- per i potenziali aderenti al fondo pensione complementare ARTIFOND
-
- Il Fondo pensione ha avviato la procedura
per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
-
- Sede legale: Roma, Viale Castro Pretorio, 25
-
- La presente scheda, la cui diffusione ai
fini della raccolta delle adesioni è stata consentita dalla Commissione
di Vigilanza sui fondi pensione in data 12 gennaio 2000, fornisce un
quadro sintetico dei dati e delle norme concernenti il “FONDO PENSIONE
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE ARTIGIANO” di seguito denominato
ARTIFOND.
-
- L’organo di amministrazione si assume la
responsabilità per la completezza e veridicità dei dati e delle notizie
contenuti nella presente scheda.
-
- L’adesione
al fondo deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della
presente scheda.
-
- 1.
DATI RELATIVI AL FONDO PENSIONE
-
- ARTIFOND
è il Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione individuale per
i lavoratori dipendenti del settore artigiano.
-
- E’
costituito in forma di associazione in data 15/07/1999.
-
- La
durata di ARTIFOND è a tempo indeterminato.
-
- Fonte
istitutiva di ARTIFOND è
l’accordo istitutivo intercategoriale, interconfederale dell’11
febbraio 1999, sottoscritto dalla Confartigianato, Confederazione Generale
Italiana dell’Artigianato, dalle Associazioni di mestiere della CNA,
AIRA, ANIM, ANPEC, Associazione Tessile abbigliamento, Associazione
podologica italiana, ASPEL, Associazione nazionale artigianato artistico,
Assomeccanica, Assopulizie, Federacconciatori, Federestetica, FIAAL, FITA,
FNALA, GRAFICA, ILMA, SATLA, SIAF, SNO, Trasporto persone, Associazione
sarti, dalla CNA, Confederazione nazionale dell’Artigianato e della
piccola e media impresa, dalla CASA, confederazione Autonoma sindacati
Artigiani, dalla CLAAI, Confederazione delle libere associazioni artigiane
italiane, dalle Federazioni di categoria della CGIL, FILCAMS-CGIL,
FILCEA-CGIL, FILLEA-CGIL, FILT-CGIL, FILTEA-CGIL, FIOM-CGIL, FLAI-CGIL,
SLC-CGIL, dalle Federazioni di categoria della CISL, FAT-CISL, FILCA-CISL,
FILTA-CISL, FIM-CISL, FISASCAT-CISL, FISTEL-CISL, FIT-CISL, FLERICA-CISL,
dalle Federazioni di categoria della UIL, FENEAL, UILA, UILCEM, UILM,
UILSIC, UILTA, UILTRASPORTI, UILTUCS, dalla CGIL, Confederazione Generale
Italiana del Lavoro, dalla CISL, Confederazione Italiana Sindacati dei
Lavoratori, dalla UIL, Unione Italiana del Lavoro.
-
- I
destinatari
di ARTIFOND sono i dipendenti delle imprese cui si applicano i contratti
collettivi sottoscritti dalle
rispettive organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
stipulanti l’accordo istitutivo del fondo pensione, nonché i dipendenti
delle imprese, aderenti alle associazioni artigiane firmatarie del
suddetto accordo, per le quali non sia previsto un fondo pensione dalla
contrattazione collettiva nazionale applicata all’impresa, ed i
dipendenti delle associazioni che costituiscono il Fondo, ove previsto, per
entrambe le ultime due tipologie di lavoratori, da delibere, regolamenti o
accordi specifici che rappresentino, ai sensi del Decreto, fonti
istitutive di fondi pensione complementari.
-
- Scopo.
Scopo
esclusivo di ARTIFOND è garantire agli associati prestazioni
pensionistiche complementari a quelle erogate dal sistema obbligatorio
pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura
previdenziale.
-
- Regime
del Fondo.
ARTIFOND è un fondo pensione a contribuzione definita.
