CONTRATTO DI SECONDO LIVELLO PER I LAVORATORI DEL GRUPPO ELECTROLUX ZANUSSI  

 

Rovigo, 10 novembre 2000

PREAMBOLO

I.          Con l’Accordo del 24 giugno 1993, le OO.SS.LL. Fim Fiom Uilm prendevano atto che il Piano di risanamento, rilancio e innovazione, proposto da Electrolux all’atto dell’acquisizione di Zanussi, aveva avuto efficacia e compimento e riconoscevano a Electrolux di aver adempiuto agli impegni di cui alla dichiarazione di intenti resa al Governo Italiano e alle OO.SS.LL. il 17 luglio e il 29 agosto 1984.

II.         A partire dai primi Anni ’90, al fine di massimizzare le sinergie tra i processi e le culture espressi dai diversi paesi e dalle aziende e gruppi fino ad allora acquisiti e in risposta:

-         alla crescente globalizzazione dei mercati di riferimento;    

-         alla apertura di nuovi importanti mercati;

-         alla drammatica accelerazione dei flussi informativi e decisionali determinata a livello globale dalla informatizzazione e dalle nuove tecnologie; 

-         al processo di integrazione e concentrazione non solo del settore ma dell’intera filiera produttiva;

-         alla progressiva razionalizzazione e internazionalizzazione dei canali di distribuzione, con la poderosa crescita dei grandi gruppi, a più elevato potere contrattuale nei confronti dei fornitori, a scapito dei grossisti e dei piccoli punti vendita locali;

-         alla maggiore consapevolezza e attenzione da parte dei consumatori alla qualità del prodotto, al rapporto prestazioni / prezzo, alla professionalità e velocità dei servizi di assistenza tecnica, al design, alla compatibilità ambientale dei prodotti;

 

-         alla conseguente necessita' di competere non solo sul versante dei costi e dei prezzi di vendita, ma anche su quelli: del miglioramento degli standard qualitativi; dell’innovazione costante del processo e del prodotto; della razionalizzazione dei flussi di acquisto al fine di individuare e attivare, a livello mondiale, i migliori canali di approvvigionamento, fungendo altresì da catalizzatori della crescita culturale, progettuale e qualitativa dei fornitori locali e costantemente verificando l’equilibrio economico tra make e buy; della razionalizzazione dei flussi logistici; della eliminazione degli overlappings delle attività di natura amministrativa, indirizzando le risorse verso le aree di creazione del valore, il Gruppo Electrolux attivava un imponente e complesso processo di cambiamento della cultura, delle struttura organizzativa, dei meccanismi operativi e dello stile di leadership, al fine di progressivamente giungere alla completa integrazione internazionale delle risorse e dei flussi decisionali, attraverso la creazione dei c.d. “business sectors” e “product lines”, focalizzati in un primo tempo per prodotto, responsabili del business assegnato in termini di costi e ricavi e in grado di raggiungere importanti sinergie tra le diverse unità gestite.

Coerentemente con la politica di valorizzazione delle culture e delle diversità locali espressa da Electrolux, il contributo in termini di competenze e capacità di creazione del valore delle realtà italiane è stato ampiamente riconosciuto assegnando al nostro paese o a managers italiani la responsabilità di gestione e/o sviluppo di importanti business (Professional, Componentistica, parte rilevante del White Goods).

In conseguenza di tale processo, la competitività organizzativa, competenziale, progettuale e produttiva delle diverse unità di Electrolux è divenuta immediatamente misurabile e confrontabile a livello internazionale, fornendo quindi un obiettivo riferimento per le decisioni in termini di allocazioni, investimenti, attribuzioni di responsabilità, sviluppo di prodotto/processo.  

III.               Il 16 giugno 1995, alla luce della Direttiva 94/45/CE del Consiglio Europeo, il Gruppo Electrolux raggiunse un accordo con la Federazione Europea dei Sindacati Metalmeccanici, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei paesi nei quali sono allocate aziende del Gruppo, per l’istituzione di un Comitato Aziendale Europeo, quale sede per fornire le più opportune informazioni ed effettuare il più costruttivo scambio di opinioni sui temi connessi alle strategie industriali, economiche ed organizzative, e allo sviluppo commerciale, finanziario, tecnologico e strutturale dello stesso Gruppo.

Inoltre, a seguito del piano di ristrutturazione dell’intero Gruppo Electrolux, lanciato nell’estate del 1997, è stato potenziato e radicato il ruolo dello Steering Group del Comitato Aziendale Europeo che, quale organismo congiunto di consultazione, è titolare delle attività di monitoraggio preventivo e completo degli sviluppi strategici, organizzativi ed economici del Gruppo, ed è responsabile della tempestiva diffusione del flusso di informazioni, in modo tale da realizzare le condizioni che permettano una pronta attivazione delle strutture e procedure informative a livello di country.

IV.              Nel corso delle sessioni del Comitato Aziendale Europeo del 24-25 novembre 1997 a Bruxelles, 19-20 novembre 1998 a Monaco, 15-16 novembre 1999 a Senlis (Parigi), 11 febbraio 2000 in phone conference e 27-28 settembre 2000 a Budapest, e di quelle dello Steering Group del 28 gennaio 1999 a Londra, 25 maggio 1999 a Venezia e 22 marzo 2000 a Bruxelles sono state ampiamente illustrate dal top management di Electrolux, le strategie globali del Gruppo, e quelle commerciali, industriali e di prodotto dei diversi business.

Si riportano di seguito le attuali configurazioni organizzative e gli sviluppi futuri, descritte nelle menzionate sessioni, sia del Gruppo Electrolux sia dei settori aventi radicamento in Italia.

A.     A seguito del rapido cambiamento dello scenario competitivo, strategico, tecnologico e organizzativo dei settori della distribuzione, il Gruppo Electrolux passa dalla configurazione organizzativa per prodotto, a quella c.d. market oriented, che prevede la creazione di due aree di business, focalizzate per tipologia di mercato di riferimento, e che consente di razionalizzare e massimizzare le sinergie di tutti i processi e le attività non-production (marketing, vendite, logistica, distribuzione, ricambi e servizio post-vendita), al fine di avvicinare maggiormente le organizzazioni ai clienti, consentendo di apprezzarne in anticipo i bisogni, di attivare e modulare le decisioni di sviluppo sulle esigenze degli stessi, di lanciare e finalizzare più tempestivamente le attività produttive e logistiche sulle loro richieste, di monitorare più efficacemente gli andamenti qualitativi del prodotto in field.

La prima area di business, quella c.d. Consumer durables, che include i business sectors e product lines Electrolux Home Products (Europe & New Markets), Frigidaire Home Products, Floor Care Products, Outdoor – Consumer Goods, è focalizzato sul mercato mondiale della distribuzione per la clientela privata, avuto particolare riguardo alla grande distribuzione.

La seconda area di business è rivolta agli utenti professionali ed è organizzata nei settori Professional Appliances Indoor (Food Service Equipment, Laundry Equipment, Leisure Appliances, Components), focalizzato su canali distributivi generalmente non al dettaglio, e Professional Appliances Outdoor (Chainsaws, Trimmers, Turf–care e Power Cutters), focalizzato sui canali distributivi specializzati.

B. Electrolux dichiara che il più importante indicatore dell’equilibrio economico e competitivo del Gruppo, e di conseguenza lo strumento più affidabile per le decisioni strategiche dei prossimi anni sarà quello della Value Creation, ovvero la differenza tra il risultato operativo OPII e il costo del capitale (cost of net assets).

C. Il settore White Goods è dichiarato “core” per il Gruppo Electrolux. Per quanto concerne l’Europa, è stato dato seguito al processo di integrazione internazionale del business attraverso la costituzione di un’unica società, la Electrolux Home Product con sede a Bruxelles. La finalità è quella di migliorare la flessibilità e la capacità di reazione e proposizione alle richieste dei clienti, nonché di migliorare la competitività in relazione alle previsioni di un futuro inasprimento del confronto concorrenziale in termini di riduzione prezzi, di progressivo abbassamento delle barriere all’ingresso di nuovi competitors, di ulteriore concentrazione e crescita di quelli esistenti, di sempre maggiore potere contrattuale da parte delle grandi catene distributive. Il nuovo assetto organizzativo ha pertanto lo scopo di migliorare le performance e le prospettive di sviluppo attraverso la massima diffusione delle best practices, la razionalizzazione delle strategie di marketing e vendita, la massimizzazione delle sinergie produttive, logistiche, dei processi di acquisto, dei meccanismi operativi, delle procedure amministrative, dei flussi informativi e l’accrescimento del valore e delle esperienze culturali e competenziali che sono oggi distribuite nel territorio europeo. In tale contesto, come annunciato nella menzionata sessione del Comitato Aziendale Europeo del 27 - 28 settembre 2000,  sono in fase di predisposizione azioni specificamente rivolte alla ottimizzazione delle strutture e degli assetti produttivi, al fine di conseguire significativi incrementi di efficienza e una consistente riduzione dei costi industriali.  

D.     Il settore Professional Indoor, avuta considerazione delle peculiarità del business caratterizzato da piccoli lotti, elevata personalizzazione del prodotto, natura professionale dei clienti, cosi’ come delle scarse sinergie tra le diverse linee di prodotto per quanto riguarda clienti, tecnologie, ricerca e sviluppo, necessita di una particolare attenzione al miglioramento della profittabilità e della creazione di valore. Ciò è in corso di realizzazione attraverso il progressivo snellimento delle attività e la  focalizzazione su quello che è considerato il business chiave del settore, ossia il Food Service Equipment.

