16 novembre 2004

 

Riassunto degli accordi tra le parti istitutive

Ritenendo di far cosa utile ripubblichiamo i testi degli accordi che intercorrono tra le parti istitutive a proposito del Fondo Cometa. Succede non di rado che singoli compagni, Rsu e rappresentanti sindacali non siano al corrente dei diritti degli associati al Fondo.

In particolare sfugge ad alcuni che non solo le aziende associate sono tenute a esporre in bacheca l’avvenuto versamento trimestrale a nome dei lavoratori (e ciò costituisce un’importante segnale sulla regolarità dei versamenti!!), ma successivamente ci si è anche accordati affinché le aziende espongano una documentazione più completa, inviata trimestralmente da Cometa, in cui si certifica l’avvenuto e regolare ricongiungimento tra bonifico inviato (totale della somma versata dall’azienda) e distinta (elenco dei nominativi a favore dei quali viene fatto il bonifico).

Inoltre si segnala come negli accordi sia presente, tra l’altro, il diritto (in vigore dal 1° gennaio 2005) di avere, nelle unità produttiva con oltre 350 dipendenti, una postazione telematica (computer) per consentire a iscritti e non iscritti al Fondo di consultare l’evoluzione della  propria posizione contributiva e raccogliere comunque informazioni sulla vita del Fondo stesso.


ACCORDO TRA LE PARTI - 8 maggio 1998

ACCORDO TRA LE PARTI ISTITUTIVE DI COMETA - 4 ottobre 1999

ACCORDO TRA LE PARTI - 20 giugno 2003


 

ACCORDO TRA LE PARTI

 

In data 8 maggio 1998 Federmeccanica, Assistal, Intersind e Fim, Fiom, Uilm, Fismic, quali parti istitutive del Fondo Pensione COMETA, si sono incontrate per valutare l’andamento della fase di avvio del Fondo e per una necessaria ridefinizione delle prossime scadenze.

1) Le parti, nell’esprimere una valutazione positiva circa l’andamento delle adesioni a COMETA che alla data del 7 maggio contano oltre 70.000 lavoratori e circa 2.000 imprese, hanno preso atto del protrarsi dei tempi tecnici per l’ottenimento della necessaria autorizzazione all’esercizio da parte del Ministero del lavoro che dovrà essere richiesta dal Consiglio di Amministrazione eletto e che, a norma dell’art. 4 del d.lgs. 124/93, sarà concessa sentita la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

In conseguenza di ciò, in deroga a quanto precedentemente previsto e relativamente al solo 1998, hanno convenuto quanto segue:

a) il primo contributo mensile a carico del lavoratore associato a COMETA decorrerà dal mese successivo alla data di ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio;

b) il primo contributo mensile a carico azienda e la prima quota di trattamento di fine rapporto destinata al Fondo pensioni decorreranno dal 1° luglio 1998 per tutti i lavoratori che avranno aderito a COMETA entro il 30 giugno e dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione per tutti i lavoratori che avranno aderito dopo il 30 giugno e fino alla data di ottenimento della autorizzazione. Per i lavoratori che aderiranno successivamente valgono le norme dello Statuto. La data di adesione del lavoratore è quella di ricevimento della domanda da parte dell’impresa che, pertanto, sarà tenuta ad apporre data e timbro, negli appositi spazi previsti nel modulo, al momento della consegna della domanda da parte del lavoratore;

c) il versamento dei contributi così come definiti ai precedenti punti a) e b) avverrà entro il 20 gennaio 1999.

Quanto previsto al presente punto 1) si applica, fatte salve eventuali osservazioni da parte della competente Commissione di vigilanza, qualora l’autorizzazione all’esercizio venga concessa entro il 20 novembre 1998; nel caso in cui tale termine non dovesse essere rispettato quanto previsto al presente punto 1) si intende privo di efficacia e le parti si reincontreranno per le decisioni necessarie.

