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- Lo Statuto   approvato in Roma il 2 aprile 1998


FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE PICCOLE E MEDIE AZIENDE - FONDAPI
 
UNIONMECCANICA, UNIONCHIMICA, UNIONTESSILE, UNIONALIMENTARI, UNIGEC (CONFAPI)
FIOM-FIM-UILM, FILCEA-FLERICA-UILCER, FILTEA-FILTA-UILTA, FLAI-FAT-UILA, SLC-FILS-UILSIC, (CGIL-CISL-UIL)

Indice

SEZIONE I - COSTITUZIONE DI FONDAPI
Art. 1 - Costituzione, denominazione, durata e sede
Art. 2 - Scopo
Art. 3 - Associati
 
SEZIONE II - ORGANI DI FONDAPI
Art. 4 - Organi di FONDAPI
Art. 5 - Assemblea dei delegati
Art. 6 - Attribuzioni dell'Assemblea
Art. 7 - Convocazione dell'Assemblea
Art. 8 - Deliberazioni dell'Assemblea
Art. 9 - Rappresentanza nell'Assemblea
Art. 10 - Cessazione, decadenza e sostituzione dei delegati
Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione
Art. 12 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
Art. 13 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione
Art. 14 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Art. 15 - Cessazione, decadenza e sostituzione degli amministratori
Art. 16 - Presidente e Vice Presidente
Art. 17 - Collegio dei Revisori contabili
 
SEZIONE III - FINANZIAMENTO E PATRIMONIO DI FONDAPI
Art. 18 - Sistema di gestione e contribuzione
Art. 19 - Quota di iscrizione e quota associativa - Conto associativo
Art. 20 - Entrate e patrimonio
Art. 21 - Impiego delle risorse
Art. 22 - Conflitti d'interesse
Art. 23 - Esercizio sociale - Rendiconto annuale
Art. 24 - Banca depositaria
 
SEZIONE IV - RELAZIONI ASSOCIATIVE
Art. 25 - Adesione e permanenza in FONDAPI
Art. 26 - Contribuzione
Art. 27 - Rapporti con gli associati
Art. 28 - Cessazione della contribuzione a FONDAPI
Art. 29 - Deroghe all'obbligo di versamento dei contributi
 
SEZIONE V - BENEFICIARI E PRESTAZIONI
Art. 30 - Beneficiari
Art. 31 - Prestazioni
Art. 32 - Deroghe al regime delle prestazioni
Art. 33 - Trasferimenti ad altro Fondo
Art. 34 - Riscatto
Art. 35 - Anticipazioni
 
SEZIONE VI - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 36 - Scioglimento di FONDAPI
Art. 37 - Clausola di rinvio

SEZIONE I - COSTITUZIONE DI FONDAPI

Art. 1 - Costituzione, denominazione, durata e sede

1. In attuazione dell'accordo sindacale stipulato in data 20 gennaio 1998 tra

UNIONMECCANICA, UNIONCHIMICA, UNIONTESSILE, UNIONALIMENTARI, UNIGEC (CONFAPI)
&
FIOM-FIM-UILM, FILCEA-FLERICA-UILCER, FILTEA-FILTA-UILTA, FLAI-FAT-UILA, SLC-FILS-UILSIC (CGIL-CISL-UIL)

2. È costituito il "Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese - FONDAPI", di seguito denominato "FONDAPI".

3. FONDAPI è costituito quale Associazione ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile e del Decreto Legislativo 21.4.1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

4. FONDAPI ha durata indeterminata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 36.

5. FONDAPI ha sede in Roma, Via della Colonna Antonina, 52.


Art. 2 - Scopo

1. Scopo esclusivo di FONDAPI è l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare ai beneficiari di cui al successivo art. 30, più elevati livelli di copertura previdenziale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 124/93.

2. FONDAPI non ha fini di lucro.


Art. 3 - Associati

1. Sono associati a FONDAPI:

a) i lavoratori dipendenti non in prova, se già non associati a FONDAPI, a cui si applicano i contratti collettivi di lavoro i cui firmatari sono indicati al punto del precedente art. 1, i quali abbiano aderito volontariamente a FONDAPI, secondo le modalità e per gli effetti di cui al successivo art. 25;

b) i lavoratori pensionati, con prestazioni erogate da FONDAPI;

c) le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati a FONDAPI.

2. Le imprese permangono nella condizione di associate fino allo scadere del mandato assembleare, di cui al successivo art. 5, ancorché rimaste prive di lavoratori associati.

3. A FONDAPI possono inoltre essere associati:

a) i dipendenti delle associazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie degli accordi cui al precedente art. 1;

b) i dipendenti delle associazioni sindacali dei datori di lavoro, firmatari degli accordi di cui al precedente art. 1 e loro organizzazioni a livello territoriale e nazionale.

Nei confronti di dette associazioni trovano applicazione le norme del presente Statuto esclusivamente per quanto concerne la contribuzione.

