Fondo pensione intercategoriale nazionale 

per i lavoratori dipendenti del settore artigiano

 

Frequently Asked Questions

Risposte a domande frequenti


 

Generalità sul Fondo

 

CHE COS’È UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE?

Un Fondo Pensione Complementare è un’associazione, senza scopo di lucro, istituita per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale in aggiunta (e non in sostituzione) a quello erogato dal sistema obbligatorio pubblico, nelle due forme alternative:

·         di pensione vitalizia;

·         di capitale in unica soluzione (max. 50%) più pensione vitalizia.

 

CHE COSA SIGNIFICA FONDO PENSIONE A “CONTRIBUZIONE DEFINITA”?

“Contribuzione definita” significa che l’ammontare dei contributi da versare al Fondo è predeterminato; generalmente esso è fissato in misura percentuale rispetto alla retribuzione; tale misura è stabilita in sede di Accordi Collettivi ed è differenziata in funzione del settore di appartenenza. Il vantaggio per il lavoratore sta nel fatto che sin dalla adesione, e in ogni momento della sua appartenenza al Fondo, egli può conoscere esattamente l’entità della contribuzione a proprio carico (cui si aggiunge quella, pure predeterminata, a carico dell’azienda e quella derivante dalla quota di TFR destinata al Fondo).

 

CHE COSA SIGNIFICA FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE “NEGOZIALE”?

Con questo termine si indicano i fondi pensione istituiti mediante la contrattazione collettiva.

 

CHE COSA SIGNIFICA FONDO PENSIONE A “CAPITALIZZAZIONE INDIVIDUALE”?

La prestazione erogata da ARTIFOND dipende, in conformità alla legge, dal valore della “posizione individuale” di ciascun lavoratore associato; tale posizione è costituita dal complesso della contribuzione versata al Fondo e dai rendimenti realizzati, al netto delle spese. La prestazione del Fondo complementare quindi non è determinabile in via preventiva.

 

QUAL’È LA FINALITÀ DI ARTIFOND?

Finalità di ARTIFOND è garantire ai lavoratori associati prestazioni pensionistiche complementari a quelle erogate dal sistema obbligatorio pubblico. ARTIFOND, pertanto, non ha scopo di lucro; tutti i proventi della gestione finanziaria del patrimonio del Fondo (al netto dei costi) sono infatti accreditati alle posizioni individuali dei soci lavoratori.

 

COSA S’INTENDE PER POSIZIONE INDIVIDUALE?

Si intende l’equivalente di un “conto corrente personale”, che viene aperto presso il Fondo all’atto dell’adesione. Su di esso è depositato il capitale risultante dall’insieme dei contributi individuali (quote datore, lavoratore e TFR) e dei rendimenti prodotti dalla gestione finanziaria del patrimonio del Fondo.

 

Adesioni e Recessi

PERCHE’ ADERIRE A ARTIFOND ?

Perché aderendo a ARTIFOND ogni lavoratore, con i versamenti mensili fatti dall'azienda a suo nome, si costituisce una pensione aggiuntiva a quella pubblica, usufruendo di tutte le agevolazioni previste dalla legge.

 

I LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE HANNO CONVENIENZA AD ISCRIVERSI AD ARTIFOND?

Tutti i lavoratori hanno convenienza ad iscriversi a ARTIFOND in quanto solo così possono usufruire del contributo dell’azienda e dei vantaggi fiscali. Il lavoratore che avrà maturato i requisiti per aver diritto alla pensione obbligatoria senza aver raggiunto il numero di anni di adesione al Fondo necessario per ottenere la pensione complementare, avrà in ogni caso diritto a ricevere dal Fondo la liquidazione in capitale dell’intera sua posizione risultante dal “conto personale” e quindi di tutte le contribuzioni versate dall’azienda e dal lavoratore, della quota di TFR e delle rivalutazioni.

 

CHI PUÒ ADERIRE A ARTIFOND?

ARTIFOND è riservato ai lavoratori delle aziende del settore artigianato appartenenti a tutte le categorie contrattuali con esclusione dell’edilizia. Al fondo possono aderire anche i dipendenti delle associazioni che hanno istituito il fondo.

 

I LAVORATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO O CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO O GLI APPRENDISTI POSSONO ADERIRE AL FONDO?

