Almeno
tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei
delegati, il Presidente del Fondo stabilisce la data di svolgimento delle
elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei delegati, informando tutte le
Organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo del 11 febbraio 1999
istitutivo del Fondo Pensione Complementare ARTIFOND.
Contestualmente
il Presidente del Fondo provvede ad informare i lavoratori associati
mediante comunicazione da affiggere in idonei spazi dell’azienda.
Ove
il Presidente del Fondo non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare
la procedura elettorale, le Organizzazioni sindacali stipulanti provvedono
in sostituzione ed in tempo utile all'indizione delle elezioni ed ai
relativi adempimenti.
Hanno
diritto di votare tutti i lavoratori associati a ARTIFOND la cui domanda di
adesione sia pervenuta nei 90 giorni precedenti lo svolgimento delle
elezioni, nel caso di insediamento della prima assemblea, ovvero che siano
iscritti nel libro degli associati ad un mese dalla data di indizione delle
elezioni per il rinnovo dell'assemblea.
Nei
15 giorni successivi alla indizione delle elezioni il Consiglio di
Amministrazione trasmette alla Commissione elettorale nazionale di cui al
successivo art. 15 gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al voto
suddivisi per regione, provincia, comune e impresa.
Sono
eleggibili i lavoratori soci di cui sopra.
All'elezione
dei rappresentanti dei lavoratori in seno all'Assemblea concorrono:
l.
liste a carattere nazionale presentate, congiuntamente o
disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo dell’
11 febbraio 1999 istitutivo del Fondo;
2.
liste sottoscritte da almeno il 10% dei lavoratori associati.
Le
liste devono contenere l'indicazione delle Organizzazioni sindacali
promotrici ed i nominativi dei candidati proposti.
Accanto
ai nominativi dei candidati devono essere indicati i seguenti elementi:
impresa presso la quale il candidato lavora o dalla quale dipende, data di
nascita, qualifica contrattuale.
Ciascun
candidato non può figurare in più di una lista concorrente.
I
componenti la Commissione elettorale nazionale di cui al successivo art. 15
non sono candidabili.
Ciascuna
lista dovrà contenere un numero di candidati pari al numero dei
rappresentanti da eleggere e per ogni singolo candidato dovrà essere
presentato il supplente per la sostituzione in caso di cessazione o
decadenza.
Le
liste sono presentate alla Commissione elettorale nazionale di cui al
successivo art. 15 almeno due mesi prima della data fissata per le elezioni.
Le
liste devono rimanere esposte in luoghi visibili ed accessibili a tutti
presso tutte le imprese, i cui lavoratori
sono associati a ARTIFOND, almeno nei 15 giorni precedenti le elezioni.
Le
elezioni si svolgono sulla base di un collegio unico nazionale.
La
votazione avviene a mezzo di scheda predisposta e fornita dalla Commissione
elettorale nazionale di cui all’art. 15.
La
scheda comprende tutte le liste regolarmente presentate con la
specificazione, in testa a ciascuna lista, del gruppo sottoscrittore o delle
Organizzazioni sindacali promotrici.
Le
schede, già firmate da almeno un componente la Commissione elettorale
nazionale, devono essere controfirmate da almeno un componente il seggio
elettorale territoriale.
La
commissione elettorale nazionale invierà ai lavoratori aventi diritto al
voto la scheda elettorale contenente tutte le liste regolarmente presentate.
La
commissione elettorale nazionale fornirà alle sezioni regionali e/o alla
rappresentanza sindacale unitaria, laddove presente, copia dell'elenco dei
lavoratori aventi diritto al voto.
Le
operazioni di voto dovranno concludersi entro 3 giorni lavorativi successivi
alla data delle elezioni.
La
restituzione della scheda contenente il voto espresso sarà effettuata
mediante busta chiusa e anonima da riconsegnare ai seggi territoriali o
inviata per posta a ARTIFOND, secondo le indicazioni della Commissione
elettorale nazionale di cui all’art. 15.
Nel
caso di riconsegna della scheda presso i seggi elettorali territoriali, il
lavoratore apporrà la propria firma sull'apposito elenco, che certificherà
l'avvenuta votazione.
In
caso di smarrimento della scheda elettorale, il duplicato potrà essere
richiesto alla Commissione elettorale nazionale anche per il tramite delle
sezioni regionali di riferimento e la votazione potrà avvenire solo per
posta.
I
seggi elettorali territoriali sono costituiti di comune intesa tra la
commissione elettorale nazionale e le sezioni regionali.
