Riscatto in caso
di azienda inadempiente
Il lavoratore
aderente che si trovasse nella posizione di poter richiedere il
riscatto (interruzione del rapporto di lavoro) e la sua azienda
risultasse carente/inadempiente nei versamenti dei contributi
dovuti, può (compilando l’apposito modulo) fare richiesta al
Fondo di riscattare le somme fino a quel momento accantonate,
rinunciando a pretendere dal Fondo le somme che non incassate.
Qualora le somme
mancanti pervenissero successivamente al Fondo questo provvederà
a girarle all’ex aderente.
Nel momento in cui
l’interessato ha riscattato ha perso la qualifica di aderente.
Ciò comporta, si noti bene, la perdita del diritto di ricorrere
al Fondo di garanzia dell’Inps (vedi
riferimenti nel sito Fiom alla “voce” Previdenza complementare
del 23 febbraio 2009), facoltà consentita solo a chi è
ancora iscritto a un Fondo di previdenza complementare.
Per maggiori informazioni
vedi
allegati Cometa. |