Nel quadro di razionalizzazione e snellimento menzionato, motivato dalle necessità di migliorare la competitività dei business sectors a livello mondiale, e di consentire agli stessi, anche attraverso ingenti investimenti, di fronteggiare l’inasprimento del panorama competitivo internazionale, è stata ribadita la decisione di procedere alla revisione strategica e organizzativa della linea di prodotto Componentistica.

V.                 Su quanto sopra le parti hanno svolto una compiuta consultazione nelle sessioni di incontro tra il top management del Gruppo Electrolux Zanussi e il Consiglio di Sorveglianza, di cui all’art. 75 T.U.Z., e nelle sessioni dell’Osservatorio sugli andamenti congiunturali e lo sviluppo strategico, di cui all’art.22 T.U.Z., tenutesi il 15 settembre 1998, 3 e 24 marzo 1999, 26 e 27 maggio 1999, 24 gennaio 2000 e14 febbraio 2000.

VI.              Le parti prendono atto della conclusione del Piano di recupero competitivo del Gruppo Electrolux Zanussi ratificato al Ministero dell’Industria il 6 dicembre 1997, il quale, per il periodo 1. gennaio 1998 – 31 dicembre 1999, in particolare prevedeva:

-  un recupero della competitività industriale media del Gruppo del 12%, a parità di condizioni economiche;

-  la gestione di 374 eccedenze per l’intero Gruppo;

-  l’incremento del gettito produttivo medio pro capite del 9,2 %, a parità di condizioni tecnico-organizzative.

Gli obiettivi del Piano di recupero competitivo sono stati raggiunti in misura accettabile e non incoerente con i targets concordati, permettendo di realizzare un saldo occupazionale positivo. Nel periodo gennaio 1998 – dicembre 1999, infatti, sono stati attivati 5.461 contratti di lavoro con l’applicazione degli artt. 31 e 32 dell’Accordo 6 dicembre 1997. Di tali contratti di lavoro, quelli a tempo determinato hanno visto un tasso di conferma pari al 51,5 %, con un consistente incremento della presenza femminile, il cui tasso di conferma, 53,2%, si è attestato in misura superiore alla media.   

VII.            Le parti, tenuto conto degli sviluppi strategici e organizzativi del Gruppo Electrolux e dei suoi insediamenti produttivi italiani e alla luce delle dinamiche dei mercati internazionali e della loro espansione/integrazione informatica, concordano, anche al fine di garantire un adeguato standard competitivo e di rafforzare la capacità di risposta strutturale del complesso industriale del Gruppo Electrolux Zanussi, sull’opportunità di orientare e informare le dinamiche e gli sviluppi negoziali del modello partecipativo di relazioni industriali agli orientamenti espressi dal Consiglio Europeo straordinario sull’occupazione di Lussemburgo del novembre 1997 che sono fondati su quattro pilastri: occupabilità, imprenditorialità, adattabilità e pari opportunità.

VIII.         Le parti riconoscono quale elemento centrale per lo sviluppo di adeguate capacità competitive del sistema industriale italiano del Gruppo la promozione di condizioni di lavoro che sviluppino la personalità professionale di ciascun addetto e la sua integrazione dinamica nell’ambiente organizzativo di riferimento; e si confermano nella volontà di realizzare congiuntamente, intorno a una visione di impresa quale “comunità plurale”, progetti funzionali alla valorizzazione del lavoro come radicato patrimonio collettivo di competenze, esperienze e ‘intelligenze’ da mantenere e arricchire attraverso interventi costanti di (ri)qualificazione gestionale.

IX.              Le parti, avuto riguardo all’esame e alla valutazione degli sviluppi strategici e organizzativi del Gruppo Electrolux Zanussi, cosi’ come delle condizioni produttive e occupazionali e le relative prospettive, e tenuto conto della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda, hanno convenuto di stipulare il seguente contratto collettivo di lavoro di secondo livello. 

 

Art. 1.   Comitato Aziendale Europeo e sessioni di consultazione Nazionale.

In coerenza con le previsioni dell’art. 9 (“Feedback of EWC discussions”) dell’Agreement EMF-Electrolux del 16 giugno 1995, istitutivo del Comitato Aziendale Europeo (Electrolux Works Council) e dei par. 1 e 4 del Memorandun di Senlis del 14-16 novembre 1999, le parti convengono che, dopo ogni sessione plenaria dell’EWC e dello Steering Group dell’EWC, abbia luogo un “Osservatorio sugli andamenti congiunturali e lo sviluppo strategico” ex art. 22 T.U. 21 luglio 1997. All’”Osservatorio” saranno chiamati a partecipare di volta in volta - oltre alla direzione centrale del Gruppo e alle Segreterie nazionali  Fim-Fiom-Uilm, ai componenti italiani dell’EWC e ai componenti del Consiglio di Sorveglianza - le direzioni dei business sectors operanti nel country, le Segreterie provinciali e i componenti la struttura di rappresentanza di cui all’art. 7 T.U. cit. delle aree interessate agli insediamenti esaminati.

Nell’ambito dell’ “Osservatorio”, quale luogo di informazione e consultazione delle OO.SS.LL., saranno in particolar modo analizzati e valutati i processi generali di evoluzione dei singoli business, in relazione alle loro inferenze sui siti italiani in termini di punti di forza e dunque di opportunità di consolidamento e sviluppo ovvero di elementi di criticità e dunque rischi di regressione competitiva e disarticolazione industriale. In tale sede, le parti sono impegnate a ricercare orientamenti e indirizzi condivisi al fine di poter promuovere tempestivamente azioni e interventi funzionali al rafforzamento/recupero dello standing competitivo dei siti.

Speciale attenzione sarà riservata, in sede di “Osservatorio”, alle politiche di investimento, sia mirate all’allargamento o alla razionalizzazione della capacità produttiva, sia mirate all’innovazione dei prodotti e dei processi; alle politiche commerciali, in particolare monitorando l’evoluzione dal trade tradizionale alla grande distribuzione; alle politiche organizzative, soprattutto in riferimento alle opzioni di make or buy e di outsourcing; alle politiche industriali, in relazione alle specializzazioni produttive degli insediamenti e alle allocazioni delle fonti produttive nello scacchiere competitivo infra ed extra Gruppo; alle politiche ambientali.

In sede di “Osservatorio”, le parti potranno avvalersi del contributo di “saggi”, i.e. riconosciuti esperti di livello internazionale in campo economico-finanziario, anche organizzandolo in forma di sessioni seminariali ovvero in forma di advisory board.

Art. 1bis. Consultazione per i trasferimenti d’azienda.

Nei casi di trasferimento d’azienda, attivo o passivo, relativi a società o unità del Gruppo Electrolux Zanussi, il Gruppo comunicherà per iscritto, con congruo preavviso e in ogni caso almeno 25 giorni prima che abbia esecuzione il relativo contratto, sul versante sindacale al Consiglio di Sorveglianza nonchè alle Segreterie nazionali Fim-Fiom-Uilm e, per il loro tramite, alle OO.SS.LL. provinciali competenti e alle r.s.u. interessate, e sul versante datoriale all’Unione Industriali di riferimento.

 

L’informazione riguarderà:

a)         le ragioni economico-finanziarie, strategico-organizzative e gestionali che presiedono al programmato trasferimento, in relazione alle condizioni competitive e alle relative prospettive di evoluzione del business sector/product line di riferimento;

b)        le attese inferenze, in termini di livelli occupazionali, trattamento economico-normativo, configurazioni organizzative e professionali, mobilità territoriale, integrazione sociale, del programmato trasferimento;

c)         il “piano sociale” per assorbire/attutire le conseguenze  di disinvestimenti ad alto impatto occupazionale, anche in relazione all’attivabilità  del Web socio-territoriale di cui all’art. 24 del presente contratto;

d)        il profilo economico-industriale del terzo acquirente/cessionario.

Su richiesta scritta del Consiglio di Sorveglianza o delle Segreterie nazionali Fim-Fiom-Uilm, avanzata entro sette giorni dalla comunicazione di cui sopra, il Gruppo Electrolux Zanussi avvierà la sessione di consultazione relativa al trasferimento d’azienda, la quale si riterrà esaurita laddove non sia stato entro quindici giorni dal suo inizio raggiunto un accordo.

Nel prendere atto di quanto disposto dall’art. 2112 cod. civ., le parti si confermano che, in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro  continua con l’acquirente e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano; e che l’acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economico-normativi previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, salvo che siano stati sostituiti da altri contratti collettivi concordati nell’impresa dell’acquirente.

Art. 2.   Procedura antidiscriminatoria.

Le parti convengono di sostituire l’art. 65, Parte Seconda, Titolo II, Capo III, Sezione II, T.U. 21 luglio 1997 con il seguente:

<< Qualsiasi dipendente ritenga siano configurabili in suo danno, per effetto di fatti, atti o comportamenti riferibili a Società del Gruppo Electrolux Zanussi, gli estremi di una discriminazione sia per ragioni di sesso ai sensi dell’art. 4, 1. e 2. co., l. 125/91, sia per ragioni razziali, religiose o politiche, sia perché effetto di persecuzione sul posto di lavoro (mobbing),  può pel tramite dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, investire del caso la Commissione paritetica di cui alla presente Sezione.

