Orientamento espresso dalla Covip, in materia di erogazione delle prestazioni con riguardo alla regolamentazione dell’anticipazione del 30% non motivata.
Qui
di seguito troverete descritto l’orientamento espresso dalla Covip,
nell’ambito delle sue prerogative, in materia di erogazione delle
prestazioni e in particolare, con riguardo alla regolamentazione
dell’anticipazione del 30% non motivata. La
Nota della Covip, peraltro già pubblicata sul sito internet di Cometa,
rimodula i criteri di erogazione del cosiddetto 30%. Vi
preghiamo quindi di portare a conoscenza degli interessati sia la Nota
della Covip che il commento esplicativo qui di sotto riportato. Si
tratta quindi di un’iniziativa importante (le spese di viaggio saranno
rimborsate ai componenti dell’Assemblea) tesa a intervenire sul versante
“sociale” del Fondo e sul miglioramento del suo funzionamento. Nel chiedervi di garantire la presenza dei delegati, che saranno anche informati individualmente per lettera dal Fondo, vi inviamo cordiali saluti.
ORIENTAMENTI
IN MATERIA DI PRESTAZIONI
(ARTICOLO
11 DEL DECRETO N.252/2005)
Documento
approvato dalla Commissione il 30 maggio 2007 Con
riferimento al decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, entrato in
vigore il 1° gennaio 2007, è stata rappresentata alla Commissione, da
parte di esponenti di varie forme pensionistiche complementari,
l’esigenza di precisazioni con riguardo ad alcune previsioni
dell’articolo Si ha
in primo luogo presente, come anche precisato nelle Direttive generali
alle forme pensionistiche complementari di cui alla deliberazione COVIP
del 28 giugno 2006, che significative novità sono state introdotte dal
legislatore nell’articolo 11, comma 3 del decreto n. 252/2005 relativamente
alle modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche. Il
predetto comma conferma la possibilità, già prevista dall’articolo 7,
comma 6 del decreto legislativo n. 124/1993, di ottenere la liquidazione
in capitale della prestazione pensionistica fino ad un massimo del 50% del
montante finale accumulato e nel contempo introduce l’obbligo di
sottrarre dal computo dell’importo complessivamente erogabile in
capitale le somme già erogate a titolo di anticipazioni e non reintegrate
da parte dell’iscritto. In
relazione alla nuova formulazione del comma in questione è stato chiesto
di conoscere se il “montante finale accumulato” corrisponda al totale
dei versamenti effettuati, a qualunque titolo, ivi comprese le somme già
percepite a titolo di anticipazioni e non reintegrate ovvero al “valore
attuale” della posizione in essere presso la forma pensionistica al
momento dell’esercizio del diritto alla prestazione, come in precedenza
previsto dal sopra citato articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n.
124/1993. Al
riguardo, si ritiene che il decreto n. 252/2005 non abbia innovato sul
punto rispetto all’analoga disposizione contenuta nel decreto n.
124/1993, dovendosi, pertanto, considerare quale “montante finale
accumulato” quello effettivamente esistente presso la forma
pensionistica e non già l’importo virtuale della posizione al lordo di
eventuali anticipazioni già fruite e non reintegrate. E’,
infatti, da tenere in considerazione che l’espressione “montante” è
contenuta anche in altre disposizioni del decreto (articolo 1, comma 5 e
23, comma 7 lett. c) sempre con chiaro riferimento alla posizione
reale esistente al momento. Inoltre, occorre rilevare che laddove il legislatore ha inteso introdurre il concetto innovativo di “totalità dei versamenti effettuati a decorrere dal primo momento di iscrizione”, lo ha fatto in maniera esplicita (come in riferimento alle anticipazioni). Al di fuori di tali ipotesi, pertanto, non appare possibile replicare il predetto concetto per fattispecie di diversa natura. Il
chiarimento sopra fornito con riguardo all’espressione “montante
finale accumulato”, utilizzata per il calcolo del capitale massimo
erogabile in capitale, vale anche per l’analoga espressione utilizzata
nell’ultimo periodo del citato comma ai fini del raffronto con
l’importo dell’assegno sociale. Come sopra accennato, costituisce invece una novità di rilievo la prevista sottrazione, nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale, delle somme già percepite a titolo di anticipazione e non reintegrate, contemplata dall’articolo 11, comma 3, secondo periodo. Tale previsione fa sì che dal “montale finale accumulato (e, cioè, dal montante effettivamente esistente presso la forma pensionistica) si debbano sottrarre le somme già percepite dall’iscritto per anticipazioni e non restituite alla forma pensionistica. Sul montante residuale, risultante a seguito del predetto scomputo, dovrà quindi calcolarsi il 50 % per individuare l’importo massimo erogabile in capitale. Altra tematica che ha formato oggetto di richieste di chiarimenti è quella delle anticipazioni, ora disciplinate dall’articolo 11, commi 7 e 8, del decreto n. 252/2005. Al riguardo, è stato chiesto di conoscere se sia da ritenersi ammissibile la presentazione di reiterate richieste di anticipazioni, anche in riferimento ad una medesima causale, e quali modalità di calcolo applicare ai fini della verifica di congruità della richiesta rispetto ai diversi massimali previsti dal comma 7, lettere a) b) e c). Con riferimento alla generale questione inerente la possibilità di percepire