Risoluzione del Parlamento europeo sul Libro verde "Modernizzare il diritto del lavoro per affrontare le sfide del XXI secolo" – vista
la Convenzione n. 87 dell'OIL sulla libertà di associazione e la
protezione del diritto di organizzazione (1948), la Convenzione n. 98
dell'OIL sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva
(1949) e la raccomandazione R198 (2006) dell'OIL sui rapporti di lavoro, – vista
la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che
stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro(1), – vista
la sua risoluzione del 6 settembre 2006 su un modello sociale europeo per
il futuro che riafferma i valori comuni dell'Unione europea di
eguaglianza, solidarietà, non discriminazione e redistribuzione(2), – visti
gli articoli dal 136 al 145 del Trattato CE, – visti
gli articoli 15, 20 e dal 27 al 38 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea(3),
in particolare il diritto alla tutela in caso di licenziamento
ingiustificato e il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque, – vista
la Carta sociale europea, – vista
la relazione del Gruppo ad alto livello del maggio 2004 sul futuro della
politica sociale in un'Unione europea allargata, – visto
il Programma comunitario di Lisbona della Commissione e la sua attuazione
nel 2006 (SEC(2006)1379), – vista
la Comunicazione della Commissione sull'Agenda sociale (COM(2005)0033), – visti
i programmi di riforma nazionali di Lisbona presentati dagli Stati membri,
– vista
la comunicazione della Commissione intitolata "Europa globale:
competere nel mondo" (COM(2006)0567, – vista
la comunicazione della Commissione sugli orientamenti integrati per la
crescita e l’occupazione (2005-2008) (COM(2005)0141), – viste
le conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2000, marzo 2001, marzo e
ottobre 2005 e del marzo 2006, – vista
la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato(4), – vista
la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sulle sfide demografiche e la
solidarietà tra generazioni(5), – vista
la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una
prestazione di servizi(6), – vista
la sua risoluzione del 26 ottobre 2006 sull'applicazione della direttiva
96/71/CE sul distacco dei lavoratori(7), – vista
la Convenzione sui lavoratori migranti (disposizioni complementari) (1975)
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), – vista
la raccomandazione sui rapporti di lavoro (2006) dell'OIL, – vista
la Convenzione sulle agenzie private per l'impiego (1997) dell'OIL, – visto
il programma dell'OIL per il lavoro dignitoso, – vista
la comunicazione della Commissione intitolata "Promuovere la
possibilità di un lavoro dignitoso per tutti - Contributo dell'Unione
alla realizzazione dell’agenda per il lavoro dignitoso nel mondo" (COM(2006)0249), – vista
la direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative
all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i
lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile(8), – vista
la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa
all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e
le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla
promozione professionali e le condizioni di lavoro(9), – vista
la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente
l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza
e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in
periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)(10), – vista
la direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla
protezione dei giovani sul lavoro(11), – vista
la direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante
l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per
l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei
gruppi di imprese di dimensioni comunitarie(12), – vista
la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio
relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli
uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione
e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro(13), – vista
la direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa
all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal
CEEP e dalla CES Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale(14), – visto
l'articolo 45 del suo regolamento, – vista
la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i
pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della
commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
(A6-0247/2007), A. considerando che, in un periodo di globalizzazione e di rapido progresso tecnologico, di cambiamento demografico e di crescita significativa del settore dei servizi, il rafforzamento, ove necessario, del diritto europeo del lavoro al fine di tenere conto della necessità di una maggiore flessibilità, richiesta sia dai datori che dai lavoratori, nonché dell'esigenza di una maggiore sicurezza dei lavoratori, garantirà che le imprese e i lavoratori possano adattarsi in modo positivo, rafforzando così i valori del modello sociale europeo, B. considerando
che la crescita economica è una delle condizioni fondamentali per una
crescita dell'occupazione sostenibile e considerando che le politiche
sociali, se concepite in modo adeguato, non dovrebbero essere considerate
come una spesa ma come un fattore positivo per la crescita economica
dell'Unione europea, in linea con le realizzazioni dell'agenda di Lisbona, C. considerando
che l'Unione europea non è solo un'area di libero scambio ma anche una
comunità di valori condivisi e che, di conseguenza, il diritto del lavoro