4. Possono altresì permanere associati a FONDAPI, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito al trasferimento d'azienda, operati ai sensi dell'art. 47 della legge n. 428/90, abbiano perso i requisiti di cui al precedente punto 1, lett. a) e sempre che nell'azienda non operi analogo fondo di previdenza complementare, con l'effetto di conseguimento o conservazione della qualità di associato anche per l'impresa cessionaria o trasformata.

5. L'adesione a FONDAPI comporta la piena accettazione del presente Statuto e degli atti correlati e delle clausole inerenti la previdenza complementare, definite dalle fonti istitutive, ivi comprese quelle relative alla contribuzione.


SEZIONE II - ORGANI DI FONDAPI

Art. 4 - Organi di FONDAPI

Sono organi di FONDAPI:

a) l'Assemblea dei delegati;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente e il Vicepresidente;

d) il Collegio dei Revisori Contabili.


Art. 5 - Assemblea dei delegati

1. I lavoratori e le imprese aderenti a FONDAPI sono rappresentati da un numero predefinito di soggetti i quali costituiscono l'Assemblea dei delegati, appresso denominata Assemblea.

2. L'Assemblea è costituita inizialmente da 60 associati delegati, 50% eletti dalle imprese associate e 50% eletti dai lavoratori associati, secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale che forma parte integrante del presente statuto.

3. Nel caso in cui sia superata la soglia di 100.000 lavoratori associati, il numero dei delegati è automaticamente elevato a 80, pariteticamente suddiviso fra eletti dai lavoratori ed eletti dai datori di lavoro; tale adeguamento avrà luogo con il rinnovo triennale dell'Assemblea immediatamente successivo al superamento della citata soglia. Del superamento della soglia e della conseguente modifica nella composizione dell'Assemblea, viene data informazione agli associati in occasione della prima comunicazione periodica utile.

4. I delegati rimangono in carica tre anni e non possono essere eletti più di due volte consecutive.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal delegato di maggiore età.

6. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, il quale redige il verbale della riunione.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e custodito a cura del Consiglio di Amministrazione.

8. L'Assemblea si svolge presso la sede di FONDAPI ovvero in altro luogo indicato nella convocazione.

9. Nel caso di Assemblea straordinaria, il verbale è redatto da un notaio.


Art. 6 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria:

a) elegge i Consiglieri di Amministrazione e i componenti il Collegio dei Revisori contabili secondo quanto stabilito rispettivamente dai successivi articoli 11 e 17 e, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ne determina i compensi;

b) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Revisori contabili e sulla loro eventuale revoca;

c) determina l'entità della quota di iscrizione e della quota associativa di cui al successivo art. 19, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

d) approva il bilancio preventivo relativo alla gestione amministrativa di FONDAPI, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

e) approva il rendiconto annuale di FONDAPI e la relazione illustrativa, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

f) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di sottoporre a certificazione contabile i rendiconti annuali di FONDAPI e sulla scelta della società di revisione.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera in materia di:

a) modifiche dello statuto e degli atti che ne formano parte integrante;

b) scioglimento e procedure di liquidazione di FONDAPI, relative modalità e nomina dei liquidatori.


Art. 7 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dalla Commissione di Vigilanza, per l'adempimento di cui al precedente art. 6, comma 2, lettere d) ed e).

2. L'Assemblea deve altresì essere convocata dal Presidente quando lo richiedono, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno un terzo dei delegati, ovvero un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

3. La convocazione dell'Assemblea, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare ai delegati almeno quindici giorni prima della data della riunione.

4. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione per telefax o telegramma contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire almeno sette giorni prima della riunione.


Art. 8 - Deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno i 7/10 dei delegati e delibera con il voto favorevole dei 6/10 dei delegati presenti o rappresentati ai sensi del successivo art. 9.

2. L'"Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno 8/10 dei delegati e:

a) delibera solitamente con il voto favorevole dei 6/10 dei delegati presenti o rappresentati ai sensi del successivo art. 9;

b) delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei delegati presenti o rappresentati ai sensi del successivo art. 9 quando sia convocata per decidere modifiche statutarie;

c) delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei delegati presenti o rappresentati ai sensi del successivo art. 9, quando sia convocata per decidere lo scioglimento di FONDAPI.


Art. 9 - Rappresentanza nell'Assemblea

1. Ciascun delegato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro delegato.

2. La delega di rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere custoditi a cura del Consiglio di Amministrazione.

3. La delega di reppresentanza può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.

4. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per ogni singola Assemblea, con effetto anche per le convocazioni successive della medesima Assemblea per gli eventuali aggiornamenti.

5. La delega di rappresentanza non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e non può essere convertita agli Amministratori o ai Revisori.

6. Ciascun delegato non può essere portatore di più di due deleghe di rappresentanza.


Art. 10 - Cessazione, decadenza e sostituzione dei delegati

1. Costituisce motivo di decadenza dalla carica di delegato, la perdita dei requisiti di eleggibilità indicati dal regolamento elettorale.

2. Se nel corso del suo mandato un delegato venga a cessare dalla carica, per decadenza, morte, impedimento fisico, la sostituzione avviene secondo le procedure previste dal regolamento elettorale.

