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Accordo 19/05/1997 - Accordo 10/03/1998 - Accordo 20/11/1998

Accordo 28/01/1998 - Accordo 29/07/1999 - Articolo 45 7/6/1999


- Accordo 19/05/1997


Accordo per l’istituzione del fondo pensione nazionale dei lavoratori delle piccole e medie aziende
Roma, il 19 maggio 1997
 
tra
UNIONMECCANICA-CONFAPI
e
FIM-FIOM-UILM

- vista la Legge 8 agosto 1995, n. 335/95 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

- preso atto delle importanti modificazioni apportate al D.Lgs. n. 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari;

- in conformità a quanto previsto dal CCNL del 13.9.1994 e dall'accordo del 4.2.1997

si concorda

di istituire il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie aziende – FONDAPI al fine di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema obbligatorio.

Le parti inoltre, nel realizzare l'obiettivo indicato, assumono quali criteri-guida il principio democratico nello schema organizzativo del Fondo, la trasparenza e la governabilità nei rapporti con i lavoratori iscritti e nella gestione delle risorse e concordano infine di destinare alla previdenza complementare dei lavoratori, fino al prossimo rinnovo del CCNL, una contribuzione così come previsto nel successivo punto 10.

1. Costituzione del Fondo pensione

FONDAPI è costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Destinatari

Sono destinatari di FONDAPI tutti i lavoratori dipendenti a cui si applicano i contratti collettivi di lavoro i cui firmatari sono FIM-FIOM-UILM e UNIONMECCANICA-CONFAPI.

Possono altresì essere destinatari di FONDAPI:

a) i lavoratori dei settori e dei raggruppamenti che applicano contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle Federazioni e dalle Unioni di Categoria rispettivamente aderenti a CGIL-CISL-UIL ed a CONFAPI;

b) i lavoratori dipendenti da aziende comunque aderenti alle associazioni territoriali e nazionali di CONFAPI.

Nei confronti di tali lavoratori ed imprese si applicano le contribuzioni percentuali previste nei rispettivi CCNL con la condizione prescrittiva che siano almeno pari a quelle del CCNL dei lavoratori metalmeccanici.

3. Soci

Sono soci di FONDAPI:

a) i lavoratori dipendenti non in prova (se non già soci di FONDAPI) destinatari della forma pensionistica complementare così come richiamati al punto 2, che hanno aderito volontariamente a FONDAPI;

b) i lavoratori pensionati con prestazioni erogate da FONDAPI, secondo quanto previsto dallo Statuto;

c) le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori soci di FONDAPI.

L’associazione a FONDAPI dei lavoratori dei settori come precedentemente definiti al comma 2 del punto 2, ferma restando l'adesione volontaria del lavoratore, deve essere preventivamente concordata, per ciascun settore, tra le suddette organizzazioni sindacali dei lavoratori e le rispettive organizzazioni imprenditoriali di settore che stabiliscono anche i relativi tempi di adesione.

Le adesioni a FONDAPI, di cui al comma precedente, devono essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e comportano la piena accettazione dello Statuto.

Possono inoltre essere soci di FONDAPI, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda operato ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 428/1990 abbiano perso i requisiti di cui alla lettera a) del primo comma del presente punto, sempre che nell'azienda non operi analogo fondo pensione.

4. Organi del Fondo

Sono organi di FONDAPI:

- l'Assemblea dei delegati

- il Consiglio di Amministrazione

- lì Presidente ed il Vice Presidente

- il Collegio dei Revisori contabili

5. Assemblea dei Delegati

L'Assemblea dei delegati è costituita da un massimo di 60 delegati dei quali il 50% designato dalle imprese e il 50% eletto dai lavoratori iscritti a FONDAPI secondo le modalità stabilite nel Regolamento elettorale definito dalle fonti istitutive ed allegato allo Statuto.

Le prime elezioni verranno indette al raggiungimento del numero di almeno 5.000 adesioni a FONDAPI.

6. Il Consiglio di Amministrazione

lì Consiglio di Amministrazione è composto da 12 (dodici) membri dei quali, in attuazione del principio di pariteticità, 6 (sei) designati in rappresentanza delle imprese e 6 (sei) eletti in rappresentanza dei lavoratori iscritti a FONDAPI..

