Testo (provvisorio) degli articoli votati nella Commissione Mercato Interno del Parlamento Europeo del 21-22 novembre sulla Direttiva Bolkestein
Articolo
1 1.
La
presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di
agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di
servizi nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel
contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi. 2.
La presente direttiva non riguarda né la liberalizzazione dei servizi di
interesse economico generale, né la privatizzazione di organismi pubblici
che prestano tali servizi. Essa non pregiudica inoltre le disposizioni
comunitarie relative alla concorrenza e agli aiuti. 3.
La presente direttiva non pregiudica le misure adottate a livello
comunitario o nazionale volte a tutelare o a promuovere la diversità
culturale o linguistica o il pluralismo dei media. 4.
La presente direttiva non pregiudica il diritto del lavoro, segnatamente
le disposizioni relative ai rapporti tra le parti sociali, compresi il
diritto di svolgere un'azione sindacale e il diritto a contratti collettivi.
La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali in materia
di previdenza sociale vigenti negli Stati membri. Articolo
2 Campo
di applicazione 1.
La presente direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori
stabiliti in uno Stato membro. 2.
La presente direttiva non si applica alle attività seguenti: -a)
i servizi di interesse generale nella misura in cui non sono aperti alla
concorrenza; a)
i servizi di natura bancaria, creditizia, assicurativa, i servizi
pensionistici professionali o individuali, di investimento o di pagamento
e, più in generale, i servizi di cui all'allegato I della direttiva
2000/12/CE; b)
i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i
servizi associati per quanto riguarda le materie disciplinate o
menzionate dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio
2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE; c)
i servizi di trasporto qualora siano disciplinati da altre norme
comunitarie fondate sull’articolo 71 o sull’articolo 80, paragrafo 2,
del trattato, ad eccezione del trasporto di fondi e del trasporto di
salme. Articolo
3
Relazione
con le altre disposizioni del diritto Comunitario a)
la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una
prestazione di servizi; b)
il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità; c)
la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività
televisive; d)
la direttiva …/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali. 2.
La presente direttiva non pregiudica le disposizioni di diritto privato
internazionale, in particolare quelle riguardanti le obbligazioni
contrattuali ed extracontrattuali, anche sotto forma di contratti
(Roma I e Roma II). Articolo
4
1)
“servizio”: qualsiasi attività economica non salariata di cui
all’articolo 50 del trattato fornita normalmente dietro
retribuzione, la quale costituisce il corrispettivo economico della
prestazione in questione ed è di norma convenuta tra prestatore e
destinatario del servizio. 1
ter) "servizio commerciale": un'attività che consiste nel
vendere un servizio a fini esclusivamente economici e finanziari; 1
quater) "servizi d'interesse economico generale": ai fini della
presente direttiva, servizi qualificati in quanto tali dallo Stato membro
o dalla Comunità e che sono soggetti a specifici obblighi di servizio
pubblico imposti al prestatore di servizi dallo Stato membro interessato
al fine di rispondere a determinati obiettivi di interesse pubblico; 2)
“prestatore”: qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza di uno
Stato membro, o qualsiasi persona giuridica, stabilita in conformità
con la legge dello Stato membro, che offre o fornisce un servizio; 3)
“destinatario”: qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita
in uno Stato membro che, a scopo professionale o meno, utilizza, o
intende utilizzare, un servizio; 5)
“stabilito”: che esercita effettivamente un'attività economica di cui
all’articolo 43 del trattato a tempo indeterminato mediante
un’installazione stabile del prestatore con un'adeguata
infrastruttura a partire dalla quale viene efficacemente svolta l'attività
di prestazione di servizi; 7)
“requisito”: qualsiasi obbligo, divieto, condizione o limite stabilito
dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
degli Stati membri o derivante dalla giurisprudenza e dalle
pratiche amministrative, dalle norme degli ordini professionali o dalle
norme collettive di associazioni o organismi professionali adottate
nell'esercizio della propria autonomia giuridica; le norme stabilite
dai contratti collettivi non sono considerate come requisiti ai sensi
della presente direttiva; 7