dovrebbe riflettere tali valori; considerando che i principi fondamentali
del diritto del lavoro sviluppatisi in Europa restano validi; considerando
che il diritto del lavoro offre certezza e tutela giuridica ai lavoratori
e ai datori di lavoro sotto forma di legislazione o di accordi collettivi,
o di una combinazione dei due; considerando che esso regola l'equilibrio
di forze tra lavoratori e datori di lavoro; considerando che il successo
di qualsiasi modifica del diritto del lavoro sarà maggiore se i
lavoratori si sentono più sicuri e considerando che tale sicurezza
dipende anche dalla facilità di trovare un nuovo lavoro, C bis. considerando che la libera circolazione dei lavoratori è uno dei principi fondamentali dell'UE sancito dall'articolo 39 del trattato CE e che questa libertà fondamentale dovrebbe andare di pari passo con un'efficace applicazione delle norme che garantiscono il principio della parità di salario per lo stesso lavoro sul luogo di lavoro, D. considerando
che nuove forme di contratti atipici e di contratti standard flessibili
(come, ad esempio, i contratti a tempo parziale, i contratti a tempo
determinato, i contratti temporanei tramite agenzie interinali, i
contratti ricorrenti proposti a lavoratori autonomi, i contratti a
progetto), alcuni dei quali sono per loro natura precari, costituiscono
oggi una parte sempre maggiore del mercato europeo del lavoro, E. considerando
che tali forme di rapporto contrattuali, se integrate dalle necessarie
garanzie di sicurezza per i lavoratori, possono contribuire ad assicurare
alle imprese l'adattabilità necessaria nel nuovo contesto internazionale
e, nello stesso tempo, a rispondere a specifiche esigenze dei lavoratori
per un equilibrio diverso fra vita privata e familiare e formazione
professionale, F. considerando
che l'occupazione a tempo parziale costituisce circa il 60% dei posti di
lavoro recentemente creati nell'Unione europea a partire dall'anno 2000 e
considerando che il 68% dei lavoratori a tempo parziale è soddisfatto del
proprio orario di lavoro, considerando tuttavia che tale livello di
soddisfazione è strettamente legato al livello di protezione di cui i
lavoratori a tempo parziale usufruiscono grazie al diritto del lavoro e
alla previdenza sociale, G. considerando
che l'occupazione a tempo parziale è prevalentemente una caratteristica
dell'occupazione femminile in quanto rappresenta spesso una strategia di
compromesso che le donne mettono in atto a causa della mancanza di
strutture accessibili e a buon mercato per l'assistenza ai bambini e alle
persone non autosufficienti, H. considerando
che la legislazione comunitaria per la promozione dell'uguaglianza di
genere non ha finora raggiunto i suoi obiettivi e che il divario
retributivo tra uomini e donne e l'assenza di disposizioni per la
conciliazione della vita familiare e professionale e di servizi di
assistenza all'infanzia restano problemi chiave per i lavoratori
dell'Unione europea, I. considerando
che l'occupazione temporanea è aumentata più rapidamente nei paesi in
cui sono stati introdotti cambiamenti alle norme per incoraggiare
l'occupazione temporanea; considerando che il lavoro atipico può svolgere
un ruolo positivo se risponde a determinate circostanze e se è voluto;
considerando tuttavia che, attualmente, gran parte dei lavori atipici non
vengono scelti volontariamente e che molti lavoratori sono esclusi
dall'ambito di applicazione dei diritti sociali e del lavoro, il che mina
il principio della parità di trattamento, I
bis. considerando che i servizi forniti dalle agenzie interinali
sono state escluse dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa
ai servizi nel mercato interno[1], J. considerando
che il 60% di coloro che, nel 1997, hanno optato per accordi contrattuali
non-standard, era passato, nel K. considerando
che il recente incremento dei contratti non standard ha comportato
differenze nelle condizioni di lavoro in termini di salute e sicurezza che
possono condurre a condizioni di lavoro scadenti e a più elevati tassi di
infortunio, L. considerando
che poiché le disparità generano costi economici diretti e indiretti e
che viceversa la parità di trattamento genera vantaggi competitivi, il
conseguimento di tale parità costituisce un'importante contributo
strategico allo di sviluppo economico e sociale; considerando altresì che
l'Unione europea non può permettersi di fare a meno dell'energia e della
capacità produttiva delle donne, che rappresentano la metà della
popolazione, M. considerando
che oggi le donne si trovano ad affrontare un triplice problema, ovvero
aumentare la loro partecipazione al mercato del lavoro, partorire più
figli e assumere compiti sempre più impegnativi in seno alle loro
famiglie; considerando che è quasi sempre alla donna che si richiede di
accettare i compromessi necessari per adattare la sua attività lavorativa
alle esigenze della famiglia, ed è quasi sempre la donna che subisce i più
alti livelli di stress e ansia a causa della combinazione dei ruoli da
sostenere sul lavoro e in famiglia, N. considerando
che è un dato di fatto che centinaia di migliaia di donne non hanno
possibilità di scelta e sono costrette ad accettare condizioni irregolari
di occupazione, perché sono lavoratrici domestiche presso altre famiglie
oppure assistono familiari anziani, O. considerando
che i lavoratori assunti con contratti non-standard possono essere più
vulnerabili rispetto ai loro colleghi che rientrano in altre forme di
occupazione a causa della mancanza di formazione professionale,
