Fondo pensione intercategoriale nazionale 

per i lavoratori dipendenti del settore artigiano

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SCHEDA INFORMATIVA

per i potenziali aderenti al fondo pensione complementare ARTIFOND
 
Il Fondo pensione ha avviato la procedura per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
 
Sede legale: Roma, Viale Castro Pretorio, 25
 
La presente scheda, la cui diffusione ai fini della raccolta delle adesioni è stata consentita dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione in data 12 gennaio 2000, fornisce un quadro sintetico dei dati e delle norme concernenti il “FONDO PENSIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE ARTIGIANO” di seguito denominato ARTIFOND.
 
L’organo di amministrazione si assume la responsabilità per la completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda.
 
L’adesione al fondo deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della presente scheda.
 
1.       DATI RELATIVI AL FONDO PENSIONE
 
ARTIFOND è il Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione individuale per i lavoratori dipendenti del settore artigiano.
 
E’ costituito in forma di associazione in data 15/07/1999.
 
La durata di ARTIFOND è a tempo indeterminato.
 
Fonte istitutiva di ARTIFOND è l’accordo istitutivo intercategoriale, interconfederale dell’11 febbraio 1999, sottoscritto dalla Confartigianato, Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato, dalle Associazioni di mestiere della CNA, AIRA, ANIM, ANPEC, Associazione Tessile abbigliamento, Associazione podologica italiana, ASPEL, Associazione nazionale artigianato artistico, Assomeccanica, Assopulizie, Federacconciatori, Federestetica, FIAAL, FITA, FNALA, GRAFICA, ILMA, SATLA, SIAF, SNO, Trasporto persone, Associazione sarti, dalla CNA, Confederazione nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa, dalla CASA, confederazione Autonoma sindacati Artigiani, dalla CLAAI, Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane, dalle Federazioni di categoria della CGIL, FILCAMS-CGIL, FILCEA-CGIL, FILLEA-CGIL, FILT-CGIL, FILTEA-CGIL, FIOM-CGIL, FLAI-CGIL, SLC-CGIL, dalle Federazioni di categoria della CISL, FAT-CISL, FILCA-CISL, FILTA-CISL, FIM-CISL, FISASCAT-CISL, FISTEL-CISL, FIT-CISL, FLERICA-CISL, dalle Federazioni di categoria della UIL, FENEAL, UILA, UILCEM, UILM, UILSIC, UILTA, UILTRASPORTI, UILTUCS, dalla CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro, dalla CISL, Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori, dalla UIL, Unione Italiana del Lavoro.
 
I destinatari di ARTIFOND sono i dipendenti delle imprese cui si applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle rispettive organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti l’accordo istitutivo del fondo pensione, nonché i dipendenti delle imprese, aderenti alle associazioni artigiane firmatarie del suddetto accordo, per le quali non sia previsto un fondo pensione dalla contrattazione collettiva nazionale applicata all’impresa, ed i dipendenti delle associazioni che costituiscono il Fondo, ove previsto, per entrambe le ultime due tipologie di lavoratori, da delibere, regolamenti o accordi specifici che rappresentino, ai sensi del Decreto, fonti istitutive di fondi pensione complementari.
 
Scopo. Scopo esclusivo di ARTIFOND è garantire agli associati prestazioni pensionistiche complementari a quelle erogate dal sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
 
Regime del Fondo. ARTIFOND è un fondo pensione a contribuzione definita.
 
Organi sociali del Fondo. Sono organi sociali di ARTIFOND: l’Assemblea dei delegati, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vice Presidente, il Collegio dei Revisori Contabili.
 
L’Assemblea è inizialmente formata da 60 associati eletti dai lavoratori iscritti ad ARTIFOND secondo le modalità stabilite nel Regolamento elettorale.
 
Il Consiglio di Amministrazione è composto inizialmente da 12 membri, dei quali metà eletti dall’assemblea e metà nominati dalla rappresentanza delle imprese.
Il Consiglio di Amministrazione corrispondente all’Assemblea di novanta delegati è formato da 18 consiglieri.
 
Il Collegio dei Revisori contabili è composto da quattro membri effettivi e due supplenti, ed è per una metà eletto dall’assemblea e, per l’altra metà, designato dalle associazioni artigiane.
 
2.       PRESTAZIONI
 
ARTIFOND  realizza il suo scopo di erogare prestazioni pensionistiche ai dipendenti associati operando in regime di contribuzione definita, con capitalizzazione dei contributi e loro attribuzione in conti individuali.
 
