27 gennaio. Apprendisti e Fondi pensione. La quota contributiva.

 

Cometa.

Ricordiamo che l’ipotesi di accordo di rinnovo biennale del contratto nazionale di lavoro industria metalmeccanica (Federmeccanica), all’art. 11 (Previdenza integrativa) della parte dedicata agli Apprendisti, recita:

Per i lavoratori di cui al presente contratto che si iscrivono a COMETA, il contributo mensile previsto dall’accordo 4 ottobre 1999, è elevato a 1,5% della retribuzione secondo i criteri stabiliti dall’accordo 4 febbraio 1997.

All’art. 13 prosegue:

La presente disciplina decorre dal…. E si applica ai contratti stipulati successivamente a tale data.

Ciò significa che

1. la disciplina sopradescritta entrerà in vigore solo dal momento della firma definitiva dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale di lavoro (quindi dopo il referendum di approvazione del testo dell’accordo di rinnovo da parte dei lavoratori);

2. che il contributo mensile si intende elevato all’1,5% sia per il datore di lavoro che per il lavoratore che si iscrive al Fondo Cometa dopo l’entrata in vigore del provvedimento.

Fondapi.

Con riferimento all'ipotesi di accordo per il rinnovo biennale del contratto di lavoro per la piccola e media impresa metalmeccanica (UNIONMECCANICA, FIM, FIOM, UILM), il capitolo relativo all'Apprendistato, all'art. 11, in materia di Previdenza integrativa, recita:

"Per i lavoratori di cui al presente contratto che si iscrivono a FONDAPI, il contributo mensile, previsto dagli accordi nazionali vigenti, è elevato a 1,5% della retribuzione secondo i criteri stabiliti dagli stessi accordi sindacali.

"All'art. 13 (Decorrenza) si aggiunge:

"La presente disciplina decorre dall'1.3.2006 e si applica ai contratti stipulati successivamente a tale data."

 

Gianni Ferrante