anticipazioni più di un volta si ritiene di poter confermare, anche con riguardo al decreto n. 252/2005, quanto a suo tempo precisato, rispetto alla corrispondente disposizione dell’articolo 7, comma 4, del decreto n. 124/1993, nell’Orientamento in materia di anticipazioni adottato con deliberazione COVIP del 16 ottobre 2002. Il decreto n. 252/2005 non sembra, infatti, aver innovato sul punto. In assenza di contrarie indicazioni normative si ritiene che continui ad essere ammessa la presentazione, nel corso del periodo di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, di una pluralità di richieste di anticipazioni, anche eventualmente per lo stesso titolo. Ciò ovviamente, fermo restando il rispetto delle condizioni previste circa la durata dell’iscrizione ed il massimale erogabile. Quanto alla durata dell’iscrizione, poi, si ribadisce l’avviso che il raggiungimento dei previsti 8 anni di iscrizione, ora richiesto per la fruizione delle anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c) del decreto, sia da intendersi unicamente come periodo minimo per formulare per la prima volta una richiesta di anticipazione per le relative causali. Una volta maturato siffatto periodo, l’iscritto ha facoltà di esercitare il suo diritto alle anticipazioni, anche reiterando successivamente la richiesta. Non si rilevano infatti, nella normativa, limitazioni di ordine temporale tra un richiesta e l’altra. Si conferma, comunque, che in tale ambito permangono margini di autonomia per gli organi delle forme pensionistiche complementari nel regolare il concreto esercizio del diritto all’anticipazione, in modo da contemperare, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione, il conseguimento delle finalità cui è preposto l’istituto dell’anticipazione con le esigenze di corretto svolgimento dell’attività amministrativa della forma. Non si rilevano, inoltre, ostacoli particolari alla concessione delle anticipazioni anche durante il periodo di eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza (ipotesi ammessa dall’articolo 8, comma 11 del decreto n. 252/2005). L’iscritto può sempre chiedere l’erogazione delle anticipazioni fino al momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche di previdenza complementare, purché si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 11 comma 7 del decreto. Circa i massimali, è da tenere, innanzitutto, presente che quelli di cui al comma 7 devono essere, di norma, calcolati sul montante effettivamente in essere presso la forma pensionistica complementare al momento della richiesta (ovvero al momento dell’erogazione dell’anticipazione). In caso di reiterata richiesta di anticipazioni, ipotesi che come sopra detto è da ritenersi ammissibile, occorre anche procedere ad alcune verifiche di compatibilità dell’importo come sopra determinato rispetto ai limiti percentuali complessivamente previsti dal legislatore. Innanzitutto dovrà essere verificato il rispetto del massimale di cui all’articolo 11, comma 8 del decreto, prendendo a riferimento, come precisato nelle Direttive generali alle forme pensionistiche complementari del 28 giugno 2006, la posizione complessiva dell’iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate. Con specifico riguardo, poi, all’ipotesi di cui all’articolo 11, comma 7 lett. c), al fine di evitare che tramite la reiterata richiesta di anticipazioni si possano eludere i vincoli percentuali previsti dalla normativa, dovrà, altresì, essere verificato che l’insieme delle anticipazioni richieste per tale causale non superi, nel totale, il 30 per cento della posizione complessiva dell’iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate. L’importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà, quindi, risultare superiore al 30 per cento della posizione complessiva dell’iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.
Commento
esemplificativo Con provvedimento del 31 maggio 2007 la Covip è intervenuta a precisare le condizioni e i limiti delle anticipazioni. In particolare riguardo l´anticipazione cosiddetta immotivata del 30% della posizione il provvedimento della Covip adotta una interpretazione più stringente riguardo il calcolo del limite massimo richiedibile, rispetto a quanto pareva emergere a una prima lettura del decreto. Il provvedimento
dell’autorità di vigilanza precisa infatti che: Pertanto alla luce dell´orientamento dell´autorità di vigilanza si precisa che l´anticipazione immotivata può essere richiesta anche più volte ma sempre nel limite assoluto del 30% della posizione accumulata. Una nuova richiesta di anticipazione potrà dunque essere erogata solo in presenza di nuova contribuzione e nel limite del 30 %. Viene invece riconfermato il limite del 75% per le anticipazioni per spese sanitarie e per la casa. Nella fattispecie solo a seguito di nuovi contributi versati e solo su questi il lavoratore potrà richiedere un’ulteriore anticipazione immotivata nel limite del 30% es. lavoratore con posizione in Cometa 10.000€ richiede anticipazione di 3000 € esaurisce il diritto per la tipologia di anticipazione. A seguito di nuovi versamenti es. 1000€ acquisisce il diritto a richiedere un’anticipazione pari a 300€. qualora invece provvedesse a reintegrare l’anticipazione ricostituirebbe il diritto a una nuova anticipazione.
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