3. Il subentrante resta in carica sino al termine di validità dell'Assemblea.

4. I delegati che non presenzino o che non si facciano rappresentare ai sensi del precedente art. 9, a due adunanze assembleari successive, decadono dalla carica e per la loro sostituzione si interviene come previsto al precedente comma 2.


Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 14 (quattordici) consiglieri dei quali, in attuazione del principio di pariteticità, 7 eletti in rappresentanza delle imprese e 7 eletti in rappresentanza dei lavoratori associati a FONDAPI, Presidente e Vicepresidente compresi.

2. In attuazione del principio di pariteticità i delegati alle imprese e i delegati dai lavoratori in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla nomina della propria metà dei consiglieri, sulla base di rispettive liste elettorali.

3. Le liste elettorali saranno composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri effettivi più i corrispondenti supplenti che dovranno essere specificatamente indicati. In caso di subentro di un supplente, la prima assemblea utile provvederà all'elezione del corrispondente supplente con le modalità previste per l'elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione.

4. La lista che ottiene un numero di voti non inferiore a 2/3 dei votanti di ciascuna parte, consegue la totalità dei consiglieri; in difetto, l'elezione verrà ripetuta e se il quorum non viene ottenuto dopo la seconda votazione, si procederà al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.

5. Le liste elettorali saranno presentate dalle parti istitutive o dai delegati rappresentanti degli associati e dovranno essere sottoscritte da almeno 1/3 dei medesimi.

6. I consiglieri che all'atto della elezione si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96, hanno facoltà di optare tra l'una o l'altra delle posizioni incompatibili; in caso di opzione negativa, subentra il supplente corrispondente; tale opzione va esercitata nei quindici giorni successivi alla elezione e comunque prima dell'insediamento del Consiglio.

7. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità conformemente alle disposizioni previste dalla legge e dai decreti ministeriali e a loro carico non deve sussistere alcuna della cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del codice civile.

8. I Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive.

9. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente o dal consigliere di maggiore anzianità di nomina o, a parità, di maggiore età.

10. La carica di Consigliere è incompatibile con quella di delegato.


Art. 12 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi e illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di FONDAPI e dispone di tutte le facoltà necessarie e opportune per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi associativi che non siano espressamente riservate all'Assemblea; può inoltre deliberare in ordine all'apertura di uffici operativi.

2. Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le facoltà, può delegare proprie attribuzioni, stabilendo i limiti della delega, al Presidente al Vice Presidente o a uno o più degli altri suoi componenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

a) elegge, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente tra i componenti il Consiglio, ai sensi del successivo art. 16;

b) provvede alla gestione amministrativa di FONDAPI ed alla sua organizzazione, in conformità alle istruzioni della Commissione di Vigilanza, emanate ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 124/93;

c) predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto annuale, con l'allegata relazione illustrativa e il bilancio preventivo relativo alla gestione amministrativa di FONDAPI;

d) definisce i prospetti della composizione e del valore del patrimonio di FONDAPI;

e) decide, con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti, i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti e partecipazioni in conformità alla normativa vigente e a quanto stabilito nel successivo art. 21;

f) decide, con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti le politiche di investimento in conformità alla normativa vigente e a quanto stabilito al successivo art. 21;

g) sceglie, con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti, i soggetti gestori ed individua la banca depositaria delle risorse di FONDAPI, coerentemente con quanto stabilito dalla disciplina legislativa che regola la materia e con quanto stabilito nel successivo art. 24 e definisce i contenuti delle convenzioni;

h) decide con la maggioranza dei 3/4 dei componenti, in merito all'organizzazione dell'attività amministrativa anche con riferimento ai rapporti con gli iscritti, in conformità con le indicazioni fornite dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. h) del D.Lgs. n. 124/93;

i) propone all'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, le modifiche allo Statuto; il Consiglio di Amministrazione ha, in particolare, l'obbligo di promuovere, con deliberazione assunta con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, gli adeguamenti del presente Statuto e degli atti che ne formano parte integrante, in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal D.Lgs. n. 124/93, nonché l'obbligo di invio delle delibere relative agli adeguamenti di cui è caso alla Commissione di Vigilanza ai fini dell'approvazione ai sensi del D.Lgs. n. 124/93, art. 17, comma 2, lett. b);

j) propone all'Assemblea di deliberare di sottoporre a certificazione contabile i rendiconti d'esercizio e di deliberare sulla scelta della società di revisione;

k) predispone ed invia alle parti istitutive di FONDAPI, al Comitato Paritetico di cui al punto 8 dell'accordo istitutivo del 20.1.1998 e al Collegio dei Revisori, la relazione e il rendiconto della gestione almeno 30 giorni prima della convocazione dell'Assemblea annuale, nonché, con il preavviso ritenuto opportuno, notizie e dati in tutti quei casi in cui si verifichino avvenimenti che il Consiglio di Amministrazione valuti opportuno segnalare ai predetti soggetti;

l) adotta iniziative per il corretto svolgimento del rapporto con gli associati;

m) propone all'Assemblea di deliberare sull'unità della quota di iscrizione, in conformità a quanto disposto dalle parti istitutive, e della quota associativa, sulla base del bilancio di previsione, nel limite massimo determinato dalle fonti istitutive;

n) riferisce alla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio di FONDAPI, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;

o) determina, con delibera adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, l'ammontare delle anticipazioni complessivamente erogabili da FONDAPI, di cui al successivo art. 35;

p) esercita i diritti di voto eventualmente connessi ai valori mobiliari di proprietà di FONDAPI conferiti in gestione secondo le modalità stabilite con delibera assunta con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti, conferendo delega al Presidente o ad altro consigliere.