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dai decreti attuativi della legge.

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e il Vice Presidente rispettivamente ed alternativamente tra i membri del Consiglio rappresentanti le imprese ed i membri del Consiglio rappresentanti i lavoratori iscritti a FONDAPI.

7. Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti, per metà eletti dall'Assemblea dei delegati in rappresentanza delle imprese e, per l'altra metà, in rappresentanza dei lavoratori iscritti a FONDAPI.

I componenti del Collegio dei Revisori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dai decreti attuativi della legge.

Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente il quale deve appartenere alla rappresentanza sociale che non ha espresso il Presidente del Fondo.

8. Consulta delle Organizzazioni Fondative

La Consulta delle Organizzazioni Fondative paritetica è costituita da 6 rappresentanti per ciascuna delle parti istitutive del Fondo.

Farà parte della Consulta un rappresentante per ogni organizzazione dei lavoratori e delle imprese destinatari della forma pensionistica come definiti al punto 2 del presente accordo.

Fermo restando il principio della pariteticità al fine di garantire una adeguata rappresentanza delle Organizzazioni sindacali aderenti il numero dei componenti può essere variato dalle fonti istitutive.

La Consulta, al fine di contribuire al buon andamento di FONDAPI e di mantenere il collegamento tra FONDAPI e le parti stipulanti il CCNL istitutivo del Fondo, esprime il proprio parere non vincolante sulle seguenti materie:

- valutazioni in merito alla corretta applicazione dei CCNL (o accordi) istitutivi di FONDAPI, per le materie relative alla adesione al FONDAPI stesso;

- indirizzi generali di gestione del Fondo;

- individuazione dei criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti;

- i criteri per la scelta dei gestori, della banca depositaria e dei gestori dei servizi;

- modifiche statutarie.

Il parere deve essere fornito entro 10 giorni dalla richiesta ovvero nel più ampio termine indicato dal Consiglio di Amministrazione.

Il parere della Consulta è espresso a maggioranza con l'indicazione dell'eventuale parere di minoranza.

9. Impiego delle risorse

Le risorse finanziarie di FONDAPI sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione a soggetti gestori abilitati a svolgere l'attività così come disciplinata dall'art. 6, D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

In coerenza con quanto previsto dal Decreto del Ministero del Tesoro lo Statuto indicherà i criteri generali in materia di ripartizione del rischio e di impiego delle risorse nella scelta degli investimenti.

Le convenzioni di gestione oltre alle linee di indirizzo dell'attività conterranno le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché termini e modalità della facoltà di recesso dalle convenzioni medesime.

Gli investimenti potranno riguardare una o più tipologie di soggetti gestori e dovranno essere opportunamente bilanciati in modo da soddisfare le esigenze che derivano dall'utilizzo del TFR.

Nella fase di avvio, il Fondo opererà al fine di realizzare un rendimento comune per tutti i lavoratori aderenti.

10. Contribuzione

La contribuzione al Fondo è dovuta nelle misure definite dal CCNL del 13 settembre 1994 e dall'accordo del 4 febbraio 1997.  

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, ferma restando l'adesione volontaria a FONDAPI, è prevista nel caso in cui siano dipendenti da imprese con un numero di dipendenti superiore a 25, l'integrale destinazione del TFR al Fondo pensione, ferma restando la volontarietà dell'adesione; e, nel caso in cui siano dipendenti da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25, fino al 26 agosto 1999 l'1,24% della retribuzione assunta come base per il calcolo del TFR e successivamente al 26 agosto 1999, l'integrale destinazione del TFR al Fondo pensione.

Fermo restando il contributo a carico dell' impresa così come definito al primo comma, il lavoratore all'atto dell'adesione può optare per una quota a suo carico equivalente al TFR destinato al Fondo; i lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

Eventuali contributi più elevati rispetto a quelli stabiliti nel presente accordo, saranno consentiti nell'ambito delle normative previste dai CCNL.

