Installazioni: nuove norme fiscali sugli incentivi all’esodo

 

Nel Decreto Bersani-Visco c’è l’abrogazione degli incentivi fiscali all’esodo. Il Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223  abroga l’agevolazione fiscale introdotta a beneficio dei lavoratori dipendenti che, avendo superato l’età di 50 anni se donne, o di 55 anni se uomini, concorda con l’azienda la cessazione dell’attività lavorativa a fronte dell’erogazione di una somma a titolo di “incentivo all’esodo”.

Tali somme, per espressa previsione del comma 4-bis dell’articolo 19 del TUIR, venivano tassate tramite l’applicazione di un’aliquota ridotta, corrispondente al 50% di quella determinata per la tassazione del TFR, circa 12,5%.

Ora si applica a tutti la stessa trattenuta fiscale del TFR, attorno al 25% della somma pattuita

La nuova norma (art. 36, comma 23, del DL 223/06) è entrata in vigore il 4 luglio 2006.

Sono stati presentati emendamenti per ristabilire la precedente condizione. Altri emendamenti tendono a garantire gli accordi sottoscritti prima dell’uscita del Decreto, al fine di avere l’invariabilità delle condizioni per gli accordi pattuiti in data antecedente all’uscita del nuovo Decreto, anche per i lavoratori che dovessero uscire in date successive.

Troviamo incoerente e sbagliato introdurre elementi fiscali che rendono meno favorevole, di fatto, l’utilizzo delle strumento dell’incentivazione economica come forma di aiuto all’uscita volontaria dalle imprese.

Oltretutto riteniamo che il gettito fiscale per le casse dello stato, derivante da questa operazione, sia di entità modesta. Per questo siamo favorevoli al ripristino della normativa precedente.

 

Vi terremo informati sugli sviluppi di queste norme fiscali.

 

 

Fiom nazionale

 

Roma, 21 luglio 2006