bis) "motivi imperativi di interesse generale": la nozione di
motivi imperativi di interesse generale cui si fa riferimento nella
presente direttiva comprende tra l'altro quanto segue: la tutela
dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, della salute pubblica, la
protezione dei consumatori, dei destinatari dei servizi, dei lavoratori e
dell'ambiente, compreso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la
proprietà intellettuale, la salvaguardia del patrimonio storico e
artistico nazionale o
gli obiettivi della politica sociale e gli obiettivi della politica
culturale; 8)
“autorità competente”: qualsiasi organo o qualsiasi istituzione
responsabile, in uno Stato membro, del controllo o della disciplina delle
attività di servizi, in particolare le autorità amministrative, gli
enti pubblici, gli ordini professionali e le associazioni o
organismi professionali che, della propria autonomia giuridica,
disciplinano collettivamente l'accesso alle attività di servizi o il loro
esercizio; nell’ambito della propria autonomia giuridica, disciplinano
collettivamente l'accesso alle attività di servizi o il loro esercizio; 11)
“Stato membro di destinazione”: il paese in cui un
servizio è fornito e prestato su base transfrontaliera in modo saltuario
da un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro; 13)
“professione regolamentata”: un’attività o un insieme di attività
professionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della
direttiva …/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul
riconoscimento delle qualifiche professionali;
Articoli
5, 6, 7 Articolo 5 1.
Gli Stati membri verificano e, se del caso, semplificano le
procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizio
ed al suo esercizio se e nella misura in cui ciò costituisca un
ostacolo all'accesso al mercato. 1
bis. Gli Stati membri, d'intesa con 2.
Gli Stati membri, che chiedono ad un prestatore o ad un destinatario di
fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento
attestante il rispetto di un particolare requisito, accettano i documenti
rilasciati da un altro Stato membro che abbiano valore equivalente o dai
quali risulti che il requisito in questione è rispettato. Essi non
impongono la presentazione di documenti rilasciati da un altro Stato
membro sotto forma di originale, di copia conforme o di traduzione
autenticata salvo i casi previsti da altre norme comunitarie o salvo le
eccezioni giustificate da motivi imperativi d'interesse generale,
fra cui l'ordine pubblico e la sicurezza. Le presenti
disposizioni non pregiudicano il diritto degli Stati membri di richiedere
documenti autenticati nella propria lingua ufficiale. 3.
Il paragrafo 2 non si applica ai documenti di cui all'articolo 50 della
direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali ed all'articolo
45, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi1, all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva
98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, volta a facilitare
l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro
diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, alla direttiva
2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la
direttiva 68/151/CEE, per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di
taluni tipi di società3 o alla direttiva del Consiglio 89/666/CEE,
relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da
taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato4. 1GU
L 134 del 30.4.2004, pag. 114. 2GU L 77 de 14.3.1998, pag. 36. 3GU L 221
del 4.9.2003, pag. 13. 4GU L 395, 30.12.1989, pag. 36. Articolo
6
1.
Gli Stati
membri provvedono affinché, entro tre anni dopo l'entrata in vigore
della presente direttiva, un prestatore di servizi possa espletare
presso un punto di contatto denominato “sportello unico” le procedure
e le formalità seguenti, in conformità con la disposizione del
capitolo II bis e III: a)
tutte le procedure e le formalità necessarie per poter svolgere le
attività di servizio di sua competenza, in particolare le dichiarazioni,
notifiche o domande di autorizzazione presso le autorità competenti,
comprese le domande di iscrizione in registri, ruoli, banche dati, o
ordini professionali; b)
le domande di autorizzazione necessarie all'esercizio delle attività di
servizio di sua competenza. 2.
Se è richiesta da uno Stato membro una registrazione proforma, lo Stato
membro interessato garantisce che, entro [tre anni dopo l'entrata in
vigore della presente direttiva], la registrazione proforma presso lo
sportello unico sia disponibile per via elettronica e non ritardi o
complichi in qualche modo la fornitura di tali servizi né comporti spese
aggiuntive per il prestatore di servizi. 3
Articolo
7
1.
