Installazioni telefoniche: variazione d’orario

 

Le possibili variazioni d’orario che le imprese delle installazioni telefoniche stanno chiedendo ai lavoratori, non sono contrattualmente legittime in assenza del pieno rispetto delle  procedure stabilite nel Contratto nazionale di lavoro. E’ previsto a tutela del lavoratore, l’obbligo dell’esame congiunto tra Direzione, le Rsu e le Organizzazioni sindacali sui cambi orario (art. 5 - Disciplina generale - sezione III - Contratto nazionale metalmeccanici).

Ciò significa che in assenza del rispetto di tale esame congiunto (non basta la comunicazione), i lavoratori non sono tenuti ad effettuare orari diversi da quello giornaliero standard in cui operano.

Se il lavoratore acconsente al cambio d’orario è una propria disponibilità personale.

Per queste ragioni, sul piano formale, non sono assolutamente sufficienti le comunicazioni scritte o verbali delle variazioni d’orario al singolo lavoratore, come alcune aziende del settore fanno per eludere il confronto.

Le variazioni d’orario sono prive di efficacia contrattuale in assenza dell’esame sindacale citato. E tale atto si configura comunque come violazione delle norme previste legge 300/1970.

Pertanto i lavoratori sono legittimati a non prestare l’opera in orari diversi del loro orario standard di lavoro, in tutti i casi nei quali lo stesso non sia stato oggetto di esame congiunto tra Rsu e Direzione, come da normativa sopra richiamata.

È necessario avviare un negoziato che regoli la parte normativa ed economica nel caso la variazione d’orario riguardi gli effetti del contratto Telecom sottoscritto dalle aziende delle installazioni telefoniche.

 

Fiom nazionale

Roma, 11 maggio 2007