Previdenza complementare e pari opportunità

 

A corredo dell’informativa già inviata da parte dell’Ufficio sindacale della Fiom-Cgil nazionale il 9 febbraio u.s. (Nota di commento e testo del Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.5), Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego,

riteniamo utile allegare il testo del decreto,

evidenziando – come ricorda Assofondi - che l’art.1, comma 1, lettera v) del suddetto decreto introduce l’art.30-bis nel testo del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 (c.d. Codice delle Pari Opportunità Uomo-Donna).

Detto articolo, rubricato “ Divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive. Differenze di trattamento consentite”, stabilisce che:

1.Nelle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, è vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta, specificatamente per quanto riguarda:

a) il campo di applicazione di tali forme pensionistiche e relative condizioni d’accesso;

b) obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi;

c) il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni.

2. La fissazione di livelli differenti per le prestazioni è consentita soltanto se necessaria per tener conto di elementi di calcolo attuariale differenti per i due sessi nel caso di forme pensionistiche a contribuzione definita. Nel caso di forme pensionistiche a prestazioni definite, finanziate mediante capitalizzazione, alcuni elementi possono variare sempreché l’ineguaglianza degli importi sia da attribuire alle conseguenze dell’utilizzazione di fattori attuariali che variano a seconda del sesso all’atto dell’attuazione del finanziamento del regime.

3.I dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati ai sensi del comma 2 devono essere affidabili, pertinenti ed accurati.

4.La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) esercita i suoi poteri ed effettua le attività necessarie, al fine di garantire l’affidabilità, la pertinenza e l’accuratezza dei dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati ai sensi del comma 2, anche allo scopo di evitare discriminazioni. Essa inoltre raccoglie, pubblica e aggiorna i dati relativi all’utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante, relazionando almeno annualmente al Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro. Tali attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


12 febbraio 2009