Le parti evidenziate sono quelle oggetto dei quesiti referendari come da legenda seguente. proposta di abrogazione (quesito n. 1) proposta di abrogazione (quesito n. 2) proposta di abrogazione (quesito n. 3) proposta di abrogazione (quesito n. 4)
Legge
19 febbraio 2004, n. 40 "Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24
febbraio 2004 CAPO I ART. 1. - (Finalità) 1.
Al fine di favorire la
soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla
infertilità umana* è
consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle
condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che
assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. 2.
Il ricorso alla procreazione
medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi
terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o
infertilità.
ART. 2. - (Interventi contro la sterilità e la
infertilità) 1.
Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause
patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della
sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per
rimuoverle nonché per ridurne l'incidenza, può incentivare gli studi e
le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può
altresí promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei
fenomeni della sterilità e della infertilità. 2.
Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2
milioni di euro a decorrere dal 2004. 3.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
ART. 3. - (Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405) 1.
Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono
aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "d-bis)
l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e
della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita; d-ter)
l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento
familiare". 2.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
CAPO II ART. 4. - (Accesso alle tecniche) 1.
Il ricorso alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia
accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive
della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o
di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di
sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto
medico.* a)
gradualità, al fine di evitare
il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e
psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio
della* minore
invasività; b)
consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6. 3.
È vietato il ricorso a tecniche
di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.
ART. 5. - (Requisiti soggettivi) 1.
Fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 4, comma 1,*
possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età
potenzialmente fertile, entrambi viventi.
ART. 6. - (Consenso informato) 1.
Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase
di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il
medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5
sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali
sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche
stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse
derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna,
per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la
possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai
sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,
come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le
informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di
invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono
essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da
garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente
espressa. 2.
Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici
dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private
autorizzate. 3.
La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto
congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità
definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della
tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La
volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal
presente comma fino al momento
della fecondazione dell'ovulo. 4.
Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico
responsabile della struttura può decidere di non procedere alla
procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine
medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione
scritta di tale decisione. 5.
Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e
mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8
e all'articolo 9 della presente legge.
ART. 7. - (Linee guida) 1.
Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di
sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce,
con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle
procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. 2.
Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture
autorizzate. 3.
Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in
rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure
di cui al comma 1.
CAPO III ART. 8. - (Stato giuridico del nato) 1.
I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli
riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle
tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6. ART. 9. - (Divieto del disconoscimento della
paternità e dell'anonimato della madre) 1.
Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di
tipo eterologo in violazione del
divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il
convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può
esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi
previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice
civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice. 2.
La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di
procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di
non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396. 3.
In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in
violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il
donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale
con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né
essere titolare di obblighi.
CAPO IV ART. 10. - (Strutture autorizzate) 1.
Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati
nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte
al registro di cui all'articolo 11. 2.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con
proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge: a)
i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture; b)
le caratteristiche del personale delle strutture; c)
i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei
casi di revoca delle stesse; d)
i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle
disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti
tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.
ART. 11. - (Registro) 1.
È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto
superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate
all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita,
degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle
tecniche medesime. 2.
L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria. 3.
L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione
con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie
al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti. 4.
L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i
suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti
riguardanti la procreazione medicalmente assistita. 5.
Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli
osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità
i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 15 nonché ogni
altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di
controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti. 6.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato
nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall'anno 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
CAPO V ART. 12. - (Divieti generali e sanzioni) 1.
Chiunque a qualsiasi titolo
utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia
richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000
euro. 2.
Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica
tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui
componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia
minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non
coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro. 3.
Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale
di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di
dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4.
Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza
avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. 5.
Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione
medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui
all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
100.000 a 300.000 euro. 6.
Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la
commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di
maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la
multa da 600.000 a un milione di euro. 7.
Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente
da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto
al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o
morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa
da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresí, con
l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. 8.
Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche
nei casi di cui ai commi 1,
2, 4 e 5. 9.
È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria
condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo
quanto previsto dal comma 7. 10.
L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al
cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente
articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei
divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può
essere revocata.
CAPO VI ART. 13. - (Sperimentazione sugli embrioni umani) 1.
È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano. 2.
La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è
consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente
terapeutiche e diagnostiche ad
essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo
dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie
alternative. 3.
Sono, comunque, vietati: a)
la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o
comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge; b)
ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti
ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di
manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti
ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a
predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi
aventi finalità diagnostiche e terapeutiche,
di cui al comma 2 del
presente articolo; c)
interventi di clonazione
mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce
dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca; d)
la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la
produzione di ibridi o di chimere. 4.
La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione
da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di
violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le
circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti
previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste. 5.
È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio
professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria
condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.
ART. 14. - (Limiti all'applicazione delle tecniche
sugli embrioni) 1.
È vietata la crioconservazione
e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto
dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. 2.
Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione
tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non
devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente
necessario ad un unico e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre. 3.
Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile
per grave e documentata causa di
forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile
al momento della fecondazione*
è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino
alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile. 4.
Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita
è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei
casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194. 5.
I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro
richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire
nell'utero. 6.
La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi
precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da
50.000 a 150.000 euro. 7.
È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale
nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per
uno dei reati di cui al presente articolo. 8.
È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile,
previo consenso informato e scritto. 9.
La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
CAPO VII ART. 15. - (Relazione al Parlamento) 1.
L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di
ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base
ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attività
delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla
valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati. 2.
Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1,
presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento
sull'attuazione della presente legge.
ART. 16. - (Obiezione di coscienza) 1.
Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie
non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla
presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva
dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al
direttore dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda
ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario,
nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o
accreditate. 2.
L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di
fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione
produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di
cui al comma 1. 3.
L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le
attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle
attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare
l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non
dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento.
ART. 17. - (Disposizioni transitorie) 1.
Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso
l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro
della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di
procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni
della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge. 2.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al
Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica degli
embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di
procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di
entrata in vigore della presente legge, nonché, nel rispetto delle
vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali,
l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche
medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La
violazione della disposizione del presente comma è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro. 3.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità,
definisce, con proprio decreto, le modalità e i termini di
conservazione degli embrioni di cui al comma 2.
ART. 18. - (Fondo per le tecniche di procreazione
medicalmente assistita) 1.
Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il
Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di
procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di
criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2.
Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di
6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. 3.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. * Parti per le quali è richiesta l'abrogazione sia nel referendum n. 2 che nel referendum n. 3. |