Art. 13 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della eventuale documentazione relativa, sono effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviare ai componenti il Consiglio ed ai componenti il collegio dei Revisori almeno dieci giorni prima della data della riunione.

2. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax o telegramma contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da inviare almeno cinque giorni prima della riunione. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e, inoltre, ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.


Art. 14 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri, non sono ammesse deleghe, ed esso decide a maggioranza semplice, ove lo Statuto non richieda una diversa maggioranza.

2. In caso di parità, al Presidente è attribuito un doppio voto. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da apposito verbale, custodito a cura del Consiglio stesso.

3. Per la validità delle deliberazioni di cui ai successivi artt. 20 e 23 è richiesta la presenza di almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione dotati dei requisiti di professionalità di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b) del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 211/97, rispettivamente eletti uno dai delegati delle imprese e uno dai delegati dei lavoratori.


Art. 15 - Cessazione, decadenza e sostituzione degli amministratori

1. Costituisce motivo di decadenza dalla carica di consigliere, la perdita dei requisiti legali e statutari e comunque il sopraggiungere di una delle situazioni di incompatibilità di cui al Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96.

2. Qualora durante il mandato, uno degli amministratori venga a cessare, per decadenza o per morte o per impedimento fisico o per dimissioni, subentra il supplente corrispondente: qualora risulti in condizioni di incompatibilità, egli può optare fra l'una o l'altra delle posizioni incompatibili entro 15 giorni dal subentro e comunque prima della assunzione delle funzioni: gli amministratori subentranti decadono contestualmente a quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Gli amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono contestualmente a quelli in carica all'atto della loro nomina.

4. Se vengono a cessare tutti gli amministratori deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea dal Collegio dei Revisori contabili il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli amministratori che non intervengano, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio, sono da considerarsi decaduti dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 2 del presente articolo.


Art. 16 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente di FONDAPI sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti i lavoratori associati e le imprese associate.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale di FONDAPI e sta per esso in giudizio.

3. Il Presidente, inoltre:

a) sovrintende al funzionamento di FONDAPI;

b) indice le elezioni dei delegati per la composizione dell'Assemblea secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale;

c) convoca e presiede le sedute dell'Assemblea come previsto dal precedente art. 7;

d) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;

e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali organi;

f) salvo diversa delega del Consiglio, tiene i rapporti con gli organismi esterni e di vigilanza; in particolare riferisce alla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio di FONDAPI, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio; trasmette alla Commissione di Vigilanza ogni innovazione o modifica della fonte istitutiva, corredata da nota illustrativa del contenuto;

g) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio o dalla legge.

4. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.


Art. 17 - Collegio dei Revisori contabili

1. Il Collegio dei Revisori contabili è composto da 4 Revisori effettivi e da 2 supplenti; è eletto dalla Assemblea dei rappresentanti per metà in rappresentanza dei lavoratori associati e per l'altra metà in rappresentanza delle imprese associate.

2. Per l'elezione si procede mediante liste presentate disgiuntamente da ciascuna parte istitutiva; ciascuna lista contiene i nomi di due Revisori effettivi e di un Revisore supplente; risultano eletti per ciascuna parte istitutiva i Revisori la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. I componenti del Collegio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge e dai decreti ministeriali; a loro carico non devono sussistere cause di ineleggibilità di cui all'art. 2399 del codice civile né situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8 del Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96.

4. La carica di Revisore e di delegato sono incompatibili.

5. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente che deve risultare appartenente alla rappresentanza associativa che non ha espresso il Presidente di FONDAPI.

6. Il Collegio è convocato dal suo Presidente mediante lettera A.R. o fax o telegramma, con periodicità almeno trimestrale e delibera a maggioranza con la partecipazione di almeno tre componenti: in caso di parità, al Presidente spetta voto doppio.

7. Al Collegio competono i compiti e i doveri previsti dall'art. 2403 e seguenti del codice civile; il Collegio partecipa alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

8. I componenti del Collegio devono inoltre ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 124/93.

9. Spetta in particolare al Collegio:

a) emettere, almeno 15 giorni prima della Assemblea annuale che delibera su quanto sub a), b) e c) di cui al punto 2) del successivo art. 23, la relazione diretta ai delegati sulla gestione d'esercizio, sul rendiconto e sul bilancio preventivo di FONDAPI;

b) vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività di FONDAPI con il suo scopo previdenziale e le relative disposizioni di legge;

c) segnalare alla Commissione di Vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio di FONDAPI, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. N. 124/93;

d) comunicare alla Commissione di Vigilanza eventuali irregolarità capaci di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione di FONDAPI, allegando i relativi verbali, ancorché sia stata esclusa a maggioranza la sussistenza di irregolarità ma insistano dissensi in seno al Collegio.

