditta avrà diritto a risarcimento sulla cauzione, in ragione di L. 50 per ogni operaio non fornito.

Se la richiesta della Ditta superasse il 20% predetto e lo Ufficio di Collocamento per la parte eccedente non fosse in grado di provvedere alla richiesta, la Ditta potrà procurarsi tale personale direttamente, dando preferenza agli operai federati ed escludendo in ogni caso gli espulsi dalla Federazione Nazionale Metallurgica.

Gli espulsi dalla Federazione che lavorassero entro la fabbrica, saranno immediatamente licenziati e non potranno usufruire delle disposizioni contemplate nell’articolo 18 del presente concordato.

Tale disposizione verrà applicata anche a quelli operai assunti direttamente dalla Ditta, i quali non intendessero, entro due mesi dal loro ingresso nella fabbrica, inscriversi alla Federazione Nazionale degli operai Metallurgici.

Art. 17. – All’operaio licenziato per cause disciplinari a nessuna delle quali siano applicabili le sanzioni del codice penale per reato di azione pubblica ed esclusi sempre i reati politici, verrà corrisposta l’indennità stabilita dal regolamento di fabbrica.

Dal beneficio di tale indennità sono esclusi coloro che verranno licenziati per motivi di cui al precedente articolo e al regolamento di fabbrica.

Art. 18. – I licenziati – non per loro colpa – saranno indennizzati coll’importo delle ultime 70 giornate di lavoro – esclusi soltanto i casi di trasformazione radicale e generale dell’industria, e di chiusura dell’officina per forza maggiore (incendi, terremoto, ecc.).

Sono compresi nei casi con indennizzo, i licenziamenti per esigenza di trasformazione di lavorazione dei singoli reparti.

Art. 19. – Tutte le controversie e tutti i conflitti di qualsiasi natura, nascenti dalla interpretazione e dalla applicazione del presente contratto come dai regolamenti allegati, sia fra operai e Ditta, nonché le possibili divergenze riguardanti gli eventuali aumenti di salario ai singoli operai, saranno risoluti d’accordo fra la Commissione interna e la Direzione.

La Commissione interna sarà nominata di cinque operai della fabbrica. Essa delega a rappresentarla uno dei suoi membri per le piccole divergenze.

Tale Commissione durerà in carica fino alla scadenza del presente contratto.

In caso di disaccordo, giudicheranno i delegati della Federazione Metallurgica e uno o più delegati del Consiglio d’Amministrazione della Ditta.

Perdurando il disaccordo, la questione sarà risoluta dal Collegio arbitrale.

Tale Collegio che durerà per tutto il contratto, è composto di due rappresentanti della Federazione Metallurgica, di due rappresentanti della Ditta e del signor Avvocato Senatore Secondo Frola, che funge da Presidente.

Il Collegio arbitrale giudicherà senza spese né formalità di sorta, con lodo inappellabile.

In nessun caso durante le trattative per derimere le controversie si potrà addivenire ad una sospensione totale o parziale di lavoro.

Art. 20. – Il presente contratto dovrà essere denunciato per iscritto da una delle parti o da entrambe almeno sei mesi prima della scadenza.

In caso di mancata denuncia si intenderà rinnovato alle stesse condizioni di tre in tre anni.

 


Al contratto è annesso il regolamento dei salari, il quale stabilisce, come il precedente, le condizioni finanziarie della classe entro la fabbrica, gli eventuali aumenti e tutte le garanzie riflettenti il personale come aiuti operai ed apprendisaggio:

Art. 1. – Le paghe orarie al personale verranno stabilite in base a quelle risultanti dal libretto paga all’atto della sua ammissione, aumentate del 10 per cento, dopo 4 mesi dall’assunzione.

Qualora la maggioranza delle altre fabbriche aumentasse l’attuale media dei salari, la clausola del regolamento che importa il 10 per cento d’aumento sul libretto paga degli operai nuovi assunti, verrà abolita o diminuita in proporzione degli aumenti fatti nelle fabbriche sopracitate.

In nessun caso però potranno essere inferiori ai minimi stabiliti nella seguente tabella:

Motori                                                                          Cent. 45    all’ora

Preparazione del materiale pei motori                                «   40        «

Montaggio delle vetture                                                     «   40        « 

Sala di prova                                                                   «   55        « 

Preparazione del materiale per il montaggio                       «   37        « 

Cambi di velocità                                                             «   40        « 

Differenziali                                                                     «   40        «

Attrezzisti                                                                        «   45        «

Tornitori                                                                          «   43        «

Tracciatori                                                                       «   40        «

Macchine (Frese, pialle, ecc.)                                             «   40        «

Trapanatori                                                                      «   35        «

Pulitori e smerigliatori                                                       «   45        «

Fucinatori                                                                         «   45        «

Aiutanti e battimazza                                                         «   30        «

Lattonieri                                                                         «   40        «

Sbavatori                                                                         «   35        «

Fonditori                                                                          «   50        «

Manovali L. 90 mensili, con orario non superiore alle ore 70 settimanali.

I minimi sopra indicati non sono applicabili ai capi squadra né agli operai specialisti, per i quali la mercede sarà contrattata per ogni singolo caso.

Art. 2. – Nella proporzione del 25 per cento del numero degli operai, la Ditta avrà diritto di richiedere alla Federazione Metallurgica degli aiuti operai con paghe minori dei minimi sopra indicati.

Il minimo della paga per gli aiuti operai non potrà essere inferiore ai centesimi 20 all’ora.

L’aumento della paga oraria per gli aiuti operai verrà determinata dall’anzianità da speciali attitudini e dal merito.

In nessun caso e per nessun motivo l’aiuto operaio potrà essere escluso dal beneficio di raggiungere il minimo di paga oraria stabilita nella precedente tabella dopo 18 mesi di servizio come aiuto operaio.

Art. 3. – Tutti gli operai attualmente esistenti nella fabbrica godranno l’aumento del 10 per cento sulla paga attuale eccettuati quelli che raggiungono già i 55 centesimi di paga.

In più quegli operai che non raggiungono il minimo della paga, ma che hanno una paga non inferiore al 25 per cento del minimo stesso, godranno immediatamente un aumento del 10 per cento ed entro un anno dalla firma del presente contratto, verranno portati al minimo di cui all’articolo 2°.

Gli aiuti operai attualmente esistenti nella fabbrica, la cui paga oraria non sia inferiore ai centesimi 25 all’ora, verranno considerati operai dopo 18 mesi dalla firma del contratto.

Art. 4. – Per gli operai apprendisti la mercede normale s’inizia per tutti nella misura di cent. 5 all’ora e sarà aumentata di 5 in 5 cent. Sino a raggiungere  il massimo di cent. 20.

Raggiunto tale massimo gli apprendisti verranno considerati come aiuti operai e godranno delle disposizioni dell’art. 2.

L’aumento di cent. 5 all’ora verrà accordato per speciali attitudini e merito.

Dopo 18 mesi di effettivo servizio, verrà corrisposto agli apprendisti la paga oraria stabilita come minimo agli aiuti operai.