Nei casi di inadempienza contrattuale sia in termini di totale, parziale o ritardata contribuzione a FONDAPI, da parte delle imprese, queste saranno tenute:

1. al versamento delle quote non corrisposte;

2. al riconoscimento dei mancati rendimenti derivanti da tali inadempienze, come certificato dal FONDAPI;

3. al versamento degli interessi legali dovuti per legge che restano di competenza di FONDAPI.

11. Adesione e permanenza nel Fondo

I lavoratori aderiscono a FONDAPI per libera scelta individuale con le modalità previste dalla normativa vigente e dal Regolamento attuativo.

L’adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla legge.

A seguito dell'adesione, il lavoratore e l'impresa dalla quale dipende, assumono l'obbligo di versare i contributi nella misura determinata dagli accordi vigenti.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la condizione di socio e l'obbligo contributivo a carico dell'impresa e del lavoratore è rapportato al trattamento retributivo spettante al lavoratore.

12. Cessazione dell'obbligo di contribuzione

La contribuzione a FONDAPI, a carico sia del lavoratore che dell'impresa, cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con o senza riscatto della posizione individuale.

Nel caso in cui il lavoratore faccia richiesta di trasferimento della posizione individuale presso altro Fondo, l'obbligo contributivo decade non prima di 5 anni a far data dalla iscrizione a FONDAPI.

Si conviene di regolamentare l'eventuale cessazione dell'obbligo di versare i contributi, richiesta unilateralmente dal lavoratore, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo.

La cessazione della contribuzione dovrà essere preceduta da un periodo di preavviso e comporterà la liquidazione del capitale maturato e dei relativi rendimenti solo al raggiungimento dei requisiti temporali previsti dallo Statuto e dal Regolamento ed in conformità a quanto disposto dalla Legge.

13. Prestazioni

Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore socio ha diritto a richiedere a FONDAPI la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità.

Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo effettuato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi a FONDAPI.

Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo effettuato almeno 15 anni di versamenti contributivi effettivi a FONDAPI.

La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro Fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al Fondo di provenienza.

Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

FONDAPI provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative.

In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori soci si trovino nella situazione di poter fruire effettivamente delle corrispondenti prestazioni previste dal sistema obbligatorio.

Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso FONDAPI.

Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto.

Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto a FONDAPI alle condizioni e con le modalità previste dal Regolamento attuativo.

Agli iscritti che provengano da altri Fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti il D.Lgs. n. 124/93 e sue successive modificazioni.

Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.

In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari delle prestazioni pensionistiche sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti protempore.

L’iscritto per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi derivanti da quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dalle quote di trattamento di fine rapporto versato a FONDAPI.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite in relazione alla esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo.

Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.

FONDAPI non può concedere o assumere prestiti.

14. Trasferimenti

L’iscritto nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione a FONDAPI prima del pensionamento deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:

a) trasferimento della posizione pensionistica presso un altro fondo pensione cui l'Associato acceda in relazione ad un cambiamento di azienda o di categoria giuridica;

b) trasferimento della posizione pensionistica presso un fondo pensione aperto.

La richiesta di trasferimento di cui alla lettera a) può avvenire in concomitanza con gli eventi previsti mentre la richiesta di trasferimento di cui alla lettera b) non può avvenire prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza nel Fondo.

Le modalità ed i termini relativi all'esercizio di detta facoltà sono determinati nel Regolamento. Gli adempimenti relativi a carico di FONDAPI sono espletati entro il termine massimo di 6 mesi decorrenti dal giorno della comunicazione.

15. Spese per la costituzione e la gestione del fondo

All'atto dell'iscrizione del singolo lavoratore si procederà, con le modalità che verranno definite, al versamento per ciascun lavoratore aderente di un importo equivalente di lire 12.000 a carico dell'azienda e di lire 10.000 a carico del lavoratore (Vedi accordo multicategoriale 20.11.1998).

Annualmente il Consiglio di Amministrazione sottopone alla ratifica dell'Assemblea gli importi, pariteticamente ripartiti tra lavoratori e imprese, da destinare al finanziamento delle attività del Fondo.