Prestazioni e beneficiari
 
ARTIFOND riconosce agli aventi diritto prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro.
 
Il diritto alla prestazione pensionistica di vecchiaia si consegue al compimento dell’età pensionabile prevista nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, avendo maturato almeno dieci anni di partecipazione a ARTIFOND.
 
Il diritto alla prestazione pensionistica di anzianità si consegue all’atto della cessazione dell’attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo, con una età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e, con almeno 15 anni di partecipazione a ARTIFOND.
 
Le prestazioni pensionistiche riconosciute da ARTIFOND consistono in rendite vitalizie commisurate ai contributi versati e capitalizzati, ai rendimenti realizzati dai soggetti gestori ed all’età.
 
ARTIFOND provvede all’erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative che devono essere ancora individuate.
Le convenzioni devono prevedere la clausola di reversibilità delle prestazioni a favore dei soggetti previsti dalla normativa vigente.
Il lavoratore avente diritto può richiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica per un importo massimo pari al 50% della prestazione stessa.
 
Prestazioni accessorie. ARTIFOND, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto, provvede mediante la stipula di convenzioni con imprese assicuratrici affinché gli aderenti od i loro aventi causa possano beneficiare di prestazioni accessorie di premorienza e invalidità. A queste ultime si accede nei casi di invalidità totale e permanente che comportino la cessazione dell'attività lavorativa.
L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa ed il relativo costo è determinato in funzione dell'importo della prestazione scelto dall'aderente, dell'età e del sesso di quest'ultimo.
 
Anticipazioni. Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo, l’iscritto può conseguire un’anticipazione dei contributi accumulati per l’acquisto della prima abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art.31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n.457, relativamente alla prima casa di abitazione, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
Le modalità di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del Consiglio di Amministrazione.
3.       TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE
 
Trasferimento a seguito di perdita dei requisiti di partecipazione
 
Qualora l’iscritto perda i requisiti per la partecipazione ad ARTIFOND, può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad altro fondo pensione di origine negoziale, cui abbia possibilità di accedere in relazione alla nuova attività lavorativa ovvero – in mancanza di tale possibilità – ad un altro fondo aperto. La richiesta di trasferimento può essere effettuata in concomitanza della perdita dei requisiti.
 
Trasferimento in costanza dei requisiti di partecipazione
 
Ancorché in costanza dei requisiti di partecipazione ad ARTIFOND il lavoratore può richiedere il trasferimento ad altro fondo pensione. Tale trasferimento non può aver luogo prima che siano trascorsi cinque anni di iscrizione ad ARTIFOND, a decorrere dalla data di autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
 
Riscatto
 
Il lavoratore associato che al momento della perdita dei requisiti di partecipazione non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche, ha diritto al riscatto della propria posizione individuale maturata presso ARTIFOND. La liquidazione dell’importo spettante avviene entro sei mesi dalla richiesta.
 
In caso di decesso del lavoratore associato prima del pensionamento la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell’iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore associato, la posizione resta acquisita ad ARTIFOND.
 
4.       CONTRIBUZIONI ED ALTRI ONERI
 
Contribuzione. La misura della contribuzione annua ad ARTIFOND è fissata, per tutti i settori di cui all’accordo istitutivo con riferimento ai minimi tabellari più contingenza, più EDR, in:
1% a carico del lavoratore
1% a carico dell’impresa
16% del TFR maturando
100% del TFR maturando per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993
I lavoratori di prima occupazione possono optare per un versamento a loro carico pari al 2%
Gli altri lavoratori potranno versare somme superiori all’1% sulla base di accordo sindacale da stipularsi  tra le parti istitutive di ARTIFOND.
L’obbligo della contribuzione a carico sia del dipendente sia dell’impresa, nonché l’obbligo della destinazione delle quote di TFR ad ARTIFOND decorre dal momento  della sottoscrizione della domanda di adesione. Nella fase di avvio del fondo, tale obbligo diviene effettivo a partire dalla data di autorizzazione all’esercizio dell’attività del fondo stesso.
I contributi vengono accreditati nella posizione individuale di pertinenza.
L’aderente, previa comunicazione a ARTIFOND, ha facoltà di sospendere la contribuzione proseguendo la partecipazione al Fondo fatta salva la facoltà di trasferimento o di riscatto.
 
