Testo (provvisorio) degli articoli votati nella Commissione Mercato Interno del Parlamento Europeo del 21-22 novembre sulla Direttiva Bolkestein

Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi.

2. La presente direttiva non riguarda né la liberalizzazione dei servizi di interesse economico generale, né la privatizzazione di organismi pubblici che prestano tali servizi. Essa non pregiudica inoltre le disposizioni comunitarie relative alla concorrenza e agli aiuti.

3. La presente direttiva non pregiudica le misure adottate a livello comunitario o nazionale volte a tutelare o a promuovere la diversità culturale o linguistica o il pluralismo dei media.

4. La presente direttiva non pregiudica il diritto del lavoro, segnatamente le disposizioni relative ai rapporti tra le parti sociali, compresi il diritto di svolgere un'azione sindacale e il diritto a contratti

collettivi. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali in materia di previdenza sociale vigenti negli Stati membri.

 

Articolo 2

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro.

2. La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:

-a) i servizi di interesse generale nella misura in cui non sono aperti alla concorrenza;

a) i servizi di natura bancaria, creditizia, assicurativa, i servizi pensionistici professionali o individuali, di investimento o di pagamento e, più in generale, i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2000/12/CE;

b) i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati per quanto riguarda le materie disciplinate o menzionate dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/58/CE;

c) i servizi di trasporto qualora siano disciplinati da altre norme comunitarie fondate sull’articolo 71 o sull’articolo 80, paragrafo 2, del trattato, ad eccezione del trasporto di fondi e del trasporto di salme.

 

Articolo 3

Relazione con le altre disposizioni del diritto Comunitario

1. In caso di conflitto tra le disposizioni della presente direttiva e altre normative comunitarie che disciplinano aspetti specifici dell'accesso all'attività di un servizio e del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche prevalgono e si applicano a tali settori o professioni specifiche, tra l'altro, queste normative:

a) la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;

b) il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità;

c) la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

d) la direttiva …/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

2. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni di diritto privato internazionale, in particolare quelle riguardanti le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali, anche sotto forma di

contratti (Roma I e Roma II).

Articolo 4

1) “servizio”: qualsiasi attività economica non salariata di cui all’articolo 50 del trattato fornita normalmente dietro retribuzione, la quale costituisce il corrispettivo economico della prestazione in questione ed è di norma convenuta tra prestatore e destinatario del servizio.

1 ter) "servizio commerciale": un'attività che consiste nel vendere un servizio a fini esclusivamente economici e finanziari;

1 quater) "servizi d'interesse economico generale": ai fini della presente direttiva, servizi qualificati in quanto tali dallo Stato membro o dalla Comunità e che sono soggetti a specifici obblighi di servizio pubblico imposti al prestatore di servizi dallo Stato membro interessato al fine di rispondere a determinati obiettivi di interesse pubblico;

2) “prestatore”: qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato membro, o qualsiasi persona giuridica, stabilita in conformità con la legge dello Stato membro, che offre o fornisce un servizio;

3) “destinatario”: qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita in uno Stato membro che, a scopo professionale o meno, utilizza, o intende utilizzare, un servizio;

5) “stabilito”: che esercita effettivamente un'attività economica di cui all’articolo 43 del trattato a tempo indeterminato mediante un’installazione stabile del prestatore con un'adeguata infrastruttura a partire dalla quale viene efficacemente svolta l'attività di prestazione di servizi;

7) “requisito”: qualsiasi obbligo, divieto, condizione o limite stabilito dalle disposizioni legislative, regolamentari o

amministrative degli Stati membri o derivante dalla giurisprudenza e  dalle pratiche amministrative, dalle norme degli ordini professionali o dalle norme collettive di associazioni o organismi professionali adottate nell'esercizio della propria autonomia giuridica; le norme stabilite dai contratti collettivi non sono considerate come requisiti ai sensi della presente direttiva;

7 bis) "motivi imperativi di interesse generale": la nozione di motivi imperativi di interesse generale cui si fa riferimento nella presente direttiva comprende tra l'altro quanto segue: la tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, della salute pubblica, la protezione dei consumatori, dei destinatari dei servizi, dei lavoratori e dell'ambiente, compreso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la salvaguardia del patrimonio storico e artistico nazionale

o gli obiettivi della politica sociale e gli obiettivi della politica culturale;

8) “autorità competente”: qualsiasi organo o qualsiasi istituzione responsabile, in uno Stato membro, del controllo o della disciplina delle attività di servizi, in particolare le autorità amministrative, gli enti pubblici, gli ordini professionali e le associazioni o organismi professionali che, della propria autonomia giuridica, disciplinano collettivamente l'accesso alle attività di servizi o il loro esercizio; nell’ambito della propria autonomia giuridica, disciplinano collettivamente l'accesso alle attività di servizi o il loro esercizio;

11) “Stato membro di destinazione”: il paese in cui un servizio è fornito e prestato su base transfrontaliera in modo saltuario da un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro;

13) “professione regolamentata”: un’attività o un insieme di attività professionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della direttiva …/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul riconoscimento delle qualifiche professionali;

 

Articoli 5, 6, 7

Articolo 5

1. Gli Stati membri verificano e, se del caso, semplificano le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizio ed al suo esercizio se e nella misura in cui ciò costituisca un ostacolo all'accesso al mercato.

