Fondo pensione intercategoriale nazionale 

per i lavoratori dipendenti del settore artigiano

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Regolamento elettorale

 

  1 - Indizione delle elezioni
  2 - Elettorato attivi e passivo
  3 - Liste elettorali
  4 - Collegio elettorale
  5 - Schede elettorali
  6 - Modalità di votazione
  7 - Seggi elettorali territoriali
  8 - Voto per posta
  9 - Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati
10 - Validità delle elezioni
11 - Conteggio dei voti
12 - Attribuzione dei seggi ed individuazione degli eletti
13 - Controllo generale e conservazione della documentazione
14 - Sostituzione degli eletti a seguito di cessazione o decadenza dalla carica
15 - Commissione elettorale nazionale
16 - Norma transitoria
Elezione dei delegati in rappresentanza dei lavoratori per la costituzione o rinnovo dell'Assemblea
 
 
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei delegati, il Presidente del Fondo stabilisce la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei delegati, informando tutte le Organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo del 11 febbraio 1999 istitutivo del Fondo Pensione Complementare ARTIFOND.
 
Contestualmente il Presidente del Fondo provvede ad informare i lavoratori associati mediante comunicazione da affiggere in idonei spazi dell’azienda.
 
Ove il Presidente del Fondo non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale, le Organizzazioni sindacali stipulanti provvedono in sostituzione ed in tempo utile all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.
 
 
Hanno diritto di votare tutti i lavoratori associati a ARTIFOND la cui domanda di adesione sia pervenuta nei 90 giorni precedenti lo svolgimento delle elezioni, nel caso di insediamento della prima assemblea, ovvero che siano iscritti nel libro degli associati ad un mese dalla data di indizione delle elezioni per il rinnovo dell'assemblea.
 
Nei 15 giorni successivi alla indizione delle elezioni il Consiglio di Amministrazione trasmette alla Commissione elettorale nazionale di cui al successivo art. 15 gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al voto suddivisi per regione, provincia, comune e impresa.
 
Sono eleggibili i lavoratori soci di cui sopra.
 
 
 
All'elezione dei rappresentanti dei lavoratori in seno all'Assemblea concorrono:
 
l.        liste a carattere nazionale presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo dell’ 11 febbraio 1999 istitutivo del Fondo;
2.       liste sottoscritte da almeno il 10% dei lavoratori associati.
 
Le liste devono contenere l'indicazione delle Organizzazioni sindacali promotrici ed i nominativi dei candidati proposti.
 
Accanto ai nominativi dei candidati devono essere indicati i seguenti elementi: impresa presso la quale il candidato lavora o dalla quale dipende, data di nascita, qualifica contrattuale.
 
Ciascun candidato non può figurare in più di una lista concorrente.
 
I componenti la Commissione elettorale nazionale di cui al successivo art. 15 non sono candidabili.
 
Ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati pari al numero dei rappresentanti da eleggere e per ogni singolo candidato dovrà essere presentato il supplente per la sostituzione in caso di cessazione o decadenza.
 
Le liste sono presentate alla Commissione elettorale nazionale di cui al successivo art. 15 almeno due mesi prima della data fissata per le elezioni.
 
Le liste devono rimanere esposte in luoghi visibili ed accessibili a tutti presso tutte le imprese, i cui  lavoratori sono associati a ARTIFOND, almeno nei 15 giorni precedenti le elezioni.
 
 
Le elezioni si svolgono sulla base di un collegio unico nazionale.
 
 
La votazione avviene a mezzo di scheda predisposta e fornita dalla Commissione elettorale nazionale di cui all’art. 15.
 
La scheda comprende tutte le liste regolarmente presentate con la specificazione, in testa a ciascuna lista, del gruppo sottoscrittore o delle Organizzazioni sindacali promotrici.
 
Le schede, già firmate da almeno un componente la Commissione elettorale nazionale, devono essere controfirmate da almeno un componente il seggio elettorale territoriale.
 
 
La commissione elettorale nazionale invierà ai lavoratori aventi diritto al voto la scheda elettorale contenente tutte le liste regolarmente presentate.
 
La commissione elettorale nazionale fornirà alle sezioni regionali e/o alla rappresentanza sindacale unitaria, laddove presente, copia dell'elenco dei lavoratori aventi diritto al voto.
 
Le operazioni di voto dovranno concludersi entro 3 giorni lavorativi successivi alla data delle elezioni.
 
La restituzione della scheda contenente il voto espresso sarà effettuata mediante busta chiusa e anonima da riconsegnare ai seggi territoriali o inviata per posta a ARTIFOND, secondo le indicazioni della Commissione elettorale nazionale di cui all’art. 15.
Nel caso di riconsegna della scheda presso i seggi elettorali territoriali, il lavoratore apporrà la propria firma sull'apposito elenco, che certificherà l'avvenuta votazione.
 