La Commissione, investita del caso, svolge la relativa istruttoria, da completare entro 30 giorni, prorogabili a 60 nei casi più complessi, acquisendo ogni più opportuno elemento di conoscenza, valutazione e prova. La Commissione medesima, entro l’ulteriore termine di 15 giorni, delibera sul caso all’unanimità, accertando o meno la sussistenza della lamentata discriminazione.

La Commissione, laddove abbia accertato la discriminazione, con la medesima delibera adottata all’unanimità dispone le opportune azioni, con le relative articolazioni operative e temporali, finalizzate alla rimozione dell’accertata discriminazione.

Nelle more della procedura conciliativa qui regolata, e cioè fino alla scadenza dei termini ovvero all’adozione unanime della delibera di accertamento, il/la dipendente non può agire in giudizio.

Nei casi di discriminazione razziale o religiosa, la Commissione può avvalersi della collaborazione della Consulta per l'Integrazione di cui agli artt. 73 bis e ter T.U. cit.>>.

Art. 3.   Accessi informatici per le r.s.u..

Negli stabilimenti con oltre 300 addetti, sarà entro tre mesi installato, nei locali per le r.s.u. , un personal computer, collegato al sistema Lotus Notes di Gruppo per la comunicazione infra-aziendale in tempo reale e dotato di un programma – che sarà definito a livello nazionale da un apposito gruppo misto di lavoro – contenente i dati aggiornati di uso corrente nelle relazioni industriali a livello di unità (e.g.: andamento dei volumi produttivi; andamento dei premi di risultato; organici; permessi sindacali; assenteismo; calendari; tabelle retributive; testi accordi sindacali; fondo di previdenza complementare Cometa).

NOTA A VERBALE: È fatto divieto ai rappresentanti sindacali unitari collegati in Lotus Notes di inviare messaggi via e-mail a destinatari che non siano: r.s.u.; componenti organismi congiunti; dirigenti provinciali, regionali o nazionali Fim-Fiom-Uilm o Cgil-Cisl-Uil; direttori o responsabili del personale di unità italiane del Gruppo.

CHIARIMENTO A VERBALE: Le spese di installazione e di gestione del sistema di gestione del sistema informativo di cui al presente articolo saranno a integrale carico aziendale.

NOTA A VERBALE: Le spese telefoniche per chiamate urbane o interurbane effettuate dai locali di cui all’art. 27 l. 300/70 sono a carico delle r.s.u., fatta salva una franchigia mensile di Lit. 150.000 le relative modalità amministrative saranno regolate a livello provinciale.

Art. 4             Contratti a tempo parziale ciclico.

Le parti condividono l’opportunità che a livello locale, una volta constatato – sulla base di adeguate serie storiche – il carattere permanente e strutturale dell’intensificazione dell’ attività produttiva in un determinato periodo dell’anno in relazione a taluni prodotti o mercati, si proceda ad attivare in una con le tradizionali strumentazioni congiunturali contratti a tempo indeterminato a tempo parziale ciclico:

a)        la cui collocazione coincida con l’individuato periodo di intensificazione, cosi’ come ratificato in sede di confronto sul calendario annuo di lavoro ex art. 2 T.U. 21 luglio 1997;

b)        la cui durata complessivamente non ecceda 189 ore per ciascuno dei mesi compresi nella collocazione di cui sub a);

c)        la cui durata complessivamente non sia inferiore a 80 ore per ciascuno dei mesi compresi nella collocazione di cui sub a);

d)        il cui trattamento economico-normativo, proporzionato alle ore effettivamente prestate, sia, in relazione ai contratti aziendali vigenti, coerente con le disposizioni in materia del D. Lgs. 25  febbraio 2000 n. 61 e dell’art. 1 bis, D. G. – Sez. 3a, c.c.n.l.;

e)        nel cui ambito siano consentite, in sintonia con la previsione dell’art. 3, 2. co., D. Lgs. cit., prestazioni supplementari, in ogni caso contenute entro il limite massimo di ore fissato dal c.c.n.l. e condizionate al consenso del lavoratore interessato, collocate anche - purchè collegate all'esecuzione di produzioni non programmabili o per lo svolgimento di attività a carattere contingente o congiunturale, ovvero alla gestione di situazioni di deficit o ritardo produttivo conseguenti a eventi di forza maggiore, ovvero ancora alla sostituzione di lavoratori assenti - al di fuori del periodo di cui sub a) e remunerate con una maggiorazione del 10 %.

CHIARIMENTO A VERBALE: Il lavoratore assunto con un contratto a tempo parziale ciclico ha normalmente diritto ai premi di risultato regolati dal presente contratto in proporzione al numero delle ore effettivamente prestate rispetto allo standard annuo (restano salvi i casi di mancata maturazione del requisito richiesto dell’anzianità di servizio nell’anno di assunzione o in quello di cessazione). Esempio: il lavoratore de quo che abbia complessivamente prestato nell’anno 567 ore maturerà i premi di risultato nella misura del 27,3% (pari a 567/2076).

NOTA A VERBALE: Le ore supplementari di cui alla lett. e) del presente articolo non possono superare del 50 % il limite relativo derivante dal riproporzionamento delle attribuzioni massime stabilite dal c.c.n.l. (esempio: se il c.c.n.l. stabilisce un limite al lavoro straordinario pari a 250 ore individuali su base annua, e dunque con riferimento standard a 2076 ore, nel caso di un part-time ciclico di 500 ore il limite massimo corrisponde a [250 : 2076 = X : 500; X = 60; X x 1,5 = ] 90 ore ); né, in ogni caso, superare il limite assoluto stabilito dal c.c.n.l. (200, 250 o 260 ore in relazione alle dimensioni o alle tipologie aziendali).

NOTA A VERBALE: La Commissione nazionale per la formazione congiunta predispone per i lavoratori assunti con il contratto di cui al presente articolo uno "scaffale formativo", costituito da un catalogo ragionato dell’offerta formativa resa disponibile, nei modi infra indicati, nell’ambito delle aree tematiche (e.g.: informatica, competenze linguistiche, competenze tecniche e “di mestiere”) ritenute funzionali al consolidamento e allo sviluppo professionale del lavoratore.

 

Lo scaffale, dal quale il lavoratore attinge, previa autorizzazione di un tutor nominato dalla Commissione nazionale per la formazione congiunta per ciascun sito, contiene corsi certificati di formazione sia interni (a livello di Gruppo o di unità produttiva) sia esterni (a livello territoriale).

 

La frequenza dei corsi viene collocata nei periodi di inattività del lavoratore.

 

I lavoratori che abbiano prestato almeno 50 ore di lavoro supplementare nell’anno riceveranno poi, frequentando i corsi, sia interni sia esterni, un’indennità non retributiva, per ciascuna ora di frequenza, dell’importo lordo onnicomprensivo di Lit. 5.000.

 

Le parti si impegnano, coinvolgendo nei relativi percorsi le Regioni e gli Enti locali competenti nella prospettiva del “Web socio-territoriale”, a ricercare per i corsi di formazione continua collegati al presente contratto gli opportuni finanziamenti, in coerenza con quanto previsto dal “Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione” del 22 dicembre 1998.

 

I lavoratori assunti con il presente contratto di lavoro possono frequentare  corsi di formazione per una durata complessivamente non superiore a 120 ore nell'ambito di riferimento di un triennio.

Art. 5.   Sussidiarietà.

Le parti concordano di inserire, dopo il 2. comma dell’art. 3 T.U. 21 luglio 1997, i seguenti comma:

<<È in facoltà delle parti nazionali conferire di volta in volta specifici mandati alle parti a livello di unità produttiva affinché regolino in via pattizia materie di competenza del livello superiore; quando ciò avvenga, le parti nazionali indicano, in apposita risoluzione congiunta, gli ambiti di esplicazione del mandato, i criteri cui si deve attenere la definizione contrattuale locale e il tempo entro il quale la definizione medesima va rinvenuta e adottata.

Laddove il termine dato dalle parti nazionali al livello di unità sia decorso infruttuosamente, le parti medesime riprendono automaticamente la relativa responsabilità negoziale. Nel corso del tentativo locale di cui sopra, non decorrono i termini di cui all’art. 3, 1.co..

Laddove le parti a livello di unità produttiva abbiano raggiunto un accordo, il cui contenuto sia ritenuto dalle parti nazionali esorbitante rispetto al mandato o in contrasto con i criteri stabiliti, l’accordo stesso può essere impugnato presso la Commissione di Garanzia entro tre giorni dalla sua sottoscrizione. L’impugnazione determina la sospensione dell’efficacia dell’accordo sino alla pronuncia della Commissione di Garanzia sulla sua legittimità.>>.

Art. 6.   Flessibilità.

L’art. 21 dell’Accordo ministeriale 6 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

<<Per far fronte alle fluttuazioni di carattere stagionale o ciclico nell’intensità dell’attività lavorativa, le parti a livello di sito, alla luce degli elementi di cognizione e valutazione attinti attraverso il confronto di cui all’art. 2, 3.co., T.U. 21 luglio 1997, possono ricorrere alla flessibilità, prevedendo, nei periodi di picco produttivo, il superamento dell’orario contrattuale sino a 48 ore settimanali, per un massimo di 96 ore nell’arco di dodici mesi, e corrispondentemente prevedendo, nei periodi di minor flesso, un pari numero di ore di riduzione a livello collettivo o individuale dell’orario standard.

I lavoratori interessati percepiscono la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento sia in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.