Si. Ad ARTIFOND possono aderire tutti i lavoratori ai quali viene applicato un CCNL del settore artigianato (con esclusione dell’edilizia), indipendentemente dalla tipologia di contratto: a tempo determinato, part-time, formazione lavoro, apprendistato ecc.

 

UN LAVORATORE CHE HA SOTTOSCRITTO UNA POLIZZA VITA PUO' ADERIRE AL FONDO?

SI.
L’adesione ad ARTIFOND è totalmente svincolata da qualsiasi altra forma di risparmio a fini previdenziali; sotto il profilo fiscale, il lavoratore che aderisce ad ARTIFOND gode:

1.      del beneficio della deducibilità dal reddito dei contributi versati al Fondo (nell’ambito dei limiti previsti dalla legge);

2.      del beneficio della detraibilità dalle imposte sul reddito dei premi pagati su eventuali sue polizze di

assicurazione sulla vita (o infortuni).

 

SE UN LAVORATORE HA GIA’ UNA POSIZIONE ASSICURATIVA INDIVIDUALE, I VANTAGGI FISCALI RELATIVI AI VERSAMENTI AD ARTIFOND E ALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE SONO CUMULABILI?

Si, i versamenti ad ARTIFOND sono esenti dall’IRPEF in quanto diminuiscono l’imponibile fiscale. Infatti il lavoratore può portare le contribuzioni pagate alle forme pensionistiche complementari ed individuali in deduzione dall’imponibile fiscale, entro i limiti del 12% del reddito e fino ad un massimo di lit. 10.000.000.

 

SE IL LAVORATORE NON RICEVE LA DOCUMENTAZIONE PER ISCRIVERSI A ARTIFOND, A CHI SI DEVE RIVOLGERE?

Il lavoratore potrà rivolgersi: all’azienda, ai sindacati, agli enti bilaterali territoriali, ai patronati delle associazioni delle imprese artigiane e dei sindacati, alle sezioni regionali o interregionali del fondo, ai consulenti del lavoro, oppure al sito Internet del fondo.

 

COSA S’INTENDE PER LAVORATORI ISCRITTI DOPO IL 28/4/93?

Si tratta di tutti i lavoratori che hanno iniziato il primo rapporto di lavoro successivamente alla data del 28/04/1993 ovvero che hanno aperto la propria posizione previdenziale obbligatoria pubblica dopo tale data.

 

AI FINI DELLA CONTRIBUZIONE AD ARTIFOND CHE DIFFERENZA C’È TRA UN LAVORATORE DI “PRIMA OCCUPAZIONE FINO AL 28 APRILE 1993”, RISPETTO AD UNO DI “PRIMA OCCUPAZIONE SUCCESSIVA AL 28 APRILE 1993”?

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 che aderiscano ad un Fondo Pensione Complementare è prevista, dalla legge, l’integrale destinazione al Fondo stesso del TFR maturando (ovvero gli accantonamenti successivi alla sua adesione al Fondo).

 

NEI CASI PARTICOLARI (MATERNITA', CIG ECC.) COME PROSEGUE IL RAPPORTO CON IL FONDO?

Il lavoratore rimane associato al Fondo. Le contribuzioni, nei casi di sospensione dell’attività lavorativa per qualunque ragione (malattia, maternità, CIG, ecc.), sono costituite dalla quota TFR, dalla quota azienda e dalla quota dipendenti. La quota TFR va calcolata sul “maturato”, indipendentemente dalle prestazioni lavorative effettuate. La quota a carico dell’azienda e la quota a carico del lavoratore vanno invece calcolate sullo stipendio effettivamente percepito nel periodo in cui si verifica l’evento in questione.

 

IN CASO DI LAVORATORE CHE DEVE PRESTARE SERVIZIO DI LEVA COSA SUCCEDE?

Il lavoratore resta iscritto al Fondo, anche se non vi è contribuzione né maturazione del TFR.

 

NEL PERIODO DI SOSPENSIONE (ASPETTATIVA, PERMESSI) DEL RAPPORTO DI LAVORO, CHE COSA SUCCEDE AL CAPITALE?

Il capitale accumulato presso ARTIFOND continua ad essere gestito e ad essere addebitato di spese.

 

IN CASO DI MOBILITA' DEL LAVORATORE COSA SUCCEDE?

Poiché la mobilità prevede l’interruzione del rapporto di lavoro, cessano i requisiti di partecipazione al Fondo.

