I pre-contratti nelle aziende cooperativeSi
è svolta, nei giorni scorsi, la riunione nazionale delle strutture sindacali e
dei delegati delle aziende cooperative che applicano il contratto di
lavoro metalmeccanico. Sia
sul piano politico che sul piano economico-sociale, i processi e i giudizi sulla
base dei quali la Fiom non ha firmato l’accordo del luglio scorso sono stati
confermati. Infatti: 1.
E’ proseguita una politica economica sostanzialmente fondata sulla
ricerca della competitività attraverso la riduzione dei costi e dei diritti. 2.
E’ stato fortemente intaccato il potere d’acquisto dei salari e delle
pensioni: i dati dell’inflazione lo testimoniano in modo inequivocabile. 3.
Prosegue la strategia di attacco e di destrutturazione del rapporto di
lavoro con conseguenze pesanti sul piano dei processi di precarizzazione. 4.
Avanza la messa in discussione della struttura dello stato sociale
attraverso una legge finanziaria per il 2004 fondata sui condoni, che taglia la
spesa per la scuola pubblica che riduce i fondi per le regioni e i comuni per la
sanità. 5.
Viene attaccato il sistema previdenziale pubblico con un disegno di
riforma del sistema delle pensioni
immotivato, inefficace, immorale e che vuol far sparire le pensioni
d’anzianità. Sono
queste le conseguenze della iniziativa politica e di forte ridimensionamento del
ruolo del CCNL che Confindustria e Federmeccanica hanno portato avanti e sulla
quale hanno registrato un atteggiamento subalterno
nel metodo e nel merito anche da parte delle Centrali Cooperative. Denunciammo
questo pericolo allorquando la firma al Patto per l’Italia divenne il confine
tra i buoni e i cattivi; quando con la Legge 30/2003 si è modificata la
legislazione sul socio-lavoratore praticamente togliendo loro la possibilità di
godere dei diritti previsto nel titolo III dello Statuto dei lavoratori; quando
hanno voluto sottoscrivere l’accordo separato. Come
è possibile sostenere la necessità di uno sforzo rivolto ad indirizzare le
politiche dello sviluppo verso modelli caratterizzati sul piano della qualità,
della sostenibilità, dell’innovazione, della ricerca se poi, nella realtà,
si praticano relazioni sindacali fondate sugli accordi separati e sul non
riconoscimento dei principi di rappresentatività e di rappresentanza delle
organizzazioni sindacali ? Per dirla in un altro modo: la cooperazione pensa che
accordi separati come quello del luglio scorso siano coerenti e favoriscano un
clima di relazioni all’interno delle aziende e un sistema di relazioni nel
territorio che punti ad una competitività “alta”, di qualità ? Sono
quindi queste le scelte politiche vere che
si compiono quando si sceglie di firmare accordi separati. La Fiom considera
quindi il problema del rinnovo del CCNL un problema ancora aperto, da perseguire
attraverso l’iniziativa di mobilitazione generale ma anche attraverso la
strada dei pre-contratti aziendali. Impostazione
L’iniziativa
dei pre-contratti è finalizzata alla riapertura del tavolo nazionale per il
rinnovo del CCNL ed è quindi parte integrante della mobilitazione per
conquistarne uno nuovo.Per
questo l’ apertura della vertenza per il pre-contratto va definita in base
alla griglia contrattuale definita dal documento della Direz.ne naz.le del 3
luglio scorso. Essa non va confusa con il tema dell’eventuale rinnovo
dell’accordo aziendale. Noi non siamo contrari ai rinnovi aziendali, ma, anzi,
l’apertura del pre-contratto rappresenta la condizione politicamente
necessaria per il rinnovo dell’accordo aziendale. Solo così si è sicuri di
non assumere, anche nei rinnovi aziendali,
la logica dei contenuti dell’accordo separato firmato da FIM e UILM.
