I
quattro quesiti del referendum del 12 e 13 giugno 2005
Riportiamo
di seguito i testi dei quattro quesiti referendari seguiti dalla
spiegazione degli stessi ripresa da Quaderni, n. 8,
supplemento di «Quale Stato», periodico della Funzione pubblica Cgil,
Effepì, Roma 2005
Referendum
popolare n. 1 (Scheda di votazione di colore celeste)
Procreazione
medicalmente assistita/Limite
alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni/ Abrogazione parziale
Volete
voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40,
avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:
art. 12, comma 7, limitatamente alle parole: «discendente da
un'unica cellula di partenza, eventualmente»; art. 13, comma 2,
limitatamente alle parole: «ad essa collegate volte alla tutela
della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non
siano disponibili metodologie alternative»; art. 13, comma 3,
lettera c), limitatamente alle parole: «di clonazione mediante
trasferimento di nucleo o»; art. 14, comma 1, limitatamente
alle parole: «la crioconservazione»? |
Per
consentire nuove cure per malattie come come l’Alzheimer, il Parkinson,
il diabete, la sclerosi, le cardiopatie, i tumori.
Il
quesito propone di abrogare norme – tra cui quella riguardante il
divieto di crioconservazione (congelamento) degli embrioni – che non
consentirebbero di effettuare ricerca e sperimentazione sulle cellule
staminali embrionali. La vittoria del sì consentirebbe studi e ricerche
che appaiono essenziali al fine di combattere efficacemente malattie come
l’Alzheimer, il morbo di Parkinson, il diabete, la sclerosi ecc.
Referendum
popolare n. 2 (Scheda di votazione di colore arancione)
Procreazione
medicalmente assistita | Norme
sui limiti all'accesso | Abrogazione
parziale
Volete
voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad
oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”,
limitatamente alle seguenti parti, articolo 1, comma 1,
limitatamente alle parole: "Al fine di favorire la soluzione
dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla
infertilità umana"; art. 1, comma 2: "Il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi
siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di
sterilità o infertilità"; art. 4, comma 1: "Il ricorso
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito
solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti
le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto
ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da
atto medico nonchè ai casi di sterilità o di infertilità da
causa accertata e certificata da atto medico"; art. 4, comma
2, lettera a, limitatamente alle parole: "gradualità, al
fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di
invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari,
ispirandosi al principio della"; art. 5, comma 1,
limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito
dall'art. 4, comma 1,"; art. 6, comma 3, limitatamente alle
parole: "fino al momento della fecondazione dell'ovulo";
art. 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: "di
cui al comma 2 del presente articolo"; art. 14, comma 2,
limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo
impianto, comunque non superiore a tre"; art. 14, comma 3,
limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di
forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non
prevedibile al momento della fecondazione", nonché alle
parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non
appena possibile»?
|
Per
la tutela della salute della donna
Il
quesito propone di abrogare la norma che consente di ricorrere alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita solo alle coppie con
problemi di sterilità. La vittoria del sì consentirebbe l’accesso a
tali tecniche anche alle coppie portatrici di malattie genetiche
ereditarie. Si propongono anche:
-
l’abrogazione del divieto, per la donna, di «revocare il consenso» all’impianto
dell’embrione dopo la fecondazione dell’ovulo;
-
l’abrogazione dell’obbligo di un impianto unico e contemporaneo che
– prescindendo dalla considerazione dell’età e delle condizioni
psicofisiche della donna – la esporrebbe in molti casi ai rischi
derivanti dalla ripetuta stimolazione ovarica necessaria per l’eventuale
successivo prelievo degli ovuli, in caso di fallimento della tecnica
adottata.
Referendum
popolare n. 3 (scheda di votazione di colore grigio)
Procreazione
medicalmente assistita
Norme
sulle finalità sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti
all'accesso | Abrogazione
parziale
Volete
voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad
oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”,
limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 1: «Al fine di
favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla
sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso
alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e
secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i
diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito»;
art. 1, comma 2: «Il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi
terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o
infertilità»; art. 4, comma 1: «Il ricorso alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia
accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause
impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi
di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto
medico nonchè ai casi di sterilità o di infertilità da causa
accertata e certificata da atto medico»; art. 4, comma 2, lettera
a), limitatamente alle parole: «gradualità, al fine di evitare
il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e
psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al
principio della»; art. 5, comma 1, limitatamente alle parole:
«Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1»; art. 6,
comma 3, limitatamente alle parole: «Fino al momento della
fecondazione dell'ovulo»; art. 13, comma 3, lettera b),
limitatamente alle parole: «e terapeutiche, di cui al comma 2 del
presente articolo»; art. 14, comma 2, limitatamente alle parole:
«ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a
tre»; art. 14, comma 3, limitatamente alle parole: «per grave e
documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute
della donna non prevedibile al momento della fecondazione»,
nonchè alle parole: «fino alla data del trasferimento, da
realizzare non appena possibile»?
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Per
l’autodeterminazione e la salute della donna
Alle
abrogazioni proposte dal quesito precedente, si aggiunge l’abrogazione
della parte dell’art. 1, comma 1 che, assicurando «i diritti di tutti i
soggetti coinvolti, compreso il concepito», garantisce a quest’ultimo
– per la prima volta nella nostra legislazione – la stessa tutela
giuridica di norma garantita alla persona nata.
È
evidente che la vittoria del sì sbarrerebbe la strada ai prevedibili
tentativi di estendere tale «innovazione» legislativa in direzione della
rimessa in discussione dei princìpi fondativi della legislazione vigente
sull’interruzione volontaria della gravidanza.
Referendum
popolare n. 4 (scheda di votazione di colore rosa)
Procreazione
medicalmente assistita
Divieto
di fecondazione eterologa
Abrogazione
del divieto
Volete
voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad
oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”,
limitatamente alle seguenti parti: Articolo 4, comma 3: “È
vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo.”; Articolo 9, comma 1,
limitatamente alle parole: “in violazione del divieto di cui all´articolo
4, comma 3”; Articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: “in
violazione del divieto di cui all´articolo 4, comma 3”;
Articolo 12, comma 1: “Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a
fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia
richiedente, in violazione di quanto previsto dall´articolo 4,
comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
300.000 a 600.000 euro.”; Articolo 12, comma 8, limitatamente
alla parola: “1,”? |
Per
la fecondazione eterologa
Il quesito
propone di abrogare il divieto di fecondazione eterologa, cioè il divieto
di utilizzare gameti di donatori esterni alla coppia riconoscendo, in
linea di principio, dignità e figura giuridica di padre e di madre
unicamente a coloro che sono in grado di trasmettere biologicamente il
proprio corredo cromosomico.
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