Gli Stati membri provvedono affinché per il tramite degli sportelli unici
i prestatori e i destinatari possano agevolmente prendere conoscenza delle
informazioni seguenti: (a)
i requisiti applicabili ai prestatori stabiliti sul territorio di uno
Stato membro, in particolare quelli relativi alle procedure e alle
formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed
esercitarle; (b)
i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità
competenti, compresi quelli delle autorità competenti in materia di
esercizio delle attività di servizi; (c)
i mezzi e le condizioni di accesso ai registri e alle banche dati
pubbliche relative ai prestatori ed ai servizi; ai prestatori ed ai
servizi; (d)
i mezzi di ricorso generalmente disponibili in caso di
controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il
destinatario, o tra un prestatore ed un destinatario, o tra prestatori; (e)
i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti
presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza
pratica. 2.
Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori e i destinatari possano
beneficiare, su richiesta, dell'assistenza delle autorità competenti, che
consiste nel fornire informazioni sul modo in cui i requisiti di cui al
paragrafo 1, lettera a) vengono interpretati ed applicati. Ove
opportuno, tale assistenza include una semplice guida di accompagnamento
passo dopo passo. L'informazione
è fornita in un linguaggio semplice e comprensibile. 3.
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni e l'assistenza di
cui ai paragrafi 1 e 2 siano fornite in modo chiaro e non ambiguo,
facilmente accessibili, tra l'altro, a distanza e per via
elettronica e aggiornate. 4.
Gli Stati membri garantiscono che gli sportelli unici e le autorità
competenti rispondano con la massima sollecitudine alle domande di
informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e,
in caso di richiesta errata o infondata, ne informino con sollecitudine il
richiedente. 5.
Gli Stati membri applicano i paragrafi da 6.
Gli Stati membri e 6
bis. L'obbligo delle autorità competenti di assistere i fornitori e i
destinatari non impone che queste autorità forniscano consulenza
giuridica in singoli casi, ma riguarda solo le informazioni generali sul
modo in cui sono normalmente interpretati o applicati i requisiti. Articolo 9
1.
Gli Stati membri possono subordinare l'accesso ad un'attività di servizio
e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione se sono soddisfatte le
condizioni seguenti: (a)
il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del
prestatore; (b)
la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da motivi
imperativi di interesse generale; (c)
l'obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno
restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori
interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia. 3.
Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai
regimi di autorizzazione imposti o consentiti da altre norme comunitarie. Le
disposizioni del presente paragrafo non si applicano ad aspetti dei regimi
di autorizzazione che sono oggetto di armonizzazione da parte di altri
strumenti comunitari. Requisiti
da valutare 1.
Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico prevede i
requisiti di cui al paragrafo 2 e rovvedono affinché tali requisiti siano
conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri adattano
le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per
renderle conformi a tali condizioni. 2.
Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina
l'accesso a un'attività di servizio o il suo esercizio al rispetto dei
requisiti non discriminatori seguenti: a)
restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di
restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza
geografica minima tra prestatori; b)
requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto
giuridico; c)
obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società; d)
requisiti diversi da quelli relativi a questioni disciplinate dal
titolo II della direttiva ../../CE sul riconoscimento delle qualifiche
professionali o da quelli previsti in altre norme comunitarie, che
riservano l'accesso alle attività di servizio a prestatori particolari a
motivo della natura specifica dell'attività; e)
il divieto di disporre di più sedi sullo stesso territorio nazionale; f)
gli obblighi che impongono un numero minimo di dipendenti; g)
il rispetto da parte del prestatore di tariffe obbligatorie minime e/o
massime; j)
l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri
servizi specifici. 3.
Gli Stati membri verificano che i requisiti di cui al paragrafo 2
soddisfino le condizioni seguenti: a)
non-discriminazione: i requisiti non sono direttamente o indirettamente
discriminatori in funzione della nazionalità o, per quanto riguarda le
società, della sede; b)
necessità: i requisiti sono obiettivamente giustificati da un motivo
imperativo di interesse generale; c)
proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire la realizzazione
dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario
per raggiungere tale obiettivo ed altre misure meno restrittive non
permettono di conseguire lo stesso risultato. 4)
Gli Stati membri pubblicano entro [due anni dall'entrata in vigore
della presente direttiva] un inventario dei requisiti di cui al paragrafo
2 e le giustificazioni di cui al paragrafo 3. 5.