1 bis. Gli Stati membri, d'intesa con la Commissione , introducono, se del caso e ove possibile, una modulistica europea armonizzata. I moduli sono equivalenti ai certificati, agli attestati e ad altri documenti in materia di stabilimento dai quali risulti che un requisito è stato soddisfatto nel paese ospitante.

2. Gli Stati membri, che chiedono ad un prestatore o ad un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento attestante il rispetto di un particolare requisito, accettano i documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano valore equivalente o dai quali risulti che il requisito in questione è rispettato. Essi non impongono la presentazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di copia conforme o di traduzione autenticata salvo i casi previsti da altre norme comunitarie o salvo le eccezioni giustificate da motivi imperativi d'interesse generale, fra cui l'ordine pubblico e la sicurezza. Le presenti disposizioni non pregiudicano il diritto degli Stati membri di richiedere documenti autenticati nella propria lingua ufficiale.

3. Il paragrafo 2 non si applica ai documenti di cui all'articolo 50 della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ed all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi1, all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, alla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 68/151/CEE, per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società3 o alla direttiva del Consiglio 89/666/CEE, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato4. 1GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. 2GU L 77 de 14.3.1998, pag. 36. 3GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13. 4GU L 395, 30.12.1989, pag. 36.

 

Articolo 6

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, un prestatore di servizi possa espletare presso un punto di contatto denominato “sportello unico” le procedure e le formalità seguenti, in conformità con la disposizione del capitolo II bis e III:

a) tutte le procedure e le formalità necessarie per poter svolgere le attività di servizio di sua competenza, in particolare le dichiarazioni, notifiche o domande di autorizzazione presso le autorità competenti, comprese le domande di iscrizione in registri, ruoli, banche dati, o ordini professionali;

b) le domande di autorizzazione necessarie all'esercizio delle attività di servizio di sua competenza.

2. Se è richiesta da uno Stato membro una registrazione proforma, lo Stato membro interessato garantisce che, entro [tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], la registrazione proforma presso lo sportello unico sia disponibile per via elettronica e non ritardi o complichi in qualche modo la fornitura di tali servizi né comporti spese aggiuntive per il prestatore di servizi.

3 La Commissione coordina gli sportelli unici istituendo uno sportello unico europeo.

4. L 'istituzione dello sportello unico non pregiudica l'assegnazione di mansioni e competenze tra le autorità all'interno dei sistemi nazionali.

 

Articolo 7

1. Gli Stati membri provvedono affinché per il tramite degli sportelli unici i prestatori e i destinatari possano agevolmente prendere conoscenza delle informazioni seguenti:

(a) i requisiti applicabili ai prestatori stabiliti sul territorio di uno Stato membro, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;

(b) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, compresi quelli delle autorità competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;

(c) i mezzi e le condizioni di accesso ai registri e alle banche dati pubbliche relative ai prestatori ed ai servizi; ai prestatori ed ai servizi;

(d) i mezzi di ricorso generalmente disponibili in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore ed un destinatario, o tra prestatori;

(e) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori e i destinatari possano beneficiare, su richiesta, dell'assistenza delle autorità competenti, che consiste nel fornire informazioni sul modo in cui i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a) vengono interpretati ed applicati. Ove opportuno, tale assistenza include una semplice guida di accompagnamento passo dopo passo.

L'informazione è fornita in un linguaggio semplice e comprensibile.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano fornite in modo chiaro e non ambiguo, facilmente accessibili, tra l'altro, a distanza e per via elettronica e aggiornate.

4. Gli Stati membri garantiscono che gli sportelli unici e le autorità competenti rispondano con la massima sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e, in caso di richiesta errata o infondata, ne informino con sollecitudine il richiedente.

5. Gli Stati membri applicano i paragrafi da 1 a 4 entro tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

6. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano gli sportelli unici a rendere accessibili le informazioni di cui al presente articolo in altre lingue comunitarie, nella misura in cui ciò sia compatibile con la loro legislazione in materia di uso delle lingue.

6 bis. L'obbligo delle autorità competenti di assistere i fornitori e i destinatari non impone che queste autorità forniscano consulenza giuridica in singoli casi, ma riguarda solo le informazioni generali sul modo in cui sono normalmente interpretati o applicati i requisiti.