 

IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER MOTIVI DIVERSI DAL PENSIONAMENTO (ES. DIMISSIONI, LICENZIAMENTO) COSA SUCCEDE?

In questi casi cessano i requisiti di partecipazione al Fondo.

 

IN CASO DI CESSAZIONE COSA SUCCEDE AL CAPITALE VERSATO ED AGLI INTERESSI MATURATI PRESSO ARTIFOND?

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo (escluso il pensionamento), il lavoratore può operare sul capitale maturato tre scelte:

·         Richiedere la liquidazione in capitale dell’intero ammontare (RISCATTO)

·         Trasferirlo presso un altro Fondo Pensione Complementare in relazione alla nuova attività (TRASFERIMENTO)

·         Lasciarlo in gestione ad ARTIFOND, senza ulteriori contribuzioni (POSIZIONE SILENTE). Le spese saranno comunque addebitate alla posizione individuale.

 

SE UN LAVORATORE, PUR AVENDO CESSATO IL RAPPORTO DI LAVORO, MANTIENE LA SUA POSIZIONE NEL FONDO, PUO' CONTINUARE A CONTRIBUIRE INDIVIDUALMENTE?

No. Non è possibile, poiché la contribuzione è disciplinata da obbligo contrattuale.

 

IL LAVORATORE PUO' AVERE UN ANTICIPO DAL FONDO SULLE QUOTE DI TFR VERSATE?

La possibilità di richiedere ed ottenere anticipazioni nel caso del fondo pensione è più agevole. Dopo otto anni d’iscrizione al fondo pensione , il lavoratore ha diritto a richiedere un anticipo su tutto quanto (quota azienda, quota lavoratore e TFR) versato al fondo per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli, ristrutturazioni, per spese sanitarie. In questo caso è possibile reintegrare le somme prelevate, nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto di ARTIFOND.

Rimane altresì intatto, il diritto di richiedere l’anticipo per la quota di TFR gestito dall’azienda , secondo la disciplina contrattuale.

 

IN CASO DI FALLIMENTO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA O CONCORDATO PREVENTIVO DELL'AZIENDA, COME SI RECUPERANO EVENTUALI QUOTE NON VERSATE AL FONDO?

Il lavoratore acquisisce i diritti di creditore privilegiato.

In questi casi interviene il Fondo di garanzia dell’INPS, finanziato dai lavoratori con il versamento dello 0,50% della retribuzione annua utile al calcolo del trattamento di fine rapporto.

 

LE AZIENDE DEVONO CONTINUARE A VERSARE IN OGNI CASO IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EX LEGGE 297/82 ART.3?

Attualmente sì.

 

IL LAVORATORE CHE CAMBIA AZIENDA MA RESTA NELLO STESSO SETTORE PUO' CONTINUARE AD ESSERE ISCRITTO Ad ARTIFOND?

Si, purché la nuova azienda rientri nel settore d’applicazione dei contratti collegati ad ARTIFOND.

 

COSA SUCCEDE SE UN LAVORATORE ISCRITTO AD ARTIFOND PASSA AD UNA AZIENDA CHE APPLICA UN DIVERSO CCNL?

Il lavoratore può chiedere il trasferimento della sua posizione da ARTIFOND al fondo di previdenza complementare del nuovo CCNL di competenza. In alternativa, il lavoratore può riscattare il capitale maturato. Può optare anche per il mantenimento della sua posizione previdenziale presso ARTIFOND (POSIZIONE SILENTE) in assenza di contribuzioni. L’ultima opzione è da sconsigliare a quel lavoratore che ha un altro fondo di destinazione, ed un azienda disponibile a contribuire.

 

IL LAVORATORE CHE SIA ASSOCIATO AD ARTIFOND E CHE CONTINUI A PRESTARE LA SUA NORMALE ATTIVITA’ LAVORATIVA, PUO’ CHIEDERE IL TRASFERIMENTO AD ALTRO FONDO PENSIONE?

Si, in costanza dei requisiti di partecipazione ad ARTIFOND il lavoratore può decidere di trasferire la sua posizione ad altro Fondo Pensione (anche aperto). Tale opzione non può però essere esercitata prima che siano trascorsi cinque anni dall’iscrizione ad ARTIFOND.

 

IL LAVORATORE DESTINATARIO DI ARTIFOND POTREBBE ADERIRE AD UN FONDO APERTO ?

