Fondo pensione intercategoriale nazionale 

per i lavoratori dipendenti del settore artigiano

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Statuto

COSTITUZIONE E SCOPO  
Art.   2 - Scopo
 
ASSOCIATI
Art.   4 - Associati
 
ORGANI SOCIALI
Art.   6 - Organi di ARTIFOND
Art. 13  - Il Consiglio di Amministrazione       
Art. 14  - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione         
 
PRESTAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCATTI
Art. 20 - Beneficiari
Art. 21 - Prestazioni
Art. 23 - Anticipazioni
Art. 25 - Riscatto
 
CONTRIBUZIONE E SPESE
Art. 26 - Contribuzione
Art. 29 - Regime delle spese
 
GESTIONE DEL PATRIMONIO
Art. 32 - Banca depositaria
 
SISTEMA DI CONTABILITA’ E TRASPARENZA
Art. 33  - Conflitto d’interesse  
 
NORME FINALI
Art. 36  - Scioglimento di ARTIFOND   
Art. 38 - Clausola di rinvio
 
 
 
COSTITUZIONE E SCOPO
 
 
Costituzione, denominazione, durata e sede
 
1. La Confartigianato, Confederazione generale italiana dell’artigianato e le relative  articolazioni settoriali verticali;
 
le associazioni di mestiere della CNA:
AIRA
ANIM
ANPEC
Associazione tessile abbigliamento
Associazione podologica italiana
ASPEL
Associazione nazionale Artigianato artistico
Assomeccanica
Assopulizie
Federacconciatori
Federestetica
FIAAL Associazione agroalimentare
FITA
FNALA
GRAFICA
ILMA
SATLA
SIAF
SNO
Trasporto persone
Associazione sarti;
 
la CNA, Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa;
 
la CASA, Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, e le relative articolazioni settoriali verticali;
 
la CLAAI, Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane, e le relative articolazioni settoriali verticali;
 
e
 
le Federazioni di categoria della CGIL:
FILCAMS-CGIL
FILCEA-CGIL
FILLEA-CGIL
FILT-CGIL
FILTEA-CGIL
FIOM-CGIL
FLAI-CGIL
SLC-CGIL;
 
le Federazioni di categoria della CISL:
FAT-CISL
FILCA-CISL
FILTA-CISL
FIM – CISL
FISASCAT-CISL
FISTEL-CISL
FIT-CISL
FLERICA-CISL;
 
le Federazioni di categoria della UIL:
FENEAL
UILA
UILCEM
UILM
UILSIC
UILTA
UILTRASPORTI
UILTUCS;
la CGIL, Confederazione generale italiana del lavoro;
la CISL, Confederazione italiana sindacati dei lavoratori;
la UIL, Unione italiana del lavoro;
 
vista la vigente normativa sul sistema pensionistico obbligatorio e complementare, in conformità a quanto previsto dalle ipotesi di accordo e dai CCNL che si pronunciano  sulla volontà di istituire forme di previdenza complementare, in attuazione dell’intesa interconfederale dell’ 8 settembre 1998, dell’accordo istitutivo intercategoriale, interconfederale dell’11 febbraio 1999 e degli accordi categoriali dell’11 febbraio 1999, costituiscono il "Fondo Pensione intercategoriale nazionale per i lavoratori dipendenti del settore artigiano - ARTIFOND ", di seguito denominato "ARTIFOND". ARTIFOND è costituito quale Associazione ai sensi dell’art. 12 e seguenti del codice civile e del Decreto Legislativo 21.4.1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominato Decreto.
2. ARTIFOND ha durata indeterminata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 36.
3. ARTIFOND ha sede in Roma, Viale Castro Pretorio 25.
 
Scopo
 
1.    Scopo esclusivo di ARTIFOND è l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare ai beneficiari più elevati livelli di copertura previdenziale, ai sensi e per gli effetti del Decreto.
2.    ARTIFOND non ha fini di lucro.
 
Sistema di gestione e contribuzione
 
1.     Il finanziamento di ARTIFOND avviene mediante contribuzione definita, ai sensi del successivo art. 26.
3.     La gestione finanziaria delle risorse è basata sul meccanismo della capitalizzazione individuale.
 
 
ASSOCIATI
 
Associati
1.   Sono associati ad ARTIFOND:
-       i dipendenti delle imprese cui si applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle rispettive organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti l’accordo istitutivo intercategoriale, interconfederale 11 febbraio 1999;
-        i dipendenti delle imprese, aderenti alle associazioni artigiane firmatarie del suddetto accordo, per le quali non sia previsto un Fondo pensione dalla contrattazione collettiva nazionale applicata all’impresa, ove previsto da delibere, regolamenti o accordi specifici, che rappresentino, ai sensi del Decreto, fonti istitutive di fondi pensione complementari;
-        i dipendenti delle associazioni che istituiscono il Fondo ove previsto da delibere, regolamenti o accordi specifici, che rappresentino, ai sensi del Decreto, fonti istitutive di fondi pensione complementari;
-        i pensionati diretti con prestazioni erogate da ARTIFOND.
2.       L’adesione ad ARTIFOND comporta la piena accettazione del presente Statuto e degli atti correlati e delle clausole inerenti alla previdenza complementare, definite dalle fonti istitutive, ivi comprese quelle relative alla contribuzione.
 