 

Articolo  9

1. Gli Stati membri possono subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:  

(a) il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del prestatore;

(b) la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da motivi imperativi di interesse generale;

(c) l'obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai regimi di autorizzazione imposti o consentiti da altre norme comunitarie.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ad aspetti dei regimi di autorizzazione che sono oggetto di armonizzazione da parte di altri strumenti comunitari.

 

Articolo 15

Requisiti da valutare

1. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico prevede i requisiti di cui al paragrafo 2 e rovvedono affinché tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri adattano le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per renderle conformi a tali condizioni.

2. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l'accesso a un'attività di servizio o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori seguenti:

a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;

b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico;

c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società;

d) requisiti diversi da quelli relativi a questioni disciplinate dal titolo II della direttiva ../../CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali o da quelli previsti in altre norme comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizio a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività;

e) il divieto di disporre di più sedi sullo stesso territorio nazionale;

f) gli obblighi che impongono un numero minimo di dipendenti;

g) il rispetto da parte del prestatore di tariffe obbligatorie minime e/o massime;

j) l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici.

3. Gli Stati membri verificano che i requisiti di cui al paragrafo 2 soddisfino le condizioni seguenti:

a) non-discriminazione: i requisiti non sono direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della nazionalità o, per quanto riguarda le società, della sede;

b) necessità: i requisiti sono obiettivamente giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo ed altre misure meno restrittive non permettono di conseguire lo stesso risultato.

4) Gli Stati membri pubblicano entro [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] un inventario dei requisiti di cui al paragrafo 2 e le giustificazioni di cui al paragrafo 3.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alla legislazione nel settore dei servizi d'interesse generale e dei regimi di sicurezza sociale, compresi i regimi di assicurazione malattia obbligatoria.

 

Articolo 16

Capo III - Libera circolazione dei servizi

Sezione 1 - Cooperazione amministrativa

Sezione 2 - Libera prestazione di servizi e deroghe

Articolo 16 - Libera prestazione di servizi

1. Gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di servizi di fornire un servizio in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento. Nell'esercizio della loro attività, i prestatori di servizi sono soggetti esclusivamente alle disposizioni dello Stato membro di stabilimento relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio, in particolare quelle che disciplinano lo stabilimento e le attività del prestatore di servizi, il suo comportamento, la qualità o il contenuto del servizio, le norme e le certificazioni.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non pregiudicano la facoltà dello Stato membro in cui si sposta il prestatore di servizi di applicare requisiti specifici in relazione all'esercizio di un'attività di servizio, il cui rispetto è indispensabile per garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza

pubblica o per la protezione della salute pubblica e dell'ambiente, al fine di evitare determinati rischi nel luogo in cui il servizio è prestato.

3. Gli Stati membri non possono restringere, per motivi che dipendono dall’ambito regolamentato, la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare imponendo i requisiti seguenti:

a) l’obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio;

b) l'obbligo per il prestatore di effettuare una dichiarazione o una notifica presso le autorità competenti o di ottenere la loro autorizzazione, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio, fatta eccezione per i casi previsti dalla presente direttiva o da altri strumenti di diritto comunitario; c) l'obbligo per il prestatore di disporre sul loro territorio di un recapito o di un rappresentante o di essere domiciliato presso una persona autorizzata;

d) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una determinata infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;

e) l'obbligo per il prestatore di rispettare i requisiti relativi all'esercizio di un'attività di servizi applicabili sul loro territorio;

f) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;

g) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato dalle autorità nazionali competenti;

h) i requisiti relativi all’uso di attrezzature che fanno parte integrante della prestazionedel servizio;

i) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all’articolo 20, all’articolo 23, paragrafo 1, primo comma e all’articolo 25, paragrafo 1.

4. Lo Stato membro di destinazione ha facoltà di adottare misure di controllo, in conformità della [sezione 1], riguardanti l'esecuzione del servizio nei casi di cui agli articoli 17-19.

 

Articolo 17

Articolo 17 - Deroghe generali

L'articolo 16 non si applica:

1) ai servizi di interesse economico  generale forniti in un altro Stato membro:

a) ai servizi postali disciplinati dalla direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio;

b) ai servizi di trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica di cui all’articolo 2, punto 5), della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

c) ai servizi di trasmissione, distribuzione fornitura e stoccaggio di gas di cui all’articolo 2, punto 5) della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

d) ai servizi di distribuzione e fornitura dell'acqua ed ai servizi di gestione delle acque reflue;

e) al trattamento dei rifiuti;

 

Articolo 24 - Articolo 25

 Vedi Van LANKER  che sopprime i due articoli                      

( Gli articoli saranno votati direttamente in plenaria)

 

