Installazioni
telefoniche: variazione d’orario Le
possibili variazioni d’orario che le imprese delle installazioni
telefoniche stanno chiedendo ai lavoratori, non sono contrattualmente
legittime in assenza del pieno rispetto delle
procedure stabilite nel Contratto nazionale di lavoro. E’
previsto a tutela del lavoratore, l’obbligo dell’esame congiunto tra
Direzione, le Rsu e le Organizzazioni sindacali sui cambi orario (art. 5 -
Disciplina generale - sezione III - Contratto nazionale metalmeccanici). Ciò
significa che in assenza del rispetto di tale esame congiunto (non basta
la comunicazione), i lavoratori non sono tenuti ad effettuare orari
diversi da quello giornaliero standard in cui operano. Se
il lavoratore acconsente al cambio d’orario è una propria disponibilità
personale. Per
queste ragioni, sul piano formale, non sono assolutamente sufficienti le
comunicazioni scritte o verbali delle variazioni d’orario al singolo
lavoratore, come alcune aziende del settore fanno per eludere il
confronto. Le
variazioni d’orario sono prive di efficacia contrattuale in assenza
dell’esame sindacale citato. E tale atto si configura comunque come
violazione delle norme previste legge 300/1970. Pertanto
i lavoratori sono legittimati a non prestare l’opera in orari diversi
del loro orario standard di lavoro, in tutti i casi nei quali lo stesso
non sia stato oggetto di esame congiunto tra Rsu e Direzione, come da
normativa sopra richiamata. È
necessario avviare un negoziato che regoli la parte normativa ed economica
nel caso la variazione d’orario riguardi gli effetti del contratto
Telecom sottoscritto dalle aziende delle installazioni telefoniche.
Fiom nazionale Roma, 11 maggio 2007 |