-
COSTITUZIONE
E SCOPO
-
-
ASSOCIATI
-
-
ORGANI
SOCIALI
-
-
PRESTAZIONI,
TRASFERIMENTI E RISCATTI
-
-
CONTRIBUZIONE
E SPESE
-
-
GESTIONE
DEL PATRIMONIO
-
-
SISTEMA
DI CONTABILITA’ E TRASPARENZA
-
-
NORME
FINALI
-
-
-
-
COSTITUZIONE
E SCOPO
-
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Costituzione,
denominazione, durata e sede
-
-
1.
La Confartigianato, Confederazione generale italiana dell’artigianato
e le relative articolazioni
settoriali verticali;
-
-
le
associazioni di mestiere della CNA:
-
AIRA
-
ANIM
-
ANPEC
-
Associazione
tessile abbigliamento
-
Associazione
podologica italiana
-
ASPEL
-
Associazione
nazionale Artigianato artistico
-
Assomeccanica
-
Assopulizie
-
Federacconciatori
-
Federestetica
-
FIAAL
Associazione agroalimentare
-
FITA
-
FNALA
-
GRAFICA
-
ILMA
-
SATLA
-
SIAF
-
SNO
-
Trasporto
persone
-
Associazione
sarti;
-
-
la
CNA, Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media
impresa;
-
-
la
CASA, Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, e le relative
articolazioni settoriali verticali;
-
-
la
CLAAI, Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane, e le
relative articolazioni settoriali verticali;
-
-
e
-
-
le
Federazioni di categoria della CGIL:
-
FILCAMS-CGIL
-
FILCEA-CGIL
-
FILLEA-CGIL
-
FILT-CGIL
-
FILTEA-CGIL
-
FIOM-CGIL
-
FLAI-CGIL
-
SLC-CGIL;
-
-
le
Federazioni di categoria della CISL:
-
FAT-CISL
-
FILCA-CISL
-
FILTA-CISL
-
FIM
– CISL
-
FISASCAT-CISL
-
FISTEL-CISL
-
FIT-CISL
-
FLERICA-CISL;
-
-
le
Federazioni di categoria della UIL:
-
FENEAL
-
UILA
-
UILCEM
-
UILM
-
UILSIC
-
UILTA
-
UILTRASPORTI
-
UILTUCS;
-
la
CGIL, Confederazione generale italiana del lavoro;
-
la
CISL, Confederazione italiana sindacati dei lavoratori;
-
la
UIL, Unione italiana del lavoro;
-
-
vista
la vigente normativa sul sistema pensionistico obbligatorio e
complementare, in conformità a quanto previsto dalle ipotesi di
accordo e dai CCNL che si pronunciano
sulla volontà di istituire forme di previdenza complementare,
in attuazione dell’intesa interconfederale dell’ 8 settembre 1998,
dell’accordo istitutivo intercategoriale, interconfederale dell’11 febbraio 1999 e degli accordi categoriali dell’11
febbraio 1999, costituiscono il "Fondo Pensione intercategoriale
nazionale per i lavoratori dipendenti del settore artigiano - ARTIFOND
", di seguito denominato "ARTIFOND". ARTIFOND è
costituito quale Associazione ai sensi dell’art. 12 e seguenti del
codice civile e del Decreto Legislativo 21.4.1993, n. 124 e successive
modificazioni e integrazioni, di seguito denominato Decreto.
-
2.
ARTIFOND ha durata indeterminata, fatte salve le ipotesi di
scioglimento di cui al successivo art. 36.
-
3.
ARTIFOND ha sede in Roma, Viale Castro Pretorio 25.
-
-
Scopo
-
-
1.
Scopo esclusivo di ARTIFOND è l’erogazione di trattamenti
pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine
di assicurare ai beneficiari più elevati livelli di copertura
previdenziale, ai sensi e per gli effetti del Decreto.
-
2.
ARTIFOND non ha fini di lucro.
-
-
Sistema
di gestione e contribuzione
-
-
1.
Il finanziamento di ARTIFOND avviene mediante contribuzione definita,
ai sensi del successivo art. 26.
-
3.
La gestione finanziaria delle risorse è basata sul meccanismo
della capitalizzazione individuale.
-
-
-
ASSOCIATI
-
-
Associati
-
-
1.
Sono associati ad ARTIFOND:
-
-
i dipendenti delle imprese cui si applicano i contratti
collettivi sottoscritti dalle
rispettive organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
stipulanti l’accordo istitutivo intercategoriale, interconfederale
11 febbraio 1999;
-
-
i dipendenti
delle imprese, aderenti alle associazioni artigiane firmatarie del
suddetto accordo, per le quali non sia previsto un Fondo pensione
dalla contrattazione collettiva nazionale applicata all’impresa, ove previsto da delibere, regolamenti o accordi specifici, che
rappresentino, ai sensi del Decreto, fonti istitutive di fondi
pensione complementari;
-
-
i dipendenti
delle associazioni che istituiscono il Fondo ove previsto da delibere,
regolamenti o accordi specifici, che
rappresentino, ai sensi del Decreto, fonti istitutive di fondi
pensione complementari;
-
-
i pensionati diretti
con prestazioni erogate da ARTIFOND.
-
2.
L’adesione ad ARTIFOND comporta la piena accettazione del
presente Statuto e degli atti correlati e delle clausole inerenti alla
previdenza complementare, definite dalle fonti istitutive, ivi
comprese quelle relative alla contribuzione.
-
-
-
Adesione
e permanenza in ARTIFOND
-
-
1.
I lavoratori aderiscono ad ARTIFOND per libera scelta
individuale con le modalità previste dalla normativa vigente e
secondo le procedure previste dalle norme operative interne.
-
2.
L’adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al
lavoratore dello statuto di ARTIFOND,
del regolamento elettorale e di una scheda informativa approvata
dalla Commissione di Vigilanza sui
fondi pensione, di seguito denominata Commissione di Vigilanza.