Le maggiorazioni per le ore prestate oltre l’orario contrattuale in flessibilità sono così stabilite:

a)      per le prestazioni sabatine, nella misura omnicomprensiva del 20% sulla retribuzione (minimi tabellari, e.d.r., terzo elemento, scatti di anzianità, remunerazione di produttività), da erogare nei periodi di superamento dell’orario;

b)      per le prestazioni infrasettimanali diurne, nella misura omnicomprensiva del 20%;

c)      per le prestazioni infrasettimanali notturne, nella misura omnicomprensiva del 30%.

In occasione della fruizione dei riposi compensativi (la c.d. flessibilità negativa, sia che preceda sia che segua la c.d. flessibilità positiva) non viene corrisposta la maggiorazione per lavoro notturno di cui agli artt. 8, D.s. – P. 1a, e 7, D.s. – P. 3a, c.c.n.l. e all’Accordo sindacale transattivo 27 giugno 1989.

L’attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, estendendosi a essa la previsione dell’art. 8, 14. co., D.s. – P.1a, e dell’art. 7, 14. co., D.s. – P.3a, c.c.n.l..

NOTA A VERBALE: Le parti si confermano che il lavoro supplementare e straordinario risponde tipicamente a elevazioni congiunturali delle masse d’orario standard; mentre il lavoro in flessibilità risponde tipicamente a oscillazioni stagionali o cicliche dei volumi.

NOTA A VERBALE: In coerenza con la previsione dell’art. 30 c.c.a.l. 14 dicembre 1995, sono considerate notturne le ore tra le 22.00 e le 06.00 (per il comprensorio di Pordenone, le ore tra le 21.30 e le 5.30).>>.

Art. 7.   Banca delle ore.

Laddove le parti a livello di sito abbiano concordato prestazioni straordinarie nella giornata di sabato ex art. 8, 16. co., D.s. – P.1a, c.c.n.l., le ore programmate eccedenti le 32 sono destinabili, da parte dei lavoratori, alla “banca delle ore” di cui all’art. 23 Accordo ministeriale 6 dicembre 1997. E’ data facoltà alle medesime parti, qualora convengano sulla bancabilità anche delle ore sino a 32, di prevedere un termine entro cui o un periodo in cui i lavoratori siano tenuti all’effettuazione dei permessi.

Il lavoratore che acceda alla “banca delle ore” di cui all’art. 23 Accordo ministeriale 6 dicembre 1997 può convertire la maggiorazione economica del 10% nella corrispondente maggior durata del permesso retribuito da accantonare (esempio: 8 ore di prestazione straordinaria, divengono in questo caso, ai fini dell’accantonamento, 528 minuti).

Art. 8.   Contratti di addestramento.

A tutti i lavoratori assunti successivamente al 1. gennaio 2001 ed entro il 31 dicembre 2003 con contratto diverso da quello di formazione e lavoro o di apprendistato, e per la durata massima di 24 mesi dalla data di assunzione, non verranno erogate le seguenti voci retributive: a) remunerazione di produttività; b) terzo elemento, c) e, sino al 30 giugno 2001, indennità di lavoro notturno di cui all’art. 9 del presente contratto, maggiorazioni per lavoro a turni avvicendati ex art. 4a Accordo 27 giugno 1989 e indennità di posto o di disagio.

A favore dei lavoratori di cui al comma precedente, la Società datrice di lavoro deve garantire l’erogazione di interventi di addestramento e formazione professionale, in aula ovvero on the job, non inferiore a 40 ore per ciascun anno di servizio (riproporzionato in base alla durata del servizio medesimo), i quali saranno svolti anche al di fuori delle ore di prestazione contrattuale e non daranno titolo ad alcuna retribuzione (ma solo un’indennità forfettaria di Lit. 5.000 lorde orarie).

Agli effetti del raggiungimento del limite di 24 mesi, si computano anche gli eventuali contratti a tempo determinato già prestati presso la Società di assunzione.

NOTA A VERBALE: La disciplina del presente articolo abroga, con decorrenza 1. gennaio 2001, quella dell’art. 31 Accordo 6 dicembre 1997, fatti salvi i contratti in corso al 31 dicembre 2000, per i quali, sino a esaurimento, continuano a vigere le disposizioni del cit. art. 31, ad eccezione di quella relativa alla sospensione del pagamento delle indennità e maggiorazioni per lavoro notturno o avvicendato o disagiato che cesserà il 1. luglio 2001.

NOTA A VERBALE: Quanto previsto dal presente articolo non trova applicazione per l’unità di Rovigo della Zanussi Elettromeccanica.

A modifica di quanto previsto dall’art. 11 Accordo ministeriale 16 luglio 1996, i pacchetti convenzionali di “on the job training” sono rispettivamente ridotti, dal 1. gennaio 2001, a 900, 800, 700 e 400 ore.

La  modifica di cui sopra costituisce a tutti gli effetti anticipazione della “revisione delle clausole economico-normative contenute nell’Accordo ministeriale 16 luglio 1996 e collegata agli andamenti occupazionali del sito” di cui all’art. 3 del Memorandum ministeriale 7 ottobre 1999; e pertanto dovrà essere, a conclusione dell’iter di confronto già avviato sul punto sulla scorta della relazione istruttoria della Commissione Speciale per il Lavoro, rimossa  nell’ipotesi di positiva soluzione “industriale” ovvero conguagliata nell’ipotesi di conclusiva definizione di una “ristorazione economica”.

DICHIARAZIONE A VERBALE:  La direzione si impegna a non attivare ulteriori contratti ex art. 32 Accordo 6 dicembre 1997.

Art. 8bis. Confluenza di istituti economici.

L’istituto retributivo del “terzo elemento” di cui all’art. 8 dell’Accordo 8 maggio 1974 confluisce, a decorrere dal 1. gennaio 2001, nel PRO.RE. (“remunerazione di produttività”) di cui agli artt. 2 e seg., Parte Quarta, c.c.a.l.  22 luglio 1992, venendone assorbito in relazione alla sommatoria dei relativi importi nominali e assumendone in toto la configurazione normativa.

A modifica di quanto previsto dall’art. 3, 1. co., cit., il PRO.RE., con la decorrenza sopra indicata, costituirà base per il computo delle maggiorazioni  per lavoro notturno di cui agli artt. 8, D.S.- P.1a, e 7, D.S.- P.3a, c.c.n.l. e all’art. 4 Accordo 27 giugno 1989; mentre non maturerà per le ore di lavoro straordinario e non costituirà base né per le relative maggiorazioni né per ogni altra forma di maggiorazione.

Art. 9.   Tariffe di notturno.  

Le parti concordano che, in tutte le unità produttive del Gruppo, ai lavoratori che prestino servizio tra le ore 22.00 e le ore 06.00, indipendentemente dalla tipologia di orario frequentata, sia riconosciuta, per ciascuna ora di effettiva attività, un'indennità per lavoro notturno, aggiuntiva alle maggiorazioni di cui agli artt. 8, D.s. - P. 1a, e 7, D.s. - P. 3a, c.c.n.l. e di cui all'art. 4 Accordo 27 giugno 1989, nelle seguenti misure orarie lorde:  

          dal 01.01.2001:          Lit. 2.550;

          dal 01.01.2002:          Lit. 3.000.

Le misure testé definite dell'indennità per lavoro notturno sono ad ogni titolo ed effetto omnicomprensive, e dunque non costituiscono base di computo né hanno incidenza su nessun istituto (t.f.r. compreso).

CHIARIMENTO A VERBALE: Nel solo comprensorio di Pordenone, in relazione alle consolidate prassi locali, l'indennità di cui al presente articolo è riferita al periodo tra le ore 21.30 e le ore 05.30.

NOTA A VERBALE: Dal regime regolato dal presente articolo è esclusa la SAPA S.p.a., nella quale continuano a mantenere vigore sino al 31 dicembre 2003 le tariffe contrattuali di notturno in atto.

Art. 10. Reperibilità.

Le parti concordano che, in tutte le unità produttive del Gruppo, ai lavoratori addetti alle attività di pronto inter­vento (conduttori centrali termiche ed elettriche, conduttori impianti ecologici, manutentori elettrici e meccanici, softwaristi, addetti alle squadre antincendio, addetti ai servizi di sanità e sicurezza, etc.) - così come definiti a livello di sito in apposita verifica tra le parti svolta sulla base di un'istruttoria effettuata in sede di Co.Te.Pa. - i quali siano comandati in reperibilità fuori dai normali turni e orari di lavoro, sia riconosciuta un'indennità di reperibilità nelle seguenti misure orarie lorde:

a)     dalle h. 00.00 alle h. 24.00 dei giorni infrasettimanali (sabato compreso):

       dal 01.01.2001  :             Lit. 2.500;

       dal 01.07.2001  :             Lit. 3.000;

       dal 01.01.2002  :             Lit. 3.500;

       dal 01.01.2003  :             Lit. 4.500;

b)    dalle h. 00.00 alle h. 24.00 dei giorni festivi e delle domeniche:

            dal 01.01.2001  :          Lit. 3.500;

            dal 01.07.2001  :          Lit. 4.000;

            dal 01.01.2002  :          Lit. 4.500;

            dal 01.01.2003  :          Lit. 5.500.

Il lavoratore reperibile deve garantire di raggiungere l'unità pro­duttiva, in condizioni normali, entro 30 minuti dalla chiamata.

