Fim
Cisl Fiom Cgil Uilm Uil – Coordinamento nazionale Merloni Piattaforma
per il rinnovo del contratto
integrativo aziendale COORDINAMENTO
NAZIONALE
Ridefinizione
del numero dei componenti e delle ore a disposizione del Coordinamento
nazionale, tenendo conto dell’ampliamento del gruppo per l’ingresso dello
stabilimento di Bergamo e della attività delle commissioni. SISTEMA
INFORMATIVO
Le
materie di pertinenza del Comitato aziendale europeo e dell’informativa
nazionale vanno ampliate con quanto concordato per il monitoraggio
dell’accordo sul Codice di condotta. Le
informazioni per il livello nazionale devono essere adeguate nei tempi e nei
contenuti per fornire tutti gli elementi necessari al controllo e alla
contrattazione, in particolare sulle dinamiche dell’occupazione, del mercato
del lavoro, dei parametri per la definizione del premio di risultato. Questo
comporta in particolare nei primi mesi
dell’anno: -
l’approfondimento delle questioni relative al mercato del lavoro e agli
orari per il consolidamento dei rapporti di lavoro in relazione alle dinamiche
volumi produttivi/occupazione e per concordare i diversi strumenti di
flessibilità utili per il raggiungimento degli obbiettivi di competitività e
la salvaguardia delle condizioni di lavoro. -
Informazioni sugli investimenti relativi alla formazione professionale,
alle materie legate all’ambiente e alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alle
innovazioni di processo. A
livello di stabilimento le informazioni previste dall’Accordo 1° luglio 1998
vanno anche ampliate per permettere: -
l’individuazione di piani formativi concordati per le lavoratrici e i
lavoratori, finalizzati alla crescita del livello e dell’inquadramento
professionale. -
Valutare agli effetti dell’occupazione e delle dinamiche di gruppo gli
eventuali processi di esternalizzazione. - Livelli adeguati di conoscenza delle Rsu sulle dinamiche orari/volumi produttivi/livelli occupazionali, sull’organizzazione del lavoro e sulla prestazione, indispensabili per il controllo delle condizioni di lavoro e dei parametri di produttività. SISTEMA PARTECIPATIVO
-
Istituzione della sede territoriale per eventuali contenziosi attinenti
al premio di risultato, in particolare per i parametri legati alla qualità e
alla produttività, da attivare prima del ricorso alla commissione nazionale. SISTEMA DI
FLESSIBILITA’-ORARIO
-
L’attuale accordo sulla flessibilità dell’orario (7 giorni per 6
ore, recuperandone 8) va confermato. - In relazione al ricorso
al lavoro straordinario, va effettuata una verifica periodica sull’andamento e la gestione degli orari e sul consolidamento degli
organici. - Verifica,
rispetto al contratto nazionale, delle condizioni di utilizzo della banca ore. - Regolamentazione del lavoro straordinario per il 6° e 7° livello. AMBIENTE DI LAVORO
L’azienda
deve prevedere interventi da attuare a livello aziendale, con la destinazione
dei relativi investimenti per il miglioramento delle condizioni ambientali, a
partire dal microclima. PREMIO DI RISULTATO
-
Il P.d.R viene confermato sui parametri di redditività, produttività,
qualità, mantenendo i risultati di gruppo conseguiti con il sistema premiante
previsto dall’Accordo 1° luglio 1998. -
La parte aggiuntiva del premio aziendale,
tenendo conto dei buoni risultati del gruppo
e delle sue prospettive di crescita, deve essere di euro 1.200,
distribuita sui parametri di redditività, produttività e con una particolare valorizzazione della qualità. Redditività: di gruppo. Data
l’attuale strutturazione dei bilanci della Merloni, va riferita al consolidato
di gruppo e l’individuazione del parametro e degli indicatori deve avvenire
con criteri e procedure verificabili e trasparenti, per dare il massimo di
credibilità agli obbiettivi su cui si consegue il risultato economico atteso
nella composizione del premio. Produttività: di
stabilimento. Considerando
inaccettabile ogni ulteriore pressione sulla prestazione di lavoro, va definito
per ogni stabilimento qual è l’indice che dà il risultato economico atteso. Va
definito il valore punto per eventuali scostamenti e per remunerare eventuali
aumenti della produttività realizzabili solo secondo programmi concordati tra
le parti e monitorati periodicamente dalle commissioni aziendali. Qualità: di stabilimento. Conferma
della valutazione della qualità a fine linea, con l’esclusione dei fattori
indipendenti dalla prestazione (es. forniture). CONTRATTI A TERMINE
Al fine di
ricondurre nei limiti il ricorso al tempo determinato e a quello interinale, va
consolidata una parte significativa dell’occupazione precaria; va definita una
procedura certa che porti dopo
2 contratti a termine alla sua
stabilizzazione, prevedendo, in
sostituzione delle quote di lavoro atipico, anche l’introduzione del part-time
ciclico a tempo indeterminato di cui si sono in questi mesi avviate
sperimentazioni, Le modalità applicative saranno definite a livello aziendale. Per
tutti i lavoratori con contratto a termine, interinali compresi, va previsto il
pagamento delle quote di P.d.R relative a produttività e qualità, e
l’estensione della quota parte relativa alla redditività, se necessario
facendo riferimento alla erogazione salariale a questo titolo dell’anno
precedente. INQUADRAMENTO UNICO
Durante
la trattativa va individuata una modalità concreta per consentire una reale
crescita professionale dei lavoratori, se necessario riformulando le iniziative
previste dal precedente accordo e ne estenda la sperimentazione. DIRITTI
Va
agevolato il ricorso al part-time scelto, su richiesta del lavoratore/della
lavoratrice rimuovendo eventuali ostacoli all’applicazione della norma del
Ccnl e vanno regolamentati gli aspetti della legge sui congedi parentali
demandati alla contrattazione fra le parti. Roma,
17 giugno 2002 |