Ritenendo di far cosa utile
vi trasmettiamo una breve Nota divisa in due parti. La prima ribadisce
le nostre priorità e orientamenti in merito allo Schema di Decreto
attuativo della Delega previdenziale. La seconda parte (punti 2 e 3),
che può essere utilizzata separatamente ed è più a carattere interno,
fornisce alcune precisazioni su alcuni aspetti del funzionamento dei
Fondi a cui aderiscono i lavoratori metalmeccanici. A parte pubblichiamo anche
il “Documento delle parti sociali sullo schema di provvedimento di
attuazione della riforma della previdenza complementare” presentato al
governo nell’incontro del 25 luglio.
Note
sullo schema di Decreto attuativo della Delega previdenziale e sul
funzionamento dei Fondi In attesa del Decreto 1. Le organizzazioni sindacali sono impegnate da tre anni in un aspro scontro con il governo sull’assetto e gli sviluppi da dare alla previdenza complementare. Nel febbraio 2005 hanno unitariamente reso pubbliche, attraverso un Avviso comune, le proprie contrarietà alle scelte legislative che erano già state definite nella Legge Delega n. 243 approvata dal Parlamento nell’agosto del 2004, scelte poi ulteriormente articolate nell’inaccettabile “Testo unico” sulla previdenza complementare presentato dal governo a fine giugno 2005. Le Confederazioni, e con esse un vasto schieramento di rappresentanze dei datori di lavoro, nell’Avviso comune hanno ribadito la loro contrarietà a un indebolimento del rapporto tra previdenza complementare e contrattazione, contro un indirizzo del governo che lascia eccessivo spazio ai diversi prodotti di mercato, spesso privi di adeguate tutele per i lavoratori, meno trasparenti nella gestione e con costi più elevati. Le Confederazioni hanno respinto un’equiparazione tra Fondi negoziali di categoria (nei cui organismi di gestione e controllo sono presenti sindacati e lavoratori e che trovano una regolamentazione nei contratti nazionali di lavoro) e Fondi aperti, ma soprattutto con le polizze previdenziali individuali. L’insieme di queste contrarietà è stato di nuovo presentato al governo, in un apposito Documento, nel corso dell’incontro del 25 luglio. Sulla base di queste chiare premesse resta necessario seguire, vigilare e informare i lavoratori sugli sviluppi di un provvedimento legislativo ancora non approvato, su cui il confronto è ancora aperto e i cui esiti sono ancora incerti. Sul funzionamento dei Fondi 2. Nel merito del funzionamento dei Fondi va ricordato che fin dagli accordi iniziali tra le parti istitutive si stabilì che il Fondo era un tramite amministrativo tra l’azienda e il lavoratore associato: il Fondo tra l’altro non conosce la retribuzione individuale dell’associato. Il Fondo svolge funzioni di raccolta e di controllo sulla regolarità e l’esattezza dei versamenti effettuati dalle aziende, sollecitandole direttamente in caso di ritardi, notificando periodicamente alle parti istitutive i casi di morosità o ritardati versamenti. Attraverso una serie di accordi tra le parti istitutive è stata individuata una serie di strumenti – ad esempio, esposizione obbligatoria per l’azienda della certificazione periodica inviata da Cometa – per consentire controlli sulla regolarità dei versamenti aziendali. E’ al lavoratore però che al momento compete la tutela, attraverso gli strumenti messi a disposizione dal sindacato, dei propri eventuali crediti nei confronti dell’azienda associata. L’adesione al Fondo pensione e i diritti dell’iscritto sono regolati innanzitutto dal contratto nazionale di lavoro (e dallo Statuto del Fondo): quindi, come per tutte le materie lì contenute sono innanzitutto le rappresentanze sindacali aziendali e il sindacato presente sul territorio a dover esercitare l’azione di tutela dei diritti sanciti dal ccnl (attivando, ove del caso, le sanzioni previste dalla legge come, ad esempio, l’art.28 dello Statuto dei lavoratori). Le parti istitutive poi, in collaborazione con il Fondo, si attivano - come hanno sempre fatto - in tutte le occasioni (delle quali vengono poste a conoscenza) in cui si presentano problemi e contenziosi. Cometa oggi amministra efficacemente i 330mila iscritti attivi e dialoga con le oltre 10mila aziende associate con sistemi e strumenti moderni. Margini di problemi irrisolti sono fisiologici nell’ambito di un’attività amministrativa complessa (basterebbe a riguardo vedere l’entità del contenzioso presso l’Inps) e sia le parti istitutive che il Fondo lavorano – e continueranno a farlo - per migliorare norme, comportamenti e attivare sedi di confronto. In questo senso assume particolare rilievo un corretto e costruttivo rapporto d’informazione e collaborazione tra le sedi sindacali decentrate della Fiom, la sede nazionale, il Fondo e i componenti l’Assemblea del Fondo. E’ attraverso tale fattiva collaborazione (che a volte risulta carente) che possono essere migliorati gli strumenti di tutela.
3. Oggi non è il Fondo a intervenire legalmente in caso di morosità dell’azienda o in caso di fallimento della stessa (a meno che non si modifichino gli accordi tra le parti istitutive); oggi il Fondo sollecita le aziende al versamento ove siano in ritardo, è a disposizione dell’iscritto ed eventualmente del curatore fallimentare o del giudice per fornire tutte le informazioni a tutela dei diritti dell’associato. In caso di fallimento dell’azienda in realtà è largamente prevalente la casistica in cui gli arretrati relativi al Tfr e alla contribuzione dell’azienda e del lavoratore vengono fatti rientrare tra i crediti privilegiati: in alcuni casi viene solo agitata la “minaccia” di derubricarli tra gli ordinari da parte del giudice, minaccia che poi non vede seguito. Non risultano allo stato casi in cui i crediti siano stati effettivamente trattati come ordinari. Tra l’altro esiste da molti anni presso l’Inps un fondo – controverso nella sua attivazione, ma esistente – che, aldilà del Fondo di garanzia per la tutela delle ultime mensilità relative al Tfr, in caso di fallimento aziendale, provvede anche alla copertura del mancato versamento della contribuzione aziendale e del lavoratore. Sicuramente è necessario adottare – anche attraverso nuovi accordi tra le parti istitutive - migliori strumenti per superare limiti ancora oggi esistenti nella certezza del diritto del lavoratore associato a veder rispettata una regolare contribuzione da parte dell’azienda associata, così come per usufruire di anticipazioni a fronte di situazioni di particolare disagio economico. Queste come altre legittime proposte migliorative vanno affrontate nelle sedi proprie, anche attraverso accordi tra le parti e le necessarie modifiche allo Statuto del Fondo, e non inficiano il valore positivo di un’esperienza come quella dei fondi negoziali che si presentano a tutt’oggi come fondamentale strumento di difesa dei diritti previdenziali dei lavoratori. |