Osservatorio sulla contrattazione in Europa

 

Conclusa la trattativa dei lavoratori metalmeccanici e dell’industria mineraria in Austria

 

Il 4 novembre 2004 dopo un’intensa maratona negoziale durata 24 ore, la delegazione trattante del sindacato metalmeccanico e tessile austriaco (Gmt) e del sindacato degli impiegati (Gpa) ha raggiunto un accordo per circa 113.000 operai e 74.000 impiegati nel settore metalmeccanico e dell’industria mineraria.

Esiti principali della trattativa
 
Retribuzione

- aumento dei minimi salariali pari al 2,5%;

- il salario minimo sarà quindi pari a 1271,78 Euro;

- aumento dei minimi salariali reali pari al 2,5%;

- aumento della retribuzione degli apprendisti del 2,5%;

- un equivalente aumento dei i premi e delle indennità di trasferta definite collettivamente;

- il nuovo contratto collettivo entra in vigore il 1 novembre 2004.

 

Accordo su un nuovo sistema di inquadramento unico per operai e impiegati

L’introduzione di un nuovo di inquadramento unico che sancisse la fine del tradizionale trattamento diseguale tra operai ed impiegati anche in termini retributivi e di validità di un sistema di classificazione, dopo quattro anni di intense trattative, era la nostra richiesta principale nella tornata negoziale di quest’anno.

Con il nuovo accordo sono stabiliti i seguenti punti chiave del nuovo sistema di inquadramento unico:

- un nuovo sistema di classificazione con undici livelli di inquadramento.

- Un nuovo schema di aumenti salariali automatici riferiti ai livelli salariali all’interno di ciascuno dei nuovi undici livelli che stabilisce il numero e l’importo degli aumenti retributivi automatici che ora saranno validi per operai ed impiegati. L’aumento si applica sia al salario minimo che al salario reale (collettivamente concordati) ed è stabilito in una determinata percentuale del salario minimo concordato collettivamente per ciascun livello. Più precisamente, sono previsti due aumenti fissi e tre aumenti variabili basati su un accordo tra il management e la rappresentanza sindacale aziendale.

- Oltre al nuovo sistema di inquadramento unico, viene concordato un sistema di incremento salariale annuale obbligatorio, da ripartire in modo variabile tra gruppi di dipendenti a livello aziendale sulla base di un accordo aziendale (“tornata salariale interna”).

- Il nuovo sistema di inquadramento unico entrerà in vigore dal 1 novembre 2005.

A prescindere dal sistema retributivo comune e dall’uguale trattamento ai sensi della legislazione del lavoro, continueranno ad esistere accordi collettivi distinti e strutture sindacali aziendali distinte per entrambe le categorie.

 

Questioni non salariali

Orario di lavoro

I tentativi delle parti datoriali di introdurre schemi di orario di lavoro più flessibili per estendere l’orario di fatto dei dipendenti, ha incontrato forte opposizione da parte nostra ed alla fine è stato respinto.

Semplificazione dello “schema di orario di lavoro flessibile a fascia allargata”.

Le regole per la retribuzione delle ore lavorate oltre le 40 tramite riposo compensativo, verranno semplificate rispetto a come erano state delineate nell’accordo collettivo sulla “fascia allargata” che permette una distribuzione flessibile dell’orario di lavoro tra le 32 e le 45 ore.

Orario di lavoro settimanale di quattro giorni.

Nel caso di una distribuzione dell’orario di lavoro su quattro giorni, saranno consentite due ulteriori ore di lavoro straordinario retribuito, risultanti in una giornata lavorativa di 12 ore (10 ore di orario di lavoro normale + 2 ore di lavoro straordinario).

Creazione di un gruppo di lavoro per combattere la discriminazione nei contratti collettivi, in linea con le direttive comunitarie contro la discriminazione sul posto di lavoro.

Un gruppo di lavoro congiunto rivedrà la contrattazione al fine di individuare ed eliminare discriminazioni negli accordi collettivi e di allinearli alle direttive comunitarie contro la discriminazione sul posto di lavoro.

Colloqui su schemi di prepensionamento concordati a livello collettivo.

Durante la tornata negoziale dello scorso anno è stato istituito un gruppo di lavoro congiunto per delineare schemi di prepensionamento al fine di alleviare gli effetti negativi della prevista riforma delle pensioni del 2003 / dell’attuale modificata armonizzazione dei sistemi pensionistici.

 

Il Corrispondente Eucoba

 

Roma, 16 novembre 2004