Installazioni: nuove norme fiscali sugli incentivi all’esodo Nel Decreto Bersani-Visco c’è l’abrogazione
degli incentivi fiscali all’esodo. Il Decreto legge 4 luglio 2006, n.
223 abroga l’agevolazione
fiscale introdotta a beneficio dei lavoratori dipendenti che, avendo
superato l’età di 50 anni se donne, o di 55 anni se uomini, concorda
con l’azienda la cessazione dell’attività lavorativa a fronte
dell’erogazione di una somma a titolo di “incentivo all’esodo”. Tali somme, per
espressa previsione del comma 4-bis dell’articolo 19 del TUIR, venivano
tassate tramite l’applicazione di un’aliquota ridotta, corrispondente
al 50% di quella determinata per la tassazione del TFR, circa 12,5%. Ora si applica
a tutti la stessa trattenuta fiscale del TFR, attorno al 25% della somma
pattuita La nuova norma
(art. 36, comma 23, del DL 223/06) è entrata in vigore il 4 luglio 2006. Sono stati presentati emendamenti per ristabilire
la precedente condizione. Altri emendamenti tendono a garantire gli
accordi sottoscritti prima dell’uscita del Decreto, al fine di avere
l’invariabilità delle condizioni per gli accordi pattuiti in data
antecedente all’uscita del nuovo Decreto, anche per i lavoratori che
dovessero uscire in date successive. Troviamo incoerente e sbagliato introdurre elementi
fiscali che rendono meno favorevole, di fatto, l’utilizzo delle
strumento dell’incentivazione economica come forma di aiuto all’uscita
volontaria dalle imprese. Oltretutto riteniamo che il gettito fiscale per le
casse dello stato, derivante da questa operazione, sia di entità modesta.
Per questo siamo favorevoli al ripristino della normativa precedente. Vi terremo informati sugli sviluppi di queste norme
fiscali. Fiom nazionale Roma, 21 luglio 2006 |