Oltre all'indennità di cui sub a) e sub b), ai lavoratori in reperibilità i quali siano stati effettivamente chiamati al lavoro per un intervento, sarà riconosciu­ta, oltre alla remunerazione contrattuale dovuta per il servizio svolto in azien­da, un'indennità supplementare, comprensiva forfettariamente delle spese di trasporto, pari al 40% delle somme dovute in applicazione delle lett. a) e b) del presente articolo.

Le misure testé definite delle indennità di reperibilità e di chiamata sono a ogni titolo ed effetto omnicomprensive, e dunque non costituiscono base di computo né hanno incidenza su nessun istituto (t.f.r. compreso).

Con il 1. gennaio 2001, decade ogni accordo, intesa, uso o prassi, vigente nelle unità produttive del Gruppo nella materia regolata dal presente contratto.

Nessuno dei lavoratori di cui al 1. comma, salvo obiettivi impedimenti personali, può rifiutarsi alla reperibilità, purché questa gli sia notificata nell'ambito di piani plurisettimanali ovvero, in ogni caso, con almeno 72 ore di preavviso.

Le modalità tecniche di organizzazione dei servizi di reperibilità verranno definite a livello di sito.

Esemplificazione di metodo:

Il lavoratore, comandato in reperibilità h. 24 in un sabato + domenica del 2002, poi chiamato in servizio per 6 ore la domenica, percepirà:

a)      l’indennità di reperibilità sabatina, pari a Lit. 84.000;

b)      l’indennità di reperibilità domenicale, pari a Lit. 108.000;

c)      la remunerazione per 6 ore, con la maggiorazione dovuta per il lavoro straordinario e festivo;

d)      l’indennità supplementare, pari a Lit. (108.000 x 40%) 43.200.

NOTA A VERBALE: Resta inteso che la regolamentazione di cui al presente articolo ha come condizione di applicabilità in ciascun sito la positiva effettuazione della definizione di cui al 1. co..

NOTA A VERBALE: Nel solo caso in cui, a valle della definizione di cui al 1. co., risulti accertata la sussistenza di trattamenti indennitari più favorevoli derivanti da precedenti intese, si procederà a tempificare il progressivo assorbimento e la graduale omogeneizzazione delle differenze nei nuovi inferiori trattamenti. La Commissione di Garanzia sarà chiamata a dirimere entro 30 gg. dalla loro insorgenza eventuali controversie applicative.

Art. 11. Premi di risultato 2000     

I premi di risultato di produttività (PREL: artt. 4 e segg. c.c.a.l. 14 dicembre 1995), di qualità (QUALIS: artt. 12 e segg. c.c.a.l. cit.) e di redditività (PARTEX: artt. 20 e segg. c.c.a.l. cit.), in vigore per il 2. semestre 2000 per effetto dell'Accordo 5 settembre 2000, hanno, a modifica della lett. a) dell'Accordo testè citato, il seguente importo lordo di riferimento:

- PREL                               Lit. 700.000;

- QUALIS interno              Lit. 300.000;

- QUALIS esterno              Lit. 300.000;

- PARTEX                         Lit. 700.000.

Art. 12. I premi di risultato: PRODEF.

Le parti, in adempimento di quanto prescritto dall’art. 9, D.g. – Sez. 3a, c.c.n.l. 8 giugno 1999, convengono di istituire un premio di risultato, legato al miglioramento delle condizioni di produttività e di efficienza di ciascuna unità produttiva e denominato PRODEF.

Il premio sarà riferito, nelle forme infra regolate, ai risultati annuali di gestione, in termini di produttività e di efficienza a livello di unità produttiva, del 2001, del 2002 e del 2003.

Gli obiettivi per il PRODEF saranno gli incrementi del gettito produttivo medio pro capite di ciascuna unità, complessivamente riguardata, rispetto al risultato consuntivato nel 2000 (indice 100) e a parità di condizioni. Tali obiettivi dovranno essere definiti a livello di sito dalle direzioni aziendali, le r.s.u. e le OO.SS.LL. territorialmente competenti entro e non oltre il 28 febbraio 2001, ovvero, in caso di controversia, dalla Commissione Speciale per il Lavoro, con le procedure decisionali previste dall'art. 71, 1. e 2. comma, T.U. 21 luglio 1997, entro e non oltre il 15 aprile 2001.

Le modalità applicative per l’esecuzione degli obiettivi di cui ai commi precedenti dovranno essere oggetto di apposita definizione a livello di sito tra le direzioni, le r.s.u. e le OO.SS.LL. territorialmente competenti, da completarsi inderogabilmente entro il 30 aprile per il 2001 ed entro il 10 dicembre di ciascun anno (2002 e 2003) per l’anno successivo, sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite in sede di Commissione Tecnica Paritetica.

In caso di mancata definizione consensuale a livello di sito, le modalità applicative per l’esecuzione degli obiettivi di produttività sopra stabiliti saranno determinate, entro e non oltre 45 giorni dalle scadenze di cui al comma precedente, dalla Commissione Speciale per il Lavoro, con le procedure decisionali previste dall’art. 71, 1. e 2. comma, T.U. 21 luglio 1997.

Per le unità, comprese quelle costituite in società (Veneta Factoring, P.&O., Electrolux International, Electrolux Zanussi Italia, Distrilux, Zeltron, Propria), che erogano servizi centrali o articolati a livello plurisettoriale il PRODEF sarà liquidato sulla base dei risultati medi di Gruppo.

Il premio avrà il seguente importo annuo lordo di riferimento:

2001:          Lit. 1.800.000;

2002:          Lit. 1.800.000;

2003:          Lit. 1.800.000.

Il premio sarà pagato con la retribuzione del mese di luglio dell’anno successivo a quello di riferimento, e sarà di competenza dell’anno di erogazione, salvo gli anticipi versati nell’anno precedente, che resteranno di competenza di questo.

Mensilmente, durante l’anno di riferimento, saranno erogati ai lavoratori di cui al comma successivo acconti parametrati al 97% del progressivo livello di raggiungimento degli obiettivi concordati e in ogni caso non inferiori al 50% della spettanza standard; il conguaglio finale, in dare o in avere, sarà effettuato alla scadenza di cui al comma precedente.

Avranno diritto al premio, in proporzione al servizio effettivamente prestato nell’anno di riferimento, tutti i lavoratori che abbiano maturato, nell’anno medesimo, almeno sei mesi di servizio effettivo. Per i lavoratori che abbiano invece maturato un'anzianità nell'anno inferiore a sei mesi ma superiore a quattro, il premio maturerà, sempre in proporzione al servizio effettivamente prestato, nella ridotta misura di un terzo del premio stesso. Nulla competerà infine ai lavoratori che non abbiano maturato nell'anno almeno quattro mesi di servizio effettivo.

Sono equiparate al servizio effettivo le assenze per: malattia e infortunio,  gravidanza e puerperio, assemblea retribuita, permesso sindacale retribuito, festività, ferie, p.a.r., permessi ex art. 29, D.g., Sez. 3a, c.c.n.l., permessi giornalieri per donatori sangue e mensili per assistenza handicappati.

Per la natura del premio, il suo importo è comprensivo degli effetti relativi a tutti gli istituti di legge e di contratto, incluso il t.f.r..

Le parti potranno pattiziamente definire la correzione o la modifica degli obiettivi concordati soltanto laddove ciò si renda necessario a causa di alterazioni esogene impreviste e assai significative dello scenario tecnico-produttivo di riferimento.

La misura dell’erogazione è direttamente proporzionale alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi concordati (p.es.: nel 2001, a obiettivo conseguito al 100%, corrisponderanno Lit. 1.800.000, cioè l’intero importo del premio; a un conseguimento dell’obiettivo del 10%, il 10% del premio, cioè Lit. 180.000; ad un conseguimento del 180%, il 180% del premio, cioè Lit. 3.240.000). Nell’erogazione, sono fissati due tetti convenzionali: Lit. 0 in discesa; e Lit. 3.600.000 in salita.

Nel caso di trasferimento infragruppo verificatosi in corso d’anno, si conviene che il premio PRODEF sia pagato in proporzione al servizio prestato nell’anno di riferimento presso ciascuna delle unità.

Ai lavoratori dimessisi tra il 1. gennaio e il 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento, il conguaglio sarà liquidato in una con le spettanze di fine rapporto.

CHIARIMENTO A VERBALE: A titolo esemplificativo, si conferma che, laddove uno stabilimento avesse nel 2003 conseguito un incremento di produttività corrispondente all’indice 104 a fronte di un target conclusivo, nel suo piano pluriennale di miglioramento competitivo, di 108, l’importo pagato ai  lavoratori in quello stabilimento sarebbe pari a: Lit. (104:108 = x:1.800.000) 1.733.333.

CHIARIMENTO A VERBALE: Si conferma che, una volta maturata nell’anno l’anzianità di servizio richiesta quale condizione per l’erogazione del premio de quo (e.g. sei mesi), l’erogazione stessa avviene per tutti i mesi di servizio. Per esempio: il lavoratore assunto il 1. giugno 2003 maturerà 7/12mi del premio de quo.

Art. 13.       I premi di risultato: BODEN.

Le parti, in adempimento di quanto prescritto dall’art. 9, D.g., Sez. 3a, c.c.n.l. 8 giugno 1999, convengono di istituire un premio di risultato legato al miglioramento della flessibilità industriale di ciascuna unità e denominato BODEN.