Ciascun
seggio è composto da tre rappresentanti per ogni lista designati dalla
relativa Organizzazione sindacale e dal gruppo sottoscrittore, e da un
rappresentante delle imprese con funzioni di segretario del seggio. Il
Presidente del seggio è scelto tra i rappresentanti delle Organizzazioni
sindacali. Il seggio è
validamente costituito quando vi sia almeno un rappresentante delle liste
dei candidati.
La
designazione dei componenti, da effettuare almeno 10 giorni prima
dell'inizio delle votazioni, non può ricadere su un nominativo contenuto
nelle liste dei candidati per le elezioni.
I
componenti del seggio stabiliscono gli orari di apertura del seggio stesso e
provvedono ad informare i lavoratori mediante avviso delle elezioni da
affiggere in luoghi accessibili
a tutti presso le imprese, contenente le modalità di svolgimento.
La
commissione elettorale nazionale, in tempo utile per la data fissata per le
elezioni, fornirà ai lavoratori interessati la scheda elettorale, una per
ogni elettore, corredata di relativa busta appositamente predisposta dalla
stessa.
Il
lavoratore interessato, dopo aver proceduto al voto, provvederà ad inviare
personalmente l'apposita busta contenente la scheda votata.
La
Commissione elettorale nazionale considererà utili ai fini dell'elezione
dei rappresentanti dei lavoratori tutte le schede pervenute entro il 30°
giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto.
Lo
scrutinio dei voti pervenuti per posta sarà eseguito dalla Commissione
elettorale nazionale.
Ultimate
le operazioni di voto, i componenti il seggio elettorale territoriale
procedono allo scrutinio delle schede e redigono il verbale relativo allo
svolgimento delle operazioni elettorali utilizzando il modello predisposto
dalla Commissione elettorale nazionale.
In
ogni caso, devono essere annotati:
n.°
degli associati aventi diritto al voto;
n.°
degli associati che hanno esercitato il diritto di voto;
n.°
delle schede da utilizzare per le operazioni di voto ricevute dalla
commissione elettorale;
n.°
di voti attribuito a ciascuna lista;
n.°
delle schede nulle;
n.°
delle schede bianche;
n.°
delle schede contestate e, con riferimento a ciascuna, il motivo della
contestazione;
n.°
delle schede rimaste inutilizzate.
Effettuato
lo scrutinio e terminata la compilazione del verbale, che deve essere
sottoscritto dai componenti il
seggio elettorale, il Presidente del seggio provvede ad inviare alla
commissione elettorale, in plico chiuso e sigillato, tutta la documentazione
relativa alle operazioni elettorali avendo cura di conservare in buste
chiuse e distinte rispettivamente, le schede valide, le schede nulle, le
schede bianche, le schede contestate e le schede rimaste inutilizzate.
Le
elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento,
sono valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha
effettivamente preso parte al voto.
L’associato
esprime il proprio voto mediante apposizione del segno “x” nel riquadro relativo alla intestazione della lista.
Non
è ammesso il voto di preferenza.
Il
voto è da considerarsi nullo:
-
se l’elettore abbia apposto il segno "x" nei riquadri relativi
all'intestazione di più liste concorrenti;
-
se l’elettore abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo
all'intestazione di una lista e abbia apposto un segno accanto al nome di un
candidato inserito in una lista concorrente;
-
se l’elettore, non avendo apposto il segno "x” nel riquadro
relativo all'intestazione della lista,
abbia apposto un segno accanto al nome di due o più candidati
presenti nell’elenco di liste concorrenti;
-
se l’elettore non abbia apposto alcun segno sulla scheda (scheda bianca).
Il
voto è da considerarsi valido:
1.
quando l'elettore abbia apposto il segno “x” nel riquadro
relativo all'intestazione di una lista ed abbia espresso la propria
preferenza a favore di uno o più candidati presenti all'interno della
medesima lista a favore della quale ha votato; in questo caso si procede
all'attribuzione del solo voto di lista;
2.
quando l'elettore non abbia apposto il segno "x” nel riquadro
relativo all'intestazione di alcuna lista ma abbia apposto un segno accanto
al nome di uno o più candidati presenti all'interno della medesima lista:
in questo caso si procede all'attribuzione del solo voto di lista.
La
Commissione elettorale nazionale, sulla base della documentazione pervenuta
da ciascun seggio territoriale e dei voti giunti per posta, procede alla
attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed alla individuazione dei
candidati eletti nell'ambito di ciascuna lista.
I
seggi sono attribuiti alle liste secondo il sistema proporzionale.
A
tal fine si applicano le seguenti regole:
l.
si calcola la percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista
dividendo il numero di voti validi ottenuti da ciascuna lista per il numero
di voti validi complessivamente espressi su base nazionale;
2.
sì divide il numero dei delegati in Assemblea fra le liste
concorrenti che abbiano ottenuto voti validi in proporzione alla percentuale
di voti validi ottenuti da ciascuna di esse;
3.
qualora, per effetto della distribuzione percentuale, uno o più
delegati non siano stati attribuiti ad alcuna lista si procede
all'attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto il più elevato
"resto".