No, l’adesione ad un fondo pensione aperto può avvenire solo se non è previsto nessun fondo “negoziale” dalla contrattazione applicata all’impresa presso la quale egli presta la propria attività. Il lavoratore che aderisce ad ARTIFOND può scegliere di trasferire la propria posizione maturata presso un fondo aperto soltanto dopo che siano trascorsi almeno cinque anni di iscrizione ad ARTIFOND. Parimenti il lavoratore può trasferire quanto maturato ad ARTIFOND ad un fondo pensione aperto nel caso vengano meno i requisiti di partecipazione ad ARTIFOND.

 

L’ADESIONE AD ARTIFOND PRESENTA VANTAGGI RISPETTO ALLA POSSIBILE ADESIONE AD UN FONDO PENSIONE APERTO?

 Si, perché le imprese versano un contributo a loro carico a vantaggio del lavoratore che vede dunque aumentare il proprio montante contributivo. La quota totale dei contributi versati ad ARTIFOND è dunque la risultante dei contributi a carico del lavoratore, delle imprese e delle somme di TFR maturando (l’intera indennità di fine rapporto maturata ogni anno per i lavoratori assunti dopo il 28/04/1993 oppure il 16% del TFR maturando per i lavoratori assunti prima del 28/04/1993).

 

ESISTONO FONTI ISTITUTIVE DI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI REGIONALI PER I LAVORATORI DELL’ARTIGIANATO?

Attualmente no. Tuttavia l’intesa interconfederale dell’8/09/1998 tra Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL, UIL, prevede la possibilità di istituire Fondi Regionali intercategoriali. La richiesta di poter istituire un Fondo pensione Regionale deve essere presentata alle fonti istitutive nazionali da tutte le rappresentanze delle fonti istitutive medesime presenti nella Regione.

La richiesta di istituzione può essere presentata ove sussista la duplice e congiunta condizione che i lavoratori iscritti al fondo nazionale, occupati nella regione richiedente, siano in numero di 45.000 e che il fondo nazionale abbia già, detratti gli iscritti occupati nella regione richiedente, almeno 105.000 iscritti. Il fondo nazionale, prima dello scorporo, avrà almeno 150.000 iscritti. Le parti istitutive nazionali valuteranno la sussistenza delle condizioni di equilibrio organizzativo ed economico finanziario suddette del fondo nazionale, nonché la sussistenza delle stesse condizioni per il fondo regionale per il quale è richiesta la costituzione. Ove sussistano tali congiunte condizioni e previa verifica, le fonti istitutive autorizzano unanimemente la costituzione del fondo regionale. Successivamente verranno avviate tutte le procedure idonee al fine di provvedere al trasferimento, nel fondo regionale, delle somme maturate dai lavoratori occupati nella regione in questione nel fondo nazionale, previo consenso dei lavoratori stessi. E’ ovvio che tale procedura di autorizzazione, prevista dall’accordo, non esclude l’adempimento degli altri obblighi vigenti a norma di legge per l’istituzione di fondi di previdenza complementare regionali.

 

IL LAVORATORE PUO' RIVALERSI SULL'AZIENDA CHE RIPETUTAMENTE NON VERSA IL DOVUTO AL FONDO?

Si, perché si tratterebbe di violazione del contratto.

 

IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO DELL'AZIENDA PUO' INTERVENIRE ANCHE ARTIFOND?

Uno dei doveri d’ARTIFOND è controllare la regolarità dei versamenti e segnalare al lavoratore ed alle parti fondatrici l’irregolarità riscontrata; il lavoratore potrà procedere al recupero delle sue spettanze per via collettiva e/o individuale.

 

SE NEL FUTURO LA CONTRATTAZIONE STABILIRA' UN AUMENTO DELLA CONTRIBUZIONE, PER UN LAVORATORE GIA' SOCIO DEL FONDO L'AUMENTO SARA' AUTOMATICO O IL LAVORATORE DOVRÀ DARE IL PROPRIO CONSENSO?

L’aumento sarà automatico.

 

IN CASO DI MORTE DEL LAVORATORE PRIMA DEL PENSIONAMENTO, A CHI VA IL CAPITALE ACCANTONATO NELLA POSIZIONE INDIVIDUALE?