I paragrafi da Articolo
16
Capo
III - Libera circolazione dei servizi Sezione
1 - Cooperazione amministrativa Sezione
2 - Libera prestazione di servizi e
deroghe Articolo 16
- Libera prestazione di servizi 1.
Gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di
servizi di fornire un servizio in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro di stabilimento. Nell'esercizio della loro attività, i
prestatori di servizi sono soggetti esclusivamente alle
disposizioni dello Stato membro di stabilimento relative
all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio, in particolare
quelle che disciplinano lo stabilimento e le attività del
prestatore di servizi, il suo comportamento, la
qualità o il contenuto del servizio, le norme e le certificazioni.
2.
Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non pregiudicano la facoltà
dello Stato membro in cui si sposta il prestatore di servizi
di applicare requisiti specifici in relazione all'esercizio di un'attività
di servizio, il cui rispetto è indispensabile per garantire il
mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica
o per la protezione della salute pubblica e dell'ambiente, al fine di
evitare determinati rischi nel luogo in cui il servizio è prestato. 3.
Gli Stati membri non possono restringere, per motivi che dipendono
dall’ambito regolamentato, la libera circolazione dei servizi forniti da
un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare imponendo
i requisiti seguenti: a)
l’obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio; b)
l'obbligo per il prestatore di effettuare una dichiarazione o una notifica
presso le autorità competenti o di ottenere la loro autorizzazione,
compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro
territorio, fatta eccezione per i casi previsti dalla presente
direttiva o da altri strumenti di diritto comunitario; c)
l'obbligo per il prestatore di disporre sul loro territorio di un recapito
o di un rappresentante o di essere domiciliato presso una persona
autorizzata; d)
il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una
determinata infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria
all'esecuzione delle prestazioni in questione; e)
l'obbligo per il prestatore di rispettare i requisiti relativi
all'esercizio di un'attività di servizi applicabili sul loro territorio; f)
l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e
il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo
indipendente; g)
l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di
identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato
dalle autorità nazionali competenti; h)
i requisiti relativi all’uso di attrezzature che fanno parte integrante
della prestazionedel servizio; i)
le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all’articolo
20, all’articolo 23, paragrafo 1, primo comma e all’articolo 25,
paragrafo 1. 4.
Lo Stato membro di destinazione ha facoltà di adottare misure di
controllo, in conformità della [sezione 1], riguardanti l'esecuzione del
servizio nei casi di cui agli articoli 17-19. Articolo 17
Articolo
17 - Deroghe generali L'articolo
16 non si applica: 1)
ai servizi di interesse economico generale
forniti in un altro Stato membro: a)
ai servizi postali disciplinati dalla direttiva 97/67/CE del Parlamento
europeo e
del Consiglio; b)
ai servizi di trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica
di cui all’articolo 2, punto 5), della direttiva 2003/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio; c)
ai servizi di trasmissione, distribuzione fornitura e stoccaggio di gas di
cui all’articolo 2, punto 5) della direttiva 2003/55/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio; d)
ai servizi di distribuzione e fornitura dell'acqua ed ai servizi di
gestione delle acque reflue; e)
al trattamento dei rifiuti; Articolo
24 - Articolo 25 Vedi
Van LANKER che sopprime i due
articoli
(
Gli articoli saranno votati direttamente in plenaria) Articolo
26
Informazioni
sui prestatori e i loro servizi 1.
a)
il nome, la forma giuridica, ove si tratti di una persona giuridica,
l'indirizzo della località nella quale il prestatore è stabilito e tutti
i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con il
prestatore, se del caso per via elettronica; b)
nel caso in cui il prestatore sia iscritto in un registro commerciale o
altro registro pubblico simile, l’indicazione di tale registro e del
numero di immatricolazione o degli equivalenti mezzi di identificazione
che figurano nel registro; c)
nel caso in cui l'attività sia soggetta a un regime di autorizzazione,
l’indirizzo dell'autorità competente o dello sportello unico; d)
nel caso in cui il prestatore eserciti un'attività soggetta all'IVA, il
numero di identificazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della
direttiva 77/388/CEE; e)
per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini professionali
o gli organismi affini presso i quali il prestatore è iscritto, la
qualifica professionale e lo Stato membro nel quale è stata ottenuta; f)
le clausole e le condizioni generali qualora il prestatore ne faccia uso; g)
le clausole contrattuali relative alle norme applicabili al contratto e/o
relative alla giurisdizione competente. g
bis) ove sia obbligatoria la sottoscrizione di un'assicurazione di
responsabilità professionale o una garanzia equivalente, i dati di cui
all'articolo 27, paragrafo 1, segnatamente i dati dell'ente assicurativo o
garante, la copertura professionale e territoriale, nonché una
certificazione comprovante la regolarità dei pagamenti dovuti all'ente
assicurativo. 2.