Nel caso delle aziende cooperative, questo rapporto tra la contrattazione
aziendale e quella nazionale è reso ancora più critico per l’importanza che
assumono istituti connessi ai diritti sindacali per i soci lavoratori che sono
stati cassati dalla Lege 30/2003. L’iniziativa
dei pre-contratti deve rispondere, accanto ai contenuti, la conferma della
scelta democratica della FIOM. Le piattaforme vanno discusse nelle RSU e con i
delegati FIOM, poi, però, devono passare al vaglio dell’approvazione del voto
favorevole della maggioranza dei lavoratori tramite referendum. La
condizione del mandato dei lavoratori in apertura ed in “chiusura” nella
gestione dell’iniziativa contrattuale rimane per noi vincolo politico
assoluto.
Griglia contrattuale
1-
Occorre esplicitare la premessa relativa all’auspicio di un nuovo accordo di
rinnovo del CCNL condiviso e partecipato da tutte le parti firmatarie del
precedente. In tale ambito l’impresa deve attivarsi, nell’ambito della
propria associazione, per la riapertura del tavolo nazionale. 2-
Occorre affermare la ultrattività del CCNL del ’99 in particolare con un
riferimento alle materie oggetto del Decreto legislativo di attuazione della
Legge 30/2003, del Decreto Legislativo n.368 sui contratti a termine, del
Decreto Legislativo 66/2003 sull’orario di lavoro. Nel caso specifico del
settore l’affermazione del principio dell’ultrattività assume anche
particolare importanza relativamente ·
alle
modifiche peggiorative che l’accordo separato del 7 maggio ha compiuto in
materia di attività per le quali è possibile estendere il lavoro discontinuo; ·
all’introduzione
dell’istituto della reperibilità come istituto obbligatorio per i lavoratori; ·
alla
eliminazione dei riferimenti alla normativa sugli appalti e le esternalizzazioni; ·
alla
mancata introduzione della cosiddetta “clausola sociale” nella gestione
delle gare d’appalto ovvero la salvaguardia dell’occupazione da parte
dell’azienda che subentrasse a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto. 3-
Occorre un aumento salariale che garantisca il potere d’acquisto attraverso il
recupero integrale dell’inflazione 2000-2001, comprensivo dell’andamento di
settore e l’inflazione reale prevedibile per il 2003-2004 così come
quantificato nella piattaforma FIOM. Lo scaglionamento dell’aumento salariale
dovrà garantire la copertura del potere d’acquisto senza anticipi su futuri
contratti. Il riferimento per la definizione degli aumenti è dato dal 3°
livello. In tale ambito vanno eventualmente affrontati il problema dei minimi
nazionali del trattamento delle trasferte che hanno visto nell’accordo
separato aumenti ridicoli, ma che vedono un’ampia diffusione di trattamenti
aziendali superiori. 4-
Diritti sulla flessibilità: l’azienda si deve impegnare a confermare a tempo
indeterminato tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato e interinale
che abbiano svolto complessivamente nell’azienda una prestazione lavorativa
prolungata. L’azienda deve essere impegnata ad esaminare con la RSU tutti i
contratti a causa mista (Cfl e apprendistato) almeno tre mesi prima della loro
scadenza al fine di favorirne la conferma. L’azienda deve impegnarsi ad
informare le RSU di tutti i rapporti di collaborazione e di consulenza
nell’ambito dei rapporti di lavoro definiti dal CCNL. In tale ambito assume
particolare rilievo per il settore la richiesta di disponibilità delle aziende
a un confronto sul sistema degli appalti e dei processi di terziarizzazione. 5-
Diritti sindacali: occorre richiedere il riconoscimento della piena applicazione
degli art.li della Titolo III dello Stauto de lavoratori ai soci-lavoratori. 6-
Orari: conferma integrale della normativa attualmente prevista dal CCNL del 1999
per l’orario massimo settimanale, l’orario straordinario, le flessibilità,
le turnazioni. In questo ambito, in tutte le situazioni aziendali che NON
prevedevano la reperibilità, va acquisito il principio della volontarietà dei
lavoratori coinvolti accanto alla garanzia che la reperibilità non sostituisca
una diversa distribuzione dell’organico nella gestione delle attività
coinvolte. Fiom-Cgil
nazionale
Roma, 14
ottobre 2003 |