Tenuto conto della normativa attualmente vigente la posizione del lavoratore deceduto è riscattata dalla moglie, in mancanza dai figli, in mancanza dai genitori (se conviventi e fiscalmente a carico) ovvero, in assenza dei soggetti citati, da altro beneficiario indicato da disposizioni del lavoratore iscritto al fondo. In ultima istanza, in mancanza di indicazioni del lavoratore iscritto, la posizione resta acquisita al fondo pensione.

 

IN CASO DI DECESSO D’UNO DEI CONIUGI ISCRITTI ALLO STESSO FONDO, CHI RESTA IN VITA PUO' TRASFERIRE SULLA PROPRIA POSIZIONE QUELLA DEL CONIUGE?

No.

La posizione del coniuge deceduto è riscattata dal coniuge superstite, in mancanza dai figli, in mancanza dai genitori solo se conviventi e fiscalmente a carico, in mancanza valgono eventuali disposizioni del lavoratore che individuino un beneficiario, in mancanza la posizione resta acquisita al fondo pensione.

 

QUANDO SI HA LA PERDITA DEL DIRITTO D’ASSOCIAZIONE AD ARTIFOND?

L’associazione ad ARTIFOND non può proseguire:

·         Nel caso di passaggio del dipendente a dirigente;

·         Nel caso di passaggio del lavoratore dipendente allo status di lavoratore autonomo

·         In caso di decesso

L’aderente nelle prime due situazioni, deve quindi comunicare ad ARTIFOND le sue scelte di riscatto o trasferimento.

Nel caso di decesso del dipendente, la vedova o gli eredi dovranno presentare domanda di riscatto accompagnata dalla documentazione legale rilasciata dal Comune di residenza e/o dal Giudice Tutelare (in presenza di minori).

L'associazione invece prosegue nel caso d’aderente che abbia maturato il diritto alla pensione complementare. Il "pensionato" continua a far parte del "gruppo" ARTIFOND.

 

Il LAVORATORE DIPENDENTE ASSOCIATO AD ARTIFOND PUO’ ESERCITARE IL RECESSO?

Il recesso unilaterale del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro non è previsto.

E’ data facoltà al lavoratore di sospendere la  sua contribuzione al fondo pensione negoziale (ciò produrrà l’interruzione dei versamenti dell’azienda e del TFR). In questo caso il  capitale accumulato continuerà a maturare interessi e a pagare spese. Al momento in cui sarà maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o anzianità il lavoratore percepirà le prestazioni (capitale e rendita oppure solo rendita).

Il lavoratore potrà riscattare il maturato sotto forma di solo capitale nel caso intervenga una causa di cessazione dei requisiti di partecipazione al fondo ARTIFOND.

 

COME OTTENERE IL RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE IN SOLO CAPITALE?

Il lavoratore può esercitare il riscatto della posizione individuale per il 100% sotto forma di capitale una tantum in tutti i casi in cui vengano meno i requisiti di partecipazione al fondo pensione ARTIFOND:

-          cessazione del rapporto di lavoro (se non si è maturato il diritto alle prestazioni previste da ARTIFOND);

-          decesso

Il capitale versato (quota dipendente + quota azienda + TFR) più il rendimento maturato al momento della richiesta può essere riscattato al 100% quando l’aderente cessi, per qualsiasi motivo, il proprio rapporto di lavoro con l’azienda da cui dipende, purché non sia ancora maturato il diritto alla prestazione pensionistica complementare; in quest’ipotesi si potrà richiedere il rimborso del solo 50%, andando la parte rimanente in prestazione pensionistica.

 

 

Gestione Finanziaria

 

CHI S’OCCUPA DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI?

I contributi versati al Fondo sono gestiti da società specializzate, "Gestori Finanziari", abilitati dalla legge e scelti in considerazione della loro solidità ed affidabilità secondo i criteri in materia stabiliti dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

 

CHI HA CONCRETAMENTE LA DISPONIBILITA’ DEI RISPARMI ACCUMULATI?