-
3.
L’adesione del lavoratore viene manifestata tramite il datore
di lavoro con atto scritto che contiene, oltre all’impegno di
contribuire nei termini stabiliti dalla fonte istitutiva e successive
modifiche, la delega al datore di lavoro a operare le trattenute
corrispondenti sulle proprie spettanze.
-
4.
La raccolta delle adesioni individuali può essere promossa:
-
-
nei luoghi di lavoro dei destinatari;
-
-
nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori o promotori
delle fonti istitutive;
-
-
negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei
soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive;
-
-
nelle sedi dei patronati di emanazione degli enti promotori del
Fondo.
-
5.
L’adesione del lavoratore comporta la contestuale
acquisizione della condizione di associato.
-
6.
A seguito dell’adesione il lavoratore e l’impresa dalla
quale esso dipende assumono l’obbligo di versare i contributi nella
misura e con le modalità determinate dagli accordi vigenti.
-
7.
L’adesione del lavoratore comporta la permanenza minima di
almeno cinque anni in ARTIFOND, salva la perdita dei requisiti di
appartenenza ad ARTIFOND, con gli effetti di cui all’art. 10, comma
1 del Decreto.
-
8.
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione ad ARTIFOND,
il lavoratore che non abbia riscattato la propria posizione
individuale, non abbia richiesto il trasferimento e non si trovi nelle
condizioni di poter richiedere le prestazioni di cui al successivo
art. 21, rimane associato ad ARTIFOND.
-
9.
In caso di sospensione
del rapporto di lavoro per qualsiasi causa il lavoratore permane nella
condizione di associato; l’obbligo contributivo a carico
dell’impresa e del lavoratore è rapportato al trattamento
retributivo spettante al lavoratore durante la sospensione.
-
- ORGANI SOCIALI
-
-
Organi
di ARTIFOND
-
-
Sono
organi di ARTIFOND:
-
a)
l’Assemblea dei delegati;
-
b)
il Consiglio di Amministrazione;
-
c)
il Presidente ed il Vicepresidente;
-
d)
il Collegio dei Revisori contabili
-
-
Assemblea
dei delegati
-
-
1. I lavoratori
aderenti ad ARTIFOND sono rappresentati da un numero predefinito di
soggetti i quali costituiscono l’Assemblea dei delegati, appresso
denominata Assemblea.
-
2.
L’Assemblea è costituita inizialmente da 60 associati
delegati, secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale
che è parte integrante dell’accordo istitutivo.
-
3.
Nel caso in cui sia superata la soglia di 105.000 lavoratori
associati, il numero dei delegati è automaticamente elevato a 90;
tale adeguamento avrà luogo con il rinnovo triennale dell’Assemblea
immediatamente successivo al superamento della citata soglia.
Del superamento della soglia e della conseguente modifica nella
composizione dell’Assemblea, viene data informazione agli associati
in occasione della prima comunicazione periodica utile.
-
4.
I delegati rimangono in carica tre anni e non possono essere
eletti più di due volte consecutive.
-
5.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal
Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal delegato di maggiore età.
-
6.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario, il quale
redige il verbale della riunione.
-
7.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono fatte constatare da
verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e custodito a cura del
Consiglio di Amministrazione.
-
8.
L’Assemblea si svolge presso la sede di ARTIFOND ovvero in
altro luogo indicato nella convocazione.
-
10.
Nel caso di Assemblea straordinaria, il verbale è redatto da
un notaio.
-
-
Attribuzioni
dell’Assemblea
-
-
1.
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
-
2.
L’Assemblea in seduta ordinaria:
-
a)
elegge i consiglieri di Amministrazione e i componenti il
Collegio dei Revisori contabili di propria competenza e, su proposta
del Consiglio di Amministrazione, ne determina i compensi;
-
b)
delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei
revisori contabili e sulla loro eventuale revoca;
-
c)
determina l’entità della quota associativa di cui al
successivo art. 29, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
-
d)
approva il bilancio;
-
e)
delibera sull’esclusione degli associati nonché
sull’annullamento del rapporto associativo;
-
f)
delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal
Consiglio di Amministrazione.
-
3.
L’Assemblea in seduta straordinaria, delibera in materia di:
-
a)
modifiche dello statuto proposte dal Consiglio di
Amministrazione;
-
b)
scioglimento e procedure di liquidazione di ARTIFOND, relative
modalità e nomina dei liquidatori.
-
-
Convocazione
dell’Assemblea
-
-
1.
L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata dal Presidente
almeno una volta all’anno, entro i termini previsti dalla
Commissione di Vigilanza, per l’adempimento di cui al precedente
art. 8, comma 2, lettera
d).
-
2.
L’Assemblea deve altresì essere convocata dal Presidente
quando lo richiedono, con tassativa indicazione degli argomenti da
trattare, almeno un decimo dei delegati, ovvero un terzo dei
componenti il Consiglio di Amministrazione.
-
3.
La convocazione dell’Assemblea, con contestuale trasmissione
dell’ordine del giorno e dell’eventuale documentazione, è
effettuata per mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, o via fax, da inviare ai delegati almeno quindici giorni
prima della data della riunione.
-
4.
In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione anche
a mezzo telefax o telegramma spedita almeno sette giorni prima della
riunione.
-
-
Deliberazioni
dell’Assemblea
-
-
1.
L’Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita con
la presenza, di persona o per delega, della metà più uno dei
delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
delegati presenti o rappresentati ai sensi del successivo art. 11.
-
2.
L’Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita
con la presenza, di persona o per delega, di almeno gli 8/10 dei
delegati e:
-
a)
delibera solitamente con il voto favorevole della metà più
uno dei delegati;
-
b)
delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei delegati
quando sia convocata per decidere modifiche statutarie;
-
c)
delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei delegati
quando sia convocata per decidere lo scioglimento di ARTIFOND.
-
-
Rappresentanza
nell’Assemblea
-
1.
