Presa
di posizione unitaria confederale su legge delega e previdenza
complementare Riteniamo importante trasmettere la sintesi della recente riunione unitaria delle Confederazioni che ha compiuto una valutazione della legge 243 (agosto '04) per la parte relativa alla previdenza complementare, offrendo indicazioni sui decreti attuativi ancora da varare e sull'iniziativa futura. Roma, 15 novembre 2004
oggetto:
Sintesi della riunione con le strutture sindacali del 21 ottobre c.a. Le
Segreterie Confederali CGIL, CISL e UIL hanno recentemente avviato con i
responsabili della previdenza complementare delle loro strutture sindacali
una valutazione di carattere generale sui contenuti della Legge n. 243 del
23 agosto 2004 allo scopo di analizzare attentamente i contenuti della
medesima, con particolare
riguardo al sistema della previdenza complementare, e di indicare le
priorità per la fase di definizione dei decreti attuativi delle Legge. In
base alla valutazione fatta è stato confermato il giudizio espresso dalle
Segreterie Confederali al momento dell’ approvazione della Legge.
Giudizio che complessivamente rimane negativo malgrado siano stati
raggiunti risultati positivi con la cancellazione della decontribuzione e
dell’obbligatorietà del trasferimento del TFR al sistema di previdenza
complementare. Questi
risultati sono il frutto di una forte tenuta unitaria e delle iniziative
di lotta messe in campo durante il lungo iter di approvazione della Legge
delega. Per le altre scelte compiute dal Governo, si è rilevato un
atteggiamento contraddittorio che non ha mai reso possibile un confronto
vero con le parti sociali determinando così soluzioni improprie,
generiche e confuse, non rispondenti all’obbiettivo generale del
rafforzamento del sistema di previdenza complementare. 1)
L’impostazione ed i decreti attuativi Le
Segreterie Confederali pertanto auspicano che la fase d’impostazione dei
decreti attuativi della Legge approvata sia avviata sulla base di un vero
coinvolgimento delle parti sociali al fine di consolidare: -
una preventiva visione
complessiva delle soluzioni da regolamentare con i decreti attuativi; -
la definizione dei
contenuti dell’informazione a tutti i possibili aderenti al sistema di
previdenza complementare, con riguardo alle diverse forme -
i criteri di
regolamentazione dell’esercizio del silenzio assenso per l’utilizzo
del TFR nel sistema di previdenza complementare, al fine di determinare: §
nessun automatismo per chi
ha già aderito con una parte del TFR; §
opzione chiaramente
esplicitata per mantenere in azienda il TFR; 2)
L’utilizzo del TFR Le
Segreterie Confederali ritengono, inoltre, che una impostazione come sopra
decritta può evitare iniziative di altri soggetti controproducenti al
rafforzamento del sistema, e può rendere più convinta la messa a
disposizione del TFR per realizzare un sistema pensionistico complementare
a quello pubblico, con una funzione primaria di risparmio previdenziale. -
La poca convinzione dei
possibili aderenti al sistema nella messa a disposizione del TFR non è
superabile con atti coercitivi e tanto meno con la rottura del valore
della contrattazione collettiva. Ai possibili aderenti occorre, invece,
motivare l’esigenza dell’integrazione pensionistica complementare che,
per poter essere maturata richiede livelli di contribuzione determinati
dalla contrattazione collettiva, compresa la messa a disposizione del TFR
maturando. La destinazione del TFR alla previdenza complementare appare,
infatti, una risorsa indispensabile per raggiungere una prestazione
adeguata in forma di rendita vitalizia e/o in forma di liquidazione mista:
capitale-rendita. Le Segreterie Confederali
ritengono che tale conferimento debba essere effettuato, in primo luogo,
verso le forme di previdenza complementare di tipo collettivo: fondi
pensione negoziali e fondi pensione aperti ad adesione collettiva purché,
per quest’ultimi, siano definite regole nuove di trasparenza, governance,
responsabilità del fondo, costi di gestione, sistemi di controllo. 3)
L’equiparazione tra le forme pensionistiche complementari e
l’utilizzo del contributo dell’impresa Le
Segreterie Confederali, considerano sbagliata l’equiparazione fatta
dalla Legge approvata tra le forme pensionistiche di secondo pilastro, di
tipo collettivo, e le forme di terzo pilastro individuali. Questa
scelta, voluta dal Governo per motivi molto “discutibili”, non è
condivisibile perché l’esperienza finora fatta per il consolidamento di
un sistema complementare integrativo ci porta a dire che per i lavoratori
dipendenti il Fondo negoziale, al quale far confluire tutto il TFR
maturando, così come il contributo dell’impresa che del lavoratore, è
la forma più idonea perché promana dalla contrattazione collettiva, ed
in forma associativa paritetica, garantendo rappresentanza e controlli
effettivi, trasparenza e prudenza nella gestione delle risorse,
limitazione dei costi di gestione amministrativa e finanziaria rispetto ad
altre forme. 4)
Le aspettative delle imprese e degli aderenti ai fondi La
Legge approvata afferma che il conferimento effettivo del TFR maturando può
avvenire a condizione che non vi siano oneri per le imprese e, nel caso
questo non sia possibile, vi sia la previsione di misure di compensazione
per le imprese stesse. Le
Segreterie Confederali convengono sull’esigenza delle imprese, purché
tutto ciò non sia determinato sulla base di un diverso equilibrio tra
previdenza pubblica e previdenza complementare. Inoltre le Segreterie
ritengono necessario un miglioramento significativo dei benefici fiscali
per gli aderenti sia per quanto riguarda i livelli di tassazione dei
rendimenti sia per le future prestazioni pensionistiche integrative. CONCLUSIONI Le
Segreterie Confederali ritengono utile, inoltre, proseguire la riflessione
su alcuni temi della Legge approvata quali: lo stato della previdenza
complementare nel settore pubblico, il conferimento tacito del TFR, il
superamento dello 0,20% (contributo destinato al Fondo di garanzia INPS
per il TFR); nonché su altri temi riguardanti: il sistema di previdenza
complementare per i lavoratori atipici, le prestazioni accessorie dei
fondi pensione negoziali, la possibilità di avviare alcuni accorpamenti
tra i fondi già costituiti, la possibilità del lavoratore di scegliere
per il trasferimento del TFR successivamente ai tempi previsti dalla
Legge. Questa
riflessione dovrà permettere di arrivare in tempi stretti alla messa a
punto di specifiche soluzioni per ogni tema proposto, al fine di dare
continuità all’iniziativa confederale e categoriale nel rapporto con le
Associazioni delle imprese e nella fase di attuazione dei decreti. |