La determinazione dei suddetti importi sarà calcolata in percentuale nell'ambito delle quote stabilite ai fini della contribuzione di cui al precedente punto 10.

16. Norme generali

Ferma restando la validità di eventuali accordi aziendali preesistenti alla data del presente accordo che dispongano diversamente, non è consentita l'adesione al Fondo da parte di quei lavoratori che abbiano volontariamente aderito a forme di previdenza complementare concordate a livello di contrattazione collettiva decentrata e che prevedano contribuzioni complessivamente non inferiori a quelle stabilite dal presente accordo.

17. Fase transitoria

Le parti si impegnano a predisporre, entro il 30 giugno 1997 lo Statuto ed il Regolamento di attuazione del Fondo.

All'atto dell'avvio della procedura di costituzione del Fondo le parti designeranno i componenti del Consiglio di Amministrazione interinale e del Collegio dei Revisori contabili interinale che resteranno in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo non abbia proceduto alla elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori contabili.

Il Consiglio di Amministrazione interinale è composto da 12 membri, di cui 6 in rappresentanza delle imprese e 6 in rappresentanza dei lavoratori.

Il Collegio dei Revisori contabili interinale è composto da 4 membri di cui 2 in rappresentanza delle imprese e 2 in rappresentanza dei lavoratori.

Il Consiglio di Amministrazione interinale dovrà attuare tutti gli adempimenti necessari ed espletare tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione interinale, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea.

Durante tale fase transitoria il Consiglio di Amministrazione interinale gestirà l'attività di promozione del Fondo utilizzando allo scopo le quote per la copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo, previste nella misura di lire 2.000 per ciascun lavoratore avente diritto all'adesione al Fondo e che saranno versate dalle aziende entro il mese successivo alla nomina del Consiglio di Amministrazione interinale.

Entro il mese di marzo 1998 le parti firmatarie del presente accordo procederanno ad un esame della situazione relativamente ai costi di costituzione ed avvio, e in quella sede valuteranno le opportune decisioni da prendere.

Il Consiglio di Amministrazione interinale, dopo aver acquisito informazioni da parte dei competenti organi di vigilanza, definirà le modalità di adesione al Fondo che saranno considerate adesioni condizionate al rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti.


- Accordo 10/03/1998


 Roma, 10 marzo 1998 (Vedi accordo multicategoriale 20.11.1998)

UNIONMECCANICA-CONFAPI
e
FIM-FIOM-UILM

concordano che la quota associativa annuale a carico delle aziende e dei lavoratori, soci del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori delle piccole e medie aziende - FONDAPI, per il finanziamento delle spese del Fondo stesso, nella misura dello 0,09% della retribuzione contrattuale del livello di inquadramento minimo, composta da minimi tabellari, contingenza, EDR, a carico di ciascuna parte ed a valere sulle quote contributive così come definite nell'Accordo del 19 maggio 1997.

Per i primi due esercizi di attività la quota non potrà superare, in valore assoluto, l'importo di lire 20.000 per i lavoratori e di lire 20.000 per le imprese.

I limiti di spesa così come sopra definiti saranno indicati nella scheda informativa redatta secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero del Lavoro.


- Accordo 20/11/1998


Roma, 20 novembre1998

UNIONMECCANICA CONFAPI
e
FIM - FIOM - UIL
concordano

che, a deroga parziale del punto 10 dell'Accordo intervenuto fra le stesse parti il 19 maggio 1997, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, ferma restando l'adesione volontaria al FONDAPI, è prevista nel caso in cui siano dipendenti da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25, l'integrale destinazione del TFR al fondo pensione.


- Accordo 28/01/1999


Accordo collettivo relativo alla contribuzione a FONDAPI

Roma, 28 gennaio 1999

Visti gli accordi che regolano l'istituzione e il finanziamento del fondo pensione nazionale dei lavoratori delle piccole e medie aziende, FONDAPI

tra
UNIONMECCANICA-CONFAPI
e
FIM-FIOM-UILM
 
si concorda che

per i lavoratori che aderiranno a FONDAPI entro la data di autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP, il contributo a carico delle aziende sarà calcolato, a decorrere dall'1.7.1998, pro quota in rapporto all'anzianità prestata.