Quota di iscrizione. La quota di iscrizione, da versare all’atto dell’adesione è fissata in lire ventimila, di cui lire diecimila a carico del lavoratore e diecimila a carico dell’impresa.
 
5.       REGIME DELLE SPESE DEL FONDO
 
Per il suo funzionamento ARTIFOND sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all’investimento delle risorse finanziarie. Tra le principali voci inerenti la gestione amministrativa si rilevano quelle relative alla sede, alla struttura organizzativa, ai beni strumentali, all’attività degli organi, alla gestione amministrativa e tenuta dei conti individuali, alle attività promozionali ed alle spese legali, notarili e per consulenze fiscali o finanziarie.
Per la copertura di tali spese ARTIFOND provvede attraverso l’utilizzo della quota di iscrizione, di una quota associativa annua, prelevata dall’ammontare del contributo annuo versato, il cui importo è stabilito dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo, dagli interessi di mora versati dalle imprese in caso di ritardato ed omesso versamento dei contributi, delle quote una tantum versate dalle imprese come da apposito accordo, e delle somme rivenienti dall’acquisizione ad ARTIFOND delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di eredi.
Gravano inoltre direttamente sul patrimonio di ARTIFOND gli oneri relativi all’investimento delle risorse finanziarie, ivi compresi i servizi resi dalla banca depositaria.
 
6. CRITERI DI IMPIEGO DELLE RISORSE
 
Le risorse accantonate nelle posizioni individuali degli aderenti vengono gestite mediante convenzioni stipulate con i soggetti gestori di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto (banche, imprese assicuratrici, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare), in conformità ai limiti ed alle condizioni previsti dal Decreto stesso e dal D.M. Tesoro 703/96. La scelta dei soggetti gestori, nel rispetto di quanto previsto all’art. 6, commi 4 e 4-bis, del Decreto e la stipula delle relative convenzioni spetta al Consiglio di Amministrazione di ARTIFOND. I gestori delle risorse devono ancora essere individuati.
 
Linee di investimento. ARTIFOND prevede di adottare nella fase iniziale solamente la gestione monocomparto. E’ fatto salvo il passaggio alla gestione pluricomparto entro la scadenza del primo triennio di vita del Fondo, previa variazione dello Statuto. Sulla adozione delle delibere di attivazione della gestione pluricomparto, verranno adeguatamente informati gli associati, che potranno optare secondo regole e modalità definite dal Consiglio di amministrazione.
 
Banca depositaria. Le risorse di ARTIFOND, affidate in gestione, sono depositate presso una banca depositaria che ancora deve essere individuata.
 
7.       INFORMAZIONI
 
ARTIFOND informerà, con apposita comunicazione, gli associati sull’andamento della gestione complessiva del Fondo stesso e sugli aspetti relativi alla loro posizione individuale, in conformità alle disposizioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in materia di comunicazione periodica agli iscritti.
 
8.       INIZIO DELL’ATTIVITA’
 
Il Consiglio di Amministrazione provvisorio, nominato dalle Associazioni promotrici, è composto da diciotto membri ed ha facoltà di:
 
-      gestire la fase promozionale e di avvio del fondo;
 
-      compiere  gli atti richiesti dalla Commissione di Vigilanza;
 
-      disporre l’adeguamento dello Statuto e del regolamento elettorale di ARTIFOND anche sulla base di eventuali indicazioni provenienti dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e/o dai soggetti promotori.
Di tali eventuali modifiche statutarie il Consiglio di Amministrazione si impegna a diffondere  adeguate informazioni ai lavoratori. In caso di modifiche significative delle regole di funzionamento di ARTIFOND, intervenute nell’ambito del procedimento autorizzatorio, ai lavoratori che hanno aderito prima del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività è riconosciuta la facoltà di recesso, da esercitarsi entro 30 giorni dal ricevimento dello statuto e della scheda informativa definitiva, che dovranno essere inviati da ARTIFOND a tutti gli associati;
 
-      indire le elezioni per l’insediamento della prima Assemblea dei delegati secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento di elezione non appena raggiunta l’adesione di 10.000 aderenti.
 
Il riconoscimento e l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di ARTIFOND verranno richiesti dal primo Consiglio di Amministrazione eletto, non appena insediato.
 
Nella fase transitoria il Collegio dei Revisori Contabili è costituito da due revisori.
 
Requisiti, poteri e funzioni degli organi transitori sono regolati secondo gli orientamenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in parziale deroga alle norme statutarie.
 
L’effettiva operatività di ARTIFOND è subordinata al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.