Riceviamo dalla Cgil il testo relativo a un'intesa sull'orientamento comune raggiunto dalle parti sociali (Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Confapi, Cgil, Cisl, Uil e Ugl) in vista dell'emanazione del decreto legislativo attuativo della legge 243/04 in materia di previdenza complementare. Il documento in questione è stato inviato al ministero del Lavoro il 17 febbraio 2005 Orientamenti
di Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Confapi, CGIL, CISL, UIL
e UGL per l’emanazione del decreto
legislativo attuativo della legge 243/04
in materia di previdenza complementare Quale
previdenza complementare
Ricordando
che la delega, oltre all’incremento delle forme pensionistiche
complementari, mira alla contestuale incentivazione di nuova occupazione
con carattere di stabilità, le parti sociali ritengono che l’attuazione
dei principi direttivi posti dalla legge delega di riforma del sistema
previdenziale dovrà essere realizzata in coerenza con l’attuale assetto
dei fondi pensione (d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124) e dovrà rispettare
prioritariamente due principi cardine:
TFR
e silenzio - assenso
Le
parti sociali ritengono che lo sviluppo della previdenza complementare
comporti inevitabilmente la destinazione del TFR ai fondi pensione. A tale
fine ribadiscono la necessità che in materia siano emanate norme
applicative chiare e definite, onde evitare confusione ed incertezze nelle
scelte dei lavoratori ed il conseguente fallimento della previdenza
complementare. In
particolare, nei casi di conferimento tacito (silenzio – assenso), l’approdo
naturale dei flussi di TFR non può che essere verso le forme
pensionistiche di natura negoziale, nel rispetto quindi dell’autonomia
contrattuale collettiva, e – ove non sia individuabile una unica forma
previdenziale prevista dalla contrattazione collettiva - verso la forma
preventivamente definita mediante intese fra le imprese e le
rappresentanze sindacali dei lavoratori.
In
ragione della natura previdenziale degli investimenti dei fondi pensione
ed al fine di favorire la diffusione della previdenza integrativa e l’utilizzo
del TFR anche da parte dei lavoratori con una più contenuta propensione
al rischio, è inoltre importante promuovere l’attivazione da parte
delle forme complementari di adeguati strumenti di garanzia. Fra
i criteri direttivi presenti nella delega viene prefigurata la “portabilità”
del contributo contrattuale da una forma pensionistica all’altra. In
linea con quanto precede, si ritiene che la definizione degli ambiti e dei
limiti (istituzionali o temporali)
della portabilità debba essere effettuata dalla contrattazione
collettiva. E’
in ogni caso necessario fare chiarezza circa la insussistenza del vincolo
al versamento dei contributi contrattuali in caso di conferimento tacito
del TFR. La contrattazione
collettiva può ammettere l’esercizio della portabilità a favore di
forme pensionistiche anche diverse da quelle istituite dalla medesima
contrattazione, purché aventi natura collettiva e negoziata,
ricomprendendo in tale accezione le forme pensionistiche che adottino
adeguate regole di trasparenza e modalità di gestione coerenti con i
criteri di governance definiti d’intesa con le parti sociali. L’informazione come
elemento prioritario per lo sviluppo della previdenza complementare
Al
lavoratore dovrà inoltre essere garantita la necessaria informazione,
senza la quale, peraltro, non ha senso lo strumento del silenzio -
assenso, così da permettere al singolo di operare una scelta che sia
veramente libera, consapevole ed autonoma. In tale senso le
parti sociali ritengono indispensabile che l’adozione del decreto
legislativo attuativo della legge delega venga preceduto da una vasta
campagna informativa, realizzata mediante la forma della Pubblicità
Progresso, concordata con le parti sociali e con il coinvolgimento attivo
di ASSOFONDIPENSIONE, e che avvenga con congruo anticipo rispetto all’applicazione
del silenzio – assenso. Solo
una corretta informazione sarà infatti in grado di rendere più chiara a
tutti l’esigenza di dotarsi di un’effettiva copertura previdenziale
integrativa della pensione di base, rafforzata da livelli congrui di
contribuzione e dalla conseguente messa a disposizione del TFR, per
conseguire prestazioni pensionistiche capaci di garantire il futuro degli
stessi lavoratori.