Detto contributo resta fissato nella misura dell'1% della retribuzione ragguagliata al valore cumulato dei minimi, contingenza, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento distinto per l’8ª e 9ª categoria, così come previsto dal CCNL 13.9.1994, dagli accordi 4.2.1997 e 19.5.1997 e dall'accordo multicategoriale 20.1.1998.

Resta inteso che il contributo a carico del lavoratore e la contribuzione derivante dall'utilizzo del TFR, nelle misure definite dall'accordo del 19.5.1997, decorreranno a partire dal mese successivo all'iscrizione a FONDAPI.

Fermo il resto.


- Accordo 29/07/1999


Accordo collettivo relativo alla contribuzione a FONDAPI

Roma, 29 luglio 1999

Visti gli accordi che regolano l'istituzione e il finanziamento del fondo pensione nazionale dei lavoratori delle piccole e medie aziende Fondapi

tra
UNIONMECCANICA-CONFAPI
e
FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL
 
si concorda che

a parziale modifica di quanto definito all'ultimo comma dell'Accordo Collettivo relativo alla contribuzione a FONDAPI del 29 gennaio 1999 si stabilisce che la contribuzione a FONDAPI a carico del lavoratore decorrerà dal mese successivo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP.

Fermo il resto.


Art. 45, Disciplina generale Ccnl 7 luglio 1999
 
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
 
1) Iscrizione
 
I lavoratori ai quali si applica il presente contratto, una volta superato il periodo di prova, possono volontariamente iscriversi al Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori delle Piccole e Medie Aziende di seguito denominato "FONDAPI" costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari.
 
2) Contribuzione a carico dell’azienda
 
A favore dei lavoratori iscritti le aziende contribuiscono con un’aliquota ragguagliata al valore cumulato dei minimi conglobati, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 8^ e la 9^ categoria, di seguito denominato "retribuzione FONDAPI", pari:
3) Contribuzione a carico del lavoratore
I lavoratori iscritti contribuiscono, mediante trattenuta mensile in busta paga, con un’aliquota pari alle seguenti percentuali.
 
A) Contributo minimo ragguagliato alla "retribuzione FONDAPI":
B) Contributo massimo a scelta del lavoratore ragguagliato alla retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, in seguito denominata "retribuzione TFR":
Opzioni
 
I lavoratori con anzianità contributiva previdenziale obbligatoria antecedente al 29/4/1993 che abbiano scelto la contribuzione minima, potranno scegliere, entro il 31 ottobre di ogni anno con decorrenza dal 1° gennaio successivo, di elevare il contributo a loro carico all’1,24% o, alternativamente al 2%, da calcolarsi sulla "retribuzione TFR".
Il lavoratore che avesse scelto il contributo dell’1,24%, potrà mantenere tale contribuzione, dandone comunicazione scritta al FONDAPI, tramite l’azienda, entro il 30/4/2000. In mancanza di tale comunicazione, la contribuzione verrà automaticamente adeguata al 2% con effetto dall’1/6/2000.
 
Le suddette comunicazioni delle variazioni di contribuzione al FONDAPI dovranno essere fatte con le modalità che il Fondo indicherà in apposita circolare.
 
4) Quota del trattamento di fine rapporto
 
A favore dei lavoratori iscritti, l’azienda verserà a FONDAPI una quota del TFR maturato nell’anno, con equivalente minor accantonamento ai fini del trattamento di fine rapporto, pari:
 
- al 18% dall’1/7/1998 al 31/12/1999 (equivalente all’1,24% della retribuzione utile al TFR);
- al 40% a decorrere dall’1/1/ 2000 (equivalente al 2,76% della retribuzione utile al TFR).
 
A favore dei lavoratori iscritti con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, così come previsto dal Decreto Legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 e successive modificazioni, è dovuto il versamento a FONDAPI dell’intero importo del TFR maturato nell’anno.
L’obbligo contributivo e di devoluzione del TFR così come sopra disciplinato, è assunto dalle imprese solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al FONDAPI.
 