Ciascun delegato può farsi rappresentare in Assemblea da un
altro delegato.
-
2.
La delega di rappresentanza deve essere conferita per iscritto
e i documenti relativi devono essere custoditi a cura del Consiglio di
Amministrazione.
-
3.
La delega di rappresentanza può essere rilasciata anche in
calce all’avviso di convocazione.
-
4.
La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per
ogni singola Assemblea, con effetto anche per le convocazioni
successive della medesima Assemblea per gli eventuali aggiornamenti.
-
5.
La delega di rappresentanza
non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e
non può essere conferita agli amministratori o ai revisori contabili.
-
6.
Ciascun delegato non può essere portatore di più di una delega di rappresentanza.
-
-
-
Cessazione,
decadenza e sostituzione dei delegati
-
-
1. Costituisce motivo di decadenza dalla carica
di delegato la perdita dei requisiti di eleggibilità indicati dal
Regolamento elettorale.
-
2.
Se nel corso del suo mandato un delegato venga a cessare dalla
carica, per decadenza, morte, impedimento fisico, la sostituzione
avviene secondo le procedure previste dal Regolamento elettorale.
-
3.
Il subentrante resta in carica sino al termine di validità
dell’Assemblea.
-
4.
I delegati che non presenzino o che non si facciano
rappresentare ai sensi del precedente art. 11, a due adunanze
Assembleari successive, decadono dalla carica e per la loro
sostituzione si interviene come previsto al precedente comma 2.
-
-
-
Il
Consiglio di Amministrazione
-
-
1.
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di
dodici ad un massimo di diciotto consiglieri dei quali, in attuazione
del principio di pariteticità, metà nominati in rappresentanza delle
imprese e metà eletti in rappresentanza dei lavoratori associati ad
ARTIFOND, Presidente e Vicepresidente compresi.
-
2.
Il Consiglio di Amministrazione è formato inizialmente da
dodici consiglieri; il Consiglio di Amministrazione corrispondente
all’Assemblea di novanta delegati è formato da diciotto
consiglieri.
-
3.
In
attuazione del principio di pariteticità i delegati dai lavoratori in
seno all’Assemblea provvedono alla elezione
della propria metà dei consiglieri sulla base di liste elettorali. I
consiglieri che rappresentano le organizzazioni artigiane sono
designati sulla base dell’effettiva rappresentanza delle stesse con
riferimento alle imprese cui fanno capo i lavoratori associati al
Fondo, secondo quanto previsto dall’apposito
accordo interassociativo.
-
4.
Le liste
elettorali saranno composte da un numero di candidati pari al numero
dei consiglieri effettivi più i corrispondenti supplenti che dovranno
essere specificatamente indicati.
In caso di subentro di un supplente, si
provvederà all’elezione ovvero alla designazione del corrispondente
supplente.
-
5.
La lista che ottiene un numero di voti non inferiore a 2/3
consegue la totalità dei consiglieri, in difetto, l’elezione verrà ripetuta e se il quorum non viene ottenuto dopo la seconda
votazione, si procederà al ballottaggio fra le due liste che hanno
riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
-
6.
Le liste elettorali saranno presentate dalle parti istitutive o
dai delegati rappresentanti degli associati e dovranno essere
sottoscritte da almeno 1/3 dei medesimi.
-
7.
I consiglieri che all’atto della elezione si trovino in una
delle situazioni di incompatibilità previste dal Decreto del Ministro
del Tesoro del Bilancio e della
Programmazione economica n.
703/96, di seguito denominato D.M. Tesoro n. 703/96, hanno facoltà
di optare tra l’una o l’altra delle posizioni incompatibili; in
caso di opzione negativa subentra il supplente corrispondente; tale
opzione va esercitata nei quindici giorni successivi alla elezione e comunque prima
dell’insediamento del Consiglio.
-
8.
I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in
possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità
conformemente alle disposizioni previste dalla legge e dai decreti
ministeriali e a loro carico non deve sussistere alcuna delle cause di
ineleggibilità di cui all’art. 2382 del codice civile.
-
9.
I consiglieri di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive.
-
10.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in
caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente o dal consigliere
di maggiore anzianità di nomina o, a parità, di maggiore età.
-
11.
La carica di consigliere è incompatibile con quella di
componente dell’Assemblea.
-
12.
I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di
partecipare all’Assemblea dei
delegati.
-
-
-
Attribuzioni
del Consiglio di Amministrazione
-
-
1.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di
gestione ordinaria di ARTIFOND
previsti dalla normativa
vigente e dispone di tutte le facoltà necessarie e opportune per
l’attuazione e il raggiungimento degli scopi associativi che non
siano espressamente riservate all’Assemblea; può inoltre deliberare
in ordine all’apertura di uffici operativi.
-
2.
Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le facoltà, può
delegare proprie attribuzioni, stabilendo i limiti della delega, al
Presidente al Vice Presidente o a uno o più
degli altri suoi componenti.
-
3.
