Nota
sull’incontro presso il ministero del Lavoro in merito al decreto Maroni
68/06 in Lombardia
In
data 28 Giungo 2007 si è tenuta presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, la riunione di monitoraggio previsto dal decreto Maroni
68/06 convertito con legge 127/06 “Programma
per il Reimpiego degli Ultracinquantenni” per la Lombardia.
A
tale incontro hanno partecipato
la dott.sa Mancini
ed il dott. Mastropietro per il Ministero, i rappresentanti dell’INPS,
di Italia Lavoro, delle
aziende interessate e delle Organizzazioni Sindacali.
Durante
tale riunione l’INPS ha informato che era uscita la circolare
applicativa per la gestione dei lavoratori collocati all’interno del
percorso per il reimpiego previsto dal decreto Maroni (messaggio INPS n.
16843 del 27 giugno 2007).
Hanno
precisato che:
- La
finalità del programma per il reimpiego è quella di ricollocare i
lavoratori, ma che in ogni caso i Lavoratori in assenza di
ricollocazione avrebbero continuato a percepire il sostegno al reddito
previsto fino al raggiungimento della finestra per andare in pensione
con i requisiti previsti dalla legge (oggi Maroni, domani quelli
previsti dall’eventuale rivisitazione in questi giorni in
discussione con le parti sociali), anche oltre il periodo di tre anni
previsto ( la questione dell’eventuale rifinanziamento sarà
valutata dal Ministero del Lavoro e dall’Inps nell’ambito delle
fasi di monitoraggio, al termine del periodo, fermo restando che la
Legge prevede esplicitamente o la ricollocazione o l’accompagnamento
fino alla pensione).
- I
periodi di copertura del sostegno al reddito previsti (quelli della
mobilità ordinaria più 3 anni) sono fissi ed anche qualora
intervengano interruzioni per assunzioni con contratti a termine non
vedranno il recupero dei mesi in coda al periodo come l’attuale
mobilità ordinaria.
- E’
possibile durante la permanenza nel percorso di reimpiego degli
ultracinquantenni accettare contratti a termine, a somministrazione,
contratti di natura occasionale ed anche autonoma (diversamente da ciò
che sostiene l’INPS per la mobilità ordinaria).
- E’
consentito il cumulo del redditi tra indennità di sostegno al reddito
prevista dal decreto Maroni ed eventuale retribuzione fino al
massimale previsto dall’ultima retribuzione percepita.
- Il
lavoratore qualora fosse assunto a tempo indeterminato può rientrare
nel percorso di reimpiego qualora avvenga una risoluzione del rapporto
di lavoro per giusta causa.
- Qualora
un lavoratore non accetti proposte di lavoro o di percorsi formativi
esce dal percorso previsto dal decreto Maroni e di conseguenza perde
il sostegno al reddito.
Il
Ministero ha precisato che il decreto per il Reimpiego degli
ultracinquantenni 68/06 è cosa diversa rispetto alla Mobilità Lunga
prevista dall’ultima finanziaria e che a Luglio, anche a seguito
dell’esito della trattativa con le parti sociali, avrebbero fatto uscire
le direttive per l’applicazione di quest’ultima con le precisazioni
necessarie.
Roma,
4 luglio 2007
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