I quattro quesiti del referendum del 12 e 13 giugno 2005

Riportiamo di seguito i testi dei quattro quesiti referendari seguiti dalla spiegazione degli stessi ripresa da Quaderni, n. 8, supplemento di «Quale Stato», periodico della Funzione pubblica Cgil, Effepì, Roma 2005

 

Referendum popolare  n. 1 (Scheda di votazione di colore celeste)

Procreazione medicalmente assistita/Limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni/ Abrogazione parziale

Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40,  avente ad oggetto  "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti: art. 12, comma 7, limitatamente alle parole: «discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente»; art. 13, comma 2, limitatamente alle parole: «ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative»; art. 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: «di clonazione mediante trasferimento di nucleo o»; art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: «la crioconservazione»?

Per consentire nuove cure per malattie come come l’Alzheimer, il Parkinson, il diabete, la sclerosi, le cardiopatie, i tumori.

Il quesito propone di abrogare norme – tra cui quella riguardante il divieto di crioconservazione (congelamento) degli embrioni – che non consentirebbero di effettuare ricerca e sperimentazione sulle cellule staminali embrionali. La vittoria del sì consentirebbe studi e ricerche che appaiono essenziali al fine di combattere efficacemente malattie come l’Alzheimer, il morbo di Parkinson, il diabete, la sclerosi ecc.

 


 

Referendum popolare n. 2 (Scheda di votazione di colore arancione)

Procreazione medicalmente assistita | Norme sui limiti all'accesso | Abrogazione parziale

Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti, articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana"; art. 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità"; art. 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonchè ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico"; art. 4, comma 2, lettera a, limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della"; art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1,"; art. 6, comma 3, limitatamente alle parole: "fino al momento della fecondazione dell'ovulo"; art. 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: "di cui al comma 2 del presente articolo"; art. 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre"; art. 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione", nonché alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile»?

Per la tutela della salute della donna

Il quesito propone di abrogare la norma che consente di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita solo alle coppie con problemi di sterilità. La vittoria del sì consentirebbe l’accesso a tali tecniche anche alle coppie portatrici di malattie genetiche ereditarie. Si propongono anche:

- l’abrogazione del divieto, per la donna, di «revocare il consenso» all’impianto dell’embrione dopo la fecondazione dell’ovulo;

- l’abrogazione dell’obbligo di un impianto unico e contemporaneo che – prescindendo dalla considerazione dell’età e delle condizioni psicofisiche della donna – la esporrebbe in molti casi ai rischi derivanti dalla ripetuta stimolazione ovarica necessaria per l’eventuale successivo prelievo degli ovuli, in caso di fallimento della tecnica adottata.

 


 

Referendum popolare n. 3 (scheda di votazione di colore grigio)

Procreazione medicalmente assistita

Norme sulle finalità sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all'accesso | Abrogazione parziale

Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 1: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito»; art. 1, comma 2: «Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità»; art. 4, comma 1: «Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonchè ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico»; art. 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della»; art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1»; art. 6, comma 3, limitatamente alle parole: «Fino al momento della fecondazione dell'ovulo»; art. 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: «e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo»; art. 14, comma 2, limitatamente alle parole: «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»; art. 14, comma 3, limitatamente alle parole: «per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione», nonchè alle parole: «fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile»?

Per l’autodeterminazione e la salute della donna

Alle abrogazioni proposte dal quesito precedente, si aggiunge l’abrogazione della parte dell’art. 1, comma 1 che, assicurando «i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito», garantisce a quest’ultimo – per la prima volta nella nostra legislazione – la stessa tutela giuridica di norma garantita alla persona nata.

È evidente che la vittoria del sì sbarrerebbe la strada ai prevedibili tentativi di estendere tale «innovazione» legislativa in direzione della rimessa in discussione dei princìpi fondativi della legislazione vigente sull’interruzione volontaria della gravidanza.

 


 

Referendum popolare n. 4 (scheda di votazione di colore rosa) 

Procreazione medicalmente assistita

Divieto di fecondazione eterologa

Abrogazione del divieto

Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti: Articolo 4, comma 3: “È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.”; Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: “in violazione del divieto di cui all´articolo 4, comma 3”; Articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: “in violazione del divieto di cui all´articolo 4, comma 3”; Articolo 12, comma 1: “Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall´articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.”; Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: “1,”?

Per la fecondazione eterologa

Il quesito propone di abrogare il divieto di fecondazione eterologa, cioè il divieto di utilizzare gameti di donatori esterni alla coppia riconoscendo, in linea di principio, dignità e figura giuridica di padre e di madre unicamente a coloro che sono in grado di trasmettere biologicamente il proprio corredo cromosomico.