 
Adesione e permanenza in ARTIFOND
 
1.     I lavoratori aderiscono ad ARTIFOND per libera scelta individuale con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le procedure previste dalle norme operative interne.
2.     L’adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore dello statuto di ARTIFOND, del regolamento elettorale e di una scheda informativa approvata dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, di seguito denominata Commissione di Vigilanza.
3.       L’adesione del lavoratore viene manifestata tramite il datore di lavoro con atto scritto che contiene, oltre all’impegno di contribuire nei termini stabiliti dalla fonte istitutiva e successive modifiche, la delega al datore di lavoro a operare le trattenute corrispondenti sulle proprie spettanze.
4.       La raccolta delle adesioni individuali può essere promossa:
-          nei luoghi di lavoro dei destinatari;
-          nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive;
-          negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive;
-          nelle sedi dei patronati di emanazione degli enti promotori del Fondo.
5.       L’adesione del lavoratore comporta la contestuale acquisizione della condizione di associato.
6.       A seguito dell’adesione il lavoratore e l’impresa dalla quale esso dipende assumono l’obbligo di versare i contributi nella misura e con le modalità determinate dagli accordi vigenti.
7.       L’adesione del lavoratore comporta la permanenza minima di almeno cinque anni in ARTIFOND, salva la perdita dei requisiti di appartenenza ad ARTIFOND, con gli effetti di cui all’art. 10, comma 1 del Decreto.
8.       In caso di perdita dei requisiti di partecipazione ad ARTIFOND, il lavoratore che non abbia riscattato la propria posizione individuale, non abbia richiesto il trasferimento e non si trovi nelle condizioni di poter richiedere le prestazioni di cui al successivo art. 21, rimane associato ad ARTIFOND.
9.      In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa il lavoratore permane nella condizione di associato; l’obbligo contributivo a carico dell’impresa e del lavoratore è rapportato al trattamento retributivo spettante al lavoratore durante la sospensione.
 
ORGANI SOCIALI
 
Organi di ARTIFOND
 
Sono organi di ARTIFOND:
a)    l’Assemblea dei delegati;
b)    il Consiglio di Amministrazione;
c)    il Presidente ed il Vicepresidente;
d)    il Collegio dei Revisori contabili
   
Assemblea dei delegati
 
1.     I lavoratori aderenti ad ARTIFOND sono rappresentati da un numero predefinito di soggetti i quali costituiscono l’Assemblea dei delegati, appresso denominata Assemblea.
2.     L’Assemblea è costituita inizialmente da 60 associati delegati, secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale che è parte integrante dell’accordo istitutivo.
3.     Nel caso in cui sia superata la soglia di 105.000 lavoratori associati, il numero dei delegati è automaticamente elevato a 90; tale adeguamento avrà luogo con il rinnovo triennale dell’Assemblea immediatamente successivo al superamento della citata soglia.  Del superamento della soglia e della conseguente modifica nella composizione dell’Assemblea, viene data informazione agli associati in occasione della prima comunicazione periodica utile.
4.     I delegati rimangono in carica tre anni e non possono essere eletti più di due volte consecutive.
5.     L’Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal delegato di maggiore età.
6.     Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario, il quale redige il verbale della riunione.
7.     Le deliberazioni dell’Assemblea sono fatte constatare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e custodito a cura del Consiglio di Amministrazione.
8.     L’Assemblea si svolge presso la sede di ARTIFOND ovvero in altro luogo indicato nella convocazione.
10.   Nel caso di Assemblea straordinaria, il verbale è redatto da un notaio.
 
Attribuzioni dell’Assemblea
 
1.         L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2.         L’Assemblea in seduta ordinaria:
a)      elegge i consiglieri di Amministrazione e i componenti il Collegio dei Revisori contabili di propria competenza e, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ne determina i compensi;
b)      delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei revisori contabili e sulla loro eventuale revoca;
c)      determina l’entità della quota associativa di cui al successivo art. 29, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
d)      approva il bilancio;
e)      delibera sull’esclusione degli associati nonché sull’annullamento del rapporto associativo;
f)       delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
3.     L’Assemblea in seduta straordinaria, delibera in materia di:
a)    modifiche dello statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
b)    scioglimento e procedure di liquidazione di ARTIFOND, relative modalità e nomina dei liquidatori.
 
Convocazione dell’Assemblea
 
1.         L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro i termini previsti dalla Commissione di Vigilanza, per l’adempimento di cui al precedente art. 8, comma 2, lettera d).
2.         L’Assemblea deve altresì essere convocata dal Presidente quando lo richiedono, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno un decimo dei delegati, ovvero un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3.         La convocazione dell’Assemblea, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e dell’eventuale documentazione, è effettuata per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o via fax, da inviare ai delegati almeno quindici giorni prima della data della riunione.
4.         In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione anche a mezzo telefax o telegramma spedita almeno sette giorni prima della riunione.
 