-
- Organi
sociali del Fondo. Sono
organi sociali di ARTIFOND: l’Assemblea dei delegati, il Consiglio di
Amministrazione, il Presidente ed il Vice Presidente, il Collegio dei
Revisori Contabili.
-
- L’Assemblea
è inizialmente formata da 60 associati eletti dai lavoratori iscritti ad ARTIFOND
secondo le modalità stabilite nel Regolamento elettorale.
-
- Il
Consiglio di Amministrazione
è composto inizialmente da 12 membri, dei quali metà eletti
dall’assemblea e metà nominati dalla rappresentanza delle imprese.
- Il
Consiglio di Amministrazione corrispondente all’Assemblea di novanta
delegati è formato da 18 consiglieri.
-
- Il
Collegio dei Revisori contabili
è composto da quattro membri effettivi e due supplenti, ed è per una metà
eletto dall’assemblea e, per l’altra metà, designato dalle
associazioni artigiane.
-
- 2.
PRESTAZIONI
-
- ARTIFOND realizza
il suo scopo di erogare prestazioni pensionistiche ai dipendenti associati
operando in regime di contribuzione definita, con capitalizzazione dei
contributi e loro attribuzione in conti individuali.
-
- Prestazioni e beneficiari
-
- ARTIFOND
riconosce
agli aventi diritto prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità
a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di
lavoro.
-
- Il diritto alla prestazione
pensionistica di vecchiaia si consegue al compimento dell’età
pensionabile prevista nel regime pensionistico obbligatorio di
appartenenza, avendo maturato almeno dieci anni di partecipazione a
ARTIFOND.
-
- Il diritto alla prestazione
pensionistica di anzianità si consegue all’atto della cessazione
dell’attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo, con
una età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il
pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e, con
almeno 15 anni di partecipazione a ARTIFOND.
-
- Le prestazioni pensionistiche riconosciute
da ARTIFOND consistono in rendite vitalizie commisurate ai contributi
versati e capitalizzati, ai rendimenti realizzati dai soggetti gestori ed
all’età.
-
- ARTIFOND provvede all’erogazione delle
prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con
imprese assicurative che devono essere ancora individuate.
- Le convenzioni devono prevedere la clausola
di reversibilità delle prestazioni a favore dei soggetti previsti dalla
normativa vigente.
- Il lavoratore avente diritto può richiedere
la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica per un importo
massimo pari al 50% della prestazione stessa.
-
- Prestazioni
accessorie.
ARTIFOND, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto, provvede mediante la
stipula di convenzioni con imprese assicuratrici affinché gli aderenti od
i loro aventi causa possano beneficiare di prestazioni accessorie di
premorienza e invalidità. A queste ultime si accede nei casi di invalidità
totale e permanente che comportino la cessazione dell'attività
lavorativa.
- L'adesione
alle suddette prestazioni è facoltativa ed il relativo costo è
determinato in funzione dell'importo della prestazione scelto
dall'aderente, dell'età e del sesso di quest'ultimo.
-
- Anticipazioni.
Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo, l’iscritto può conseguire
un’anticipazione dei contributi accumulati per l’acquisto della prima
abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la
realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui
alle lettere a), b), c) e d) dell’art.31, comma 1, della legge 5 agosto
1978, n.457, relativamente alla prima casa di abitazione, ovvero per eventuali
spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche.
- Le
modalità di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da
disposizioni del Consiglio di Amministrazione.
- 3.
TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE
-
- Trasferimento a seguito di perdita dei
requisiti di partecipazione
-
- Qualora l’iscritto perda i requisiti per
la partecipazione ad ARTIFOND, può richiedere il trasferimento della
propria posizione individuale ad altro fondo pensione di origine
negoziale, cui abbia possibilità di accedere in relazione alla nuova
attività lavorativa ovvero – in mancanza di tale possibilità – ad un
altro fondo aperto. La richiesta di trasferimento può essere effettuata
in concomitanza della perdita dei requisiti.