dell'ignoranza dei rischi e della non consapevolezza dei diritti, P. considerando
che tutti i lavoratori dovrebbero beneficiare di un'adeguata sicurezza e
protezione nel lavoro, a prescindere dalla loro situazione contrattuale, Q. considerando
che, in alcuni Stati membri, la contrattazione collettiva aiuta il mercato
del lavoro a funzionare in modo flessibile e che rappresenta un elemento
chiave del diritto del lavoro ed uno strumento regolamentare essenziale;
considerando che è necessario rispettare le condizioni delle relazioni
industriali e che le tradizioni delle relazioni industriali e il livello
di partecipazione ai sindacati variano notevolmente da Stato membro a
Stato membro; considerando che tuttavia gli Stati membri dovrebbero
promuovere in ogni caso il dialogo sociale tra le parti sociali a tutti i
livelli, essendo questa una metodologia efficace nell'ottica di
un'adeguata riforma del diritto del lavoro, R. considerando
che l'azione a livello UE deve
rispettare la competenza degli Stati membri nel settore del diritto del
lavoro e i principi di sussidiarietà e proporzionalità, e che la
Commissione deve
proporre iniziative qualora ciò
sia ritenuto
necessario per sostenere un sistema di norme sociali minime applicabili
nell'Unione, sulla base dell'acquis comunitario, S. considerando
che per far fronte alle attuali sfide economiche, l'Unione europea deve
fare tutto il possibile per garantire la stabilità dei mercati del lavoro
degli Stati membri, fronteggiare i licenziamenti massicci in taluni
settori e garantire ai suoi cittadini un livello di salute e di sicurezza
sul luogo di lavoro più elevato che in passato, indispensabile per
mantenere condizioni di vita compatibili con la dignità umana e i valori
fondamentali europei, S bis.
considerando
che l'elevato tasso di disoccupazione in Europa costituisce un fallimento
che rende necessarie iniziative volte a facilitare l'accesso al mercato
del lavoro ad un maggior numero di persone, a rafforzare la mobilità e a
facilitare i cambiamenti di posto di lavoro per i singoli senza che ne
consegua una perdita di sicurezza; considerando inoltre che è prioritario
instaurare un clima atto a promuovere la creazione di nuovi posti di
lavoro di migliore qualità, 1. accoglie
favorevolmente un nuovo approccio in materia di diritto del lavoro mirante
a comprendere tutti i lavoratori, a prescindere dalla loro situazione
contrattuale; 2. si
compiace del dibattito sulla necessità di rafforzare il diritto del
lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo, che implicano la richiesta, sia da
parte dei datori che dei lavoratori, di una maggiore flessibilità, e la
necessità di fornire una sicurezza
maggiore rispetto a quella che può attualmente essere
associata al lavoro precario e di migliorare la protezione dei
lavoratori vulnerabili, per creare un maggior numero di posti di lavoro di
migliore qualità e una maggiore coesione sociale, contribuendo così a
conseguire gli obiettivi della strategia di Lisbona; ritiene che il
miglioramento del diritto del lavoro debba essere coerente con i principi
della Carta dei diritti fondamentali, con particolare riferimento al
titolo IV e debba rispettare e salvaguardare i valori del modello sociale
europeo e i diritti sociali consolidati; 2
bis.
accoglie
con favore l'ampia varietà di tradizioni nel campo del lavoro, di forme
contrattuali e di modelli aziendali esistenti nei mercati del lavoro; 2 ter. chiede la creazione di accordi contrattuali flessibili e sicuri nel contesto della moderna organizzazione del lavoro; 3. osserva
con profonda preoccupazione che il Libro verde della Commissione, pur
riconoscendo che le attuali condizioni del mercato del lavoro creano una
disparità di genere, ad esempio in termini di divario salariale di genere
nonché in termini di segregazione occupazionale e settoriale, ignora
completamente gli obblighi e le responsabilità previsti nella
Comunicazione della Commissione intitolata "Tabella di marcia per la
parità tra le donne e gli uomini" ; 4. osserva,
sempre con profonda preoccupazione, che il Libro verde, pur riconoscendo
che le donne devono far fronte ad uno squilibrio tra la loro vita
professionale e la loro vita privata, ignora l'urgente necessità di
intraprendere un'azione volta a conciliare la vita professionale e la vita
privata con le sfide demografiche che è prevista nel Patto europeo per la
parità di genere e nella comunicazione della Commissione sul futuro
demografico dell'Europa; 5. ritiene che tra le priorità di una riforma del diritto del lavoro negli Stati membri vi siano a) la facilitazione del passaggio tra situazioni diverse di occupazione e disoccupazione; b) la garanzia di un'idonea protezione per i lavoratori con forme di lavoro atipiche; c) il chiarimento dell'ambito del lavoro dipendente e della zona grigia esistente tra lavoratori autonomi e lavoratori con rapporto di lavoro dipendente; d) la lotta contro il lavoro sommerso; 6. sottolinea l'importanza, sul piano sia sociale che economico, di aumentare il numero di persone occupate affinché l'economia europea possa competere globalmente e rispettare le promesse della sicurezza sociale; sottolinea che l'attuale elevato tasso di disoccupazione in Europa va a detrimento della ricchezza e della prosperità future, oltre che della competitività europea e, aspetto ancor più importante, genera una segregazione sociale; 7. deplora
tuttavia che le parti sociali non siano state consultate come previsto
dall'articolo 138 del trattato CE, dato che il Libro verde presenta
chiaramente importanti implicazioni per il settore della politica sociale; 8.