Per favorire un’efficiente gestione e per consentire un buon andamento dei numerosi controlli necessari a tutela del risparmio previdenziale, le risorse finanziarie non sono consegnate al gestore del fondo, ma alla Banca depositaria: una banca presso cui il fondo pensione e il gestore depositano materialmente le risorse accumulate. La banca depositaria esercita importanti funzioni di garanzia per gli iscritti al fondo: verificherà la regolarità di tutte le operazioni, che tutte le operazioni svolte dai gestori siano conformi sia allo Statuto del fondo che alle leggi, e che vengano seguite le indicazioni fornite dal consiglio di amministrazione del fondo e contenute nelle convenzioni di gestione sottoscritte con i vari gestori. Ancora, la banca custodirà i valori mobiliari in cui è stato investito il patrimonio del fondo (dunque, svolge da intermediario per ogni operazione di investimento e disinvestimento), svolge un controllo preventivo di legittimità sulle istruzioni impartite ai gestori e uno successivo rispetto alla destinazione dei frutti degli investimenti, e periodicamente invia agli organi del fondo le informazioni necessarie a valutare l’operato dei gestori. La banca depositaria va scelta tra le aziende e gli istituti di credito che hanno sede statutaria o succursale in Italia, che presentino una adeguata organizzazione aziendale oltre che un ammontare di mezzi patrimoniali non inferiore alla misura stabilita in via generale dalla Banca d’Italia.
 

 

Prestazioni

 

QUALI SONO LE CONDIZIONI PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA NEL FONDO?

Il lavoratore deve avere cessato l’attività, avere l’età stabilita per legge ed almeno cinque anni d’adesione ad ARTIFOND.

 

E QUALI SONO LE CONDIZIONI PER IL PENSIONAMENTO D’ANZIANITA' NEL FONDO?

Il lavoratore deve avere cessato l’attività, non deve avere un’età inferiore di oltre 10 anni a quella di vecchiaia ed avere almeno 15 anni d’adesione ad ARTIFOND.

 

E SE UN LAVORATORE RAGGIUNGE IL PENSIONAMENTO PRIMA D’AVERE RAGGIUNTO I REQUISITI D’ANZIANITA' D’ISCRIZIONE AL FONDO?

In questo caso, venendo meno il rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto di riscattare l’intera prestazione sotto forma di capitale.

 

A QUANTO AMMONTERA' LA RENDITA VITALIZIA?

La rendita vitalizia (pensione complementare) è legata all’ammontare del capitale complessivo maturato e all’aspettativa di vita del lavoratore al momento del pensionamento.

 

CHI EROGA LA RENDITA VITALIZIA?

La rendita vitalizia non è erogata direttamente dal Fondo, ma da una società assicuratrice, convenzionata con ARTIFOND.

 

LA RENDITA VITALIZIA PUO' ESSERE REVERSIBILE?

Il lavoratore, al momento del pensionamento, può richiedere che la pensione complementare sia reversibile a favore di una persona da lui designata.

 

IN CASO DI MORTE DEL LAVORATORE CHE STA USUFRUENDO DELLA RENDITA, COSA SUCCEDE?

Dipende dal tipo di rendita. Se era reversibile continuerà ad essere erogata al beneficiario superstite.

 

IN CASO DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, QUESTI PERIODI SONO CONSIDERATI ISCRIZIONE A TUTTI GLI EFFETTI Ad ARTIFOND AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI?

Si. I periodi di sospensione sono validi al fine della maturazione dell’anzianità d’iscrizione al Fondo, se nel frattempo non è stato chiesto e incassato il riscatto.

 

IL PERIODO DI MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI Ad ARTIFOND DA PARTE D’UN LAVORATORE CHE, PUR AVENDO CESSATO IL RAPPORTO DI LAVORO, MANTIENE LA SUA POSIZIONE IN ARTIFOND, E' VALIDO AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI?

Si. La rendita sarà commisurata all’ammontare del capitale accumulato al momento della cessazione contributiva, cui va aggiunti i rendimenti successivamente maturati.

 

 

Tasse

 

IL CONTRIBUTO VERSATO DAL LAVORATORE COMPORTA LA RIDUZIONE PROPORZIONALE DELLA PENSIONE PUBBLICA?

No. Il contributo a carico del lavoratore non comporta nessuna riduzione della sua pensione pubblica. Infatti, la ritenuta avviene in busta paga sulla retribuzione al netto degli oneri sociali e quindi non modifica l’imponibile utile per il calcolo dei contributi obbligatori.

 

COM’É TRATTATO FISCALMENTE IL CONTRIBUTO AL FONDO A CARICO DEL LAVORATORE?

Il contributo a carico del lavoratore è dedotto alla fonte dal reddito ai fini fiscali e comporta una riduzione dell’IRPEF pari all’aliquota marginale di riferimento del reddito IRPEF.

 

COS’É L'ALIQUOTA MARGINALE?

