Ferie: un diritto irrinunciabile dei lavoratori. No agli abusi

 

A proposito del diffondersi dell’uso delle ferie quale strumento di flessibilità unilaterale da parte delle imprese: né concordato con i rappresentanti sindacali, né con i singoli lavoratori, confermiamo che è atto totalmente illegittimo.

Le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore e servono per il recupero psicofisico, che deve avvenire in una situazione che tenga conto anche “del desiderio dei lavoratori” (art. 14 D.S. parte prima, contratto nazionale industria metalmeccanica e installazione). Il desiderio dei lavoratori, certamente contemperato “dalle esigenze di lavoro dell’azienda” (e non per mancanza di lavoro), non può essere esercitato e valutato se l’atto della”messa” in ferie è coattivo e arbitrario.

Un’aggravante, simile a una “truffa”, a questa violazione del diritto sopra citato, sono le ferie forzate per i lavoratori che non hanno ferie maturate a disposizione e finiscono “in negativo”.

Questi lavoratori matureranno un debito economico con l’impresa, per i giorni di ferie fatti senza avere copertura. Debito che se non sanato, intaccherà fino a compensazione il TFR al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sia che avvenga per dimissioni volontarie, sia per fallimento o cessazione dell’attività dell’impresa. Il lavoratore si accolla così impropriamente un tipico rischio d’impresa.

È pertanto necessario, nell’eventualità di un calo di attività, che l’impresa convochi le Organizzazioni sindacali e i delegati RSU (dove presenti), per valutare le esigenze operative reali e gli eventuali istituti più idonei per far fronte ai problemi di calo di lavoro temporaneo, ad esempio con l’uso della cassa integrazione ordinaria.

I lavoratori devono, in assenza di tale condizione e se non hanno concordato individualmente le ferie, inviare una comunicazione scritta alla direzione (fax) dove oltre a rifiutare l’illegittima “messa” in ferie unilaterale, dichiarano d’essere a disposizione per la ripresa immediata della normale attività.

La Fiom – Cgil nel diffidare le imprese ad attuare tali comportamenti, si riserva di attivare ogni iniziativa utile alla tutela collettiva ed individuale dei lavoratori, e consiglia vivamente ai lavoratori di rivolgersi al sindacato Fiom – Cgil territoriale e/o alle proprie RSU per una corretta assistenza.

 

Fiom-Cgil nazionale

 

Roma, 22 ottobre 2008