La previdenza complementare e il Tfr nella Finanziaria

(brani della Finanziaria e primi chiarimenti)

 

Premessa

Il 2 ottobre 2006 è stato reso noto il testo del disegno di legge per la Finanziaria 2007.

L’art. 84, in particolare, si sofferma sull’istituzione presso la tesoreria dello Stato del Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto.

Sull’insieme di questo disegno di legge si sta sviluppando nel Paese un’intensa discussione. Con ogni probabilità vi saranno in corso d’opera cambiamenti della cui consistenza non è dato al momento sapere. Tuttavia, pur di fronte a possibili variazioni, riteniamo necessario illustrare alcune parti della Finanziaria che riguardano la previdenza complementare e in particolare la destinazione del Tfr maturando.

Resta fermo che le modalità e le specificazioni applicative delle nuove norme previste dalla legge Finanziaria verranno definite attraverso decreti del ministero del Lavoro da emanarsi, a seconda dei casi, entro 30 e 60 giorni dopo l’entrata in vigore della Finanziaria medesima.

In corsivo sono riportati i passi letterali della Finanziaria 2007.

 

Dal testo del Disegno di legge

Articolo 84

Comma 1. L’anticipazione dell’entrata in vigore della legge di riforma della previdenza n.252

All’articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, le parole “1° gennaio 2008” e “31 dicembre 2007” sono sostituite rispettivamente da “1° gennaio 2007” e “31 dicembre 2006” .

Secondo quanto riportato l’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare (D.Lgs. 252/05) verrebbe anticipata di un anno.

Il 1° gennaio 2007 potrebbe anche costituire la data iniziale di decorrenza del periodo di sei mesi, al termine dei quali scatta la tacita devoluzione del tfr maturando (silenzio-assenso).

La raccolta delle adesioni tacite, in ogni caso, richiederà che sia stato prima costituito il cosiddetto “comparto garantito”, comparto di destinazione per coloro che aderiscono tacitamente al fondo pensione negoziale.

Va infine tenuto presente che il testo dell’art.84 non apporta modifiche all’art.8 della 252/05, secondo il quale resta valida la costituzione del fondo Inps per il tfr dei lavoratori silenti che non hanno una forma collettiva di riferimento (fondo residuale).

Comma 2. L’istituzione del Fondo presso la Tesoreria statale (Fondo Tesoreria)

Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto…che viene gestito, per conto dello Stato, dall’Inps su un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria statale.

Come si evince dal testo del comma 2 non si tratta di un Fondo dell’Inps ma di un Fondo della Tesoreria statale; l’Inps si occupa solo della sua gestione.

Comma 3. Il finanziamento del Fondo Tesoreria per chi non aderisce al Fondo pensione di categoria

Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo affluisce un contributo del 50% della quota…maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5.12.’05 n. 252.

A partire dal 1° gennaio 2007, Il Fondo della Tesoreria raccoglierebbe mensilmente il 50% del flusso di Tfr maturando (quello già maturato resta in azienda) non versato a previdenza complementare (esplicitamente o, al termine della finestra semestrale, tacitamente).

Le somme accantonate in questo Fondo sarebbero formalmente Tfr pregresso.

Il Fondo sarebbe disciplinato tramite decreto entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge finanziaria.

In assenza di diverse previsioni che potranno essere contenute nel decreto ministeriale, il richiamo operato dalla Finanziaria all’art. 2120 del codice civile fa presumere che il tfr gestito dal Fondo Tesoreria abbia le stesse caratteristiche di quello accantonato in azienda.

Comma 3 (segue). Il datore di lavoro

Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo…

Il datore di lavoro resta il soggetto obbligato alla liquidazione dell’intero ammontare di Tfr al lavoratore che abbia cessato il rapporto di lavoro o abbia maturato il diritto all’anticipazione. Il datore di lavoro recupererà la quota corrispondente al Tfr versato al Fondo Tesoreria, conguagliando tale somma in sede di corresponsione dei contributi previdenziali.

Comma 9. Stanziamenti per informare e promuovere l’adesione ai fondi pensione di categoria

Ai fini della realizzazione di campagne informative tese a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari… è autorizzata per l’anno 2007 la spesa di 17 milioni di euro.

Il Fondo Tesoreria verrebbe utilizzato, al netto delle prestazioni erogate, per le compensazioni alle imprese, per il finanziamento della campagna informativa e, se ancora capiente, per investimenti in infrastrutture. Tali ultimi investimenti sarebbero realizzati subordinatamente alla decisione delle autorità statistiche europee in merito al trattamento contabile del Fondo stesso.

Comma 10. Compensazioni alle imprese che restano senza tfr

In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote del Tfr alle forme pensionistiche complementari, ovvero al Fondo…istituito presso la Tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, l’esonero dal versamento dei contributi da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione…L’esonero contributivo… si applica, prioritariamente considerando, nell’ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all’art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297…L’onere derivante dal presente comma è valutato in 455 milioni di euro per l’anno 2008 e in 530 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

Le agevolazioni per le imprese, in termini di riduzione degli oneri impropri, verrebbero a decorrere dal 1° gennaio 2008. Verrebbe invece soppresso il fondo di garanzia per l’accesso al credito (art. 10, comma 3 D. Lgs. 252/05) e, conseguentemente verrebbe meno il rinvio di un anno dell’entrata in vigore del meccanismo della tacita devoluzione per le imprese che non hanno i requisiti per l’accesso a tale fondo di garanzia.

Può essere infine ricordato che nei giorni immediatamente seguenti la presentazione del ddl di finanziaria sono circolate dichiarazioni di esponenti del governo tese a sottolineare la necessità di trovare forme specifiche di compensazione per le piccole imprese.