Deliberazioni dell’Assemblea
 
1.         L’Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, della metà più uno dei delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti o rappresentati ai sensi del successivo art. 11.
2.         L’Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno gli 8/10 dei delegati e:
a)   delibera solitamente con il voto favorevole della metà più uno dei delegati;
b)   delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei delegati quando sia convocata per decidere modifiche statutarie;
c)   delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei delegati quando sia convocata per decidere lo scioglimento di ARTIFOND.
 
Rappresentanza nell’Assemblea
1.       Ciascun delegato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro delegato.
2.       La delega di rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere custoditi a cura del Consiglio di Amministrazione.
3.       La delega di rappresentanza può essere rilasciata anche in calce all’avviso di convocazione.
4.       La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per ogni singola Assemblea, con effetto anche per le convocazioni successive della medesima Assemblea per gli eventuali aggiornamenti.
5.       La delega di rappresentanza non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e non può essere conferita agli amministratori o ai revisori contabili.
6.       Ciascun delegato non può essere portatore di più di una delega di rappresentanza.
 
 
Cessazione, decadenza e sostituzione dei delegati
 
1.     Costituisce motivo di decadenza dalla carica di delegato la perdita dei requisiti di eleggibilità indicati dal Regolamento elettorale.
2.     Se nel corso del suo mandato un delegato venga a cessare dalla carica, per decadenza, morte, impedimento fisico, la sostituzione avviene secondo le procedure previste dal Regolamento elettorale.
3.     Il subentrante resta in carica sino al termine di validità dell’Assemblea.
4.     I delegati che non presenzino o che non si facciano rappresentare ai sensi del precedente art. 11, a due adunanze Assembleari successive, decadono dalla carica e per la loro sostituzione si interviene come previsto al precedente comma 2.
 
 
Il Consiglio di Amministrazione
 
1.         Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di dodici ad un massimo di diciotto consiglieri dei quali, in attuazione del principio di pariteticità, metà nominati in rappresentanza delle imprese e metà eletti in rappresentanza dei lavoratori associati ad ARTIFOND, Presidente e Vicepresidente compresi.
2.         Il Consiglio di Amministrazione è formato inizialmente da dodici consiglieri; il Consiglio di Amministrazione corrispondente all’Assemblea di novanta delegati è formato da diciotto consiglieri.
3.         In attuazione del principio di pariteticità i delegati dai lavoratori in seno all’Assemblea provvedono alla elezione della propria metà dei consiglieri sulla base di liste elettorali. I consiglieri che rappresentano le organizzazioni artigiane sono designati sulla base dell’effettiva rappresentanza delle stesse con riferimento alle imprese cui fanno capo i lavoratori associati al Fondo, secondo quanto previsto dall’apposito accordo interassociativo.
4.         Le liste elettorali saranno composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri effettivi più i corrispondenti supplenti che dovranno essere specificatamente indicati.  In caso di subentro di un supplente, si provvederà all’elezione ovvero alla designazione del corrispondente supplente.
5.         La lista che ottiene un numero di voti non inferiore a 2/3 consegue la totalità dei consiglieri, in difetto, l’elezione verrà ripetuta e se il quorum non viene ottenuto dopo la seconda votazione, si procederà al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
6.         Le liste elettorali saranno presentate dalle parti istitutive o dai delegati rappresentanti degli associati e dovranno essere sottoscritte da almeno 1/3 dei medesimi.
7.         I consiglieri che all’atto della elezione si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dal Decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica n. 703/96, di seguito denominato D.M. Tesoro n. 703/96, hanno facoltà di optare tra l’una o l’altra delle posizioni incompatibili; in caso di opzione negativa subentra il supplente corrispondente; tale opzione va esercitata nei quindici giorni successivi alla elezione e comunque prima dell’insediamento del Consiglio.
8.         I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità conformemente alle disposizioni previste dalla legge e dai decreti ministeriali e a loro carico non deve sussistere alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all’art. 2382 del codice civile.
9.       I consiglieri di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive.
10.   Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente o dal consigliere di maggiore anzianità di nomina o, a parità, di maggiore età.
11.   La carica di consigliere è incompatibile con quella di componente dell’Assemblea.
12.   I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di partecipare all’Assemblea  dei delegati.
 