Articolo 26

Informazioni sui prestatori e i loro servizi

1. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché i prestatori mettano a disposizione del destinatario, dello sportello unico europeo e degli sportelli unici negli Stati membri ospitanti, le informazioni seguenti:

a) il nome, la forma giuridica, ove si tratti di una persona giuridica, l'indirizzo della località nella quale il prestatore è stabilito e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con il prestatore, se del caso per via elettronica;

b) nel caso in cui il prestatore sia iscritto in un registro commerciale o altro registro pubblico simile, l’indicazione di tale registro e del numero di immatricolazione o degli equivalenti mezzi di identificazione che figurano nel registro;

c) nel caso in cui l'attività sia soggetta a un regime di autorizzazione, l’indirizzo dell'autorità competente o dello sportello unico;

d) nel caso in cui il prestatore eserciti un'attività soggetta all'IVA, il numero di identificazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE;

e) per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini professionali o gli organismi affini presso i quali il prestatore è iscritto, la qualifica professionale e lo Stato membro nel quale è stata ottenuta;

f) le clausole e le condizioni generali qualora il prestatore ne faccia uso;

g) le clausole contrattuali relative alle norme applicabili al contratto e/o relative alla giurisdizione competente.

g bis) ove sia obbligatoria la sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità professionale o una garanzia equivalente, i dati di cui all'articolo 27, paragrafo 1, segnatamente i dati dell'ente assicurativo o garante, la copertura professionale e territoriale, nonché una certificazione comprovante la regolarità dei pagamenti dovuti all'ente assicurativo.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1, a scelta del prestatore:

a) siano comunicate dal prestatore di propria iniziativa;

b) siano facilmente accessibili al destinatario sul luogo della prestazione o di stipulazione del contratto;

c) siano facilmente accessibili al destinatario per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore;

d) figurino in tutti i documenti di informazione che i prestatori forniscono al destinatario per presentare dettagliatamente i servizi offerti.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori, su richiesta del destinatario, comunichino le seguenti informazioni supplementari:

a) le principali caratteristiche del servizio;

b) il costo del servizio o, se non è possibile indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di verificarlo, o un preventivo sufficientemente dettagliato;

c) lo statuto e la forma giuridica del prestatore;

d) per quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferimento alle norme professionali in vigore nello Stato membro d'origine e dei mezzi per prenderne visione.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni richieste al prestatore, di cui al presente capo, siano rese disponibili o comunicate con chiarezza e senza ambiguità e in tempo utile prima della conclusione del contratto o, in assenza di contratto scritto, prima della prestazione del servizio.

5. Gli obblighi in materia di informazione di cui al presente capo si aggiungono ai requisiti già previsti dal diritto comunitario e non impediscono agli Stati membri di prevedere informazioni supplementari per i prestatori stabiliti sul loro territorio.

6. La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, precisare il contenuto delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo in funzione delle particolarità di talune attività e precisare le modalità pratiche di applicazione delle disposizioni del paragrafo

 

Articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3

1. Gli Stati membri possono richiedere che i prestatori, i servizi dei quali presentano un rischio diretto e particolare per la salute o per la sicurezza del destinatario o di terzi o per la sicurezza finanziaria del destinatario oppure un rischio ambientale, sono tenuti a sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità professionale adeguata rispetto alla natura e alla portata del rischio o a fornire altre forme di garanzia equivalenti o essenzialmente comparabili quanto a finalità. L'assicurazione o la garanzia di responsabilità professionale copre inoltre i rischi presentati da tali servizi qualora siano forniti in altri Stati membri.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino al destinatario le informazioni sull'assicurazione o sulle garanzie di cui al paragrafo 1, in particolare il nome e l’indirizzo dell'assicuratore o del garante e la copertura geografica.

3. Quando un prestatore si stabilisce sul loro territorio o vi presta servizi, gli Stati membri non esigono un'assicurazione professionale o una garanzia finanziaria se il prestatore è già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità, in un altro Stato membro in cui è già stabilito.

Se uno Stato membro richiede un'assicurazione contro i rischi finanziari inerenti alla responsabilità professionale, detto Stato membro accetta dal prestatore stabilito in un altro Stato membro, quale

prova sufficiente, un'attestazione in tal senso rilasciata dalle banche e dagli enti assicurativi dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore.

 

Articolo 34

Capo V

Cooperazione amministrativa

1. Gli Stati membri garantiscono che i poteri di vigilanza e di controllo del prestatore previsti dalle loro legislazioni nazionali, siano esercitati anche qualora il servizio sia fornito in un altro Stato membro.

2. Il paragrafo 1 non impone allo Stato membro di primo stabilimento l'obbligo di procedere a constatazioni fattuali o a controlli sul territorio dello Stato membro in cui il servizio è prestato.

3. Le autorità competenti dello Stato membro in cui il servizio è prestato possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, a condizione che tali verifiche, ispezioni o indagini siano oggettivamente giustificate e non discriminatorie.