2) Ferme restando le misure della contribuzione previste nell’accordo 4 febbraio 1997 e nei successivi accordi 10 marzo 1997 e 20 ottobre 1997, allo scopo di disciplinare più puntualmente ed organicamente tale materia, le parti convengono quanto segue.

Il contributo dell’1% a carico dell’azienda e del lavoratore è calcolato su un imponibile ottenuto moltiplicando per il numero delle ore mensili, come appresso definite, un importo orario determinato dividendo per 173 la retribuzione convenzionale prevista dall’Accordo 4 febbraio 1997 costituita dal minimo tabellare di categoria, indennità di contingenza, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7a categoria.

Sono considerate utili le ore ordinarie di effettiva prestazione – ovvero 173 ore al netto di eventuali ore non lavorate e non retribuite per i lavoratori di cui alla Disciplina speciale, Parte terza, del C.c.n.l. (parte speciale A per il contratto Intersind) – nonché quelle non lavorate ma retribuite in riferimento agli istituti per i quali è contrattualmente previsto tale trattamento ad esclusione di: festività retribuite cadenti in giornate non lavorative; ex festività del 2 giugno e 4 novembre; indennità sostitutiva di ferie, permessi per riduzione di orario ed ex festività non goduti; indennità di mancato preavviso.

Sono altresì considerate utili le ore di assenza o di mancata prestazione a fronte delle quali l’azienda anticipa trattamenti economici dovuti dagli enti ordinariamente preposti, con l’eccezione dei periodi di: cassa integrazione guadagni; maternità facoltativa; malattie non professionali, infortuni sul lavoro e malattie professionali non ricompresi nelle fasce di trattamento economico secondo quanto disposto dal C.c.n.l.

Fermo restando il contributo a carico dell’impresa calcolato con le modalità di cui ai commi precedenti, il contributo a carico dei lavoratori che abbiano optato per la maggior contribuzione prevista dall’Accordo 10 marzo 1997 (1,24% oppure 2%) sarà determinato  prendendo a riferimento la retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Tale contributo non subirà riduzioni in caso di mancata prestazione fino a capienza degli importi percepiti nel mese dal lavoratore a titolo di retribuzione.

Ferma restando l’integrale destinazione per i lavoratori con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, per gli altri lavoratori la quota prelevata dal trattamento di fine rapporto maturando e destinata al Fondo sarà pari all’1,24% della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

3) Fermo restando che durante tutta la fase di avvio, e comunque fino alla data di ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio, le aziende dovranno inviare a COMETA ogni 15 giorni le domande di adesione in loro possesso, al fine di consentire la più ampia partecipazione al voto degli associati, le parti sottolineano la necessità che tutte le domande di adesione giacenti presso le imprese siano inviate al Fondo in tempo utile per essere ricevute dallo stesso entro il 27 maggio c.a.

Le parti altresì – nel prendere atto e condividere le modifiche apportate dal C.d.A. di COMETA al Regolamento elettorale – al fine di rendere possibile la verifica delle iscrizioni nelle liste elettorali da parte dei singoli associati, convengono che entro il 27 giugno p.v. venga inviato ad ogni azienda associata l’elenco dei lavoratori aventi diritto al voto, tale elenco sarà consultabile dalla Rappresentanza sindacale unitaria, qualora presente, e verificabile dal singolo lavoratore relativamente alla propria posizione individuale.

 


ACCORDO TRA LE PARTI ISTITUTIVE DI COMETA

 

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la contribuzione a Cometa sarà adeguata secondo le percentuali stabilite dall’accordo di rinnovo del contratto collettivo di categoria dell’8 giugno 1999.

La contribuzione a carico dell’azienda sarà innalzata all’1,2% della retribuzione convenzionale.

Per le modalità di calcolo del contributo rimangono in vigore le disposizioni contenute nell’accordo 8 maggio 1998.

Il trattamento di fine rapporto da versare a Cometa, per i lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993, varierà dal 18% al 40% (in percentuale sulla retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto si passerà dall’1,24% al 2,76%); per i lavoratori neo-occupati alla data del 28 aprile 1993 che aderiscono a Cometa rimane confermata l’integrale destinazione del trattamento di fine rapporto maturando.