 
Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
 
1.         Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di gestione ordinaria di ARTIFOND previsti dalla normativa vigente e dispone di tutte le facoltà necessarie e opportune per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi associativi che non siano espressamente riservate all’Assemblea; può inoltre deliberare in ordine all’apertura di uffici operativi.
2.         Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le facoltà, può delegare proprie attribuzioni, stabilendo i limiti della delega, al Presidente al Vice Presidente o a uno o più degli altri suoi componenti.
3.         Il Consiglio di Amministrazione in particolare:
a)    elegge, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente tra i componenti il Consiglio, ai sensi del successivo art. 18;
b)    provvede alla gestione amministrativa di ARTIFOND ed alla sua organizzazione;
c)    predispone e sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio annuale;
d)    definisce i prospetti della composizione e del valore del patrimonio di ARTIFOND;
e)    decide, con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti, i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti in conformità alla normativa vigente e a quanto stabilito nel successivo art. 31;
f)     decide, con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti, le politiche di investimento in conformità alla normativa vigente e a quanto stabilito al successivo art. 31;
g)    sceglie, con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti, i soggetti gestori ed individua la banca depositaria delle risorse di ARTIFOND, coerentemente con quanto stabilito dalla disciplina legislativa che regola la materia e con quanto stabilito nel successivo art. 32 e definisce i contenuti delle convenzioni;
h)    decide con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, in merito all’organizzazione dell’attività amministrativa anche con riferimento ai rapporti con gli iscritti, in conformità con le indicazioni fornite dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. h) del Decreto;
i)      propone all’Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, le modifiche allo Statuto; il Consiglio di Amministrazione ha, in particolare, l’obbligo di promuovere, con deliberazione assunta con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, gli adeguamenti del presente Statuto in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie, delle fonti istitutive nell’ambito delle competenze ad esse attribuite dal Decreto o di istruzioni della Commissione di Vigilanza ai fini dell’approvazione ai sensi del Decreto, art. 17, comma 2, lett. b);
j)      predispone ed invia alle parti istitutive di ARTIFOND ed al Collegio dei Revisori contabili, la relazione e il rendiconto della gestione almeno 30 giorni prima della convocazione dell’Assemblea annuale, nonché, con il preavviso ritenuto opportuno, notizie e dati in tutti quei casi in cui si verifichino avvenimenti che il Consiglio di Amministrazione valuti opportuno segnalare ai predetti soggetti;
k)    adotta iniziative per il corretto svolgimento del rapporto con gli associati;
l)      propone all’Assemblea di deliberare sull’entità della quota associativa, sulla base del bilancio di previsione;
m)  riferisce alla Commissione di Vigilanza, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio di ARTIFOND, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
o)   stipula le convenzioni con le imprese di assicurazione per l’erogazione delle rendite;
p)    verifica i risultati di gestione mediante l’adozione di parametri oggettivi e confrontabili;
q)    esercita i diritti di voto eventualmente connessi ai valori mobiliari di proprietà di ARTIFOND conferiti in gestione secondo le modalità stabilite con delibera assunta con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti, conferendo delega al Presidente o ad altro consigliere.
 
 
Convocazione del Consiglio di Amministrazione
 
1.         Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell’ordine del giorno e della eventuale documentazione relativa, sono effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviare ai componenti il Consiglio ed ai componenti il Collegio dei Revisori contabili almeno dieci giorni prima della data della riunione.
2.         In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax o telegramma contenente in ogni caso l’ordine del giorno, da inviare almeno cinque giorni prima della riunione. 
3.         Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno e, inoltre, ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
 
1.         Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri, non sono ammesse deleghe, ed esso decide a maggioranza semplice, ove lo Statuto non richieda una diversa maggioranza.
2.         In caso di parità, al Presidente è attribuito un doppio voto.  Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da apposito verbale, custodito a cura del Consiglio stesso.
3.        Per la validità delle deliberazioni di cui agli artt. 6 e 6 bis del Decreto è richiesta la presenza di almeno quattro componenti del Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 2, lettere a) o b) del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 211/97, di seguito denominato D.M. lavoro n. 211/97, di cui due eletti dai delegati dei lavoratori e due designati dalle organizzazioni artigiane.
 
 
Cessazione, decadenza e sostituzione degli amministratori
 
1.         Costituisce motivo di decadenza dalla carica di consigliere, la perdita dei requisiti legali e statutari e comunque il sopraggiungere di una delle situazioni di incompatibilità di cui al D.M. Tesoro n. 703/96.
2.         Qualora, durante il mandato, uno degli amministratori venga a cessare per decadenza o per morte o per impedimento fisico o per dimissioni, subentra il supplente corrispondente, tenuto conto dei requisiti di cui all’art. 4 del D.M. Lavoro n. 211/97; qualora risulti in condizioni di incompatibilità, egli può optare fra l’una o l’altra delle posizioni incompatibili entro quindici giorni dal subentro e comunque prima della assunzione delle funzioni. In caso di subentro di un supplente si provvederà alla elezione ovvero alla designazione del corrispondente supplente.
3.         Gli amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono contestualmente a quelli in carica all’atto della loro nomina.
4.         Se vengono a cessare tutti gli amministratori deve essere convocata d’urgenza l’Assemblea dal Collegio dei Revisori contabili il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria Amministrazione.
5.        Gli amministratori che non intervengano, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio, sono da considerarsi decaduti dall’incarico.  In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 2 del presente articolo.
 
 
Presidente e Vice Presidente
 
1.         Il Presidente ed il Vice Presidente di ARTIFOND sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, uno tra i componenti che rappresentano le imprese, l’altro tra i componenti che rappresentano i lavoratori associati.
Il primo Presidente eletto dopo la costituzione degli organi definitivi di Assemblea e di Consiglio di Amministrazione sarà uno dei componenti che rappresentano le imprese, il primo Vice Presidente sarà uno dei componenti che rappresentano i lavoratori associati.
Ad ogni rinnovo delle cariche si effettuerà la rotazione tra le due componenti.
2.       Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale di ARTIFOND e sta per esso in giudizio.
3.         Il Presidente, inoltre:
a)    soprintende al funzionamento di ARTIFOND;
b)    indice le elezioni dei delegati per la composizione dell’Assemblea secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale;
c)    convoca e presiede le sedute dell’Assemblea come previsto dal precedente art. 9;
d)    convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
e)    provvede all’esecuzione delle deliberazioni assunte da tali organi;
f)     salvo diversa delega del Consiglio, tiene i rapporti con gli organismi esterni e di vigilanza, in particolare riferisce alla Commissione di Vigilanza, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio di ARTIFOND, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio; trasmette alla Commissione di Vigilanza ogni innovazione o modifica della fonte istitutiva, corredata da nota illustrativa del contenuto;
g)    svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio o dalla legge.
4.         In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
 
 
Collegio dei Revisori contabili.
 