ritiene che, se vogliamo che il diritto del lavoro risponda alle sfide del
XXI secolo, esso debba concentrarsi, in larga misura, sulla sicurezza del
lavoro per tutta la vita del lavoratore piuttosto che sulla protezione di
determinati lavori, agevolando sia l'ingresso, sia la permanenza sul
mercato di lavoro, sia i passaggi dalla disoccupazione all'occupazione e
da una forma di occupazione all'altra ricorrendo a politiche attive del
lavoro incentrate sia sullo sviluppo del capitale umano
al fine di potenziare l'occupabilità, che sulla
creazione di un contesto imprenditoriale favorevole, oltre al
miglioramento della qualità dei posti di lavoro; 9. ritiene
che i rapporti di lavoro che caratterizzano l'occupazione e l'attività
professionale dei cittadini sono stati soggetti a sconvolgimenti profondi
nel corso dell'ultimo decennio; riafferma che il contratto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato è la forma comune del rapporto di lavoro e
come tale deve essere considerato come il punto di riferimento per una
coerente applicazione del principio di non discriminazione; ritiene
pertanto che il diritto europeo del lavoro debba riconoscere i contratti di lavoro a tempo indeterminato quale
forma comune dei rapporti di lavoro, prevedendo un'adeguata protezione
sociale e sanitaria e assicurando il rispetto dei diritti fondamentali; 11. non
condivide affatto il quadro analitico presentato nel Libro verde, la quale
afferma che il contratto standard a tempo indeterminato è superato,
aumenta la segmentazione del mercato del lavoro e accentua la separazione
tra lavoratori "integrati" e lavoratori "esclusi", per
cui deve essere considerato come un ostacolo alla crescita
dell'occupazione e al miglioramento del dinamismo economico; 12. sottolinea
che il diritto del lavoro può essere efficace, equo e solido solo se
trova attuazione in tutti gli Stati membri, se è applicato allo stesso
modo a tutti gli attori e se è controllato con regolarità ed in modo
adeguato; chiede che, nel quadro dell'iniziativa "Legiferare
meglio", la Commissione rafforzi il suo ruolo di custode dei trattati
per quanto concerne l'attuazione della normativa sociale e in materia di
occupazione; 13. sottolinea
che recenti studi dell'OCSE e di altre organizzazioni hanno dimostrato che
non vi sono prove del fatto che riducendo la protezione contro il
licenziamento e indebolendo i contratti di lavoro standard si possa
agevolare la crescita dell'occupazione; sottolinea che l'esempio dei paesi
scandinavi dimostra chiaramente che un elevato livello di protezione dal
licenziamento e delle norme sul lavoro è pienamente compatibile con
un'elevata crescita dell'occupazione; 14. prende
atto che talune forme di contratti non standard , a seconda del loro grado
di conformità con il diritto del lavoro e le leggi sulla
sicurezza sociale, nonché la formazione professionale lungo tutto l'arco
della vita e le opportunità di formazione, possono contribuire al duplice
obiettivo di incrementare la competitività economica dell'UE e di venire
incontro alle diverse esigenze dei lavoratori, tenendo presente la fase
della vita in cui si essi trovano e le loro prospettive occupazionali;
riconosce, allo stesso tempo, che le forme di lavoro non standard debbono
andare di pari passo con il sostegno a quei lavoratori che si trovano in
un periodo di transizione da un lavoro ad un altro, o da una situazione
lavorativa all'altra; prende atto inoltre che per rendere tale transizione
rapida e sostenibile, è necessario privilegiare interventi attivi che
consentano al lavoratore che deve reinserirsi nel mercato del lavoro di
fare affidamento su forme di sostegno al reddito per il periodo
strettamente necessario allo sviluppo di una maggiore occupabilità, da
realizzare attraverso modalità di formazione e riqualificazione; 15. sottolinea
che il Libro verde dovrebbe concentrarsi sul diritto del lavoro in se
stesso; 16. rileva che la Commissione si concentra sul diritto del lavoro individuale, e la esorta (soppressione) a promuovere il diritto del lavoro collettivo come uno dei mezzi per incrementare sia la flessibilità che la sicurezza per lavoratori e datori di lavoro; 17. crede
fermamente che qualsiasi forma di lavoro, sia non standard o di altro
tipo, debba essere associata ad un nucleo di diritti,
indipendentemente dalla posizione lavorativa, che dovrebbe comprendere: la
parità di trattamento, la protezione della salute e della sicurezza dei
lavoratori e norme sul tempo di lavoro e di riposo, la
libertà di associazione e rappresentazione, il diritto alla
contrattazione e all'azione collettive e l'accesso alla formazione;
sottolinea, allo stesso tempo, che tali questioni dovrebbero trovare
un'applicazione adeguata a livello di Stato membro, tenendo conto delle
varie tradizioni e circostanze socio-economiche di ciascun paese;
sottolinea che la normativa europea non è in contraddizione con quelle
nazionali ma va considerata complementare; 18. rileva che una parte fondamentale del diritto del lavoro in molti Stati membri, nonché del diritto del lavoro sancito dal trattato, è costituita dal diritto di intraprendere azioni sindacali e che, nel corso di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia, la Commissione ha dichiarato che la particolare forma di alcune azioni collettive nordiche è compatibile con il trattato CE, e invita la Commissione a rispettare i contratti collettivi in quanto forma particolare di diritto del lavoro riconosciuta dalla Corte di giustizia; 19. chiede
