Comunicato sindacale Fim Fiom Uilm nazionali e Coordinamento nazionale Siemens Icn

 

Il Coordinamento nazionale, riunitosi a Milano il 18 gennaio 2001, ha approvato la piattaforma per il contratto integrativo del Gruppo Siemens Icn.

Il Coordinamento nazionale ha deciso che la piattaforma verrà discussa e approvata nei prossimi giorni dalle Rsu delle realtà produttive, dalle lavoratrici e dai lavoratori.

Inoltre si è deciso, a maggioranza, che verrà posta all'approvazione con l'effettuazione del referendum che verrà ripetuto anche per l'approvazione dell'accordo.

Si è svolto nella stessa giornata del 18 gennaio 2001 un incontro con la Siemens Icn sull'applicazione dell'Accordo 7 luglio 1999, tra Federmeccanica e Fim, Fiom, Uilm per le aziende già aderenti all'Intersind, in relazione all'inquadramento professionale.

Su tale argomento è stata raggiunta una positiva ipotesi di accordo che vi inviamo.

Fim, Fiom, Uilm nazionali

Coordinamento nazionale Siemens Icn

Roma, 19 gennaio 2001


 

IPOTESI DI ACCORDO

 

Il giorno 18 gennaio 2001, a Milano, si sono incontrati

-          la Siemens Information & Communication Networks Spa,

-          le Segreterie nazionali e territoriali Fim Fiom Uilm

-          le Rsu delle sedi sociali.

In relazione a quanto comunicato dall’azienda in data 15 dicembre 2000 in merito alle previsioni dell’accordo 7 luglio 1999 tra Federmeccanica e Fim Fiom Uilm in materia di inquadramento dei lavoratori già classificati secondo il sistema del Contratto collettivo nazionale delle aziende metalmeccaniche aderenti all’Intersind, le parti hanno convenuto quanto segue:

- a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applicherà, anche ai dipendenti ancora classificati sulla base del "Ccnl delle aziende metalmeccaniche aderenti all’Inersind”, il sistema di inquadramento previsto dall’articolo 4, disciplina generale, sezione terza, del Ccnl dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti (Federmeccanica).

- Tale applicazione avverrà secondo i seguenti criteri:

·dalla suddetta data, i trattamenti specificamente riferiti dalla contrattazione integrativa aziendale, o dalle prassi in essere, alle categorie 8a, 7a e 6a del Ccnl Intersind saranno riferiti, rispettivamente, alle categorie 7a, 6a e 5a superiore del Ccnl Federmeccanica

Gli impiegati inquadrati, al 31 dicembre 2000, nelle categorie 8a (inclusi i quadri), 7a e 6a del Ccnl Intersind saranno collocati, rispettivamente, nelle categorie 7a (inclusi i quadri), 6a e 5a superiore del Ccnl Federmeccanica.

Gli operai inquadrati, al 31 dicembre 2000, nella 6a categoria del contratto Intersind saranno collocati nella 5a categoria del contratto Federmeccanica. Agli stessi saranno pertanto attribuiti i trattamenti economici previsti dal Ccnl e dalla contrattazione integrativa aziendale (minimi di paga base, aumenti periodici di anzianità, terzo elemento, premi aziendali parametrati, ecc.) previsti per la 5a categoria. Agli stessi lavoratori, inoltre:

- sarà riconosciuto l’elemento retributivo di professionalità di cui alla Nota a verbale all’articolo 4, Disciplina generale, Sezione terza, del Ccnl, pari a lire 55.000 lorde mensili (“5a Professionale”), e un apposito superminimo individuale – riassorbibile soltanto in caso di futuri passaggi di categoria, di qualifica ovvero in caso di riconoscimento di elementi retributivi di professionalità di diverso importo – che garantisca il mantenimento dell’attuale retribuzione lorda mensile (sarà presa in considerazione la retribuzione comprensiva dell’adeguamento previsto dal Ccnl vigente per gli aumenti periodici di anzianità con decorrenza 1° gennaio 2001, con riferimento ai valori della 5aS);

- per tener conto delle differenze in atto fra i premi annuali variabili, sarà riconosciuto, in aggiunta al superminimo di cui punto precedente, anche un importo mensile lordo di lire 18.000, ridotto a lire 15.000 per quelli operanti in odL

- confluiranno, infine, nel superminimo individuale di cui ai punti precedenti anche le differenze fra gli incrementi retributivi della 5a categoria superiore e della 5a categoria concordati nell’ambito del secondo biennio economico del Ccnl 8 giugno 1999 (come previsto dal punto 1.4. dell’accordo 7.7.1999) e dei due bienni economici successivi, al termine dei quali si potrà dar luogo, su richiesta di una delle parti, ad una verifica sulla situazione contributiva dei lavoratori interessati.

Per quanto riguarda infine la prevista informazione a cedolino paga sul precedente inquadramento secondo il Ccnl Intersind, la stessa sarà data con apposita dicitura sul cedolino stesso nel mese di gennaio 2001.

Resta ovviamente confermato quant’altro previsto dal punto 1. Dell’accordo 7.7.1999.