Nota sull’incontro presso il ministero del Lavoro in merito al decreto Maroni 68/06 in Lombardia

 

In data 28 Giungo 2007 si è tenuta presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la riunione di monitoraggio previsto dal decreto Maroni 68/06 convertito con legge 127/06  “Programma per il Reimpiego degli Ultracinquantenni” per la Lombardia.

A tale incontro hanno partecipato la dott.sa Mancini ed il dott. Mastropietro per il Ministero, i rappresentanti dell’INPS, di  Italia Lavoro, delle aziende interessate e delle Organizzazioni Sindacali.

Durante tale riunione l’INPS ha informato che era uscita la circolare applicativa per la gestione dei lavoratori collocati all’interno del percorso per il reimpiego previsto dal decreto Maroni (messaggio INPS n. 16843 del 27 giugno 2007).

Hanno precisato che:

  • La finalità del programma per il reimpiego è quella di ricollocare i lavoratori, ma che in ogni caso i Lavoratori in assenza di ricollocazione avrebbero continuato a percepire il sostegno al reddito previsto fino al raggiungimento della finestra per andare in pensione con i requisiti previsti dalla legge (oggi Maroni, domani quelli previsti dall’eventuale rivisitazione in questi giorni in discussione con le parti sociali), anche oltre il periodo di tre anni previsto ( la questione dell’eventuale rifinanziamento sarà valutata dal Ministero del Lavoro e dall’Inps nell’ambito delle fasi di monitoraggio, al termine del periodo, fermo restando che la Legge prevede esplicitamente o la ricollocazione o l’accompagnamento fino alla pensione).
  • I periodi di copertura del sostegno al reddito previsti (quelli della mobilità ordinaria più 3 anni) sono fissi ed anche qualora intervengano interruzioni per assunzioni con contratti a termine non vedranno il recupero dei mesi in coda al periodo come l’attuale mobilità ordinaria.
  • E’ possibile durante la permanenza nel percorso di reimpiego degli ultracinquantenni accettare contratti a termine, a somministrazione, contratti di natura occasionale ed anche autonoma (diversamente da ciò che sostiene l’INPS per la mobilità ordinaria).
  • E’ consentito il cumulo del redditi tra indennità di sostegno al reddito prevista dal decreto Maroni ed eventuale retribuzione fino al massimale previsto dall’ultima retribuzione percepita.
  • Il lavoratore qualora fosse assunto a tempo indeterminato può rientrare nel percorso di reimpiego qualora avvenga una risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa.
  • Qualora un lavoratore non accetti proposte di lavoro o di percorsi formativi esce dal percorso previsto dal decreto Maroni e di conseguenza perde il sostegno al reddito.

Il Ministero ha precisato che il decreto per il Reimpiego degli ultracinquantenni 68/06 è cosa diversa rispetto alla Mobilità Lunga prevista dall’ultima finanziaria e che a Luglio, anche a seguito dell’esito della trattativa con le parti sociali, avrebbero fatto uscire le direttive per l’applicazione di quest’ultima con le precisazioni necessarie.

 

Roma, 4 luglio 2007