che tutti i lavoratori abbiano accesso al medesimo livello di protezione e
che taluni gruppi non vengano esclusi de facto dal livello di protezione
più comprensivo, come spesso attualmente avviene per la gente di mare, i
lavoratori delle navi e i lavoratori in mare nonché per i lavoratori del
settore dei trasporti stradali; chiede che venga applicata una normativa
efficace a tutti, indipendentemente dal posto in cui si lavora; 20. ritiene
che gli eccessivi oneri amministrativi possono scoraggiare i datori di
lavoro dall'assumere nuovi dipendenti anche in periodi di crescita
economica peggiorando così le prospettive di lavoro e impedendo ai
lavoratori di entrare nel mercato del lavoro; sottolinea che la creazione
di nuovi posti di lavoro rappresenta un obiettivo europeo prioritario
conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio di Lisbona nel 2000;
21. prende
atto della crescita dell'economia sommersa e in particolare dello
sfruttamento dei lavoratori clandestini e ritiene che il
modo migliore per combattere tale fenomeno sia di
concentrarsi su strumenti e meccanismi per contrastare lo sfruttamento,
ivi compreso un maggiore rispetto del diritto del lavoro e delle norme
afferenti, e di agevolare l'occupazione legale
concentrandosi sui diritti umani fondamentali dei lavoratori ; invita gli
Stati membri a presentare proposte di legge volte a prevenire lo
sfruttamento dei lavoratori vulnerabili da parte della criminalità nonché
a firmare e ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione
dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie nonché a
firmare e ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla tratta di
esseri umani; 22. accoglie
con favore l'ampia varietà di tradizioni sindacali, di forme contrattuali
e di modelli aziendali esistenti nei mercati del lavoro; 23. chiede
la creazione di accordi contrattuali flessibili e sicuri nel contesto
delle organizzazioni lavorative moderne; 24. sottolinea che il ruolo importante delle piccole e medie imprese (PMI) per la creazione e la crescita dell'occupazione in Europa è riconosciuto, insieme alla loro azione di promozione di sviluppo sociale e regionale; ritiene pertanto che sia fondamentale assegnare loro un ruolo più importante nella creazione di posti di lavoro supplementari attraverso il miglioramento del diritto del lavoro; 25.
considera che ai fini di una più efficace applicazione del diritto
europeo sia necessario affrontare
le carenze dell'attuale dialogo sociale in alcuni Stati membri, vista
l'assenza
di rappresentanza degli addetti di taluni settori in cui la maggior parte
dell'attività economica è svolta da PMI che occupano meno di 10
salariati (detta assenza di rappresentatività è particolarmente acuta in
alcuni dei nuovi Stati membri); 26. fa
proprio l'obiettivo del Consiglio di mobilitare tutte le pertinenti
risorse nazionali e comunitarie per sviluppare una mano d'opera
qualificata, addestrata e flessibile, nonché mercati del lavoro che
rispondano alle sfide derivanti dall'impatto combinato della
globalizzazione e dell'invecchiamento delle società europee; 26 bis. rileva che l'attuale struttura di dialogo sociale non abbraccia molti lavoratori flessibili di cui si è discusso nel Libro verde, che non sono datori di lavoro né lavoratori dipendenti e che devono essere consultati in aggiunta ad ogni eventuale discussione tra le parti sociali; 27. osserva
che, a causa della frammentazione del mercato del lavoro, dove la
sicurezza del lavoro è molto bassa e l'occupazione più instabile, in un
gran numero di contratti atipici non è previsto quasi alcun accesso
all'istruzione e alla formazione, ai regimi pensionistici professionali e
allo sviluppo professionale e in generale vi è una notevole carenza di
investimenti nel capitale umano; sottolinea che tali aspetti
contribuiscono ad incrementare l'incertezza economica e creano opposizione
ai cambiamenti e alla globalizzazione in generale; 28. constata
che in molti Stati membri, mancando un'adeguata sicurezza sociale, è
anche impossibile ottenere una pensione nel secondo pilastro per cui le
prestazioni di vecchiaia del primo pilastro vengono esposte ad una
pressione supplementare; 29. ritiene
che una combinazione di motivazione individuale, sostegno dei datori di
lavoro, accessibilità e disponibilità di strutture sia il fattore più
importante per quanto riguarda la partecipazione al processo di
formazione permanente e chiede lo sviluppo di un settore dell'istruzione e
di scuole che soddisfino i requisiti del mercato del lavoro e le
aspettative individuali dei lavoratori e degli imprenditori; insiste sul
necessario collegamento tra carriera professionale e programmi di studio; 30. sottolinea
l'urgente necessità di migliorare il livello di istruzione della
popolazione dell'UE ed invita la Commissione, gli Stati membri e le parti
sociali a investire nella formazione permanente e nello sviluppo del
capitale umano visto che è considerato il metodo più efficace per
superare la disoccupazione a lungo termine in quanto lo sviluppo di