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo a)
siano comunicate dal prestatore di propria iniziativa; b)
siano facilmente accessibili al destinatario sul luogo della prestazione o
di stipulazione del contratto; c)
siano facilmente accessibili al destinatario per via elettronica tramite
un indirizzo comunicato dal prestatore; d)
figurino in tutti i documenti di informazione che i prestatori forniscono
al destinatario per presentare dettagliatamente i servizi offerti. 3.
Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori, su richiesta del
destinatario, comunichino le seguenti informazioni supplementari: a)
le principali caratteristiche del servizio; b)
il costo del servizio o, se non è possibile indicare un prezzo esatto, il
metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di
verificarlo, o un preventivo sufficientemente dettagliato; c)
lo statuto e la forma giuridica del prestatore; d)
per quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferimento alle
norme professionali in vigore nello Stato membro d'origine e dei mezzi per
prenderne visione. 4.
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni richieste al
prestatore, di cui al presente capo, siano rese disponibili o comunicate
con chiarezza e senza ambiguità e in tempo utile prima della conclusione
del contratto o, in assenza di contratto scritto, prima della prestazione
del servizio. 5.
Gli obblighi in materia di informazione di cui al presente capo si
aggiungono ai requisiti già previsti dal diritto comunitario e non
impediscono agli Stati membri di prevedere informazioni supplementari per
i prestatori stabiliti sul loro territorio. 6.
Articolo
27, paragrafi
1, 2 e 3 1.
Gli Stati membri possono richiedere che i prestatori, i
servizi dei quali presentano un rischio diretto e particolare
per la salute o per la sicurezza del destinatario o di terzi o
per la sicurezza finanziaria del destinatario oppure
un rischio ambientale, sono tenuti a sottoscrivere un'assicurazione
di responsabilità professionale adeguata rispetto alla natura e alla
portata del rischio o a fornire altre forme di garanzia
equivalenti o essenzialmente comparabili quanto a finalità. L'assicurazione
o la garanzia di responsabilità professionale copre inoltre i rischi
presentati da tali servizi qualora siano forniti in altri Stati membri. 2.
Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino al
destinatario le informazioni sull'assicurazione o sulle garanzie di cui al
paragrafo 3.
Quando un prestatore si stabilisce sul loro territorio o vi presta
servizi, gli Stati membri non esigono un'assicurazione
professionale o una garanzia finanziaria se il prestatore è già coperto
da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità,
in un altro Stato membro in cui è già stabilito. Se
uno Stato membro richiede un'assicurazione contro i rischi finanziari
inerenti alla responsabilità professionale, detto Stato membro accetta
dal prestatore stabilito in un altro Stato membro, quale prova
sufficiente, un'attestazione in tal senso rilasciata dalle banche e dagli
enti assicurativi dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore. Articolo
34
Capo
V Cooperazione
amministrativa 1.
Gli Stati membri garantiscono che i poteri di vigilanza e di controllo del
prestatore previsti dalle loro legislazioni nazionali, siano esercitati
anche qualora il servizio sia fornito in un altro Stato membro. 2.
Il paragrafo 1 non impone allo Stato membro di primo stabilimento
l'obbligo di procedere a constatazioni fattuali o a controlli sul
territorio dello Stato membro in cui il servizio è prestato. 3.
Le autorità competenti dello Stato membro in cui il servizio è prestato
possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, a
condizione che tali verifiche, ispezioni o indagini siano oggettivamente
giustificate e non discriminatorie. |