1.        Il Collegio dei Revisori contabili è composto da quattro membri effettivi e due supplenti, pariteticamente suddivisi tra le parti ed è, per una metà eletto dall’Assemblea dei delegati, e per l’altra metà designato dalle  organizzazioni artigiane con i criteri previsti dall’art. 13 comma 3. Il primo Presidente del Collegio eletto o designato dopo la costituzione degli organi definitivi di ARTIFOND sarà espressione della rappresentanza dei lavoratori associati. Ad ogni rinnovo delle cariche si effettuerà la rotazione tra le due parti.
2.         Per l’elezione dei due componenti effettivi ed uno supplente in rappresentanza dei lavoratori associati si procede mediante liste presentate dalla parte istitutiva stessa; ciascuna lista contiene i nomi di due revisori effettivi e di un revisore supplente; risultano eletti i revisori la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti. I revisori che rappresentano le organizzazioni artigiane sono nominati sulla base dell’effettiva rappresentanza delle stesse con riferimento alle imprese cui fanno capo i lavoratori associati al Fondo, secondo quanto previsto dall’accordo di cui all’art.13, comma 3.
3.         I componenti del Collegio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge e dai decreti ministeriali; a loro carico non devono sussistere cause di ineleggibilità di cui all’art. 2399 del codice civile né situazioni di incompatibilità di cui all’art. 8 del D.M. Tesoro n. 703/96.
4.         La carica di revisore e di delegato sono incompatibili.
5.         Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente che deve risultare appartenente alla rappresentanza associativa che non ha espresso il Presidente di ARTIFOND.
6.         Il Collegio è convocato dal suo Presidente mediante lettera A.R. o fax o telegramma, con periodicità almeno trimestrale e delibera a maggioranza con la partecipazione di almeno tre componenti: in caso di parità, al Presidente spetta voto doppio.
7.         Al Collegio competono i compiti e i doveri previsti dall’art. 2403 e seguenti del codice civile, il Collegio partecipa alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
8.         I componenti del Collegio devono inoltre ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 124/93.
9.         Spetta in particolare al Collegio:
a)    redigere, almeno 15 giorni prima della Assemblea annuale che delibera su quanto previsto dal successivo art. 34, la relazione diretta ai delegati sul bilancio di ARTIFOND;
b)    vigilare sulla coerenza e compatibilità dell’attività di ARTIFOND con il suo scopo previdenziale e le relative disposizioni di legge;
c)    segnalare alla Commissione di Vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio di ARTIFOND, ai sensi dell’art. 11, comma 4 del Decreto;
d)    comunicare alla Commissione di Vigilanza eventuali irregolarità capaci di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione di ARTIFOND, allegando i relativi verbali, ancorché sia stata esclusa a maggioranza la sussistenza dì irregolarità ma insistano dissensi in seno al Collegio.
10.     Il Collegio dei Revisori contabili deve comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione di ARTIFOND ogni irregolarità riscontrata.
11.   I componenti del Collegio dei Revisori contabili durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
12.  Il Revisore contabile che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal suo supplente. In caso di subentro di un supplente si provvederà alla elezione ovvero alla designazione del corrispondente supplente.
 
PRESTAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCATTI
 
Benefìciari
 
1.     Beneficiari delle prestazioni di ARTIFOND sono i lavoratori associati.
2.     In caso di decesso del lavoratore associato prima del pensionamento, la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell’iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore associato, la posizione resta acquisita ad ARTIFOND.

 

Art. 21

Prestazioni

1.    Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere ad ARTIFOND la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità.
2.    Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di iscrizione ad ARTIFOND.
3.    Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un’età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di iscrizione ad ARTIFOND.
4.     La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro Fondo pensione complementare, computando i periodi di iscrizione alla forma pensionistica di provenienza.
5.     Il lavoratore associato può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura massima del 50% del maturato.
6.         ARTIFOND provvederà all’erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative.
7.         In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro.
8.         Il lavoratore il cui rapporto di lavoro è risolto e non si trova nelle condizioni di poter richiedere le prestazioni previste dal presente Statuto, può rimanere iscritto ad ARTIFOND.
9.         ARTIFOND provvede mediante la stipula di convenzioni con imprese assicuratrici affinchè gli aderenti od i loro aventi causa possano beneficiare di prestazioni accessorie di premorienza e invalidità. A queste ultime si accede nei casi di invalidità totale e permanente che comportino la cessazione dell’attività lavorativa. L’adesione alle suddette prestazioni è facoltativa ed il relativo costo è determinato in funzione dell’importo della prestazione scelta dall’aderente, dell’età e del sesso di quest’ultimo.
 