-
- Trasferimento in costanza dei requisiti
di partecipazione
-
- Ancorché in costanza dei requisiti di
partecipazione ad ARTIFOND il lavoratore può richiedere il trasferimento
ad altro fondo pensione. Tale trasferimento non può aver luogo prima che siano trascorsi cinque anni di iscrizione ad ARTIFOND, a
decorrere dalla data di autorizzazione all’esercizio dell’attività da
parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
-
- Riscatto
-
- Il lavoratore associato che al momento della
perdita dei requisiti di partecipazione non abbia maturato il diritto alle
prestazioni pensionistiche, ha diritto al riscatto della propria posizione
individuale maturata presso ARTIFOND. La liquidazione dell’importo
spettante avviene entro sei mesi dalla richiesta.
-
- In caso di decesso del lavoratore associato
prima del pensionamento la posizione individuale dello stesso è
riscattata dal coniuge ovvero dai
figli ovvero, se già viventi a carico dell’iscritto, dai genitori. In
mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore
associato, la posizione resta acquisita ad ARTIFOND.
-
- 4.
CONTRIBUZIONI ED ALTRI ONERI
-
- Contribuzione.
La misura della contribuzione annua ad ARTIFOND è fissata, per tutti i
settori di cui all’accordo istitutivo con riferimento ai minimi
tabellari più contingenza, più EDR, in:
- 1% a carico del lavoratore
- 1% a carico dell’impresa
- 16% del TFR maturando
- 100% del TFR maturando per i lavoratori di
prima occupazione successiva al 28
aprile 1993
- I lavoratori di prima occupazione possono
optare per un versamento a loro carico pari al 2%
- Gli altri lavoratori potranno versare somme
superiori all’1% sulla base di
accordo sindacale da stipularsi tra
le parti istitutive di ARTIFOND.
- L’obbligo
della contribuzione a carico sia del dipendente sia dell’impresa, nonché
l’obbligo della destinazione delle quote di TFR ad ARTIFOND decorre dal
momento della sottoscrizione
della domanda di adesione. Nella fase di avvio del fondo, tale obbligo
diviene effettivo a partire dalla
data di autorizzazione all’esercizio dell’attività del fondo stesso.
- I contributi vengono accreditati nella
posizione individuale di pertinenza.
- L’aderente, previa comunicazione a
ARTIFOND, ha facoltà di sospendere la contribuzione proseguendo la
partecipazione al Fondo fatta salva
la facoltà di trasferimento o di riscatto.
-
- Quota
di iscrizione. La quota di iscrizione, da versare all’atto
dell’adesione è fissata in lire ventimila, di cui lire diecimila a
carico del lavoratore e diecimila a carico dell’impresa.
-
- 5.
REGIME DELLE SPESE DEL FONDO
-
- Per il suo funzionamento ARTIFOND sostiene
spese relative alla gestione amministrativa e all’investimento delle
risorse finanziarie. Tra le principali voci inerenti la gestione
amministrativa si rilevano quelle relative alla sede, alla struttura
organizzativa, ai beni strumentali, all’attività degli organi, alla
gestione amministrativa e tenuta dei conti individuali, alle attività
promozionali ed alle spese legali, notarili e per consulenze fiscali o
finanziarie.
- Per la copertura di tali spese ARTIFOND
provvede attraverso l’utilizzo della quota di iscrizione, di una quota
associativa annua, prelevata dall’ammontare del contributo annuo
versato, il cui importo è stabilito dal Consiglio di amministrazione in
sede di approvazione del bilancio preventivo, dagli interessi di mora
versati dalle imprese in caso di ritardato ed omesso versamento dei
contributi, delle quote una tantum versate dalle imprese come da apposito
accordo, e delle somme rivenienti
dall’acquisizione ad ARTIFOND delle posizioni individuali dei lavoratori
associati deceduti in assenza di eredi.