Il Consiglio di Amministrazione in particolare:
-
a)
elegge, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti, il
Presidente e il Vice Presidente tra i componenti il Consiglio, ai
sensi del successivo art. 18;
-
b)
provvede alla gestione amministrativa di ARTIFOND ed alla sua
organizzazione;
-
c)
predispone e sottopone all’approvazione dell’Assemblea il
bilancio annuale;
-
d)
definisce i prospetti della composizione e del valore del
patrimonio di ARTIFOND;
-
e)
decide, con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti, i
criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di
investimenti in conformità alla normativa vigente e a quanto
stabilito nel successivo art. 31;
-
f)
decide, con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti, le
politiche di investimento in conformità alla normativa vigente e a
quanto stabilito al successivo art. 31;
-
g)
sceglie, con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti, i
soggetti gestori ed individua la banca depositaria delle risorse di
ARTIFOND, coerentemente con quanto stabilito dalla disciplina
legislativa che regola la materia e con quanto stabilito nel
successivo art. 32 e definisce i contenuti delle convenzioni;
-
h)
decide con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, in merito
all’organizzazione dell’attività amministrativa anche con
riferimento ai rapporti con gli iscritti, in conformità con le
indicazioni fornite dalla Commissione di vigilanza ai sensi
dell’art. 17, comma 2, lett. h) del Decreto;
-
i)
propone all’Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 dei
componenti, le modifiche allo Statuto; il Consiglio di Amministrazione
ha, in particolare, l’obbligo di promuovere, con deliberazione
assunta con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, gli adeguamenti
del presente Statuto in caso di sopravvenienza di contrastanti
previsioni di legge, di fonti
secondarie, delle fonti istitutive nell’ambito delle competenze
ad esse attribuite dal Decreto o di istruzioni della Commissione di
Vigilanza ai fini dell’approvazione ai sensi del Decreto, art. 17,
comma 2, lett. b);
-
j)
predispone ed invia alle parti istitutive di ARTIFOND ed al
Collegio dei Revisori contabili, la relazione e il rendiconto della
gestione almeno 30 giorni prima della convocazione dell’Assemblea
annuale, nonché, con il preavviso ritenuto opportuno, notizie e dati
in tutti quei casi in cui si verifichino avvenimenti che il Consiglio di Amministrazione
valuti opportuno segnalare ai predetti
soggetti;
-
k)
adotta iniziative per il corretto svolgimento del rapporto con
gli associati;
-
l)
propone all’Assemblea di deliberare sull’entità della
quota associativa, sulla base del bilancio di previsione;
-
m)
riferisce alla Commissione di Vigilanza, in presenza di vicende
in grado di incidere sull’equilibrio di ARTIFOND, i provvedimenti
ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
-
o)
stipula le convenzioni con le imprese di assicurazione per
l’erogazione delle rendite;
-
p)
verifica
i risultati di gestione mediante l’adozione di parametri oggettivi e
confrontabili;
-
q)
esercita i diritti di voto eventualmente connessi ai valori
mobiliari di proprietà di ARTIFOND conferiti in gestione secondo le
modalità stabilite con delibera assunta con il voto favorevole dei
3/4 dei componenti, conferendo delega al Presidente o ad altro
consigliere.
-
-
-
Convocazione
del Consiglio di Amministrazione
-
-
1.
Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell’ordine del
giorno e della eventuale documentazione relativa, sono effettuate a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviare ai componenti
il Consiglio ed ai componenti il Collegio dei Revisori contabili
almeno dieci giorni prima della data della riunione.
-
2.
In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a
mezzo telefax o telegramma contenente in ogni caso l’ordine del
giorno, da inviare almeno cinque giorni prima della riunione.
-
3.
Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno e, inoltre,
ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero lo
richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.
-
-
Deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione
-
-
1.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con
la presenza della metà più uno dei consiglieri, non sono ammesse
deleghe, ed esso decide a maggioranza semplice, ove lo Statuto non
richieda una diversa maggioranza.
-
2.
In caso di parità, al Presidente è attribuito un doppio voto.
Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da apposito
verbale, custodito a cura del Consiglio stesso.
-
3.
Per la validità delle deliberazioni di cui agli artt. 6 e 6
bis del Decreto è richiesta la presenza di almeno quattro componenti
del Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti di cui
all’art. 4, comma 2, lettere a) o b) del Decreto del Ministro del
Lavoro e della Previdenza Sociale n. 211/97, di seguito denominato
D.M. lavoro n. 211/97, di cui due eletti dai delegati dei lavoratori e
due designati dalle organizzazioni artigiane.
-
-
-
Cessazione,
decadenza e sostituzione degli amministratori
-
-
1.
Costituisce motivo di decadenza dalla carica di consigliere, la
perdita dei requisiti legali e statutari e comunque il sopraggiungere
di una delle situazioni di incompatibilità di cui al D.M.
Tesoro n. 703/96.
-
2.
Qualora, durante il mandato, uno degli amministratori venga a
cessare per decadenza o per morte o per impedimento fisico o per
dimissioni, subentra il supplente corrispondente, tenuto conto dei
requisiti di cui all’art. 4 del D.M.
Lavoro n. 211/97; qualora risulti in condizioni di incompatibilità,
egli può optare fra l’una o l’altra delle posizioni incompatibili
entro quindici giorni dal subentro e comunque prima della assunzione
delle funzioni. In caso di
subentro di un supplente si provvederà alla elezione ovvero alla
designazione del corrispondente supplente.
-
3.
Gli amministratori nominati ai sensi del presente articolo
decadono contestualmente a quelli in carica all’atto della loro
nomina.
-
4.
Se vengono a cessare tutti gli amministratori deve essere
convocata d’urgenza l’Assemblea dal Collegio dei Revisori
contabili il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di
ordinaria Amministrazione.
-
5.
Gli
amministratori che non intervengano, senza giustificato motivo, a due
riunioni consecutive del Consiglio, sono da considerarsi decaduti
dall’incarico. In tal
caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 2 del
presente articolo.
-
-
-
Presidente
e Vice Presidente
-
-
1.
Il Presidente ed il Vice Presidente di ARTIFOND sono eletti dal
Consiglio di Amministrazione, uno tra i componenti che rappresentano
le imprese, l’altro tra i componenti che rappresentano i lavoratori
associati.
-
Il
primo Presidente eletto dopo la costituzione degli organi definitivi
di Assemblea e di Consiglio di Amministrazione sarà uno dei
componenti che rappresentano le imprese, il primo Vice Presidente sarà
uno dei componenti che rappresentano i lavoratori associati.
-
Ad
ogni rinnovo delle cariche si effettuerà la rotazione tra le due
componenti.
-
2.
Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale di
ARTIFOND e sta per esso in giudizio.
-
3.
