I pre-contratti nelle aziende cooperative

Si è svolta, nei giorni scorsi, la riunione nazionale delle strutture sindacali e dei delegati  delle aziende cooperative che applicano il contratto di lavoro metalmeccanico.

Sia sul piano politico che sul piano economico-sociale, i processi e i giudizi sulla base dei quali la Fiom non ha firmato l’accordo del luglio scorso sono stati confermati. Infatti:

1.       E’ proseguita una politica economica sostanzialmente fondata sulla ricerca della competitività attraverso la riduzione dei costi e dei diritti.

2.       E’ stato fortemente intaccato il potere d’acquisto dei salari e delle pensioni: i dati dell’inflazione lo testimoniano in modo inequivocabile.

3.       Prosegue la strategia di attacco e di destrutturazione del rapporto di lavoro con conseguenze pesanti sul piano dei processi di precarizzazione.

4.       Avanza la messa in discussione della struttura dello stato sociale attraverso una legge finanziaria per il 2004 fondata sui condoni, che taglia la spesa per la scuola pubblica che riduce i fondi per le regioni e i comuni per la sanità.

5.       Viene attaccato il sistema previdenziale pubblico con un disegno di riforma del sistema delle  pensioni  immotivato, inefficace, immorale e che vuol far sparire le pensioni d’anzianità.

Sono queste le conseguenze della iniziativa politica e di forte ridimensionamento del ruolo del CCNL che Confindustria e Federmeccanica hanno portato avanti e sulla quale hanno registrato un atteggiamento  subalterno nel metodo e nel merito anche da parte delle Centrali Cooperative.

Denunciammo questo pericolo allorquando la firma al Patto per l’Italia divenne il confine tra i buoni e i cattivi; quando con la Legge 30/2003 si è modificata la legislazione sul socio-lavoratore praticamente togliendo loro la possibilità di godere dei diritti previsto nel titolo III dello Statuto dei lavoratori; quando hanno voluto sottoscrivere l’accordo separato.

Come è possibile sostenere la necessità di uno sforzo rivolto ad indirizzare le politiche dello sviluppo verso modelli caratterizzati sul piano della qualità, della sostenibilità, dell’innovazione, della ricerca se poi, nella realtà, si praticano relazioni sindacali fondate sugli accordi separati e sul non riconoscimento dei principi di rappresentatività e di rappresentanza delle organizzazioni sindacali ? Per dirla in un altro modo: la cooperazione pensa che accordi separati come quello del luglio scorso siano coerenti e favoriscano un clima di relazioni all’interno delle aziende e un sistema di relazioni nel territorio che punti ad una competitività “alta”, di qualità ?

Sono quindi queste le scelte politiche vere  che si compiono quando si sceglie di firmare accordi separati. La Fiom considera quindi il problema del rinnovo del CCNL un problema ancora aperto, da perseguire attraverso l’iniziativa di mobilitazione generale ma anche attraverso la strada dei pre-contratti aziendali.

 

Impostazione

L’iniziativa dei pre-contratti è finalizzata alla riapertura del tavolo nazionale per il rinnovo del CCNL ed è quindi parte integrante della mobilitazione per conquistarne uno nuovo.Per questo l’ apertura della vertenza per il pre-contratto va definita in base alla griglia contrattuale definita dal documento della Direz.ne naz.le del 3 luglio scorso. Essa non va confusa con il tema dell’eventuale rinnovo dell’accordo aziendale. Noi non siamo contrari ai rinnovi aziendali, ma, anzi, l’apertura del pre-contratto rappresenta la condizione politicamente necessaria per il rinnovo dell’accordo aziendale. Solo così si è sicuri di non assumere, anche nei rinnovi aziendali,  la logica dei contenuti dell’accordo separato firmato da FIM e UILM. Nel caso delle aziende cooperative, questo rapporto tra la contrattazione aziendale e quella nazionale è reso ancora più critico per l’importanza che assumono istituti connessi ai diritti sindacali per i soci lavoratori che sono stati cassati dalla Lege 30/2003.