Fondo
residuale INPS
Le
parti sociali ritengono che il Fondo da istituire presso l’INPS - o
presso altri enti di previdenza obbligatoria - ai fini della devoluzione
del TFR non altrimenti destinato, debba avere carattere residuale e debba
essere istituito sulla base di regole gestionali identiche a quelle
esistenti nella previdenza complementare di natura negoziale, che vedano
coinvolte le parti sociali. Tale Fondo dovrà essere anch’esso
sottoposto al controllo e alla vigilanza della COVIP, come stabilito dalla
disciplina del decreto legislativo 124/93. Regole
di governance e trasparenza
In
un sistema basato sulla libera scelta del lavoratore fra diverse opzioni
è fondamentale definire regole comuni per tutti i soggetti in campo,
così da non alterare la concorrenza e da garantire allo stesso tempo i
lavoratori. Al
fine di rendere effettivo il diritto alla libera circolazione dei
lavoratori all’interno del sistema della previdenza complementare è
necessario garantire l’assoluta trasparenza e comparabilità dei costi
amministrativi e di gestione fra le forme pensionistiche collettive ed
individuali, specie per quanto riguarda le forme pensionistiche attuate
mediante contratti di assicurazione sulla vita. In particolare per queste
ultime occorre rendere effettivamente possibile e trasparente il
trasferimento della posizione maturata verso forme pensionistiche diverse,
evitando eccessivi caricamenti sui premi iniziali. Si
ritiene inoltre che i principi di “governance” debbano essere attuati
con la stessa decorrenza delle altre materie delegate dal legislatore e
che, come peraltro tutte le materie delegate, non possano essere a loro
volta delegati ad altre autorità. Il ricorso a persone particolarmente
qualificate ed indipendenti per il conferimento dell’incarico di
responsabile dei fondi pensione può essere inquadrato, per quanto
riguarda la qualificazione, nelle fattispecie previste dall’art. 4 del
D.M. 14/1/1997, n. 211, rafforzate con la necessità per il responsabile
di essere iscritto ad un albo o registro professionale e, per quanto
riguarda l’indipendenza, dall’assenza di rapporti di lavoro
subordinato, di consulenza e simili con l’ente che ha istituito il fondo
pensione. L’incentivazione dell’attività degli organismi di
sorveglianza previsti nell’ambito di adesioni collettive ai fondi
pensione aperti, va attuata rendendo obbligatorio prevedere, nella
contrattazione collettiva dell’adesione stessa, l’esistenza e la
composizione di tali organismi. Disciplina
fiscale della previdenza complementare
La
disciplina fiscale delle forme pensionistiche complementari deve essere
modificata sulla base dei principi contenuti nella delega prevista dalla
legge 243/04, in particolare per quanto concerne:
Vanno inoltre semplificati
gli adempimenti amministrativi e burocratici, sia per i fondi che per i
lavoratori e per le imprese. Sistemi
di compensazione per le imprese
Le
parti sociali ritengono che il principio di delega relativo alle misure
compensative per le imprese, alle quali è subordinato il conferimento del
TFR, debba trovare attuazione e decorrenza contemporanea con l’applicazione
degli altri principi e criteri direttivi concernenti la previdenza
complementare. Le
misure compensative vanno quindi individuate attraverso:
Tutto
ciò comporta che siano individuate, da subito, le necessarie coperture
finanziarie nel bilancio pubblico. Contratti a progetto e
contratti di somministrazione
La
legge 243/04 non individua misure specifiche per le categorie dei
lavoratori con contratto a progetto e per i lavoratori con contratto di
somministrazione. Dai dati forniti dall’INPS, risulta l’entità del
problema che deriva dal basso tasso di sostituzione per queste categorie
di lavoratori, con la prospettiva di una necessaria integrazione di tipo
assistenziale a carico del sistema pubblico. La
complessità dei rapporti di lavoro sopra individuati rende complicato