competenze e l'acquisizione di qualificazioni è di comune interesse, come
evidenziano congiuntamente nel 2006 le parti sociali europee nel "Framework
of Action for the Lifelong Development of Competences and Qualifications";
31. ritiene
che le riforme del diritto del lavoro dovrebbero facilitare gli
investimenti delle imprese nelle capacità dei lavoratori, stimolare i
lavoratori a potenziare le loro capacità e garantire l'intervento dei
sistemi di previdenza sociale per l'applicazione di tale impostazione; 32. sottolinea
l'importanza di pervenire ad una certa coerenza in materia di diritto del
lavoro che può essere ottenuta mediante direttive e contrattazioni
collettive e con il metodo aperto di coordinamento; invita la Commissione
a tener conto delle enormi differenze esistenti tra i mercati del lavoro
nazionali e le competenze degli Stati membri in questo campo ma ricorda
l'obiettivo di creare un'Europa competitiva, innovativa e inclusiva e
posti di lavoro più numerosi e migliori 33. prende atto della mancanza di un'applicazione e di un rispetto adeguati della legislazione europea in vigore e chiede alla Commissione di occuparsi del coordinamento tra il diritto del lavoro nazionale e gli ispettorati nazionali del lavoro; sottolinea che è necessario che gli Stati membri rendano le loro legislazioni in materia di salute e sicurezza conformi alla legislazione europea; 34. ritiene
che i diritti dei lavoratori transfrontalieri potrebbero essere tutelati
in modo adeguato dalla legislazione in materia se questa fosse
effettivamente attuata e ritiene che l'obiettivo di adottare
una definizione unica di lavoratore dipendente e lavoratore autonomo
nell'ambito del diritto comunitario sia estremamente complesso a causa
delle diverse realtà e tradizioni socioeconomiche nei singoli Stati
membri. Nello stesso tempo è opportuna una iniziativa
mirata ad elevare il livello di convergenza necessario a garantire
coerenza e maggiore efficacia alla implementazione dell'acquis
comunitario; tale convergenza dovrebbe essere attuata nel rispetto del
diritto degli Stati membri di determinare l'esistenza di un rapporto di
lavoro; 34 bis. riconosce che i neoimprenditori e i microimprenditori possono essere economicamente dipendenti, se inizialmente prendono parte al ciclo economico con un committente; è quindi del parere che i lavoratori realmente autonomi in situazione di dipendenza economica non dovrebbero essere classificati né in una terza categoria intermedia tra i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti né tra i lavoratori dipendenti; 35. ribadisce la posizione del Parlamento, conformemente agli orientamenti fissati dalla Corte di giustizia, secondo cui qualsiasi definizione di lavoratore deve basarsi sull'effettiva situazione del luogo e dell'orario di lavoro; 36. chiede
agli Stati membri di promuovere l'applicazione della raccomandazione
dell'OIL del 2006 sulla portata del rapporto di lavoro; 37. rivolge
un appello agli Stati membri affinché prendano atto della raccomandazione
dell'Organizzazione internazionale del lavoro secondo la quale il diritto
del lavoro non dovrebbe interferire con i rapporti prettamente
commerciali; 38. chiede
che il metodo aperto di coordinamento venga utilizzato nell'ambito della
politica dell'occupazione e della politica sociale come un utile strumento
per lo scambio delle migliori prassi, in moda tale da rispondere alle
sfide congiunte in modo flessibile e trasparente e tenendo conto delle
diverse condizioni che sono di importanza fondamentale per i mercati del
lavoro nei vari Stati membri; 39. raccomanda
agli Stati membri, al Consiglio e alla Commissione che, nel quadro del
metodo di coordinamento aperto, si scambino le migliori prassi in merito
all'organizzazione flessibile dell'orario di lavoro e tengano conto delle
modalità innovative di orario di lavoro che consentono un buon equilibrio
tra la vita lavorativa e la vita familiare; 40. invita
la Commissione a continuare a raccogliere e ad analizzare informazioni sui
mercati del lavoro nazionali per garantire che gli scambi di buone prassi
in collegamento con le politiche dell'occupazione perseguite nei vari
Stati membri siano basati su dati affidabili, e in particolare su
statistiche omogenee e comparabili; 41. invita
gli Stati membri a rivedere e adattare i sistemi di previdenza sociale per
completare le politiche attive del mercato del lavoro, segnatamente la
formazione e l'apprendimento permanente allo scopo di realizzare nuove
realtà lavorative, sostenere le transizioni tra lavori e il reinserimento
nel mercato del lavoro per evitare una non necessaria dipendenza dai
sussidi e dal lavoro sommerso; 42. condanna con il massimo vigore qualunque transizione abusiva da rapporti di lavoro regolari a nuove modalità occupazionali senza alcuna necessità economica imperiosa, al fine di massimizzare a breve termine ben oltre il tasso abituale gli utili a spese della collettività, dei dipendenti e della concorrenza; sottolinea che qualunque metodo di questo tipo contrasta con il modello sociale europeo perché distrugge sul lungo periodo il consenso, la lealtà e la fiducia tra gli imprenditori e i lavoratori dipendenti; sollecita gli Stati membri e le parti sociali a intervenire per bloccare ogni abuso irresponsabile. 43.