Qualora
dall'esame dei verbali emergano irregolarità tali da incidere sulla
ripartizione dei seggi fra le diverse liste concorrenti, la Commissione
elettorale nazionale, assunte le informazioni del caso e richiesti i
chiarimenti necessari al Presidente del seggio o dei seggi elettorali
interessati, procede alla conseguente rettifica dei risultati.
Successivamente
all'attribuzione dei seggi alle liste, la Commissione elettorale nazionale
procede alla individuazione dei candidati che, nell'ambito di ciascuna
lista, risultano eletti.
Terminate
le operazioni di cui sopra, la Commissione elettorale nazionale provvede a
proclamare i risultati complessivi.
La
Commissione elettorale nazionale trasmette al Presidente del Fondo tutta la
documentazione relativa al procedimento elettorale entro i 5 giorni
successivi alla verifica dei risultati.
Il
Consiglio di Amministrazione del Fondo, nei 60 giorni successivi all’invio
del verbale da parte della Commissione elettorale nazionale, esamina il
contenuto del verbale stesso al fine di verificare la coerenza e la congruità
dei dati in esso riportati. Qualora
ritenga la sussistenza di gravi irregolarità, ne chiede conto alla
Commissione elettorale nazionale stessa.
Il
Consiglio di Amministrazione conserva le schede elettorali per il periodo di
un anno decorrente dalla data di svolgimento delle elezioni.
I
verbali relativi alle operazioni di voto e di scrutinio sono conservati, a
cura del Consiglio di Amministrazione, per tutta la durata del mandato
dell'Assemblea alla cui elezione si riferiscono.
Qualora
un eletto in seno all'Assemblea dei delegati cessi o decada dalla carica per
qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato, si procede alla
sua sostituzione con il rispettivo supplente come indicato nella lista.
All'atto
dell'indizione delle elezioni viene insediata una Commissione elettorale
nazionale composta da un rappresentante per ciascuna parte istitutiva di
ARTIFOND ed un rappresentante per ogni Organizzazione presentatrice di
lista, non ricompresa tra le parti istitutive.
La
Commissione elettorale nomina al suo interno il Presidente.
I
candidati di lista non possono far parte della Commissione elettorale.
Il
Presidente di ARTIFOND trasmette alla Commissione elettorale nazionale gli
elenchi dei lavoratori aventi diritto al voto suddivisi per imprese, comune,
provincia, regione.
La
Commissione svolge le seguenti attività :
1.
verifica il rispetto delle
condizioni stabilite per la presentazione delle liste;
2.
valuta la
opportunità di inviare a ciascuna impresa gli elenchi dei lavoratori
associati ad ARTIFOND da essa dipendenti
aventi diritto al voto;
3.
predispone
la scheda elettorale;
4.
invia agli iscritti ad ARTIFOND la scheda per l'elezione e le
relative istruzioni per le votazioni;
5.
invia alle sezioni regionali ed alle Organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo dell’ 11 febbraio 1999 istitutivo di ARTIFOND gli
elenchi dei lavoratori associati a ARTIFOND suddivisi per impresa, comune,
provincia e regione;
6.
invia a ciascun seggio elettorale territoriale un numero congruo di
schede da utilizzare per le operazioni di voto avuto riguardo al numero dei
lavoratori aventi diritto;
7.
predispone il modello di verbale da compilare presso ciascun seggio
elettorale;
8.
impartisce istruzioni sulle modalità di svolgimento delle operazioni
di voto e delle operazioni di scrutinio,
9.
riceve da ciascun seggio elettorale territoriale i verbali di
votazione, le schede utilizzate e quelle non utilizzate;
10.
proclama i risultati delle elezioni con atto da portare a conoscenza
di tutti gli interessati mediante affissione in locali accessibili a tutti
presso tutte le imprese coinvolte
11.
invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di
scrutinio di cui sia in possesso al Consiglio di Amministrazione di ARTIFOND,
che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei delegati.
La
Commissione cessa con la proclamazione dei risultati e la loro comunicazione
agli organi di ARTIFOND, alle Organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo dell’ 11 febbraio 1999 istitutivo di ARTIFOND ed ai gruppi
sottoscrittori delle liste.
Per
la elezione della prima Assemblea di ARTIFOND la procedura elettorale è
attivata dal Consiglio di Amministrazione provvisorio al raggiungimento di
10.000 iscritti ad ARTIFOND.
Le
elezioni si svolgeranno entro 90 giorni dalla loro indizione
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