Fondo pensione complementare 

per le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici

dell'industria privata e dell'installazione di impianti

a cura di Gianni Ferrante



Le origini di Cometa (1994-98)

Nell’ambito del rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei metalmeccanici del 5 luglio 1994 viene siglato il Protocollo per la costituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare.

Il processo di costruzione del Fondo si avvale delle novità introdotte dalla riforma delle pensioni del ’95 (legge n. 335 e successive modificazioni). La riforma rende più necessario avere uno strumento di previdenza complementare (secondo pilastro) che integri la pensione del sistema pubblico (primo pilastro).

Il Fondo è costituito a norma del decreto legislativo n. 124/93 (e sue successive modificazioni e integrazioni).

Una delle fondamentali differenze tra il sistema pubblico e i fondi pensione è dato dal diverso utilizzo del denaro versato. Mentre nel sistema pubblico, a ripartizione, i versamenti sono immediatamente utilizzati per coprire le prestazioni verso i pensionati (quindi non c’è accumulo di capitale), in un sistema a capitalizzazione a contributi definiti, (come nel caso dei fondi pensione), i contributi versati restano investiti nel fondo per un lungo periodo, valorizzandosi al fine di formare il capitale finale accumulato. Quindi, nel caso del fondo pensione, si possono individuare due fasi: una di accumulo e poi una fase di erogazione.

"Il funzionamento è basato sul sistema della capitalizzazione individuale. Ogni singolo lavoratore versa in un conto personale gli importi previsti contrattualmente e alla fine riceverà le prestazioni che sono il risultato di quanto versato e delle relative rivalutazioni.

L’adesione a Cometa (Complementare metalmeccanico e affini) è volontaria. Il Fondo è un’associazione tra lavoratori e imprese, non ha scopi di lucro ed è gestito attraverso la partecipazione diretta di questi agli organi di amministrazione e controllo."

Da: Fiom nazionale, Cometa. Istruzioni per l’uso, Meta Edizioni, Roma 1998.


Con il rinnovo del II biennio del contratto nazionale, il 4 febbraio 1997, le parti, nel riconfermare la misura di utilizzo del Tfr (Trattamento di fine rapporto) definita nel protocollo allegato al Ccnl del 4 luglio 1994 relativo alla previdenza complementare di categoria, stabiliscono che a decorrere dal 1° luglio 1998 le aziende contribuiranno al finanziamento del Fondo nazionale di previdenza nella misura dell’1% ragguagliato al valore cumulato di minimi, contingenza, Edr (Elemento distinto della retribuzione), indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7a categoria.

Inoltre, nel mese successivo alla costituzione del fondo le aziende verseranno al fondo medesimo 1.000 lire (quota avviamento) per ciascun lavoratore avente diritto all’adesione al fondo in forza a tale data. All’atto dell’iscrizione per ciascun lavoratore aderente sono previste 10.000 a carico del lavoratore e 10.000 a carico dell’azienda (quota di iscrizione).


Il 10 marzo 1997 viene raggiunto l’accordo per l’istituzione del Fondo pensione nazionale lavoratori metalmeccanici tra Federmeccanica, Assistal, Intersind e Fim, Fiom, Uilm, Fismic (quali parti unitariamente intese configurate come fonti istitutive del Fondo).


Le parti istitutive del Fondo nazionale pensione complementare trasferiscono i contenuti dell’Accordo del 10 marzo 1997 in quello del 20 ottobre 1997, arricchendolo del: a) progetto di statuto; b) regolamento elettorale; c) verbale di accordo per la determinazione della quota massima associativa annua.

Inoltre, in attesa dell’autorizzazione all’esercizio del Fondo da parte della Commissione di vigilanza, le parti designano i componenti del Consiglio di amministrazione (12) e del Collegio dei revisori contabili provvisori (2): resteranno in carica finché la prima assemblea non abbia proceduto, come da Statuto, all’elezione del Cda e del collegio dei revisori definitivi.

Il Cda iniziale dovrà attuare tutti gli adempimenti necessari ed espletare tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all’esercizio da parte del Fondo: ad esempio, indire le elezioni per l’insediamento della prima assemblea; la raccolta delle adesioni al Fondo e la delega all’effettuazione della trattenuta.

La raccolta delle adesioni al Fondo e la delega all’effettuazione della trattenuta (la cui efficacia è subordinata al rilascio dell’autorizzazione) sarà avviata successivamente alla costituzione del Fondo sulla base della scheda informativa da sottoporre della Commissione di vigilanza.

 

www.cometafondo.it