ricorda che la flessicurezza è definita come una combinazione di
flessibilità e sicurezza nel mercato del lavoro atta a contribuire ad
innalzare la produttività e la qualità del lavoro garantendo la
sicurezza e nel contempo concedendo alle imprese la flessibilità
necessaria per continuare a creare occupazione in risposta alle mutevoli
esigenze del mercato; è del parere che le esigenze di flessibilità e di
sicurezza non siano in contraddizione e che si rafforzino reciprocamente; 44. sottolinea
che la flessicurezza può essere soltanto realizzata con una legislazione
sul lavoro efficace e moderna che rifletta le mutevoli realtà del mondo
del lavoro; osserva che la contrattazione collettiva e parti sociali forti
siano una parte importante dell'approccio sulla flessicurezza; sottolinea
tuttavia che esistono diversi modelli di flessicurezza; ritiene che una
impostazione comune dovrebbe essere basata sulla combinazione della
capacità delle imprese e dei lavoratori di adattarsi a un livello
sufficiente di protezione sociale, sicurezza sociale, sussidi di
disoccupazione, politiche attive del mercato del lavoro e opportunità di
formazione e di apprendimento permanente; ritiene che ampie disposizioni
in materia di welfare e l'accesso a servizi quali strutture per l'infanzia
e per altre persone non indipendenti rappresentino un contributo
positivo a questi obiettivi; 45.
ritiene che la definizione di flessicurezza nel Libro verde della
Commissione sia troppo ristretta; osserva tuttavia che la Commissione
pubblicherà una comunicazione sulla flessicurezza; 46. ritiene
che i lavoratori anziani debbano poter continuare a far parte della
popolazione in attività su base volontaria e flessibile, con il supporto
di un'adeguata formazione e assistenza sanitaria sul luogo di lavoro;
sottolinea l'urgente necessità di misure positive per incoraggiare il
reinserimento dei lavoratori anziani nel mercato del lavoro, nonché la
necessità di una maggior flessibilità nella scelta dei regimi
pensionistici e di quiescenza; 47. invita
la Commissione e gli Stati membri a riconoscere che il diritto del lavoro
ha un'influenza enorme
sul comportamento delle imprese e che la loro fiducia in disposizioni
stabili, chiare e sane è un elemento fondamentale del processo
decisionale per creare nuovi e migliori posti di lavoro; chiede
pertanto agli Stati membri di applicare e far opportunamente osservare
tutte le norme comunitarie vigenti inerenti al mercato del lavoro; 48. invita
gli Stati membri a potenziare i diritti in materia di congedo parentale e
i servizi di custodia per l'infanzia, a livello nazionale così come a
livello europeo, sia per gli uomini che per le donne; 49. accoglie
con favore la strategia delineata per contrastare il lavoro in nero e
l'economia sommersa che, pur essendo fenomeni che assumono dimensioni
diverse nei vari Stati membri, danneggiano comunque l'economia, lasciano
senza protezione i lavoratori, pregiudicano i consumatori, riducono il
gettito fiscale e generano concorrenza sleale tra le imprese; condivide
l'approccio della Commissione, volto a combattere il fenomeno del lavoro
in nero attraverso un forte coordinamento tra le istanze amministrative di
controllo a livello nazionale, gli ispettorati del lavoro e/o i sindacati,
gli enti previdenziali e le autorità fiscali e invita gli Stati membri ad
avvalersi di metodi innovativi, basati su indicatori e parametri di
riferimento specifici ai vari settori economici, per contrastare
l'erosione fiscale; 50. invita
gli
Stati membri e la Commissione a lanciare una campagna di
informazione destinata ai datori di lavoro e ai lavoratori e volta ad
attirare l'attenzione sulle norme minime e i regolamenti UE applicabili,
nonché sugli effetti negativi che il lavoro clandestino può avere sui
sistemi nazionali di sicurezza sociale, sulle finanze pubbliche, su una
concorrenza equa, sui risultati economici e sui lavoratori stessi; 51. chiede
che i giovani lavoratori, che sono quelli più interessati dal lavoro
temporaneo, siano oggetto di un'attenzione particolare, affinché la loro
mancanza di esperienza professionale non sia causa di infortuni connessi
al lavoro; incoraggia gli Stati membri a uno scambio delle migliori prassi
in materia e chiede alle agenzie di lavoro interinale di sensibilizzare i
datori di lavoro e i giovani lavoratori stessi; 52. sottolinea