Il premio sarà riferito, nelle forme infra regolate, ai risultati conseguiti annualmente a livello di unità, in termini di completa e tempestiva esecuzione dei volumi produttivi programmati in relazione all’andamento della domanda commerciale, nel 2001, nel 2002 e nel 2003.

Il premio avrà il seguente importo annuo lordo di riferimento:

2001:          Lit.    900.000;

2002:          Lit. 1.200.000;

2003:          Lit. 1.500.000.

Il premio sarà pagato con la retribuzione afferente il mese di luglio dell’anno successivo a quello di riferimento, e sarà di competenza dell’anno di erogazione, salvo gli anticipi versati nell’anno precedente, che resteranno di competenza di questo.

Mensilmente, durante l’anno di riferimento, saranno erogati ai lavoratori di cui al comma successivo acconti di Lit. 60.000 lorde per il 2001; di Lit. 80.000 lorde per il 2002 e di Lit. 100.000 lorde per il 2003; il conguaglio finale, in dare o in avere, sarà effettuato alla scadenza di cui al comma precedente.

Avranno diritto agli acconti del premio tutti i lavoratori, in proporzione al servizio effettivamente prestato nell’anno di riferimento; e al conguaglio del premio stesso i soli lavoratori, col medesimo criterio di proporzione al servizio, in forza alla data di riferimento per la sua erogazione (il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento).

Sono equiparate al servizio effettivo le assenze per: malattia  e  infortunio, gravidanza e puerperio, assemblea retribuita, permesso sindacale retribuito, festività, ferie, p.a.r., permessi ex art. 29, D.g., Sez. 3a, c.c.n.l., permessi giornalieri per donatori sangue e mensili per assistenza handicappati.

Per la natura del premio, il suo importo è comprensivo degli effetti relativi a tutti gli istituti di legge e di contratto, incluso il t.f.r..

Nel caso di trasferimento infragruppo verificatosi in corso d’anno, si conviene che il premio BODEN sia pagato in proporzione al servizio prestato nell’anno di riferimento presso ciascuna delle unità.

Gli obiettivi per il BODEN dovranno essere definiti a livello di sito tra le direzioni, le r.s.u. e le oo.ss.ll. territorialmente competenti, sulla scorta della risultanze istruttorie acquisite in sede di Commissione Tecnica Paritetica, entro il 31 marzo dell’anno di riferimento e progressivamente sottoposti a verifica congiunta entro il 10 di ciascun mese successivo ad agosto sulla base dell’evoluzione documentata della domanda commerciale.

Gli obiettivi dovranno tener conto, in ordine alla realizzazione delle quantità programmate, dei seguenti criterii:

a)        completezza;

b)        tempestività;

c)        qualità;

d)        costo del lavoro,

ciascuno dei quali sarà articolato “a gradoni” al fine di garantire coerenza economica tra risultato produttivo e costo/efficacia dei fattori.

In particolare, il premio non maturerà, per la quota riferita a ciascuno dei criterii già testé individuati, al di sotto del valore di soglia convenuto a livello di sito (e.g.: per il criterio della “completezza” l’85%; o, per quello della “qualità”, un IQ non inferiore a quello dell’esercizio precedente); mentre, oltre tale livello, sarà direttamente proporzionale al risultato conseguito.

Il peso di ogni singolo criterio, come sopra individuato, potrà essere diversamente modulato in sede di ciascuna definizione annuale, in relazione al focus strategico-gestionale ritenuto più adeguato.

Esemplificazioni di metodo:

Dato un obiettivo quantitativo di 750.000 pezzi (indice 100), cui corrisponde un importo teorico di premio BODEN di Lit. 900.000, e convenuto il livello di soglia a 637.500 pezzi (indice 0), il premio corrisponderà a:

-        per una produzione di 721.875 pz (index 75), Lit. 675.000;

-        per una produzione di 693.750 pz (index 50), Lit. 450.000;

-        per una produzione di 665.625 pz (index 25), Lit. 225.000.

Ogni controversia in ordine alla definizione degli obiettivi ovvero all’applicazione del metodo sarà risolta ex art. 71, 1. e 2. co., T.U. 21 luglio 1997 dalla Commissione Speciale per il Lavoro entro 20 giorni dalla sua insorgenza.

Per le unità, comprese quelle costituite in società (Veneta Factoring, P.& O., Electrolux International, Electrolux Zanussi Italia, Distrilux, Zeltron, Propria), che erogano servizi centrali o articolati a livello plurisettoriale il BODEN sarà liquidato sulla base dei risultati medi di Gruppo.

Art. 14.       I premi di risultato: PROFITEX.

Le parti, in adempimento di quanto prescritto dall'art. 9, D.g. - Sez. 3a, c.c.n.l8 giugno 1999, convengono di istituire un premio di risultato legato alla redditività del Gruppo in Italia denominato PROFITEX.

Il premio sarà riferito, nelle forme infra regolate, ai risultati annuali di gestione del 2001, del 2002 e del 2003.

Il premio sarà pagato con la retribuzione afferente al mese di luglio dell'anno successivo a quello di riferimento, e sarà di competenza dell'anno di erogazio­ne.

 

Un acconto sarà liquidato con la retribuzione afferente al mese di gennaio, parametrato sul 70% del risultato atteso sulla base del pre-consuntivo economi­co dell'anno di riferimento.

 

Avranno diritto al premio i soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato o di formazione lavoro in forza alla fine del mese di gennaio dell'anno di erogazione, e il premio sarà proporzionato al servizio effettivamente prestato nell'anno di riferimento.

 

Sono equiparate al servizio effettivamente prestato le assenze per: malattia e infortunio, gravidanza e puerperio, assemblea retribuita, permesso sindacale retribuito, festività, ferie, p.a.r., permessi ex art. 29, D.g. - Sez. 3a, c.c.n.l.m., permessi giornalieri per donatori sangue e mensili per assistenza handicappati.

 

Per la natura del premio, il suo importo è comprensivo degli effetti relativi a tutti gli istituti di legge e di contratto, incluso il t.f.r..

 

Il premio verrà pagato, in relazione al risultato operativo (OP II) consolidato a livello di Gruppo-Italia, come infra definito ed espresso in percentuale sul fatturato, secondo la seguente articolazione:

 

(OP II)

(ITL lorde annue)

pari a 0

0

tra 0 e 1

160.000

tra 1 e 2

320.000

tra 2 e 3

480.000

tra 3 e 4

640.000

tra 4 e 5

800.000

tra 5 e 6

960.000

tra 6 e 7

1.120.000

tra 7 e 7.5

1.200.000

tra 7.5 e 8

1.250.000

tra 8 e 8.5

1.400.000

tra 8.5 e 9

1.550.000

tra 9 e 10

1.900.000

tra 10 e 11

2.200.000

tra 11 e 12

2.500.000

oltre 12

3.000.000

 

Per gli effetti di cui al precedente comma, il risultato operativo consolidato (OP II) delle società italiane del Gruppo Electrolux Zanussi, calcolato secondo i principii internazionali adottati dalla capogruppo AB Electrolux (Svezia), è dato dalla differenza tra:

 

a)             i ricavi netti di vendita di prodotti e servizi consolidati, e

b)             -   i costi dei prodotti e dei servizi venduti consolidati;

-   le spese di vendita, generali e amministrative consolidate;

-   gli accantonamenti per rischi e oneri al netto degli utilizzi;

-   gli ammortamenti basati sul valore storico con aliquote normali (di piano), tenendo conto della durata fisica e/o economica dei beni;

-   l’IRAP (come tale non qualificata imposta sul reddito),

tenuto conto, in più o in meno,

c)       -  delle differenze di cambio operative (non finanziarie),

- delle plusvalenze (minusvalenze) da alienazioni di cespiti di produzione.

 

Sono dunque esclusi dall'OP II gli oneri e i proventi finanziari, le svalutazioni di partecipazioni in società estere, l'ammortamento dell'avviamento, le imposte sul reddito, l'utile/perdita di pertinenza di terzi.

                     

Nel caso di acquisizione o dismissione di Società la cui rilevanza determini sostanziali mutamenti rispetto all'attuale assetto del Gruppo con significative ricadute sull'indice di riferimento del premio de quo, le parti si incontreranno per esaminare la nuova situazione configurata­si a livello di consolidato e le relative conseguenze.

 

Qualsivoglia controversia interpretativa in ordine all’applicazione e alla gestione di quanto sopra regolato (e.g. in ordine alla metodologia di attribuzione o di calcolo; ovvero in ordine alle coerenze dei presupposti classificatorii di derivazione industriale, amministrativo-contabile, costistico, etc.; ovvero ancora in ordine alla misurazione dell’impatto degli eventi straordinari e imprevedibili) sarà devoluta a un Collegio arbitrale, composto da due esperti, ciascuno nominato da una delle parti sociali, e da un presidente, nominato di comune accordo dalle parti sociali tra i professori ordinari di materie economiche e giuridiche. Il Collegio dovrà pronunziarsi, sulla base delle acquisizioni documentali e testimoniali disposte nella fase istruttoria (che deve concludersi entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza di parte di avvio della procedura arbitrale), entro 45 giorni dalla conclusione della ricordata fase istruttoria.

Art.15.  I premi di risultato: CIVITEX.

Le parti, in adempimento di quanto prescritto dall'art. 9, D.g. - Sez. 3a, c.c.n.l8 giugno 1999, convengono di istituire un premio di risultato legato alla redditività di ciascun sito industriale denominato CIVITEX.