5) Calcolo dei contributi
 
Contributo a carico dell’azienda e contributo minimo a carico del lavoratore
Il contributo a carico dell’azienda ed il contributo minimo a carico del lavoratore sono calcolati su un imponibile ottenuto moltiplicando per il numero delle ore mensili, come appresso definite, un importo orario determinato dividendo per 173 la "retribuzione FONDAPI".
Ai fini del calcolo delle ore mensili sono considerate utili:
  1.  
    le ore ordinarie di effettiva prestazione, ovvero 173 ore mensili al netto, per gli impiegati, di eventuali ore non lavorate e non retribuite;
2) le ore non lavorate ma retribuite in riferimento agli istituti per i quali è contrattualmente previsto questo trattamento ad esclusione di:
  1.  
    festività retribuite cadenti in giornate non lavorative;
  2.  
    ex festività del 2 giugno e 4 novembre;
  3.  
    indennità sostitutiva di ferie;
  4.  
    permessi annui retribuiti non goduti e trasformati in retribuzione;
  5.  
    indennità di mancato preavviso;
 
3) le ore di assenza o di mancata prestazione a fronte delle quali l’azienda anticipa trattamenti economici dovuti da altri enti, ad esclusione di:
  1.  
    cassa integrazione guadagni;
  2.  
    maternità facoltativa;
  3.  
    malattie non professionali, infortuni sul lavoro e malattie professionali non compresi nelle fasce di trattamento economico disposte dal Contratto Nazionale di Lavoro.
 
Contributo massimo a carico del lavoratore
Il contributo massimo a carico del lavoratore, da lui scelto, è calcolato sulla retribuzione utile alla determinazione del trattamento di fine rapporto ("retribuzione TFR").
 
6) Trasmissione delle domande di adesione
 
Fino all’autorizzazione del Fondo le aziende sono obbligate a trasmettere a Fondapi le domande raccolte entro il sedicesimo giorno del mese successivo all’iscrizione. Successivamente varranno le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione in base a quanto previsto dall’accordo integrativo del 30/3/1998.
 
7) Norma transitoria
 
La presente norma transitoria troverà applicazione solo per i lavoratori iscritti al FONDAPI entro il 31/5/2000, od entro la data dell’ultima autorizzazione della COVIP se precedente, ed ancora in forza alla data di decorrenza dei versamenti al FONDAPI stabilita dai suoi organi amministrativi in funzione delle autorizzazioni concesse dalla COVIP.
Per tali lavoratori, le aziende contribuiranno a FONDAPI con aliquote mensili, incrementate di 0,8 punti rispetto a quanto previsto nel presente art. 45 da calcolarsi sulla "retribuzione FONDAPI". Tale maggior contributo verrà versato a FONDAPI per un numero di mensilità pari alla somma delle aliquote contributive mensili a carico dell’azienda che sarebbero state dovute, in base agli elementi di cui al punto 5), per il periodo intercorrente dal 1° luglio 1998, o dalla data di assunzione se successiva, e la data di decorrenza dei versamenti a FONDAPI divisa per il coefficiente 0,8. Qualora il lavoratore iscritto sia stato assunto successivamente alla data del 1° luglio 1998 non sarà considerata utile, per il mese di assunzione, la frazione del mese inferiore a 16 giorni mentre si considererà mese intero la frazione superiore a 15 giorni.
Il rapporto tra la somma delle aliquote contributive che sarebbero state dovute ed il coefficiente 0,8 che determina il numero dei versamenti incrementati, sarà arrotondato per eccesso.
Per gli iscritti entro il 31/5/2000 la quota del 40% del TFR da destinare al Fondo per il 2000 sarà maggiorata di un punto e mezzo per ogni mese del 1999 a partire dal mese successivo alla data di iscrizione al Fondo.
Resta inteso che il contributo a carico del lavoratore decorrerà dal mese successivo all’autorizzazione all’esercizio da parte della COVIP.
 
8) Norma di rinvio
 
Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni di legge vigenti e quanto previsto dagli accordi in materia stipulati da UNIONMECCANICA e FIM, FIOM e UILM per quanto qui non modificato.