Il Presidente, inoltre:
-
a)
soprintende al funzionamento di ARTIFOND;
-
b)
indice le elezioni dei delegati per la composizione
dell’Assemblea secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale;
-
c)
convoca e presiede le sedute dell’Assemblea come previsto dal
precedente art. 9;
-
d)
convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
-
e)
provvede all’esecuzione delle deliberazioni assunte da tali
organi;
-
f)
salvo diversa delega del Consiglio, tiene i rapporti con gli
organismi esterni e di vigilanza, in particolare riferisce alla
Commissione di Vigilanza, in presenza di vicende in grado di incidere
sull’equilibrio di ARTIFOND, i provvedimenti ritenuti necessari per
la salvaguardia delle condizioni di equilibrio; trasmette alla
Commissione di Vigilanza ogni innovazione o modifica della fonte
istitutiva, corredata da nota illustrativa del contenuto;
-
g)
svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che
gli venga attribuito dal Consiglio o dalla legge.
-
4.
In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi
poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
-
-
-
Collegio
dei Revisori contabili.
-
- 1.
Il
Collegio dei Revisori contabili è composto da quattro membri
effettivi e due supplenti, pariteticamente suddivisi tra le parti ed
è, per una metà eletto dall’Assemblea dei delegati, e per
l’altra metà designato dalle organizzazioni artigiane con i criteri previsti dall’art. 13 comma
3. Il primo Presidente del
Collegio eletto o designato dopo la costituzione degli organi
definitivi di ARTIFOND sarà espressione della rappresentanza dei
lavoratori associati. Ad ogni rinnovo delle cariche si effettuerà la
rotazione tra le due parti.
-
2.
Per l’elezione dei due componenti effettivi ed uno supplente in rappresentanza dei lavoratori
associati si procede mediante liste presentate dalla parte
istitutiva stessa; ciascuna lista contiene i nomi di due revisori
effettivi e di un revisore supplente; risultano eletti i revisori la
cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti. I revisori che
rappresentano le organizzazioni artigiane sono nominati sulla base
dell’effettiva rappresentanza delle stesse con riferimento alle
imprese cui fanno capo i lavoratori associati al Fondo, secondo
quanto previsto dall’accordo di cui all’art.13, comma 3.
-
3.
I componenti del Collegio devono essere in possesso dei
requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge e
dai decreti ministeriali; a loro carico non devono sussistere cause di
ineleggibilità di cui all’art. 2399 del codice civile né
situazioni di incompatibilità di cui all’art. 8 del D.M.
Tesoro n. 703/96.
-
4.
La carica di revisore e di delegato sono incompatibili.
-
5.
Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente che deve
risultare appartenente alla rappresentanza associativa che non ha
espresso il Presidente di ARTIFOND.
-
6.
Il Collegio è convocato dal suo Presidente mediante lettera
A.R. o fax o telegramma, con periodicità almeno trimestrale e
delibera a maggioranza con la partecipazione di almeno tre componenti:
in caso di parità, al Presidente spetta voto doppio.
-
7.
Al Collegio competono i compiti e i doveri previsti dall’art.
2403 e seguenti del codice civile, il Collegio partecipa alle adunanze
dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
-
8.
I componenti del Collegio devono inoltre ottemperare agli
obblighi previsti dal D.Lgs. n. 124/93.
-
9.
Spetta in particolare al Collegio:
-
a)
redigere, almeno 15 giorni prima della Assemblea annuale che
delibera su quanto previsto dal successivo art. 34, la relazione
diretta ai delegati sul bilancio di ARTIFOND;
-
b)
vigilare sulla coerenza e compatibilità dell’attività di
ARTIFOND con il suo scopo previdenziale e le relative disposizioni di
legge;
-
c)
segnalare alla Commissione di Vigilanza eventuali vicende in
grado di incidere sull’equilibrio di ARTIFOND, ai sensi dell’art.
11, comma 4 del Decreto;
-
d)
comunicare alla Commissione di Vigilanza eventuali irregolarità
capaci di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e
gestione di ARTIFOND, allegando i relativi verbali, ancorché sia
stata esclusa a maggioranza la sussistenza dì irregolarità ma
insistano dissensi in seno al Collegio.
-
10.
Il Collegio dei Revisori contabili deve comunicare al
Presidente del Consiglio di Amministrazione di ARTIFOND ogni
irregolarità riscontrata.
-
11.
I componenti del Collegio dei Revisori contabili durano in
carica 3 anni e possono essere riconfermati.
-
12. Il Revisore contabile che cessi dalla carica per qualsiasi
motivo è sostituito per il periodo residuo dal suo supplente. In caso
di subentro di un supplente si provvederà alla elezione ovvero alla
designazione del corrispondente supplente.
-
- PRESTAZIONI,
TRASFERIMENTI E RISCATTI
-
-
Benefìciari
-
-
1.
Beneficiari delle prestazioni di ARTIFOND sono i lavoratori
associati.
-
2.
In caso di decesso del lavoratore associato prima del pensionamento, la
posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero
dai figli ovvero, se già viventi a carico dell’iscritto, dai
genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del
lavoratore associato, la posizione resta acquisita ad ARTIFOND.
-
1.
Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore
associato ha diritto a richiedere ad ARTIFOND la prestazione
pensionistica per vecchiaia o per anzianità.
-
2.
Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si
consegue al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime
pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di
iscrizione ad ARTIFOND.
-
3.
Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si
consegue al compimento di un’età di non più di dieci anni
inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime
pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di
iscrizione ad ARTIFOND.
-
4.
La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei
lavoratori associati la cui posizione viene acquisita per
trasferimento da altro Fondo pensione complementare, computando
i periodi di iscrizione alla forma pensionistica di provenienza.
-
5.
Il lavoratore associato può chiedere la liquidazione in
capitale della prestazione pensionistica nella misura massima del 50%
del maturato.
-
6.
ARTIFOND provvederà all’erogazione delle prestazioni sotto
forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese
assicurative.
-
7.
In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente
articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano
cessato il rapporto di lavoro.
-
8.