- Gravano inoltre direttamente sul patrimonio
di ARTIFOND gli oneri relativi all’investimento delle risorse
finanziarie, ivi compresi i servizi resi dalla banca depositaria.
-
- 6.
CRITERI DI IMPIEGO DELLE RISORSE
-
- Le
risorse accantonate nelle posizioni individuali degli aderenti vengono
gestite mediante convenzioni stipulate con i soggetti gestori di cui
all’art. 6, comma 1, del Decreto (banche, imprese assicuratrici, società
di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, società di gestione di
fondi comuni di investimento mobiliare), in conformità ai limiti ed alle
condizioni previsti dal Decreto stesso e dal D.M. Tesoro 703/96. La scelta
dei soggetti gestori, nel rispetto di quanto previsto all’art. 6, commi
4 e 4-bis, del Decreto e la stipula delle relative convenzioni spetta al
Consiglio di Amministrazione di ARTIFOND. I gestori delle risorse devono
ancora essere individuati.
-
- Linee
di investimento. ARTIFOND
prevede di adottare nella fase iniziale solamente la gestione monocomparto.
E’ fatto salvo il passaggio alla gestione pluricomparto entro la
scadenza del primo triennio di vita del Fondo, previa variazione dello
Statuto. Sulla adozione delle delibere di attivazione della gestione
pluricomparto, verranno adeguatamente informati gli associati, che
potranno optare secondo regole e modalità definite dal Consiglio di
amministrazione.
-
- Banca
depositaria.
Le risorse di ARTIFOND, affidate in gestione, sono depositate presso una
banca depositaria che ancora deve essere individuata.
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- 7.
INFORMAZIONI
-
- ARTIFOND
informerà, con apposita comunicazione, gli associati sull’andamento
della gestione complessiva del Fondo stesso e sugli aspetti relativi alla
loro posizione individuale, in conformità alle disposizioni della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione in materia di comunicazione
periodica agli iscritti.
-
- 8.
INIZIO DELL’ATTIVITA’
-
- Il
Consiglio di Amministrazione provvisorio, nominato dalle Associazioni
promotrici, è composto da diciotto membri ed ha facoltà di:
-
- -
gestire la fase
promozionale e di avvio del fondo;
-
- -
compiere
gli atti richiesti dalla Commissione di Vigilanza;
-
- -
disporre
l’adeguamento dello Statuto e del regolamento elettorale di ARTIFOND
anche sulla base di eventuali indicazioni provenienti dalla Commissione di
vigilanza sui fondi pensione e/o dai soggetti promotori.
- Di tali eventuali modifiche statutarie il
Consiglio di Amministrazione si impegna a diffondere
adeguate informazioni ai lavoratori. In
caso di modifiche significative delle regole di funzionamento di ARTIFOND,
intervenute nell’ambito del procedimento autorizzatorio, ai lavoratori
che hanno aderito prima del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività è riconosciuta la facoltà di recesso, da esercitarsi
entro 30 giorni dal ricevimento dello statuto e della scheda informativa
definitiva, che dovranno essere inviati da ARTIFOND a tutti gli associati;
-
- -
indire le
elezioni per l’insediamento della prima Assemblea dei delegati secondo
le procedure e le modalità stabilite dal regolamento di elezione non
appena raggiunta l’adesione di 10.000 aderenti.
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- Il
riconoscimento e l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
ARTIFOND verranno richiesti dal primo Consiglio di Amministrazione eletto,
non appena insediato.
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- Nella
fase transitoria il Collegio dei Revisori Contabili è costituito da due
revisori.
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- Requisiti,
poteri e funzioni degli organi transitori sono regolati secondo gli
orientamenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in
parziale deroga alle norme statutarie.
-
- L’effettiva
operatività di ARTIFOND è subordinata al rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività da parte della Commissione di vigilanza
sui fondi pensione.