Il premio sarà riferito, nelle forme infra regolate, ai risultati annuali di gestione del 2001, del 2002 e del 2003.

Il premio avrà il seguente importo annuo lordo di riferimento:

2001:           Lit. 100.000;

2002:           Lit. 200.000;

2003:           Lit. 300.000.

 

Il premio sarà pagato con la retribuzione afferente al mese di luglio dell'anno successivo a quello di riferimento, e sarà di competenza dell'anno di erogazio­ne.

 

Un acconto sarà liquidato con la retribuzione afferente al mese di marzo, parametrato sul 70% del risultato atteso sulla base del pre-consuntivo economi­co dell'anno di riferimento.

 

Avranno diritto al premio i soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato o di formazione lavoro in forza alla fine del mese di gennaio dell'anno di erogazione, e il premio sarà proporzionato al servizio effettivamente prestato nell'anno di riferimento.

 

Sono equiparate al servizio effettivamente prestato le assenze per: malattia e infortunio, gravidanza e puerperio, assemblea retribuita, permesso sindacale retribuito, festività, ferie, p.a.r., permessi ex art. 29, D.g. - Sez. 3a, c.c.n.l.m., permessi giornalieri per donatori sangue e mensili per assistenza handicappati.

 

Per la natura del premio, il suo importo è comprensivo degli effetti relativi a tutti gli istituti di legge e di contratto, incluso il t.f.r..

 

Il premio verrà calcolato moltiplicando l'importo teorico CIVITEX dell'anno di riferimento per il coefficiente di riproporzionamento del risultato operativo (OP II) integrato a livello di sito rispetto allo standard, espresso in percentuale sul fatturato e pari per ciascun sito al valore indicato nell’allegata Tabella1, che deve ritenersi a tutti gli effetti di legge e di contratto coperta da segreto con il conseguente divieto di diffusione anche parziale o indiretta dei suoi contenuti.

 

 Esemplificazione di metodo:

 

A.   a) CIVITEX teorico 2003: Lit. 300.000;

       b) Risultato OP II 2003 di sito: 10%;

       c) Standard di sito: 8.5%.

 

       I lavoratori percepiranno:

      Lit. 300.000 x  10 = Lit. 352.941.

                                          --------

                                            8.5

 

B.    a) CIVITEX teorico 2002: Lit. 200.000;

       b) Risultato OP II 2002 di sito: 5%;

       c) Standard di sito: 8.5%.

       I lavoratori percepiranno:

                         

                        Lit. 200.000 x  5 =  Lit. 117.650.

                                            --------

                                              8.5              

        Nell'erogazione effettiva del premio, sono fissati due tetti convenzionali: Lit. 0 in discesa, e dunque anche in caso di OP II negativo; e Lit. 1.500.000 in cresci­ta.

 

Per gli effetti di cui al precedente comma, il risultato operativo integrato a livello di sito delle società italiane del Gruppo Electrolux Zanussi, calcolato secondo i principii internazionali adottati dalla capogruppo AB Electrolux (Svezia), è dato dalla differenza tra:

 

a)         i ricavi netti di vendita a terzi di prodotti finiti eseguiti dalle fabbriche italiane del Gruppo Electrolux Zanussi, realizzati dalle medesime fabbriche e dalle sales companies italiane ed estere del Gruppo Electrolux in veste di acquirenti, e

b)        -   i costi dei prodotti e dei servizi venduti consolidati;

       -   le spese di vendita, generali e amministrative consolidate;

       -   gli accantonamenti per rischi e oneri al netto degli utilizzi;

       -   gli ammortamenti basati sul valore storico con aliquote normali (di piano), tenendo conto della durata fisica e/o economica dei beni;

       -   l’IRAP (come tale non qualificata imposta sul reddito),

tenuto conto, in più o in meno,

c)    -   delle differenze di cambio operative (non finanziarie),

   - delle plusvalenze (minusvalenze) da alienazioni di cespiti di   produzio­ne.

 

Qualsivoglia controversia interpretativa in ordine all’applicazione e alla gestione di quanto sopra regolato (e.g.: in ordine alla metodologia di attribuzione o di calcolo; ovvero in ordine alle coerenze dei presupposti classificatorii di derivazione industriale, amministrativo-contabile, costistico, etc.; ovvero ancora in ordine alla misurazione dell’impatto degli eventi straordinari e imprevedibili) sarà devoluta a un Collegio arbitrale, composto da due esperti, ciascuno nominato da una delle parti sociali, e da un presidente, nominato di comune accordo dalle parti sociali tra i professori ordinari di materie economiche e giuridiche. Il Collegio dovrà pronunziarsi, sulla base delle acquisizioni documentali e testimoniali disposte nella fase istruttoria (che deve concludersi entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza di parte di avvio della procedura arbitrale), entro 45 giorni dalla conclusione della ricordata fase istruttoria.

Ai lavoratori delle Società della Electrolux Zanussi Italia e delle staff centrali Eldom saranno erogati i premi CIVITEX nella misura risultante dalla media degli stabilimenti Eldom (Porcia + Susegana + Forlì + Firenze + Solaro).

Ai lavoratori delle società del settore componentistica (ZEM, INFA, ZAMET, SOLE) saranno erogati i premi CIVITEX sulla base del risultato di OP II della product line ECC-Italia, assumendo a parametro 100 un OP II medio del 8.31%.

Ai lavoratori dipendenti delle Società di servizi (Veneta Factoring, P.& O., Electrolux International, Distrilux, Zeltron, Propria), e delle staff centrali di Gruppo saranno erogati i premi CIVITEX nella misura risultante dalla media di tutti gli stabilimenti in Tabella.

Ai lavoratori delle staff centrali Professional e FSE saranno erogati i premi CIVITEX nella misura risultante dalla media degli stabilimenti Professional (Vallenoncello, Villotta e Parma).

Art. 16. Clausole speciali per i premi di risultato.

Ai lavoratori delle Società che sono state agli effetti sindacali consolidate nel Gruppo con il contratto collettivo di secondo livello 14 dicembre 1995 spettano solo i premi di risultato: a) CIVITEX; b) BODEN; c) PROFITEX.

Il trattamento dei lavoratori delle Società P. & O. e Veneta Factoring sarà integralmente omologato, a parità di erogazione, a quello in atto nelle altre Società del Gruppo.

Per la Società SAPA, i premi PROFITEX e CIVITEX saranno erogati assumendo a parametro i risultati OP II (o altro indice finanziario equivalente) che saranno definiti dalle parti a livello locale entro e non oltre il 31 marzo 2001 o, in caso di mancata definizione a tale livello, dalla Commissione di Garanzia entro e non oltre il 31 maggio 2001.

NOTA A VERBALE: Le parti si riservano di valutare l'opportunità di procedere progressivamente all'armonizzazione dei premi di risultato delle Società IN.F.A. e P.C.M. con quelli delle Società storicamente consolidate nel Gruppo Electrolux Zanussi dopo aver effettuato, nella prima metà del 2001, una verifica congiunta sulla sostenibilità competitiva di tale operazione. 

 

Art. 17. Premi di risultato: prova, preavviso e recesso volontario anticipato.

 

I premi di risultato regolati dal presente contratto agli artt. 11, 12, 13, 14 e 15 non maturano per la durata del periodo di prova di cui agli artt. 2, D.S. – P. 1a, e 4, D.S. – P. 3a, c.c.n.l. e del periodo di preavviso di cui agli artt. 25, D.S. - P. 1a, e 19, D.S.- P. 3.a, c.c.n.l., nonché per la durata del servizio di quei lavoratori assunti a tempo determinato e volontariamente dimessisi ante tempus.

 

Art. 18. Ne bis in idem.

Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente contratto, è fatto divieto di richiedere o concedere, a qualsiasi titolo, incrementi economici collettivi, anche a livello territoriale o di unità, per tutta la durata del presente contratto.

 

Art. 19. Durata.

Salvo le condizioni specifiche previste per singoli istituti, il presente contratto avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2003.

Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui all’art.38, 2.co., D.gen. – Sez. 3a, c.c.n.l. 8 giugno 1999 se non disdetto due mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r.. In caso di disdetta, il contratto resterà in vigore finché non sia stato sostituito dal successivo contratto di secondo livello.

Art. 20. Ferie.

Si conferma che il periodo di riferimento per la maturazione delle ferie è l’anno solare (1. gennaio – 31 dicembre), fermo restando che esse possono essere fruite sino al 30 settembre dell’anno successivo. Con il primo pagamento utile successivo al 30 settembre di ciascun anno, sarà corrisposta l’indennità sostitutiva per l’eventualmente mancato godimento delle ferie eccedenti le quattro settimane.

Art. 21. Servizio di ristorazione.

Le parti convengono che il prezzo del servizio di ristorazione aziendale pagato dal lavoratore sia incrementato:

-          di Lit. 150, a muovere dal 1. gennaio 2001;

-          di ulteriori Lit. 200, a muovere dal 1. gennaio 2002;

-          di ulteriori Lit. 200, a muovere dal 1. gennaio 2004.

NOTA A VERBALE: Per le Società i cui lavoratori pagano un prezzo superiore a quello corrente nel Gruppo, gli incrementi di prezzo definiti nel presente articolo sono applicati sino a concorrenza.

Art. 22. Dichiarazione congiunta sui fondi di assistenza sanitaria integrativa.