Dal 1° gennaio 2000 la contribuzione a carico del lavoratore sarà innalzata secondo le seguenti modalità:

lavoratore che ha scelto il contributo minimo: dall’1% all’1,2% della retribuzione convenzionale;

lavoratore che ha scelto il contributo massimo: dall’1,24% al 2%, della retribuzione utile al trattamento di fine rapporto.

Il lavoratore che intende mantenere il proprio contributo nella misura dell’1,24% dovrà darne comunicazione scritta all’azienda entro il 30 novembre 1999 con effetto dal 1° gennaio 2000 ovvero entro il 28 febbraio 2000 con effetto dal 1° aprile 2000. A cura dell’azienda dovrà essere data comunicazione a Cometa con le modalità che il Fondo indicherà in apposita circolare.

Il lavoratore che aveva, in precedenza, scelto a suo carico la contribuzione minima potrà chiedere di variare la stessa portandola alternativamente all’1,24% o al 2%; tale variazione di contribuzione a carico del lavoratore sarà consentita annualmente e si effettuerà con la manifestazione della propria volontà all’azienda da effettuarsi entro il 30 di novembre con decorrenza dal 1° gennaio successivo. Allo scopo di introdurre ulteriori elementi di flessibilità nel rapporto tra iscritti e fondo, le parti istitutive, in occasione della prossima emanazione del nuovo regime fiscale relativo alla previdenza complementare valuteranno la possibilità di variare, anche in diminuzione, l’aliquota contributiva su scelta volontaria del lavoratore.

A partire dal gennaio 2000 le aziende esporranno in luogo accessibile ai lavoratori, fotocopia del bonifico trimestrale effettuato a Cometa entro i 15 giorni successivi all’avvenuto versamento.

 

Roma, 4 ottobre 1999


ACCORDO TRA LE PARTI

 

In data 20 giugno 2003 Federmeccanica, Assistal, Intersind e Fim, Fiom, Uilm, Fismic, quali parti istitutive del Fondo Pensione COMETA, si sono incontrate per sottoscrivere il presente accordo.

1) A decorrere dal 1° gennaio 2004 i lavoratori già in forza potranno associarsi al Fondo Cometa quattro volte all’anno nel rispetto delle modalità temporali seguenti:

- entro il mese di febbraio con effetto dal 1° aprile;

- entro il mese di maggio con effetto dal 1° luglio;

- entro il mese di agosto con effetto dal 1° ottobre;

- entro il mese di novembre con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

2) Al fine di facilitare il processo di comunicazione tra il Fondo e i lavoratori associati, le imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2004, collaboreranno con Cometa, secondo le modalità che verranno concordate con il Fondo medesimo, alla distribuzione delle comunicazioni dirette agli associati.

3) A partire dal 1° gennaio 2005 nelle unità produttive con oltre 350 addetti, le imprese provvederanno a installare una postazione telematica dedicata all’accesso dei lavoratori al sito di Cometa per facilitare la consultazione delle posizioni pensionistiche individuali e la richiesta di informazioni relative al funzionamento del Fondo anche da parte di lavoratori a esso non iscritti con modalità che saranno aziendalmente definite.

4) A decorrere dal 1° gennaio 2004 le aziende interessate concederanno ai lavoratori eletti in qualità di delegati all’assemblea del Fondo Cometa permessi retribuiti per la partecipazione all’assemblea e ad altre iniziative promosse dal Fondo fino a un massimo di 16 ore annue.

5) Le parti segnalano al Fondo Cometa l’opportunità di apportare modifiche all’articolo 24 dello Statuto tali da consentire ai lavoratori la richiesta di anticipazione sulla propria posizione contributiva anche per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione così come previsto al secondo comma dell’articolo 7 della Legge n. 53 del 2000 

Al fine della concreta attuazione dei contenuti dei punti sopra indicati le parti concorderanno con Cometa, entro il 31 ottobre 2003, le modalità tecniche e organizzative.

 

Roma, 20 giugno 2003