Riceviamo dalla Cgil il testo  relativo a un'intesa sull'orientamento comune raggiunto dalle parti sociali (Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Confapi, Cgil, Cisl, Uil e Ugl) in vista dell'emanazione del decreto legislativo attuativo della legge 243/04 in materia di previdenza complementare. Il documento in questione è stato inviato al ministero del Lavoro il 17 febbraio 2005


Orientamenti di Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Confapi, CGIL, CISL, UIL e UGL per l’emanazione del

decreto legislativo attuativo della legge 243/04  in materia di previdenza complementare

 

Quale previdenza complementare

Ricordando che la delega, oltre all’incremento delle forme pensionistiche complementari, mira alla contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilità, le parti sociali ritengono che l’attuazione dei principi direttivi posti dalla legge delega di riforma del sistema previdenziale dovrà essere realizzata in coerenza con l’attuale assetto dei fondi pensione (d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124) e dovrà rispettare prioritariamente due principi cardine:

  • la centralità della contrattazione collettiva nazionale nella individuazione delle forme pensionistiche complementari più adeguate per i diversi comparti produttivi e nella determinazione dei relativi flussi di finanziamento;
  • la distinzione tra forme di previdenza complementare collettiva e forme di previdenza complementare individuale.

 

TFR e silenzio - assenso

Le parti sociali ritengono che lo sviluppo della previdenza complementare comporti inevitabilmente la destinazione del TFR ai fondi pensione. A tale fine ribadiscono la necessità che in materia siano emanate norme applicative chiare e definite, onde evitare confusione ed incertezze nelle scelte dei lavoratori ed il conseguente fallimento della previdenza complementare.

In particolare, nei casi di conferimento tacito (silenzio – assenso), l’approdo naturale dei flussi di TFR non può che essere verso le forme pensionistiche di natura negoziale, nel rispetto quindi dell’autonomia contrattuale collettiva, e – ove non sia individuabile una unica forma previdenziale prevista dalla contrattazione collettiva - verso la forma preventivamente definita mediante intese fra le imprese e le rappresentanze sindacali dei lavoratori. 

In ragione della natura previdenziale degli investimenti dei fondi pensione ed al fine di favorire la diffusione della previdenza integrativa e l’utilizzo del TFR anche da parte dei lavoratori con una più contenuta propensione al rischio, è inoltre importante promuovere l’attivazione da parte delle forme complementari di adeguati strumenti di garanzia.

Fra i criteri direttivi presenti nella delega viene prefigurata la “portabilità” del contributo contrattuale da una forma pensionistica all’altra. In linea con quanto precede, si ritiene che la definizione degli ambiti e dei limiti (istituzionali o temporali) della portabilità debba essere effettuata dalla contrattazione collettiva.

E’ in ogni caso necessario fare chiarezza circa la insussistenza del vincolo al versamento dei contributi contrattuali in caso di conferimento tacito del TFR.

La contrattazione collettiva può ammettere l’esercizio della portabilità a favore di forme pensionistiche anche diverse da quelle istituite dalla medesima contrattazione, purché aventi natura collettiva e negoziata, ricomprendendo in tale accezione le forme pensionistiche che adottino adeguate regole di trasparenza e modalità di gestione coerenti con i criteri di governance definiti d’intesa con le parti sociali.

 

L’informazione come elemento prioritario per lo sviluppo della previdenza complementare

Al lavoratore dovrà inoltre essere garantita la necessaria informazione, senza la quale, peraltro, non ha senso lo strumento del silenzio - assenso, così da permettere al singolo di operare una scelta che sia veramente libera, consapevole ed autonoma. In tale senso le parti sociali ritengono indispensabile che l’adozione del decreto legislativo attuativo della legge delega venga preceduto da una vasta campagna informativa, realizzata mediante la forma della Pubblicità Progresso, concordata con le parti sociali e con il coinvolgimento attivo di ASSOFONDIPENSIONE, e che avvenga con congruo anticipo rispetto all’applicazione del silenzio – assenso.

Solo una corretta informazione sarà infatti in grado di rendere più chiara a tutti l’esigenza di dotarsi di un’effettiva copertura previdenziale integrativa della pensione di base, rafforzata da livelli congrui di contribuzione e dalla conseguente messa a disposizione del TFR, per conseguire prestazioni pensionistiche capaci di garantire il futuro degli stessi lavoratori.