10. Il Collegio dei Revisori contabili deve comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione di FONDAPI ogni irregolarità riscontrata.

11. I componenti del Collegio dei Revisori contabili durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

12. Il Revisore che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato; la prima Assemblea successiva provvederà alla designazione di altro supplente.


SEZIONE III - FINANZIAMENTO E PATRIMONIO DI FONDAPI

Art. 18 - Sistema di gestione e contribuzione

1. Il finanziamento di FONDAPI avviene mediante contribuzione definita, ai sensi del successivo art. 19.

2. La gestione finanziaria delle risorse è basata sul meccanismo della capitalizzazione individuale.


Art. 19 - Quota di iscrizione e quota associativa - Conto associativo

1. La quota di iscrizione capitaria una tantum e la quota associativa annuale di cui alla lett. m) del precedente art. 12, concorrono a sostenere le spese di funzionamento di FONDAPI.

2. I relativi importi sono deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, come previsto dalla lett. m) del precedente art. 12.

3. La quota di iscrizione e la quota associativa costituiscono le entrate del conto associativo, su cui gravano spese di funzionamento del seguente tenore:

a) locali attrezzati a uffici di sede, struttura organizzativa, beni strumentali;

b) attività degli organi statutari;

c) gestione amministrativa di FONDAPI e delle posizioni individuali;

d) supporti per l'assunzione delle decisioni degli organi di FONDAPI in materia di gestione amministrativa e delle risorse;

e) servizi della banca depositaria;

f) attività promozionale;

g) spese legali e notarili;

h) altre spese varie necessarie al funzionamento associativo.

4. Il conto associativo è distinto dal patrimonio di FONDAPI di cui al successivo art. 20 ed è assoggettato a contabilità separata.

5. Gli oneri relativi alle gestioni delle risorse finanziarie sono addebitati direttamente sul patrimonio.


 Art. 20 - Entrate e patrimonio

1. Le entrate di FONDAPI sono costituite da:

a) i contributi a carico dei lavoratori, come determinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro da accordi nazionali di categoria, al netto della quota associativa di cui al precedente art. 19;

b) i contributi a carico delle imprese, come determinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro o da accordi nazionali di categoria, al netto della quota associativa di cui al precedente art. 19;

c) le quote di trattamento di fine rapporto, come previsto dalla legge o determinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro o da accordi nazionali di categoria;

d) gli importi maturati dai lavoratori relativi a posizioni trasferite da altri Fondi pensione;

e) i rendimenti delle risorse investite;

f) eventuali donazioni, eredità e legati e ogni altro provento o qualsiasi titolo maturato o acquisito.

2. L'insieme delle attività immesse nella titolarità di FONDAPI ne costituisce il Patrimonio.

3. Sul patrimonio di FONDAPI gravano le uscite destinate alla erogazione delle prestazioni, ai trasferimenti delle posizioni individuali, ai riscatti e alle anticipazioni.


Art. 21 - Impiego delle risorse

1. Le risorse finanziarie di FONDAPI sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati a svolgere l'attività così come disciplinata dall'art. 6, del D.Lgs. n. 124/1993.

2. Per la scelta di ogni soggetto gestore il Consiglio di Amministrazione è tenuto all'osservanza del disposto del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 124/93 e richiede offerte contrattuali fra loro comparabili ad almeno tre soggetti abilitati ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 124/93, selezionati sulla base di parametri qualitativi e quantitativi consolidati dallo stato di conoscenza del mercato finanziario e assicurativo e con esclusione di soggetti appartenenti a identici gruppi societari comunque legati da rapporti, diretti o indiretti, di controllo.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione si adegua alle istruzioni della Commissione di Vigilanza.

3. Le convenzioni di gestione, definite dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 124/93, devono:

a) prevedere le linee di indirizzo degli investimenti alle quali il soggetto gestore deve orientare la propria attività e contengono i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio;

b) definire i termini di durata della convenzione;

c) prevedere termini e modalità per l'esercizio della facoltà di anticipato recesso per il caso di inadempimento e per il caso di inadeguatezza dei risultati finanziari conseguiti, contemplando le conseguenze in termini di restituzione delle attività finanziarie inerenti l'investimento;

d) indicare i parametri di mercato, oggettivi e confrontabili, rispetto ai quali valutare la qualità dei risultati ottenuti, adottando periodi di osservazione coerenti con la composizione dei valori costitutivi del patrimonio;

e) disporre per la conservazione della titolarità dei diritti di voto inerenti i valori mobiliari di proprietà di FONDAPI, definendo le linee guida per l'esercizio dei poteri di cui alla lett. p) del precedente art. 12.