prefigurare l’utilizzo della strumentazione normativa attualmente
esistente in materia di previdenza complementare che richiede, al fine di
costituire un montante adeguato alla finalità previdenziale, flussi
congrui di finanziamento e periodi minimi stabili di permanenza nell’attività
lavorativa. A
parere di CGIL, CISL, UIL e UGL, si rendono indispensabili ed urgenti
disposizioni specifiche, essendo non disponibili o insufficienti il
trattamento di fine rapporto o le indennità equipollenti. Occorre,
pertanto, definire una specifica normativa di sostegno in grado di
rispondere efficacemente alle esigenze previdenziali complementari per i
suddetti rapporti di lavoro. A tale fine si ritiene
necessario uno specifico approfondimento fra il Governo e le parti sociali
più rappresentative e interessate al problema. Lavoro
autonomo
Confcommercio e
Confartigianato ritengono indispensabile la tempestiva definizione degli
specifici incentivi previsti dalla delega per promuovere lo sviluppo della
previdenza complementare per i lavoratori autonomi, atteso che l'entrata a
regime del metodo contributivo di calcolo delle pensioni obbligatorie
comporterà una drastica riduzione delle prestazioni pubbliche per questi
lavoratori. Vigilanza
e controllo delle forme pensionistiche collettive ed individuali
Le
parti sociali sollecitano con forza il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ad emanare, contestualmente agli altri provvedimenti
delegati, specifici provvedimenti affinché l’insieme del sistema di
previdenza complementare sia riportato sotto il controllo della COVIP,
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Tutte
le forme pensionistiche complementari, comprese quelle individuali
(attivate mediante adesione ai fondi aperti o mediante stipula di
contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale)
dovranno ottenere un’autorizzazione specifica, da parte della COVIP, al
fine di acquisire quote di TFR, sia individualmente che collettivamente. Per
consentire che la devoluzione del TFR avvenga secondo criteri di
trasparenza omogenei, con la necessaria comparabilità di costi fra le
forme pensionistiche collettive ed individuali, le regole di acquisizione
dei flussi di TFR e trasferimento delle posizioni maturate presso altri
fondi dovranno essere definite prima che si dia luogo all’applicazione
del silenzio – assenso. Inoltre,
Andranno
definite modalità di finanziamento adeguate (con la compartecipazione
pubblica e del sistema privato della previdenza complementare collettiva
ed individuale) al fine di consentire la piena funzionalità della
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, per l’efficiente
svolgimento dei nuovi compiti assegnati. Allo
scopo, infine, di potenziare i presidi di garanzia per i flussi di TFR che
vengano conferiti a forme di natura assicurativa, è indispensabile
rafforzare, con apposite disposizioni di legge, i vincoli di separatezza
ed autonomia patrimoniale delle risorse gestite dalle imprese di
assicurazione ovvero costituire un fondo di garanzia per le medesime
imprese di assicurazione in relazione agli eventuali flussi di TFR
trasferiti. Previdenza
complementare del pubblico impiego
CGIL,
CISL, UIL e UGL ribadiscono che occorre istituire per tutti lavoratori del
pubblico impiego la previdenza complementare, costituendo i fondi pensione
nei settori scoperti. Si
tratta di un argomento non più rinviabile perché anche i lavoratori
pubblici sono stati coinvolti dalle riforme degli anni 90. I
problemi prioritari da affrontare riguardano la virtualità
del TFR e le modalità di applicazione del silenzio assenso,
tenendo conto delle specificità del pubblico impiego. Questi problemi
debbono con urgenza trovare una sede di approfondimento negoziale fra il
Governo, l’ARAN, e le Organizzazioni sindacali.
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