Il lavoratore il cui rapporto di lavoro è risolto e non si
trova nelle condizioni di poter richiedere le prestazioni previste dal
presente Statuto, può rimanere iscritto ad ARTIFOND.
-
9.
ARTIFOND provvede mediante la stipula di convenzioni con
imprese assicuratrici affinchè gli aderenti od i loro aventi causa
possano beneficiare di prestazioni accessorie di premorienza e
invalidità. A queste ultime si accede nei casi di invalidità totale
e permanente che comportino la cessazione dell’attività lavorativa.
L’adesione alle suddette prestazioni è facoltativa ed il relativo
costo è determinato in funzione dell’importo della prestazione
scelta dall’aderente, dell’età e del sesso di quest’ultimo.
-
-
-
Deroghe
al regime delle prestazioni
-
-
1.
Agli associati che provengono da altri Fondi pensione, ai quali
sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la
qualifica di “vecchi iscritti” ex art. 18, comma 7 del Decreto,
non si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 21. Essi
hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica
indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui
alle richiamate disposizioni statutarie e possono optare per la
liquidazione in forma di capitale dell’intero maturato sulla loro
posizione pensionistica
-
-
-
Anticipazioni
-
-
1.
Trascorsi otto anni di iscrizione ad ARTIFOND, l’iscritto può
conseguire un’anticipazione dei contributi accumulati per
l’acquisto della prima abitazione per sé o per i figli, documentato
con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c), e d)
dell’art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457,
relativamente alla prima casa di abitazione, ovvero per eventuali
spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche. Le modalità di reintegro della
posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del Consiglio
di amministrazione.
-
2.
Non sono ammesse
altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.
-
3.
ARTIFOND non può concedere o assumere prestiti.
-
-
-
Trasferimenti
ad altro Fondo
-
- 1.
Qualora
vengano meno i requisiti di partecipazione ad ARTIFOND, il lavoratore
associato può esercitare una delle seguenti opzioni:
- a)
trasferire
la propria posizione presso altro fondo pensione cui il lavoratore
acceda in relazione alla sua nuova attività;
- b)
trasferire
la propria posizione individuale presso un fondo pensione aperto;
- c)
esercitare
il riscatto della posizione individuale.
- 2.
In
costanza dei requisiti di partecipazione ad ARTIFOND il lavoratore può
chiedere il trasferimento ad altro fondo pensione. Tale trasferimento
non può aver luogo durante i primi cinque anni di iscrizione ad
ARTIFOND a decorrere dall’autorizzazione all’esercizio
dell’attività di ARTIFOND.
- 3.
Nel
caso di trasferimento della posizione individuale previsto dai due
commi precedenti, ARTIFOND, entro sei mesi dalla relativa richiesta,
accrediterà a quello di destinazione l’intero ammontare del conto
individuale maturato dal lavoratore associato. In tal caso i diritti
del socio saranno commisurati alla posizione maturata al momento della
cessazione degli obblighi contributivi e ai rendimenti realizzati
fino al primo giorno di valorizzazione del patrimonio del Fondo
successivo a quello in cui sono state verificate le condizioni che
danno diritto al trasferimento.
-
-
-
Riscatto
-
1.
Il lavoratore associato che al momento della risoluzione del
rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni
pensionistiche di cui al precedente art. 21, può riscattare la
propria posizione individuale maturata presso ARTIFOND.
-
2.
In caso di morte del lavoratore associato prima del
pensionamento, la posizione individuale dello stesso è riscattata
dagli aventi diritto secondo le
disposizioni di cui all’art.
20, comma 2; in mancanza di tali soggetti o
di diverse disposizioni dell’associato la posizione resta
acquisita ad ARTIFOND.
-
3.
Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione
dell’intera posizione individuale secondo le modalità previste
dalle norme operative interne; la liquidazione avverrà entro sei mesi
dalla richiesta di riscatto.
-
-
CONTRIBUZIONE
E SPESE
-
-
Contribuzione
-
-
1.
I soggetti tenuti alla contribuzione, sono gli associati e le
imprese, ciascuno secondo le misure, le modalità e i termini di cui
alla Fonte Istitutiva dell’ 11/2/99, degli accordi ivi richiamati e
delle modifiche successivamente intervenute.
-
2.
Ai fini della regolarizzazione dell’obbligo contributivo, per
il caso di mancato o tardivo versamento, le imprese sono tenute a
versare ad ARTIFOND, con le modalità definite dalle norme operative
interne:
-
-
un importo pari alla
contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato dell’eventuale
incremento percentuale del valore della quota di ARTIFOND registrato
nel periodo di mancato o tardivo versamento;
-
-
un ulteriore importo
pari agli interessi di mora calcolati in base al tasso di interesse
legale.
-
I
suddetti interessi di mora sono direttamente destinati alla copertura
degli oneri amministrativi di ARTIFOND.
-
-
-
Cessazione
della contribuzione ad ARTIFOND
-
-
1.
La contribuzione ad ARTIFOND, a carico sia del lavoratore che
dell’azienda, cessa al momento della risoluzione del rapporto di
lavoro, con o senza riscatto della posizione individuale.
-
-
-
Deroghe
all’obbligo di versamento dei contributi
-
-
1.
In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 27 e fatta
salva la permanenza del rapporto associativo con ARTIFOND, il
lavoratore ha facoltà di disporre unilateralmente la sospensione
dell’obbligo di versare i contributi a suo carico, mediante
comunicazione scritta all’impresa da effettuarsi entro il 30
novembre e che l’impresa trasmetterà sollecitamente ad ARTIFOND; la
sospensione ha effetto con il 1° gennaio successivo.
-
2.
In tal caso si determina automaticamente anche la cessazione
dell’obbligazione contributiva a carico dell’azienda.
-
3.
La sospensione dall’obbligo di versare i contributi può
essere disposta una sola volta in costanza del rapporto associativo e
comunque non prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di adesione.
-
4.