 

Fondo residuale INPS

Le parti sociali ritengono che il Fondo da istituire presso l’INPS - o presso altri enti di previdenza obbligatoria - ai fini della devoluzione del TFR non altrimenti destinato, debba avere carattere residuale e debba essere istituito sulla base di regole gestionali identiche a quelle esistenti nella previdenza complementare di natura negoziale, che vedano coinvolte le parti sociali. Tale Fondo dovrà essere anch’esso sottoposto al controllo e alla vigilanza della COVIP, come stabilito dalla disciplina del decreto legislativo 124/93.

 

Regole di governance e trasparenza

In un sistema basato sulla libera scelta del lavoratore fra diverse opzioni è fondamentale definire regole comuni per tutti i soggetti in campo, così da non alterare la concorrenza e da garantire allo stesso tempo i lavoratori.

Al fine di rendere effettivo il diritto alla libera circolazione dei lavoratori all’interno del sistema della previdenza complementare è necessario garantire l’assoluta trasparenza e comparabilità dei costi amministrativi e di gestione fra le forme pensionistiche collettive ed individuali, specie per quanto riguarda le forme pensionistiche attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita. In particolare per queste ultime occorre rendere effettivamente possibile e trasparente il trasferimento della posizione maturata verso forme pensionistiche diverse, evitando eccessivi caricamenti sui premi iniziali.

Si ritiene inoltre che i principi di “governance” debbano essere attuati con la stessa decorrenza delle altre materie delegate dal legislatore e che, come peraltro tutte le materie delegate, non possano essere a loro volta delegati ad altre autorità. Il ricorso a persone particolarmente qualificate ed indipendenti per il conferimento dell’incarico di responsabile dei fondi pensione può essere inquadrato, per quanto riguarda la qualificazione, nelle fattispecie previste dall’art. 4 del D.M. 14/1/1997, n. 211, rafforzate con la necessità per il responsabile di essere iscritto ad un albo o registro professionale e, per quanto riguarda l’indipendenza, dall’assenza di rapporti di lavoro subordinato, di consulenza e simili con l’ente che ha istituito il fondo pensione. L’incentivazione dell’attività degli organismi di sorveglianza previsti nell’ambito di adesioni collettive ai fondi pensione aperti, va attuata rendendo obbligatorio prevedere, nella contrattazione collettiva dell’adesione stessa, l’esistenza e la composizione di tali organismi.

   

Disciplina fiscale della previdenza complementare

La disciplina fiscale delle forme pensionistiche complementari deve essere modificata sulla base dei principi contenuti nella delega prevista dalla legge 243/04, in particolare per quanto concerne:

  • una revisione del regime di deducibilità dei contributi previdenziali, prevedendo l’applicazione del regime più favorevole tra l’importo massimo deducibile in misura fissa (€ 5164,65) e quello in misura percentuale (12% del reddito complessivo);
  • l’abrogazione dell’imposta sostitutiva sui rendimenti delle forme pensionistiche complementari in ragione della finalità previdenziale, in analogia alla gran parte dei regimi fiscali della previdenza complementare esistenti nell’UE;
  • l’assoggettamento delle prestazioni pensionistiche complementari ad un sistema di aliquote privilegiate che tenga conto della progressività fiscale, senza distinzione rispetto al periodo di permanenza nella forma pensionistica medesima, al fine di realizzare un effettivo sistema fiscale incentivante, razionalizzando il quadro normativo.

Vanno inoltre semplificati gli adempimenti amministrativi e burocratici, sia per i fondi che per i lavoratori e per le imprese.

 

Sistemi di compensazione per le imprese

Le parti sociali ritengono che il principio di delega relativo alle misure compensative per le imprese, alle quali è subordinato il conferimento del TFR, debba trovare attuazione e decorrenza contemporanea con l’applicazione degli altri principi e criteri direttivi concernenti la previdenza complementare.

Le misure compensative vanno quindi individuate attraverso:

  • facilitazione in tema di accesso al credito, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
  • equivalente riduzione del costo del lavoro, ad esempio mediante la fiscalizzazione degli oneri sociali per l’impresa;
  • rimodulazione del contributo destinato al finanziamento del fondo di garanzia del TFR.

Tutto ciò comporta che siano individuate, da subito, le necessarie coperture finanziarie nel bilancio pubblico.