 
Deroghe al regime delle prestazioni
 
1.         Agli associati che provengono da altri Fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di “vecchi iscritti” ex art. 18, comma 7 del Decreto, non si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 21. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni statutarie e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell’intero maturato sulla loro posizione pensionistica
 
 
Anticipazioni
 
1.     Trascorsi otto anni di iscrizione ad ARTIFOND, l’iscritto può conseguire un’anticipazione dei contributi accumulati per l’acquisto della prima abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c), e d) dell’art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Le modalità di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del Consiglio di amministrazione.
2.          Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.
3.         ARTIFOND non può concedere o assumere prestiti.
 
 
Trasferimenti ad altro Fondo
 
1.         Qualora vengano meno i requisiti di partecipazione ad ARTIFOND, il lavoratore associato può esercitare una delle seguenti opzioni:
a)         trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione cui il lavoratore acceda in relazione alla sua nuova attività;
b)        trasferire la propria posizione individuale presso un fondo pensione aperto;
c)         esercitare il riscatto della posizione individuale.
2.         In costanza dei requisiti di partecipazione ad ARTIFOND il lavoratore può chiedere il trasferimento ad altro fondo pensione. Tale trasferimento non può aver luogo durante i primi cinque anni di iscrizione ad ARTIFOND a decorrere dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività di ARTIFOND.
3.         Nel caso di trasferimento della posizione individuale previsto dai due commi precedenti, ARTIFOND, entro sei mesi dalla relativa richiesta, accrediterà a quello di destinazione l’intero ammontare del conto individuale maturato dal lavoratore associato. In tal caso i diritti del socio saranno commisurati alla posizione maturata al momento della cessazione degli obblighi contributivi e ai rendimenti realizzati  fino al primo giorno di valorizzazione del patrimonio del Fondo successivo a quello in cui sono state verificate le condizioni che danno diritto al trasferimento.
 
 
Riscatto
1.    Il lavoratore associato che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche di cui al precedente art. 21, può riscattare la propria posizione individuale maturata presso ARTIFOND.
2.    In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento, la posizione individuale dello stesso è riscattata dagli aventi diritto secondo le disposizioni di cui all’art. 20, comma 2; in mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni dell’associato la posizione resta acquisita ad ARTIFOND.
3.    Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell’intera posizione individuale secondo le modalità previste dalle norme operative interne; la liquidazione avverrà entro sei mesi dalla richiesta di riscatto.
 
CONTRIBUZIONE E SPESE

Contribuzione
 
1.    I soggetti tenuti alla contribuzione, sono gli associati e le imprese, ciascuno secondo le misure, le modalità e i termini di cui alla Fonte Istitutiva dell’ 11/2/99, degli accordi ivi richiamati e delle modifiche successivamente intervenute.
2.    Ai fini della regolarizzazione dell’obbligo contributivo, per il caso di mancato o tardivo versamento, le imprese sono tenute a versare ad ARTIFOND, con le modalità definite dalle norme operative interne:
-   un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato dell’eventuale incremento percentuale del valore della quota di ARTIFOND registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento;
-   un ulteriore importo pari agli interessi di mora calcolati in base al tasso di interesse legale.
I suddetti interessi di mora sono direttamente destinati alla copertura degli oneri amministrativi di ARTIFOND.
 
 
Cessazione della contribuzione ad ARTIFOND
 
1.         La contribuzione ad ARTIFOND, a carico sia del lavoratore che dell’azienda, cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con o senza riscatto della posizione individuale.
 
 
Deroghe all’obbligo di versamento dei contributi
 
1.    In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 27 e fatta salva la permanenza del rapporto associativo con ARTIFOND, il lavoratore ha facoltà di disporre unilateralmente la sospensione dell’obbligo di versare i contributi a suo carico, mediante comunicazione scritta all’impresa da effettuarsi entro il 30 novembre e che l’impresa trasmetterà sollecitamente ad ARTIFOND; la sospensione ha effetto con il 1° gennaio successivo.
2.    In tal caso si determina automaticamente anche la cessazione dell’obbligazione contributiva a carico dell’azienda.
3.    La sospensione dall’obbligo di versare i contributi può essere disposta una sola volta in costanza del rapporto associativo e comunque non prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di adesione.
4.    Durante il periodo di sospensione, il lavoratore resta associato a tutti gli effetti.
5.    In caso di perdita dei requisiti di partecipazione sopravvenuta durante il periodo di sospensione, il lavoratore permane nella condizione di associato e mantiene la propria posizione individuale, salvo l’esercizio delle facoltà di riscatto o trasferimento previste dalla normativa vigente.
6.   Il lavoratore che abbia chiesto la sospensione unilaterale dell’obbligo di versare i contributi può, successivamente, chiederne la riattivazione, con effetti anche a carico dell’azienda.
 
 
Regime delle spese
 

1.    Per il suo funzionamento ARTIFOND sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all’investimento delle risorse finanziarie.

2.    Tra le principali voci di spesa inerenti la gestione amministrativa di ARTIFOND sono ricomprese, a titolo di riferimento, le seguenti: sede, struttura organizzativa e beni strumentali; attività degli organi statutari; gestione amministrativa e tenuta dei conti individuali; spese notarili, legali e per consulenze fiscali o finanziarie; attività promozionali.