il ruolo delle parti sociali nell'informare e formare i lavoratori e gli
imprenditori in merito ai loro diritti e ai loro obblighi sulle relazioni
di lavoro e sull'applicazione del diritto vigente in tale settore; chiede,
quindi, alla Commissione di farsi promotrice di un sostegno tecnico per le
parti sociali e di incoraggiarle a condividere conoscenza ed esperienze
per migliorare le condizioni di lavoro; 53. sottolinea
il prezioso ruolo svolto dalle parti sociali, che possono già vantare
alcuni successi nella riforma del mercato del lavoro, nella fattispecie
attraverso la conclusione di accordi sul congedo parentale, il lavoro
part-time e i contratti a tempo determinato, nonché il telelavoro e
l'apprendimento permanente; 54. ritiene
che gli Stati membri debbano fare prova di spirito di apertura nell'ambito
del dialogo avviato con le parti sociali per quanto riguarda
l'aggiornamento del diritto del lavoro e il suo adeguamento alle sfide del
XXI tenendo conto degli argomenti delle parti sociali e offrendo delle
risposte alle loro preoccupazioni; 54 bis.
ritiene
che la Commissione debba consultare non solo le parti sociali prescritte,
ma anche tutte le organizzazioni e gli individui interessati dalla
normativa e che soprattutto le PMI siano attualmente sottorappresentate
nel processo di consultazione, alla pari dei lavoratori che non sono
iscritti ad un sindacato; 55.
sottolinea il ruolo positivo delle contrattazioni collettive a livello nazionale, settoriale
e aziendale nei rapporti di lavoro e nell'organizzazione del lavoro, in
quanto aumentano la produttività delle imprese e migliorano le condizioni
di lavoro, incoraggiando così la crescita dell'occupazione; sottolinea la
possibilità di modificare la normativa per sostenere
il ruolo delle contrattazioni collettive e promuovere l'avvio di tali
contrattazioni per soluzioni vicine al livello aziendale a vantaggio dei
lavoratori dipendenti e degli imprenditori; 56. invita
la Commissione e gli Stati membri, nell'ambito del programma
di miglioramento della legislazione, a collaborare in modo
costante con le parti sociali e, se del caso, con altre organizzazioni
pertinenti rappresentative della società civile su qualsiasi iniziativa
che rientri nel campo del diritto del lavoro e della politica sociale, al
fine di semplificare le procedure amministrative che incontrano
soprattutto le piccole e medie imprese e quelle nuove, in
particolare per facilitare il loro finanziamento e aumentare la loro
competitività per creare posti di lavoro; 57. sottolinea l'esigenza di disciplinare la responsabilità congiunta e solidale dei contraenti generali o principali per far fronte ad abusi a livello di subappalto o esternalizzazione di lavoratori e creare un mercato trasparente e competitivo per tutte le imprese, basato su condizioni uniformi per quanto riguarda il rispetto delle norme giuslavoristiche e delle condizioni di lavoro; chiede in particolare alla Commissione e agli Stati membri di stabilire chiaramente a chi debba incombere la responsabilità, all'interno di una catena di subcontraenti, di rispettare le norme di diritto del lavoro e di versare le retribuzioni, i contributi sociali e le imposte; 58. esprime
la sua profonda convinzione che la creazione di posti di lavoro precari e
mal pagati non sia una risposta adeguata alle tendenze di delocalizzazione
che interessano un numero crescente di settori; gli investimenti nella
ricerca, nello sviluppo, nella formazione e nell'apprendimento lungo tutto
l'arco della vita potranno per contro rilanciare i settori che soffrono
attualmente di una mancanza di competitività; 59. invita
la Commissione a favorire la creazione di un meccanismo per la
composizione delle controversie, affinché gli accordi europei tra le
parti sociali possano divenire uno strumento valido e flessibile atto a
promuovere un approccio regolamentare più efficace a livello europeo; 60. invita
gli Stati membri a eliminare le restrizioni in materia di accesso ai
propri mercati del lavoro migliorando così la mobilità dei lavoratori
nell'UE per rendere possibile una più celere realizzazione degli
obiettivi del mercato unico e della strategia di Lisbona; 61. incarica
il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e
alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi
candidati.
[1] JO L 376 du 27.12.2006, p. 36. |