4. Nella stipulazione e nell'esercizio della convenzione, il Consiglio di Amministrazione persegue l'obiettivo della diversificazione degli investimenti, della efficiente gestione del portafoglio e della diversificazione del rischio, contenendo i costi di transazione, gestione e funzionamento di FONDAPI e massimizzando i rendimenti netti.

5. Il Consiglio di Amministrazione definisce un opportuno bilanciamento degli investimenti in modo da soddisfare le esigenze legate alla disponibilità della quota contributiva derivante dal T.F.R. e delle relative anticipazioni di cui al successivo art. 35.

6. Nella identificazione degli investimenti il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi dei gestori ed in collaborazione con la banca depositaria di cui al successivo art. 24 rispetta i limiti agli investimenti indicati dall'art. 4 del Decreto del Ministro del Tesoro 21 novembre 1996, n. 703.

7. È in facoltà del Consiglio di Amministrazione realizzare un assetto di gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto), ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze dei lavoratori associati (gestione pluricomparto); per i primi tre esercizi verrà adottata solamente la gestione monocomparto.

8. È fatto salvo il passaggio alla gestione pluricomparto al termine del primo triennio, dopo acquisizione del parere del Comitato Paritetico di cui al punto 8 dell'accordo istitutivo del 20/1/1998, previa variazione del presente Statuto.

9. Sulla adozione delle delibere di attivazione della gestione pluricomparto, vengono adeguatamente informati gli associati, che potranno optare secondo regole e modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.


Art. 22 - Conflitti d'interesse

1. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad osservare la normativa in vigore in materia di conflitto di interessi.

2. Il Presidente, con la collaborazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, vigila sull'insorgenza di situazioni che facciano presumere l'esistenza di un conflitto d'interessi rilevante ai sensi della vigente normativa.

3. Il Presidente è tenuto a comunicare alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione le fattispecie di conflitto di interessi derivanti da operazioni effettuate dal gestore e rilevanti ai sensi della normativa vigente, quando ne sia stato informato ad opera del gestore medesimo o quando comunque ne sia venuto a conoscenza.

4. Ai fini della individuazione di altre situazioni di conflitto di interessi, si considerano rilevanti le fattispecie di cui al Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96, nonché ogni altra situazione individuata da sopravvenienti norme di legge o disposizioni ministeriali.

5. Il Presidente informa la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione dell'esistenza delle fattispecie di conflitto di cui al presente articolo, comunicando l'insussistenza di condizioni che possano determinare distorsioni nella gestione efficiente delle risorse o che possano determinare una gestione delle risorse non conforme all'esclusivo interesse degli iscritti.


Art. 23 - Esercizio sociale - Rendiconto annuale

1. L'esercizio di FONDAPI inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Per ogni esercizio ed entro i termini di cui alle disposizioni della Commissione di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea:

a) il rendiconto annuale consuntivo;

b) il bilancio annuale preventivo;

c) la relazione annuale di rendiconto redatta dal Consiglio stesso;

d) la relazione annuale redatta dal Collegio dei Revisori contabili.

3. Il rendiconto e la relazione allegata saranno messi a disposizione del Collegio dei Revisori 30 giorni prima della data dell'Assemblea.

4. I documenti di cui al precedente punto 2) saranno inviati ai delegati contestualmente alla convocazione della Assemblea.

5. I documenti di cui al precedente punto 2) saranno messi a disposizione di tutti gli associati che ne facciano richiesta.


Art. 24 - Banca depositaria

1. FONDAPI deposita le risorse affidate in gestione presso una banca depositaria, sottoscrivendo apposita convenzione di custodia.

2. Il Consiglio di Amministrazione può convenire con la banca depositaria, l'assegnazione dei servizi di tesoreria del conto associativo di cui al precedente art. 19 e per la raccolta dei contributi e per la erogazione delle prestazioni, nel rispetto dei criteri di separatezza verso i soggetti gestori e di cui al punto 4 del precitato art. 19.

3. La banca depositaria è resa responsabile nei confronti di FONDAPI e degli associati per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sopra richiamata.

4. La convenzione con la banca depositaria deve prevedere un termine di durata e deve comunque disciplinare il recesso straordinario di FONDAPI per serie ragioni oggettive e soggettive.

5. La scelta della banca depositaria deve avvenire secondo le procedure contemplate per la scelta dei soggetti gestori, di cui al precedente art. 21, attuando gli opportuni adattamenti.


SEZIONE IV - RELAZIONI ASSOCIATIVE

Art. 25 - Adesione e permanenza in FONDAPI

1. I lavoratori aderiscono a FONDAPI per libera scelta individuale con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le procedure previste dalle norme operative interne.

2. L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla legge.

3. L'adesione del lavoratore, viene manifestata tramite il datore di lavoro con atto scritto che contiene, oltre all'impegno di contribuire nei termini stabiliti dalla fonte istitutiva e successive modifiche, la delega al datore di lavoro a operare le trattenute corrispondenti sulle proprie spettanze.