Durante il periodo di sospensione, il lavoratore resta
associato a tutti gli effetti.
-
5.
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione sopravvenuta
durante il periodo di sospensione, il lavoratore permane nella
condizione di associato e mantiene la propria posizione individuale, salvo
l’esercizio delle facoltà di riscatto o trasferimento previste
dalla normativa vigente.
-
6.
Il lavoratore che abbia chiesto la sospensione unilaterale
dell’obbligo di versare i contributi può, successivamente,
chiederne la riattivazione, con effetti anche a carico dell’azienda.
-
-
-
Regime
delle spese
-
-
Entrate
e patrimonio
-
-
1. Le entrate di ARTIFOND sono costituite da:
-
a)
i contributi a carico dei lavoratori, come determinati dai
contratti collettivi nazionali di lavoro o da accordi nazionali di
categoria;
-
b)
i contributi a carico delle imprese, come determinati dai
contratti collettivi nazionali di lavoro o da accordi nazionali di
categoria;
-
c)
le quote di trattamento di fine rapporto, come previsto dalla
legge o determinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro o da
accordi nazionali di categoria;
-
d)
gli importi maturati dai lavoratori relativi a posizioni
trasferite da altri Fondi pensione;
-
e)
i rendimenti delle risorse investite;
-
f)
la
quota di iscrizione di cui all’art. 29;
-
g)
eventuali donazioni, eredità e legati e ogni altro provento a
qualsiasi titolo maturato o
acquisito.
-
-
2.
L’insieme delle attività immesse nella titolarità di
ARTIFOND ne costituisce il patrimonio.
-
3.
Sul patrimonio di ARTIFOND gravano le uscite destinate alla
erogazione delle prestazioni, ai trasferimenti delle posizioni
individuali, ai riscatti e alle anticipazioni.
-
-
GESTIONE
DEL PATRIMONIO
-
Impiego
delle risorse
-
-
1.
Le risorse finanziarie di ARTIFOND sono integralmente affidate
in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati a
svolgere l’attività così come disciplinato dall’art. 6 del
Decreto.
-
2.
Ai fini della stipula delle convenzioni, ai sensi
dell’art. 6, comma 4 bis, del Decreto, come modificato dall’art.
71 della legge n. 144/99, il Consiglio di Amministrazione richiede
offerte contrattuali per ogni tipologia di servizio offerto,
attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani
tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a più
soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e
comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti
di controllo. Le offerte contrattuali sono formulate per singolo
prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle
condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di
servizio offerte. Il processo di selezione dei gestori deve essere
condotto secondo le istruzioni emanate dalla Commissione di Vigilanza
e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la
coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente
dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori.
-
3.
Le convenzioni di gestione, definite dal Consiglio di
Amministrazione nel rispetto delle disposizioni di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 4 bis dell’art. 6 del Decreto, devono:
-
a)
prevedere le linee di indirizzo degli investimenti alle quali
il soggetto gestore deve orientare la propria attività e contengono i
criteri di individuazione e di ripartizione del rischio;
-
b)
definire i termini di durata della convenzione;
-
c)
prevedere termini e modalità per l’esercizio della facoltà
di anticipato recesso per il caso di inadempimento e per il caso di
inadeguatezza dei risultati finanziari conseguiti, contemplando le
conseguenze in termini di restituzione delle attività finanziarie
inerenti l’investimento;
-
d)
indicare i parametri di mercato, oggettivi e confrontabili,
rispetto ai quali valutare la qualità dei risultati ottenuti,
adottando periodi di osservazione coerenti con la composizione dei
valori costitutivi del patrimonio;
-
e)
disporre per la conservazione della titolarità dei diritti di
voto inerenti i valori mobiliari di proprietà di ARTIFOND, definendo
le linee guida per l’esercizio dei poteri di cui alla lett. q)
del precedente art. 14.
-
4.
Nella stipulazione e nell’esercizio della convenzione, il
Consiglio di Amministrazione persegue l’obiettivo della
diversificazione degli investimenti, della efficiente gestione del
portafoglio e della diversificazione del rischio, contenendo i costi
di transazione, gestione e funzionamento di ARTIFOND e massimizzando i
rendimenti netti.
-
5. Il Consiglio di Amministrazione definisce un
opportuno bilanciamento degli investimenti in modo da soddisfare le
esigenze legate alla disponibilità della quota contributiva derivante
dal T.F.R..
-
6. Nella identificazione degli investimenti il
Consiglio di Amministrazione rispetta i limiti agli investimenti
indicati dall’art. 4 del D.M.
Tesoro n. 703/96.
-
7.
E’ in facoltà del Consiglio di Amministrazione realizzare un
assetto di gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un unico
tasso di rendimento (gestione monocomparto), ovvero differenziando i
profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze
dei lavoratori associati (gestione pluricomparto); nella fase iniziale
verrà adottata solamente la gestione monocomparto.
-
8.
E’ fatto salvo il passaggio alla gestione pluricomparto entro
la scadenza del primo triennio di vita del Fondo, sentito
il parere delle parti istitutive di ARTIFOND, previa variazione
del presente Statuto.
-
9.
Sulla adozione della delibera
di attivazione della gestione pluricomparto, vengono adeguatamente
informati gli associati, che potranno optare secondo regole e modalità
definite dal Consiglio di Amministrazione.
-
-
-
Banca
depositaria
-
-
1.
ARTIFOND deposita tutte le risorse presso un’unica banca
depositaria che, in forza di apposita convenzione, curerà la custodia
e la contabilizzazione separata delle risorse stesse, ai sensi della
normativa vigente.
-
2.
La banca depositaria è resa responsabile nei confronti di
ARTIFOND e degli associati per ogni pregiudizio arrecato in
conseguenza del mancato adempimento degli obblighi di cui alla
convenzione sopra richiamata.
-
3.
La convenzione con la banca depositaria deve prevedere un
termine di durata e deve comunque disciplinare il recesso
straordinario di ARTIFOND.