3.    Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa, ARTIFOND provvede, in via prioritaria, mediante l’utilizzo:

-   della quota di iscrizione, da versare all’atto dell’adesione, il cui importo è fissato in lire ventimila, di cui lire diecimila a carico del lavoratore associato e lire diecimila a carico dell’impresa;

-   di una parte dei contributi, denominata “quota associativa”, il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo;

-   dagli interessi di mora versati dalle imprese in caso di ritardato ed omesso versamento dei contributi;

-   dalle somme rivenienti dall’acquisizione ad ARTIFOND delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di eredi;

-   delle quote una tantum versate dalle imprese alla data di costituzione di ARTIFOND;

-     di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l’oggetto sociale di cui ARTIFOND diventa titolare a qualsiasi titolo.

4.   Gli oneri relativi all’investimento delle risorse finanziarie, ivi compresi i servizi resi dalla banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio di ARTIFOND.

Entrate e patrimonio
 
1.    Le entrate di ARTIFOND sono costituite da:
a)  i contributi a carico dei lavoratori, come determinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro o da accordi nazionali di categoria;
b)  i contributi a carico delle imprese, come determinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro o da accordi nazionali di categoria;
c)  le quote di trattamento di fine rapporto, come previsto dalla legge o determinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro o da accordi nazionali di categoria;
d)    gli importi maturati dai lavoratori relativi a posizioni trasferite da altri Fondi pensione;
e)    i rendimenti delle risorse investite;
f)     la quota di iscrizione di cui all’art. 29;
g)    eventuali donazioni, eredità e legati e ogni altro provento a qualsiasi titolo maturato o     acquisito.
 
2.    L’insieme delle attività immesse nella titolarità di ARTIFOND ne costituisce il patrimonio.
3.    Sul patrimonio di ARTIFOND gravano le uscite destinate alla erogazione delle prestazioni, ai trasferimenti delle posizioni individuali, ai riscatti e alle anticipazioni.
 
GESTIONE DEL PATRIMONIO
Impiego delle risorse
 
1.     Le risorse finanziarie di ARTIFOND sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati a svolgere l’attività così come disciplinato dall’art. 6 del Decreto.
2.     Ai fini della stipula delle convenzioni, ai sensi dell’art. 6, comma 4 bis, del Decreto, come modificato dall’art. 71 della legge n. 144/99, il Consiglio di Amministrazione richiede offerte contrattuali per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a più soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla Commissione di Vigilanza e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori.
3.     Le convenzioni di gestione, definite dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 bis dell’art. 6 del Decreto, devono:
a)  prevedere le linee di indirizzo degli investimenti alle quali il soggetto gestore deve orientare la propria attività e contengono i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio;
b)  definire i termini di durata della convenzione;
c)  prevedere termini e modalità per l’esercizio della facoltà di anticipato recesso per il caso di inadempimento e per il caso di inadeguatezza dei risultati finanziari conseguiti, contemplando le conseguenze in termini di restituzione delle attività finanziarie inerenti l’investimento;
d)  indicare i parametri di mercato, oggettivi e confrontabili, rispetto ai quali valutare la qualità dei risultati ottenuti, adottando periodi di osservazione coerenti con la composizione dei valori costitutivi del patrimonio;
e)  disporre per la conservazione della titolarità dei diritti di voto inerenti i valori mobiliari di proprietà di ARTIFOND, definendo le linee guida per l’esercizio dei poteri di cui alla lett. q) del precedente art. 14.
4.     Nella stipulazione e nell’esercizio della convenzione, il Consiglio di Amministrazione persegue l’obiettivo della diversificazione degli investimenti, della efficiente gestione del portafoglio e della diversificazione del rischio, contenendo i costi di transazione, gestione e funzionamento di ARTIFOND e massimizzando i rendimenti netti.
5.     Il Consiglio di Amministrazione definisce un opportuno bilanciamento degli investimenti in modo da soddisfare le esigenze legate alla disponibilità della quota contributiva derivante dal T.F.R..
6.     Nella identificazione degli investimenti il Consiglio di Amministrazione rispetta i limiti agli investimenti indicati dall’art. 4 del D.M. Tesoro n. 703/96.
7.     E’ in facoltà del Consiglio di Amministrazione realizzare un assetto di gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto), ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze dei lavoratori associati (gestione pluricomparto); nella fase iniziale verrà adottata solamente la gestione monocomparto.
8.     E’ fatto salvo il passaggio alla gestione pluricomparto entro la scadenza del primo triennio di vita del Fondo, sentito il parere delle parti istitutive di ARTIFOND, previa variazione del presente Statuto.
9.     Sulla adozione della delibera di attivazione della gestione pluricomparto, vengono adeguatamente informati gli associati, che potranno optare secondo regole e modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.
 
 
Banca depositaria
 
1.         ARTIFOND deposita tutte le risorse presso un’unica banca depositaria che, in forza di apposita convenzione, curerà la custodia e la contabilizzazione separata delle risorse stesse, ai sensi della normativa vigente.
2.         La banca depositaria è resa responsabile nei confronti di ARTIFOND e degli associati per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sopra richiamata.
3.         La convenzione con la banca depositaria deve prevedere un termine di durata e deve comunque disciplinare il recesso straordinario di ARTIFOND.
4.         La scelta della banca depositaria deve avvenire secondo le procedure contemplate per la scelta dei soggetti gestori, di cui al precedente art.31, attuando gli opportuni adattamenti.
 