E’ l’aliquota massima che è raggiunta dal proprio reddito annuo imponibile fiscalmente. Attualmente i limiti sono: sino a 15 milioni il 18,5%, da 15 a 30 milioni il 26,5%, da 30 a 60 milioni il 33,5% da 60 a 135 milioni il 39,5%.

 

PER RECUPERARE L'ALIQUOTA MARGINALE SUI CONTRIBUTI VERSATI AL FONDO, IL LAVORATORE DEVE FARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?

Il lavoratore che percepisce esclusivamente redditi di lavoro dipendente non deve compilare il mod. 730 o Modello Unico, perché è l’impresa ad occuparsi dell’abbattimento fiscale con l’aliquota massima relativa all’imponibile (aliquota marginale).

Coloro che percepiscono anche altri redditi otterranno l’abbattimento del reddito IRPEF in misura pari ai contributi trattenuti in busta paga mensilmente e versati al fondo, all’atto della dichiarazione dei redditi all’amministrazione finanziaria dello Stato (mod. 730 o modello UNICO).

 

A QUALI ONERI SOCIALI E' ASSOGGETTATA LA CONTRIBUZIONE VERSATA DALL'AZIENDA A FAVORE DEL LAVORATORE?

La contribuzione dell’azienda è assoggettata al contributo di solidarietà all’INPS (10%) ed è un costo fiscalmente deducibile. Il predetto contributo di solidarietà è a totale carico dell’azienda.

 

LA QUOTA DI TFR CHE VIENE TRASFERITA DALL'AZIENDA A ARTIFOND E' ASSOGGETTATA A TASSAZIONE?

No. Sarà tassata al momento della liquidazione del capitale.

 

COM'É ASSOGGETTATA FISCALMENTE LA RENDITA VITALIZIA (PENSIONE COMPLEMENTARE)?

La rendita vitalizia (pensione complementare) costituisce reddito ai fini fiscali nella misura del 100% del suo ammontare e è tassata con i criteri applicati al reddito del lavoratore dipendente (come la pensione pubblica). E’ esente da tassazione la parte di rendita derivante dai rendimenti riconosciuti dal fondo pensione.

Le rivalutazioni annuali della rendita sono assoggettate al 12,50% a titolo d’imposta.

 

COM'É ASSOGGETTATA FISCALMENTE LA LIQUIDAZIONE IN CAPITALE?

Se l’assicurato chiede una liquidazione in capitale fino a 1/3 del maturato individuale derivante da (contributi versati + TFR+ rendimenti) tali somme ad esclusione dei rendimenti (già tassati all’11% anziché il 12,50 previsto per le rendite finanziarie) sono tassate con aliquota media progressiva degli ultimi 5 anni

 

DAL PUNTO DI VISTA FISCALE E' PIU' VANTAGGIOSO RISCUOTERE IL CAPITALE O LA RENDITA?

Indubbiamente il sistema di imposizione fiscale è premiante nei confronti degli iscritti che all’atto del pensionamento optano per la pensione.

La migliore combinazione per sfruttare a pieno i vantaggi fiscali si ha nel richiedere non più del 33% del maturato sotto forma di capitale liquido e trasformando la restante parte di patrimonio accumulato in rendita pensionistica.

 

 

Rapporto tra Artifond e gli iscritti

 

QUANTE VOLTE E CON QUALI MODALITA' SI COMUNICANO INFORMAZIONI AGLI ISCRITTI?

Almeno una volta all’anno con l’estratto conto inviato da ARTIFOND ad ogni socio. Sarà data inoltre informazione ai soci sull’impiego delle risorse sui soggetti scelti come gestori, sui risultati annualmente conseguiti e ogni qualvolta sarà realizzata una modifica dello Statuto. Inoltre si potranno ipotizzare ulteriori momenti informativi.

 

CHI COMUNICA INFORMAZIONI AGLI ISCRITTI?

Il Fondo.

 

SE IL LAVORATORE - SOCIO RILEVA ERRORI NEL PROSPETTO A CHI PUO' RIVOLGERSI?

Può rivolgersi al Fondo.

 

A CHI MI RIVOLGO PER INFORMAZIONI?

Per problemi di qualsiasi genere inerente normativa di adesione, problemi amministrativi e varie, ci si deve rivolgere a ARTIFOND Tel 06 44340043 - fax 06 44340051.