Il Fondo pensione e la Cassa integrazione

 

Durante il periodo in cui l’aderente usufruisce di Cigs il Tfr maturato deve essere in ogni caso versato al Fondo. Il mancato versamento del Tfr costituisce un’omissione contributiva.

Nel caso in cui, alla ripresa della normale attività lavorativa, l’azienda non avesse versato regolarmente le quote di Tfr maturate durante il periodo di Cigs, sarebbe tenuta a ripristinare la posizione contributiva dell’aderente maggiorata del danno di mora per il mancato tempestivo abbinamento.

Qualora l’azienda non ottemperasse ai versamenti dovuti e venisse meno il rapporto di lavoro con l’azienda l’aderente sarebbe tutelato dal Fondo di garanzia Inps sul Tfr ed eventualmente dal Fondo di garanzia sui contributi previdenziali.

N.B.: Sull’argomento vedi anche – sempre sul sito Internet Fiom – alla voce Fondi pensione/Cometa /Il Fondo nel 2009/14 aprile: riscatto in caso di azienda inadempiente.

23 aprile 2009