Sentenza
della Corte di cassazione n. 7839 del 10 agosto 1998
In
merito alla spettanza, per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro,
dell'indennità giornaliera di maternità alle lavoratrici con contratto di
lavoro a tempo parziale di tipo verticale su base annua, va precisato che, dal
coordinamento delle sentenze della Corte costituzionale n. 132 del 1991 e n. 160
del 1974, si desume che per la lavoratrice che (per effetto dell'iscrizione alle
liste di collocamento durante il periodo di sosta tra una fase di lavoro e
l'altra) abbia acquisito il diritto all'indennità di disoccupazione, tale
indennità si trasforma automaticamente in indennità di maternità ai sensi
dell'art. 17, comma terzo, della legge n. 1204 del 1971; viceversa, alla
lavoratrice che, nel suddetto periodo, non abbia ritenuto di iscriversi alle
citate liste, ponendosi volontariamente nello stato di "non occupata",
l'indennità di maternità non è da riconoscere, in funzione della scelta dalla
stessa operata. Ne consegue che la lavoratrice il cui periodo di astensione
obbligatoria coincide solo in parte con la fase lavorativa del rapporto di
lavoro a tempo parziale del tipo considerato (per continuare nel periodo di
prevista sospensione) ha diritto all'indennità di maternità per l'intero
periodo di astensione obbligatoria e non soltanto per il periodo di previsto
svolgimento dell'attività lavorativa. Infatti, in base a una interpretazione
estensiva delle pertinenti norme della legge n. 1204 del 1971 - consentita anche
dalla posteriorità rispetto ad essa dell'emanazione della disciplina del
rapporto di lavoro part-time - è da ritenere che l'ipotesi in oggetto, benché
non espressamente contemplata, debba essere compresa tra quelle cui si riferisce
l'indennità giornaliera di cui all'art. 15 della citata legge, non costituendo
la temporanea cessazione dell'attività lavorativa durante il periodo di sosta
una situazione definita di allontanamento dal circuito del lavoro, frutto di una
scelta della lavoratrice, come accade nelle ipotesi espressamente indicate
dall'art. 17 della stessa legge.