SISTEMA DI CONTABILITA’ E TRASPARENZA
 
Conflitti d’interesse
 
1.     Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad osservare la normativa in vigore in materia di conflitto di interessi.
2.     Il Presidente, con la collaborazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori contabili, vigila sull’insorgenza di situazioni che facciano presumere l’esistenza di un conflitto d’interessi rilevante ai sensi della vigente normativa.
3.     Il Presidente è tenuto a comunicare alla Commissione di Vigilanza le fattispecie di conflitto di interessi derivanti da operazioni effettuate dal gestore e rilevanti ai sensi della normativa vigente, quando ne sia stato informato ad opera del gestore medesimo o quando comunque ne sia venuto a conoscenza.
4.     Ai fini della individuazione di altre situazioni di conflitto di interessi, si considerano rilevanti le fattispecie di cui al D.M. Tesoro n. 703/96, nonché ogni altra situazione individuata da sopravvenienti norme di legge o disposizioni ministeriali.
5.     Il Presidente informa la Commissione di Vigilanza dell’esistenza delle fattispecie di conflitto di cui al presente articolo, comunicando l’insussistenza di condizioni che possano determinare distorsioni nella gestione efficiente delle risorse o che possano determinare una gestione delle risorse non conforme all’esclusivo interesse degli iscritti.
 
Esercizio sociale - Rendiconto annuale
 
1.         L’esercizio di ARTIFOND inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2.         Per ogni esercizio, entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione sottopone all’Assemblea, per la relativa approvazione, il bilancio annuale consuntivo. Il bilancio sarà accompagnato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori contabili, nonché dalla certificazione della società di revisione.
3.     Il bilancio e la relazione allegata saranno comunicati al Collegio dei Revisori contabili 30 giorni prima della data dell’Assemblea.
4.     Il bilancio, le relazioni degli amministratori e dei revisori contabili, nonché la relazione della società di revisione devono restare depositati in copia presso la sede di ARTIFOND durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinchè tutti gli associati possano prenderne visione.
 
Rapporti con gli associati
 
1.         Nel rispetto dei criteri di massima trasparenza, i rapporti tra ARTIFOND e i propri associati sono improntati ad un costante livello di informazioni sempre aggiornate sull’andamento amministrativo e finanziario di ARTIFOND stesso.
2.         Gli associati sono tenuti a fornire ad ARTIFOND nel rispetto della legge n. 675/96, tutti i dati richiesti per una corretta gestione.
3.         Almeno una volta all’anno ARTIFOND, insieme con il prospetto della posizione individuale, fornisce, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. h) del Decreto, comunicazione a ogni associato dei versamenti effettuati, in conformità alle istruzioni deliberate dalla Commissione di Vigilanza.  
 
NORME FINALI

Scioglimento di ARTIFOND
 
1.         Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, ARTIFOND  si scioglie per deliberazione dell’Assemblea straordinaria nel caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibili il raggiungimento degli scopi ovvero il funzionamento di ARTIFOND. Il Consiglio di amministrazione ed Collegio dei revisori contabili sono tenuti a segnalare tempestivamente agli altri organi, nonché alla Commissione di Vigilanza, tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento.
2.     L’Assemblea può deliberare, in sede straordinaria, lo scioglimento di ARTIFOND a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3.     L’Assemblea straordinaria chiamata a deliberare lo scioglimento di ARTIFOND è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno 8/10 dei delegati.
4.     La delibera relativa è valida se adottata a maggioranza di almeno 3/4 dei delegati.
5.     In caso di liquidazione di ARTIFOND l’Assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, in conformità alle iniziative e intese che al riguardo siano assunte dalle parti indicate nel precedente art. 1 e comunque in adempimento alle disposizioni di legge in materia e in particolare dell’art. 11, comma 1 del Decreto.
 
Fase transitoria ed organi provvisori
 
1.       Dal momento della costituzione e fino al termine delle prime elezioni e delle corrispondenti designazioni l’associazione è retta da un Consiglio di amministrazione provvisorio formato da diciotto componenti, due dei quali assumono la funzione di legali rappresentanti di ARTIFOND, designati dalle parti istitutive nel rispetto del criterio di pariteticità. Il collegio dei revisori contabili è formato da due componenti effettivi, designati dalle fonti istitutive nel rispetto del criterio di pariteticità.
2.       Il Consiglio di amministrazione provvisorio effettua gli adempimenti previsti dalla normativa in vigore, predispone piani operativi di formazione ed informazione idonei a favorire la conoscenza di ARTIFOND  e a rendere possibile l’adesione immediata di tutti i lavoratori interessati e, al raggiungimento di diecimila adesioni, svolge la fase elettorale.
3.       Con la proclamazione degli eletti nell’assemblea dei delegati e successivamente nel primo Consiglio di amministrazione non provvisorio, il Consiglio provvisorio ed il Collegio dei Revisori contabili provvisorio decadono dal loro incarico.
 
Clausola di rinvio
 
1.       Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Fondi Pensione.