4. L'adesione del lavoratore comporta la contestuale acquisizione della condizione di associato dell'azienda da cui il lavoratore dipende ove questa non sia già associata a FONDAPI ai sensi del precedente art. 3.

5. A seguito dell'adesione il lavoratore e l'impresa dalla quale esso dipende assumono l'obbligo di versare i contributi nella misura e con le modalità determinate dagli accordi vigenti.

6. L'adesione del lavoratore comporta la permanenza minima di almeno cinque anni in FONDAPI, salva la perdita dei requisiti di appartenenza a FONDAPI, con gli effetti di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 124/93.

7. In caso di perdita dei requisiti di partecipazione a FONDAPI, il lavoratore che non abbia riscattato la propria posizione individuale, non abbia richiesto il trasferimento e non si trovi nelle condizioni di poter richiedere le prestazioni di cui al successivo art. 31, rimane associato a FONDAPI.

8. In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, il lavoratore permane nella condizione di associato; l'obbligo contributivo a carico dell'impresa e del lavoratore è rapportato al trattamento retributivo spettante al lavoratore durante la sospensione.


Art. 26 - Contribuzione

1. I soggetti tenuti alla contribuzione, sono gli associati di cui al precedente art. 3, ciascuno secondo le misure, le modalità e i termini di cui alla Fonte Istitutiva del 20/1/1998, dagli accordi ivi richiamati e dalle modifiche successivamente intervenute.

2. In caso di tardivo o mancato versamento dei contributi, l'azienda, ai fini della regolazione dell'obbligo contributivo è tenuta a corrispondere a FONDAPI, con gli oneri relativi alla gestione dell'arretrato:

a) il versamento delle quote non corrisposte;

b) il versamento dei conseguenti mancati rendimenti, sulla base dell'ultimo rendiconto approvato in Assemblea;

c) il versamento degli interessi di mora al tasso legale d'interesse, che confluiscono nel conto associativo di cui al precedente art. 19.


Art. 27 - Rapporti con gli associati

1. Nel rispetto dei criteri di massima trasparenza, i rapporti tra FONDAPI e i propri associati sono improntati ad un costante livello di informazioni sempre aggiornate sull'andamento amministrativo e finanziario di FONDAPI stesso.

2. Agli associati, FONDAPI provvederà a consegnare copia dello Statuto, delle norme operative interne e degli atti correlati.

3. Gli associati sono tenuti a fornire a FONDAPI nel rispetto della legge n. 675/96, tutti i dati richiesti per una corretta gestione.

4. Almeno una volta all'anno, FONDAPI, insieme con il prospetto della posizione individuale, fornisce comunicazione a ogni associato lavoratore dei versamenti effettuati dall'impresa, conforme alle istruzioni della Commissione di Vigilanza, di cui all'art. 17, comma 2, lett. h) del D.Lgs. n. 124/93.


Art. 28 - Cessazione della contribuzione a FONDAPI

1. La contribuzione a FONDAPI, a carico sia del lavoratore che dell'azienda, cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con o senza riscatto della posizione individuale.

2. Nel caso in cui il lavoratore associato, che non abbia perduto i requisiti di iscrizione a FONDAPI, faccia richiesta di trasferimento della propria posizione presso altro Fondo, secondo quanto previsto in tema di mobilità del lavoratore, l'obbligo contributivo decadrà non prima di 5 anni a far data dall'iscrizione a FONDAPI.

Art. 29 - Deroghe all'obbligo di versamento dei contributi

1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 28 e fatta salva la permanenza del rapporto associativo con FONDAPI, il lavoratore ha facoltà di disporre unilateralmente la sospensione dell'obbligo di versare i contributi a suo carico, mediante comunicazione scritta all'impresa da effettuarsi entro il 30 novembre e che l'impresa trasmetterà sollecitamente a FONDAPI; la sospensione ha effetto con il 1° gennaio successivo.

2. In tal caso si determina automaticamente anche la cessazione dell'obbligazione contributiva a carico dell'azienda.

3. La sospensione dall'obbligo di versare i contributi può essere disposta una sola volta in costanza del rapporto associativo e, comunque, non prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di adesione.

4. Durante il periodo di sospensione, il lavoratore resta associato a tutti gli effetti.

5. In caso di perdita dei requisiti di partecipazione sopravvenuta durante il periodo di sospensione, il lavoratore permane nella condizione di associato e mantiene la propria posizione individuale.

6. Il riscatto è possibile solo nei modi e alle condizioni previste nel successivo art. 34.

7. Il lavoratore che abbia chiesto la sospensione unilaterale dell'obbligo di versare i contributi può, successivamente, chiederne la riattivazione, con effetti anche a carico dell'azienda.


 SEZIONE V - BENEFICIARI E PRESTAZIONI

Art. 30 - Beneficiari

1. Beneficiari delle prestazioni di FONDAPI sono i lavoratori associati.

2. In caso di decesso del lavoratore in servizio prima del pensionamento, la posizione maturata è riscattata dai soggetti indicati dalle vigenti disposizioni di legge.