In caso di smarrimento della scheda elettorale, il duplicato potrà essere richiesto alla Commissione elettorale nazionale anche per il tramite delle sezioni regionali di riferimento e la votazione potrà avvenire solo per posta.
 
 
I seggi elettorali territoriali sono costituiti di comune intesa tra la commissione elettorale nazionale e le sezioni regionali.
 
Ciascun seggio è composto da tre rappresentanti per ogni lista designati dalla relativa Organizzazione sindacale e dal gruppo sottoscrittore, e da un rappresentante delle imprese con funzioni di segretario del seggio. Il Presidente del seggio è scelto tra i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali.  Il seggio è validamente costituito quando vi sia almeno un rappresentante delle liste dei candidati.
 
La designazione dei componenti, da effettuare almeno 10 giorni prima dell'inizio delle votazioni, non può ricadere su un nominativo contenuto nelle liste dei candidati per le elezioni.
 
I componenti del seggio stabiliscono gli orari di apertura del seggio stesso e provvedono ad informare i lavoratori mediante avviso delle elezioni da affiggere in  luoghi accessibili a tutti presso le imprese, contenente le modalità di svolgimento.
 
 
La commissione elettorale nazionale, in tempo utile per la data fissata per le elezioni, fornirà ai lavoratori interessati la scheda elettorale, una per ogni elettore, corredata di relativa busta appositamente predisposta dalla stessa.
 
Il lavoratore interessato, dopo aver proceduto al voto, provvederà ad inviare personalmente l'apposita busta contenente la scheda votata.
 
La Commissione elettorale nazionale considererà utili ai fini dell'elezione dei rappresentanti dei lavoratori tutte le schede pervenute entro il 30° giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto.
 
Lo scrutinio dei voti pervenuti per posta sarà eseguito dalla Commissione elettorale nazionale.
 
 
Ultimate le operazioni di voto, i componenti il seggio elettorale territoriale procedono allo scrutinio delle schede e redigono il verbale relativo allo svolgimento delle operazioni elettorali utilizzando il modello predisposto dalla Commissione elettorale nazionale.
 
In ogni caso, devono essere annotati:
 
n.° degli associati aventi diritto al voto;
n.° degli associati che hanno esercitato il diritto di voto;
n.° delle schede da utilizzare per le operazioni di voto ricevute dalla commissione elettorale;
n.° di voti attribuito a ciascuna lista;
n.° delle schede nulle;
n.° delle schede bianche;
n.° delle schede contestate e, con riferimento a ciascuna, il motivo della contestazione;
n.° delle schede rimaste inutilizzate.
 
Effettuato lo scrutinio e terminata la compilazione del verbale, che deve essere sottoscritto dai componenti  il seggio elettorale, il Presidente del seggio provvede ad inviare alla commissione elettorale, in plico chiuso e sigillato, tutta la documentazione relativa alle operazioni elettorali avendo cura di conservare in buste chiuse e distinte rispettivamente, le schede valide, le schede nulle, le schede bianche, le schede contestate e le schede rimaste inutilizzate.
 
 
Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento, sono valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente preso parte al voto.
 
L’associato esprime il proprio voto mediante apposizione del segno “x”  nel riquadro relativo alla intestazione della lista.
 
Non è ammesso il voto di preferenza.
 
Il voto è da considerarsi nullo:
 
- se l’elettore abbia apposto il segno "x" nei riquadri relativi all'intestazione di più liste concorrenti;
 
- se l’elettore abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione di una lista e abbia apposto un segno accanto al nome di un candidato inserito in una lista concorrente;
 
- se l’elettore, non avendo apposto il segno "x” nel riquadro relativo all'intestazione della lista,    abbia apposto un segno accanto al nome di due o più candidati presenti nell’elenco di liste concorrenti;
 
- se l’elettore non abbia apposto alcun segno sulla scheda (scheda bianca).
Il voto è da considerarsi valido:
1.     quando l'elettore abbia apposto il segno “x” nel riquadro relativo all'intestazione di una lista ed abbia espresso la propria preferenza a favore di uno o più candidati presenti all'interno della medesima lista a favore della quale ha votato; in questo caso si procede all'attribuzione del solo voto di lista;
2.     quando l'elettore non abbia apposto il segno "x” nel riquadro relativo all'intestazione di alcuna lista ma abbia apposto un segno accanto al nome di uno o più candidati presenti all'interno della medesima lista: in questo caso si procede all'attribuzione del solo voto di lista.
 
 
La Commissione elettorale nazionale, sulla base della documentazione pervenuta da ciascun seggio territoriale e dei voti giunti per posta, procede alla attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed alla individuazione dei candidati eletti nell'ambito di ciascuna lista.
 