Le parti, dopo un’approfondita disamina tecnica degli effetti dei decreti legislativi del 19 giugno 1999 e del 13 gennaio 2000 sulla possibile attivazione di fondi integrativi del Servizio Sanitario nazionale, con particolare riguardo ai trattamenti fiscali e alle politiche di selezione dei rischi, hanno condiviso la valutazione che il quadro normativo attuale sia non conveniente per l’avvio di un fondo integrativo di fonte contrattuale per i lavoratori del Gruppo.

Le parti si riservano di valutare, qualora nell’ambito della programmazione sanitaria regionale e dei relativi piani territoriali dovessero essere attivate iniziative mutualistiche affidabili sotto il profilo della gestione e delle prestazioni erogabili, la praticabilità di un’eventuale adesione per via pattizia, fermo restando il principio della salvaguardia dei complessivi costi del contratto di secondo livello.

Art. 23. Web socio-territoriale.

Le parti, sottolineato il forte radicamento delle unità produttive del Gruppo nell’esperienza e nella cultura industriale delle aree di appartenenza al fine di promuoverne lo sviluppo coerente e l’integrazione attiva con il contesto economico e sociale di riferimento, convengono – nella prospettiva di esprimere adeguate co-progettualità con le istituzioni e le altre forze sociali del territorio – sull’opportunità di istituire tavoli permanenti di monitoraggio e concertazione sociale e di confermare l’istituzione del Comitato misto e dei workshop territoriali di cui al Protocollo aggiuntivo al c.c.a.l. 22 luglio 1992.

I tavoli permanenti svolgeranno la loro attività per aree geografiche significative e omogenee, con la partecipazione del management degli stabilimenti e delle OO.SS.LL. regionali e provinciali delle aree interessate, anche in collaborazione con la Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità e l’integrazione socio-professionale, con la Commissione nazionale per la Formazione Congiunta e con la Consulta per l’integrazione, di cui agli artt. 62 e ss., 72 e s. e 73 bis e s. T.U. 21 luglio 1997 nonché con l’intervento delle associazioni di categoria, degli enti locali e delle istituzioni competenti.

I tavoli permanenti avranno a proprio oggetto, in relazione alle strategie del Gruppo, il monitoraggio e l’analisi delle dinamiche occupazionali e demografiche, di quelle del tessuto industriale e sociale in termini di adattabilità e occupabilità anche sotto il profilo della mobilità territoriale e professionale e degli orientamenti dei sistemi di educazione e formazione, delle prassi e politiche di pari opportunità, di integrazione e di non discriminazione razziale, etnica, religiosa e culturale, così come di quelle in materia di accoglienza, ricezione abitativa e opportunità di radicamento familiare per i lavoratori extracomunitari.

I tavoli permanenti potranno promuovere iniziative coerenti con le proprie attività, anche mediante la ratifica di protocolli sociali che possano facilitare le sinergie dei soggetti coinvolti e l’attivazione di finanziamenti pubblici.

Art. 24. Sede di monitoraggio e analisi sul lavoro dei disabili

Le parti, sottolineata la validità del lavoro quale strumento d’integrazione e di coesione sociale, convengono sull’opportunità di istituire una sede di monitoraggio e di analisi delle caratteristiche e delle dinamiche del lavoro dei disabili e degli interventi che di quel lavoro possano determinare una maggiore diffusione alla luce della struttura e tipologia industriale e della realtà socioculturale delle aree d’appartenenza del Gruppo.

Il monitoraggio e l’analisi del lavoro dei disabili – nella prospettiva di esprimere adeguate co-progettualità con le istituzioni e le altre forze sociali del territorio – verranno attivati da un centro di coordinamento dei tavoli permanenti di monitoraggio e concertazione sociale, composto da rappresentanti del management e delle OO.SS.LL., in collaborazione con il Centro di Coordinamento delle Commissioni Ecologia & Sicurezza, la Commissione nazionale per la Formazione Congiunta, la Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità e l’integrazione socio- professionale e la Commissione Speciale per il Lavoro e con l’intervento delle associazioni di categoria, degli enti locali e delle istituzioni competenti, quali, ad esempio, la Provincia e le Agenzie regionali per l’impiego o le Commissioni provinciali per il lavoro.

Il monitoraggio e l’analisi, alla luce della disciplina legale in materia di collocamento obbligatorio e con particolare riferimento alla l. 68/99 e in un’ottica di inserimento mirato dei lavoratori disabili, avrà a oggetto l’elaborazione di statistiche relative alla dimensione e alla tipologia del lavoro per i disabili, l’individuazione e la valutazione delle effettive capacità di ricezione delle strutture industriali dei territori interessati rispetto ai lavoratori disabili anche in termini di mansioni/profili/posizioni professionali, le esperienze e le iniziative in materia relative alle persone (servizi riabilitativi, di inserimento, di formazione, di orientamento, di affiancamento, etc.), alle aziende (supporti per l’adattamento dei posti di lavoro, modularità contrattuali, criteri di valutazione di compatibilità della struttura industriale, agevolazioni, etc.) e alla società (riorganizzazione della rete dei servizi, promozione della cultura dell’inserimento, etc.).

Il centro di coordinamento dei tavoli permanenti, nell’ambito del monitoraggio di cui al comma precedente, provvederà a esaminare e valutare, anche in una prospettiva funzionale all’individuazione di best practices, tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione degli strumenti di inserimento previsti dalla disciplina legale in materia di collocamento obbligatorio.

Il centro di coordinamento dei tavoli permanenti, alla luce del monitoraggio e dell’analisi del lavoro dei disabili potrà promuovere iniziative che possano facilitare le sinergie dei soggetti pubblici e privati coinvolti anche al fine di individuare, in aggiunta e a sostegno di quelli espressamente previsti dalla disciplina legale di riferimento, strumenti tecnici e di supporto che permettano di valutare adeguatamente, sotto il profilo soggettivo e industriale, le capacità lavorative dei soggetti disabili e la possibilità del loro effettivo inserimento lavorativo nelle strutture industriali di riferimento. 

Art. 25. Quota di servizio.

 

Le unità del Gruppo, mediante affissione da effettuare il 20 gennaio 2001, comunicheranno ai lavoratori non iscritti alle OO.SS.LL. stipulanti che i Sindacati Fim-Fiom-Uilm richiedono un contributo pari a Lit. 40.000, a titolo di quota di servizio sindacale contrattuale, da trattenere sulla retribuzione afferente al mese di febbraio 2001. I lavoratori che intendano versare la quota de qua debbono darne comunicazione scritta agli uffici del personale delle unità entro e non oltre il 20 febbraio 2001. Le OO.SS.LL. stipulanti comunicheranno al Gruppo le modalità per il versamento delle quote.

Art. 26. Delega per la correzione della clausola arbitrale.

Le parti, constatata la lacuna generata nel sistema dall’obiettiva inapplicabilità dell’art. 2, ult. co., del Regolamento allegato al T.U. 21 luglio 1997 (derivante dal fatto che il Consiglio Superiore della Magistratura non autorizza i magistrati a far parte del collegio arbitrale di cui all’art. cit.), conferiscono mandato alla Commissione di Garanzia affinché produca, entro 60 giorni, una compiuta e coerente proposta di riforma del suo Regolamento, da approvare mediante accordo sindacale da parte delle Segreterie nazionali Fim-Fiom-Uilm e dalla Direzione Centrale del Gruppo Electrolux Zanussi .

Art. 27. Pubblicazione del contratto.

Il presente contratto di secondo livello, completato con le disposizioni contrattuali aziendali in esso richiamate e con il T.U. 21 luglio 1997 e successive modifiche e integrazioni, sarà pubblicato a cura delle parti entro il prossimo mese di luglio 2001 e distribuito dalle Società del Gruppo ai lavoratori in pianta organica al 31 luglio 2001.

Protocollo aggiuntivo al c.c.a.l.  10 novembre 2000.

Le parti nomineranno, entro e non oltre venti giorni dall'approvazione del presente contratto, una "Commissione per la riforma del sistema di partecipazione", costituita da: sei esperti nominati dalla direzione aziendale; e sei esperti nominati dalle segreterie nazionali Fim - Fiom – Uilm.

La Commissione dovrà presentare alle parti per la sua adozione contrattuale, entro e non oltre sei mesi dal suo insediamento, un compiuto e articolato progetto di riforma del T.U. 21 luglio 1997.

In particolare, la Commissione dovrà individuare le più appropriate soluzioni per:

a)      ridurre il livello di contenzioso avanti la Commissione di Garanzia, agevolando meccanismi di conciliazione delle controversie a livello territoriale o intermedio;

b)      garantire l'esecutività delle delibere della Commissione di Garanzia, anche attraverso la revisione della relativa strumentazione istituzionale;

c)      rafforzare il livello di esigibilità e di affidabilità della "procedura di verifica e di intervento" di cui all'art. 82 T.U. cit.;

d)      garantire la coerenza di comportamento contrattuale dei diversi livelli organizzativi;

e)      estendere, arricchire e intensificare le pratiche di consultazione e di coinvolgimento dei lavoratori previste dall'art. 28 T.U. cit.;

f)        introdurre, anche sperimentalmente, elementi "duali" nelle forme di partecipazione, e.g. prevedendo l'elezione diretta di parte dei componenti di taluni organismi congiunti;

g)      valorizzare gli elementi organizzativi della c.d. "partecipazione diretta", in coerenza con le indicazioni del Libro Verde della Commissione Europea "Partenariato per una nuova organizzazione del lavoro" del 16 aprile 1997 e della Comunicazione della Commissione del 25 novembre 1998.