Art. 31 - Prestazioni

1. Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere a FONDAPI la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità.

2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di iscrizione a FONDAPI.

3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di iscrizione a FONDAPI.

4. La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro Fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al Fondo di provenienza.

5. Il lavoratore associato può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

6. FONDAPI provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative.

7. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro.

8. Il lavoratore il cui rapporto di lavoro è risolto e non si trova nelle condizioni di poter richiedere le prestazioni previste dal presente Statuto, può rimanere iscritto a FONDAPI.


Art. 32 - Deroghe al regime delle prestazioni

1. Agli iscritti prima del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari costituite prima del 15 novembre 1992 che facciano richiesta di trasferimento della loro posizione pensionistica a FONDAPI, qualora, sulla base della documentazione prodotta, FONDAPI riconosca tale anzianità di iscrizione agli effetti di legge:

a) non si applicano le norme di cui al precedente art. 31, commi 2 e 3;

b) viene riconosciuto il diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni statutarie e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica;

c) è consentito optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla propria posizione pensionistica.


Art. 33 - Trasferimenti ad altro Fondo

Il lavoratore associato può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale maturata presso FONDAPI:

1. ad altro Fondo pensione complementare negoziale, cui il lavoratore, persa la qualifica di associato di cui all'art. 3, abbia accesso in relazione ad un cambiamento di impresa o di categoria giuridica; in tal caso:

a) la richiesta di trasferimento può essere effettuata in concomitanza della perdita dei requisiti;

b) FONDAPI provvede entro sei mesi dalla richiesta al trasferimento del montante maturato alla fine del mese precedente il trasferimento stesso.

2. Un Fondo Pensione Complementare istituito attraverso accordo collettivo nella azienda nella quale il lavoratore associato presta la propria attività;

in tal caso:

a) il trasferimento non può aver luogo durante i primi cinque anni di vita di FONDAPI e, successivamente, non prima che il lavoratore abbia trascorso 3 anni di permanenza in FONDAPI;

b) l'obbligo contributivo a carico del lavoratore e del datore di lavoro cessa con il mese in cui si completano i precitati limiti di tempo;

c) FONDAPI provvede entro sei mesi dalla cessazione dell'obbligo contributivo del montante maturato alla fine del mese precedente il trasferimento stesso.

3. A un Fondo Pensione Complementare non negoziale o - se negoziale - a cui abbia diritto di accesso in relazione alla propria attività lavorativa a tempo parziale;

in tal caso:

a) il trasferimento non può avere luogo durante i primi cinque anni di vita di FONDAPI e, successivamente, non prima che il lavoratore abbia trascorso 3 anni di permanenza in FONDAPI;

b) l'obbligo contributivo a carico del lavoratore e del datore di lavoro cessa con il mese in cui si completano i precitati limiti di tempo;

c) FONDAPI provvede entro 6 mesi dalla cessazione dell'obbligo contributivo del montante maturato alla fine del mese precedente il trasferimento stesso.


Art. 34 - Riscatto

1. Il lavoratore associato che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche di cui al precedente art. 31, può riscattare la propria posizione individuale maturata presso FONDAPI.

2. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento, la posizione individuale dello stesso è riscattata dagli aventi diritto secondo le vigenti disposizioni di legge; in mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita a FONDAPI.

3. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione del montante maturato alla fine del mese precedente la liquidazione del riscatto stesso; la liquidazione avverrà entro sei mesi dalla richiesta di riscatto.


Art. 35 - Anticipazioni

1. Il lavoratore associato per il quale da almeno otto anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'intero ammontare della sua posizione pensionistica derivante dalle quote di trattamento di fine rapporto versato a FONDAPI.

2. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, determina l'ammontare della anticipazione complessivamente erogabile nel corso dell'esercizio, secondo quanto stabilito dalle norme operative interne, in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità di FONDAPI.

3. L'ammontare complessivo delle anticipazioni erogabili nell'esercizio, non potrà essere inferiore al 5% del patrimonio contabilizzato alla chiusura del precedente esercizio.

4. Della delibera sarà data comunicazione all'Assemblea in occasione della sua prima riunione successiva all'adozione della delibera medesima.

5. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.

6. FONDAPI non può concedere o assumere prestiti.


SEZIONE VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Scioglimento di FONDAPI

1. Oltre che porre le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, FONDAPI si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria nel caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibili il raggiungimento degli scopi ovvero il funzionamento di FONDAPI.

2. L'Assemblea può deliberare, in sede straordinaria, lo scioglimento di FONDAPI a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.

3. L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare lo scioglimento di FONDAPI è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno 8/10 dei delegati.

4. La delibera relativa è valida se adottata a maggioranza di almeno 3/4.

5. In caso di liquidazione di FONDAPI, l'Assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, in conformità alle iniziative e intese che al riguardo siano assunte dalle parti indicate nel precedente art. 1 e comunque in adempimento alle disposizioni di legge in materia e in particolare dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 124/93.


Art. 37 - Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Fondi Pensione.