I seggi sono attribuiti alle liste secondo il sistema proporzionale.
A tal fine si applicano le seguenti regole:
l.     si calcola la percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista dividendo il numero di voti validi ottenuti da ciascuna lista per il numero di voti validi complessivamente espressi su base nazionale;
2.    sì divide il numero dei delegati in Assemblea fra le liste concorrenti che abbiano ottenuto voti validi in proporzione alla percentuale di voti validi ottenuti da ciascuna di esse;
3.    qualora, per effetto della distribuzione percentuale, uno o più delegati non siano stati attribuiti ad alcuna lista si procede all'attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto il più elevato "resto".
 
Qualora dall'esame dei verbali emergano irregolarità tali da incidere sulla ripartizione dei seggi fra le diverse liste concorrenti, la Commissione elettorale nazionale, assunte le informazioni del caso e richiesti i chiarimenti necessari al Presidente del seggio o dei seggi elettorali interessati, procede alla conseguente rettifica dei risultati.
 
Successivamente all'attribuzione dei seggi alle liste, la Commissione elettorale nazionale procede alla individuazione dei candidati che, nell'ambito di ciascuna lista, risultano eletti.
Terminate le operazioni di cui sopra, la Commissione elettorale nazionale provvede a proclamare i risultati complessivi.
 
 
La Commissione elettorale nazionale trasmette al Presidente del Fondo tutta la documentazione relativa al procedimento elettorale entro i 5 giorni successivi alla verifica dei risultati.
 
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, nei 60 giorni successivi all’invio del verbale da parte della Commissione elettorale nazionale, esamina il contenuto del verbale stesso al fine di verificare la coerenza e la congruità dei dati in esso riportati.  Qualora ritenga la sussistenza di gravi irregolarità, ne chiede conto alla Commissione elettorale nazionale stessa.
 
Il Consiglio di Amministrazione conserva le schede elettorali per il periodo di un anno decorrente dalla data di svolgimento delle elezioni.
 
I verbali relativi alle operazioni di voto e di scrutinio sono conservati, a cura del Consiglio di Amministrazione, per tutta la durata del mandato dell'Assemblea alla cui elezione si riferiscono.
 
 
Qualora un eletto in seno all'Assemblea dei delegati cessi o decada dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato, si procede alla sua sostituzione con il rispettivo supplente come indicato nella lista.
 
 
All'atto dell'indizione delle elezioni viene insediata una Commissione elettorale nazionale composta da un rappresentante per ciascuna parte istitutiva di ARTIFOND ed un rappresentante per ogni Organizzazione presentatrice di lista, non ricompresa tra le parti istitutive.
La Commissione elettorale nomina al suo interno il Presidente.
I candidati di lista non possono far parte della Commissione elettorale.
 
Il Presidente di ARTIFOND trasmette alla Commissione elettorale nazionale gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al voto suddivisi per imprese, comune, provincia, regione.
 
La Commissione svolge le seguenti attività :
1.    verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione delle liste;
2.            valuta la opportunità di inviare a ciascuna impresa gli elenchi dei lavoratori associati ad ARTIFOND da essa dipendenti  aventi diritto al voto;
3.            predispone la scheda elettorale;
4.    invia agli iscritti ad ARTIFOND la scheda per l'elezione e le relative istruzioni per le votazioni;
5.    invia alle sezioni regionali ed alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo dell’ 11 febbraio 1999 istitutivo di ARTIFOND gli elenchi dei lavoratori associati a ARTIFOND suddivisi per impresa, comune, provincia e regione;
6.    invia a ciascun seggio elettorale territoriale un numero congruo di schede da utilizzare per le operazioni di voto avuto riguardo al numero dei lavoratori aventi diritto;
7.    predispone il modello di verbale da compilare presso ciascun seggio elettorale;
8.    impartisce istruzioni sulle modalità di svolgimento delle operazioni di voto e delle operazioni di scrutinio,
9.    riceve da ciascun seggio elettorale territoriale i verbali di votazione, le schede utilizzate e quelle non utilizzate;
10.   proclama i risultati delle elezioni con atto da portare a conoscenza di tutti gli interessati mediante affissione in locali accessibili a tutti presso tutte le imprese coinvolte
11.   invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio di cui sia in possesso al Consiglio di Amministrazione di ARTIFOND, che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei delegati.
 
La Commissione cessa con la proclamazione dei risultati e la loro comunicazione agli organi di ARTIFOND, alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo dell’ 11 febbraio 1999 istitutivo di ARTIFOND ed ai gruppi sottoscrittori delle liste.
 
 
Per la elezione della prima Assemblea di ARTIFOND la procedura elettorale è attivata dal Consiglio di Amministrazione provvisorio al raggiungimento di 10.000 iscritti ad ARTIFOND.
 
Le elezioni si svolgeranno entro 90 giorni dalla loro indizione