L’iniziativa dei pre-contratti deve rispondere, accanto ai contenuti, la conferma della scelta democratica della FIOM. Le piattaforme vanno discusse nelle RSU e con i delegati FIOM, poi, però, devono passare al vaglio dell’approvazione del voto favorevole della maggioranza dei lavoratori tramite referendum.

La condizione del mandato dei lavoratori in apertura ed in “chiusura” nella gestione dell’iniziativa contrattuale rimane per noi vincolo politico assoluto.

 

Griglia contrattuale

1- Occorre esplicitare la premessa relativa all’auspicio di un nuovo accordo di rinnovo del CCNL condiviso e partecipato da tutte le parti firmatarie del precedente. In tale ambito l’impresa deve attivarsi, nell’ambito della propria associazione, per la riapertura del tavolo nazionale.

2- Occorre affermare la ultrattività del CCNL del ’99 in particolare con un riferimento alle materie oggetto del Decreto legislativo di attuazione della Legge 30/2003, del Decreto Legislativo n.368 sui contratti a termine, del Decreto Legislativo 66/2003 sull’orario di lavoro. Nel caso specifico del settore l’affermazione del principio dell’ultrattività assume anche particolare importanza relativamente

·         alle modifiche peggiorative che l’accordo separato del 7 maggio ha compiuto in materia di attività per le quali è possibile estendere il lavoro discontinuo;

·         all’introduzione dell’istituto della reperibilità come istituto obbligatorio per i lavoratori;

·         alla eliminazione dei riferimenti alla normativa sugli appalti e le esternalizzazioni;

·         alla mancata introduzione della cosiddetta “clausola sociale” nella gestione delle gare d’appalto ovvero la salvaguardia dell’occupazione da parte dell’azienda che subentrasse a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto.

3- Occorre un aumento salariale che garantisca il potere d’acquisto attraverso il recupero integrale dell’inflazione 2000-2001, comprensivo dell’andamento di settore e l’inflazione reale prevedibile per il 2003-2004 così come quantificato nella piattaforma FIOM. Lo scaglionamento dell’aumento salariale dovrà garantire la copertura del potere d’acquisto senza anticipi su futuri contratti. Il riferimento per la definizione degli aumenti è dato dal 3° livello. In tale ambito vanno eventualmente affrontati il problema dei minimi nazionali del trattamento delle trasferte che hanno visto nell’accordo separato aumenti ridicoli, ma che vedono un’ampia diffusione di trattamenti aziendali superiori.

4- Diritti sulla flessibilità: l’azienda si deve impegnare a confermare a tempo indeterminato tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato e interinale che abbiano svolto complessivamente nell’azienda una prestazione lavorativa prolungata. L’azienda deve essere impegnata ad esaminare con la RSU tutti i contratti a causa mista (Cfl e apprendistato) almeno tre mesi prima della loro scadenza al fine di favorirne la conferma. L’azienda deve impegnarsi ad informare le RSU di tutti i rapporti di collaborazione e di consulenza nell’ambito dei rapporti di lavoro definiti dal CCNL. In tale ambito assume particolare rilievo per il settore la richiesta di disponibilità delle aziende a un confronto sul sistema degli appalti e dei processi di terziarizzazione.

5- Diritti sindacali: occorre richiedere il riconoscimento della piena applicazione degli art.li della Titolo III dello Stauto de lavoratori ai soci-lavoratori.  

6- Orari: conferma integrale della normativa attualmente prevista dal CCNL del 1999 per l’orario massimo settimanale, l’orario straordinario, le flessibilità, le turnazioni. In questo ambito, in tutte le situazioni aziendali che NON prevedevano la reperibilità, va acquisito il principio della volontarietà

dei lavoratori coinvolti accanto alla garanzia che la reperibilità non sostituisca una diversa distribuzione dell’organico nella gestione delle attività coinvolte.

Fiom-Cgil nazionale

Roma, 14 ottobre 2003