Seam: variazione d’orario

 

Le continue variazioni d’orario che la Direzione Seam chiede ai lavoratori, al di là delle necessità, non sono contrattualmente legittime in quanto attuate senza il rispetto delle procedure stabilite nel Contratto nazionale di lavoro. E’ previsto a tutela del lavoratore, l’obbligo dell’esame congiunto tra Direzione e Rsu sui cambi orario (art. 5 – Disciplina generale – sezione III – Contratto nazionale metalmeccanici).

Ciò significa che in assenza del rispetto di tale esame congiunto (non basta la comunicazione), i lavoratori non sono tenuti ad effettuare orari diversi da quello giornaliero standard in cui operano.

Se il lavoratore acconsente al cambio d’orario è una propria disponibilità personale.

Per queste ragioni, sul piano formale, non sono assolutamente sufficienti le comunicazioni scritte o verbali delle variazioni d’orario al singolo lavoratore, come Seam fa per eludere il confronto.

Le stesse sono prive di efficacia contrattuale in assenza dell’esame citato.

Pertanto i lavoratori sono legittimati a non prestare l’opera in orari diversi del loro orario standard di lavoro, in tutti i casi nei quali lo stesso non sia stato oggetto di esame congiunto tra Rsu e Direzione, come da normativa sopra richiamata.

Fim, Fiom, Uilm nazioanle

Roma, 17 luglio 2006