 

Contratti a progetto e contratti di somministrazione

La legge 243/04 non individua misure specifiche per le categorie dei lavoratori con contratto a progetto e per i lavoratori con contratto di somministrazione. Dai dati forniti dall’INPS, risulta l’entità del problema che deriva dal basso tasso di sostituzione per queste categorie di lavoratori, con la prospettiva di una necessaria integrazione di tipo assistenziale a carico del sistema pubblico.

La complessità dei rapporti di lavoro sopra individuati rende complicato prefigurare l’utilizzo della strumentazione normativa attualmente esistente in materia di previdenza complementare che richiede, al fine di costituire un montante adeguato alla finalità previdenziale, flussi congrui di finanziamento e periodi minimi stabili di permanenza nell’attività lavorativa.

A parere di CGIL, CISL, UIL e UGL, si rendono indispensabili ed urgenti disposizioni specifiche, essendo non disponibili o insufficienti il trattamento di fine rapporto o le indennità equipollenti.

Occorre, pertanto, definire una specifica normativa di sostegno in grado di rispondere efficacemente alle esigenze previdenziali complementari per i suddetti rapporti di lavoro.

A tale fine si ritiene necessario uno specifico approfondimento fra il Governo e le parti sociali più rappresentative e interessate al problema.

 

Lavoro autonomo

Confcommercio e Confartigianato ritengono indispensabile la tempestiva definizione degli specifici incentivi previsti dalla delega per promuovere lo sviluppo della previdenza complementare per i lavoratori autonomi, atteso che l'entrata a regime del metodo contributivo di calcolo delle pensioni obbligatorie comporterà una drastica riduzione delle prestazioni pubbliche per questi lavoratori.

 

Vigilanza e controllo delle forme pensionistiche collettive ed individuali

Le parti sociali sollecitano con forza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad emanare, contestualmente agli altri provvedimenti delegati, specifici provvedimenti affinché l’insieme del sistema di previdenza complementare sia riportato sotto il controllo della COVIP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

Tutte le forme pensionistiche complementari, comprese quelle individuali (attivate mediante adesione ai fondi aperti o mediante stipula di contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale) dovranno ottenere un’autorizzazione specifica, da parte della COVIP, al fine di acquisire quote di TFR, sia individualmente che collettivamente.

Per consentire che la devoluzione del TFR avvenga secondo criteri di trasparenza omogenei, con la necessaria comparabilità di costi fra le forme pensionistiche collettive ed individuali, le regole di acquisizione dei flussi di TFR e trasferimento delle posizioni maturate presso altri fondi dovranno essere definite prima che si dia luogo all’applicazione del silenzio – assenso.

Inoltre, la COVIP , sulla base delle direttive generali che emanerà il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dovrà indicare il modello di governance da attivare nei fondi pensione aperti in caso di adesione collettiva, tenendo conto anche delle proposte e delle valutazioni delle parti sociali.

Andranno definite modalità di finanziamento adeguate (con la compartecipazione pubblica e del sistema privato della previdenza complementare collettiva ed individuale) al fine di consentire la piena funzionalità della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, per l’efficiente svolgimento dei nuovi compiti assegnati.

Allo scopo, infine, di potenziare i presidi di garanzia per i flussi di TFR che vengano conferiti a forme di natura assicurativa, è indispensabile rafforzare, con apposite disposizioni di legge, i vincoli di separatezza ed autonomia patrimoniale delle risorse gestite dalle imprese di assicurazione ovvero costituire un fondo di garanzia per le medesime imprese di assicurazione in relazione agli eventuali flussi di TFR trasferiti.

 

Previdenza complementare del pubblico impiego

CGIL, CISL, UIL e UGL ribadiscono che occorre istituire per tutti lavoratori del pubblico impiego la previdenza complementare, costituendo i fondi pensione nei settori scoperti.

Si tratta di un argomento non più rinviabile perché anche i lavoratori pubblici sono stati coinvolti dalle riforme degli anni 90.

I problemi prioritari da affrontare riguardano la virtualità  del TFR e le modalità di applicazione del silenzio assenso, tenendo conto delle specificità del pubblico impiego. Questi problemi debbono con urgenza trovare una sede di approfondimento negoziale fra il Governo, l’ARAN, e le Organizzazioni sindacali.