-
4.
La scelta della banca depositaria deve avvenire secondo le
procedure contemplate per la scelta dei soggetti gestori, di cui al
precedente art.31, attuando gli opportuni adattamenti.
-
-
SISTEMA
DI CONTABILITA’ E TRASPARENZA
-
-
Conflitti
d’interesse
-
-
1.
Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad osservare la
normativa in vigore in materia di conflitto di interessi.
-
2.
Il Presidente, con la collaborazione del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio dei Revisori contabili, vigila
sull’insorgenza di situazioni che facciano presumere l’esistenza
di un conflitto d’interessi rilevante ai sensi della vigente
normativa.
-
3.
Il Presidente è tenuto a comunicare alla Commissione di
Vigilanza le fattispecie di conflitto di interessi derivanti da
operazioni effettuate dal gestore e rilevanti ai sensi della normativa
vigente, quando ne sia stato informato ad opera del gestore medesimo o
quando comunque ne sia venuto a conoscenza.
-
4.
Ai fini della individuazione di altre situazioni di conflitto
di interessi, si considerano rilevanti le fattispecie di cui al D.M.
Tesoro n. 703/96, nonché ogni altra situazione individuata da
sopravvenienti norme di legge o disposizioni ministeriali.
-
5.
Il Presidente informa la Commissione di Vigilanza
dell’esistenza delle fattispecie di conflitto di cui al presente
articolo, comunicando l’insussistenza di condizioni che possano
determinare distorsioni nella gestione efficiente delle risorse o che
possano determinare una gestione delle risorse non conforme
all’esclusivo interesse degli iscritti.
-
- Esercizio
sociale - Rendiconto annuale
-
-
1.
L’esercizio di ARTIFOND inizia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre di ciascun anno.
-
2.
Per ogni esercizio, entro
il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione
sottopone all’Assemblea, per
la relativa approvazione, il bilancio annuale consuntivo. Il
bilancio sarà accompagnato
dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei
Revisori contabili, nonché
dalla certificazione della società di revisione.
-
3.
Il bilancio e la relazione allegata saranno comunicati
al Collegio dei Revisori contabili 30 giorni prima della data
dell’Assemblea.
-
4.
Il bilancio, le relazioni degli amministratori e dei revisori contabili,
nonché la relazione della società di revisione devono restare
depositati in copia presso la sede di ARTIFOND durante i quindici
giorni che precedono l’Assemblea, affinchè tutti gli associati
possano prenderne visione.
-
-
Rapporti
con gli associati
-
-
1.
Nel rispetto dei criteri di massima trasparenza, i rapporti tra
ARTIFOND e i propri associati sono improntati ad un costante livello
di informazioni sempre aggiornate sull’andamento amministrativo e
finanziario di ARTIFOND stesso.
-
2.
Gli associati sono tenuti a fornire ad ARTIFOND nel rispetto
della legge n. 675/96, tutti i dati richiesti per una corretta
gestione.
-
3.
Almeno una volta all’anno ARTIFOND, insieme con il prospetto
della posizione individuale, fornisce, ai sensi dell’art. 17, comma
2, lett. h) del Decreto, comunicazione a ogni associato dei versamenti
effettuati, in conformità alle istruzioni deliberate dalla
Commissione di Vigilanza.
-
-
NORME
FINALI
-
-
Scioglimento
di ARTIFOND
-
-
1.
Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di
legge, ARTIFOND si
scioglie per deliberazione dell’Assemblea straordinaria nel caso di
sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibili il
raggiungimento degli scopi ovvero il funzionamento di ARTIFOND. Il
Consiglio di amministrazione ed Collegio dei revisori contabili sono
tenuti a segnalare tempestivamente agli altri organi, nonché alla
Commissione di Vigilanza, tutti gli elementi che possono lasciare
presumere la necessità di scioglimento.
-
2. L’Assemblea può deliberare, in sede
straordinaria, lo scioglimento di ARTIFOND a seguito di conforme
accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
-
3. L’Assemblea straordinaria chiamata a
deliberare lo scioglimento di ARTIFOND è validamente costituita con
la presenza, di persona o per delega, di almeno 8/10 dei delegati.
-
4.
La delibera relativa è valida se adottata a maggioranza di
almeno 3/4 dei delegati.
-
5. In caso di liquidazione di ARTIFOND
l’Assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più
liquidatori, determinandone i poteri, in conformità alle iniziative e
intese che al riguardo siano assunte dalle parti indicate nel
precedente art. 1 e comunque in adempimento alle disposizioni di legge
in materia e in particolare dell’art. 11, comma 1 del Decreto.
-
-
Fase
transitoria ed organi provvisori
-
-
1.
Dal momento della costituzione e fino al termine delle prime
elezioni e delle corrispondenti designazioni l’associazione è retta
da un Consiglio di amministrazione provvisorio formato da diciotto
componenti, due dei quali assumono la funzione di legali
rappresentanti di ARTIFOND, designati dalle parti istitutive nel
rispetto del criterio di pariteticità. Il collegio dei revisori
contabili è formato da due componenti effettivi, designati dalle
fonti istitutive nel rispetto del criterio di pariteticità.
-
2.
Il Consiglio di amministrazione provvisorio effettua gli
adempimenti previsti dalla normativa in vigore, predispone piani
operativi di formazione ed informazione idonei a favorire la
conoscenza di ARTIFOND e
a rendere possibile l’adesione immediata di tutti i lavoratori
interessati e, al raggiungimento di diecimila adesioni, svolge la fase
elettorale.
-
3.
Con la proclamazione degli eletti nell’assemblea dei delegati
e successivamente nel primo Consiglio di amministrazione non
provvisorio, il Consiglio provvisorio ed il Collegio dei Revisori
contabili provvisorio decadono dal loro incarico.
-
-
Clausola
di rinvio
-
-
1.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente
Statuto, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Fondi
Pensione.
-