Legge
1 dicembre 1970, n. 898 (1).
"Disciplina
dei casi di scioglimento del matrimonio" (1/circ).
Art.
1
1.
Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice
civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al
successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi
non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause
previste dall'art. 3.
Art.
2
1.
Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e
regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo
di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione
spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita
per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3, pronuncia la cessazione
degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.
Art.
3
1.
Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere
domandato da uno dei coniugi:
1)
quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato
condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in
precedenza:
a)
all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più
sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli
commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
b)
a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 del codice penale
e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice
penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della
prostituzione (2);
c)
a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato
omicidio a danno del coniuge o di un figlio (3);
d)
a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui
all'art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma
dell'art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del
coniuge o di un figlio (4).
Nelle
ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche
in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui
inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.
Per
tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è
proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero
quando la convivenza coniugale è ripresa;
2)
nei casi in cui:
a)
l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti
previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il
giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o
ricostituire la convivenza familiare;
b)
è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale
fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è
intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è
iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970 (5).
In
tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi
protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta
comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di
separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in
consensuale.
L'eventuale
interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta (6)
(5/cost);
(7);
c)
il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del
n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere
per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei
fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità
dei delitti stessi;
d)
il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di
proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza
di pubblico scandalo;
e)
l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo
scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
f)
il matrimonio non è stato consumato;
g)
è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a
norma della legge 14 aprile 1982, n. 164 (8).
Art.
4
1.
La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha
residenza o domicilio oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza
all'estero, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e,
nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi, a qualunque tribunale
della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del
luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
2.
La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:
a)
l'indicazione del giudice;
b)
il nome e il cognome, nonché la residenza o il domicilio del ricorrente nel
comune in cui ha sede il giudice adito, il nome e il cognome e la residenza o il
domicilio o la dimora del coniuge convenuto;
c)
l'oggetto della domanda;
d)
l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la
domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili
dello stesso, con le relative conclusioni;
e)
l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende
avvalersi.
3.
Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile
del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.
4.
Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati od
adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
5.
Il presidente del tribunale fissa con decreto in calce al ricorso, nei cinque
giorni successivi al deposito in cancelleria, la data dell'udienza di
comparizione dei coniugi innanzi a sé e il termine per la notificazione del
ricorso e del decreto. Nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato
di mente o legalmente incapace.
6.
Tra la data della notificazione del ricorso e del decreto e quella dell'udienza
di comparizione devono intercorrere i termini di cui all'art. 163-bis del codice
di procedura civile ridotti alla metà.
7.
I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente,
salvo gravi e comprovati motivi. Il presidente deve sentire i coniugi prima
separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si
conciliano, o comunque, se il coniuge istante dichiara di non voler proseguire
nella domanda, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o
della dichiarazione di rinuncia all'azione.
8.
Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il
presidente, sentiti, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in
considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d'ufficio, con
ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni
nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa
l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a questo. L'ordinanza del
presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma
dell'art. 177 del codice di procedura civile. Si applica l'art. 189 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
9.
Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno,
il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Avverso
tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato,
si applica la previsione di cui all'art. 10.
10.
Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la
sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può
disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
11.
Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo
grado è provvisoriamente esecutiva.
12.
L'appello è deciso in camera di consiglio.
13.
La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti
alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in
camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei
presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse
dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni
relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica
la procedura di cui al comma 8 del presente articolo (9).
Art.
5
1.
Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento
obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di
cui all'art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del
luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della
sentenza.
2.
La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio
(10).
3.
Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia
richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista
un interesse suo o dei figli meritevole di tutela (10).
4.
La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva
sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti
(10).
5.
La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può
ai sensi dell'art. 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione
limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente
incapaci.
6.
Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi,
delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da
ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno
o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti
elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un
coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando
quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni
oggettive (11).
7.
La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico
dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il
tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con
motivata decisione (11).
8.
Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove
questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta
alcuna successiva domanda di contenuto economico (11).
9.
I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del
tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa
ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di
contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e
sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia
tributaria (11).
10.
L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve
essere corrisposto, passa a nuove nozze.
11.
Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo,
conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito
l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze (12).
Art.
6
1.
L'obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile, di mantenere,
educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia
stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane
anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.
2.
Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio dichiara a quale genitore i figli sono affidati e adotta ogni
altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse
morale e materiale di essa. Ove il tribunale lo ritenga utile all'interesse dei
minori, anche in relazione all'età degli stessi, può essere disposto
l'affidamento congiunto o alternato.
3.
In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui il genitore
non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e
all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei
rapporti con essi.
4.
Il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del tribunale,
ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle
condizioni determinate dal tribunale. Salvo che non sia diversamente stabilito,
le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i
genitori.
Il
genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare
sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al tribunale quando ritenga
che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
5.
Qualora il genitore affidatario non si attenga alle condizioni dettate, il
tribunale valuterà detto comportamento al fine del cambio di affidamento.
6.
L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono
affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In
ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni
economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più
debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente
ai sensi dell'art. 1599 del codice civile.
7.
Il tribunale dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli
e, nell'ipotesi in cui l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i
genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.
8.
In caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori,
il tribunale procede all'affidamento familiare di cui all'art. 2 della legge 4
maggio 1983, n. 184.
9.
Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo
per il loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti:
i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al
loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti
o disposti d'ufficio dal giudice, ivi compresa, qualora sia strettamente
necessario anche in considerazione della loro età, l'audizione dei figli
minori.
10.
All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede
il giudice del merito, e, nel caso previsto dal comma 8, anche d'ufficio. A tal
fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico
ministero, al giudice tutelare.
11.
Nel fissare la misura dell'assegno di mantenimento relativo ai figli il
tribunale determina anche un criterio di adeguamento automatico dello stesso,
almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.
12.
In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare
all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento
di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento
del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la
difficoltà di reperire il soggetto (13).
Art.
7
1.
Il secondo comma dell'art. 252 del codice civile è così modificato:
«I
figli adulterini possono essere riconosciuti anche dal genitore che, al tempo
del concepimento, era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto per
effetto della morte dell'altro coniuge ovvero per pronuncia di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio
celebrato con rito religioso».
Art.
8
1.
Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o
personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 5 e 6.
2.
La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi
dell'art. 2818 del codice
civile.
3.
Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la
costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge
obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare
il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a
corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a
versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge
inadempiente (14).
4.
Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge
creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle
somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6
(14).
5.
Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia
stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla
ripartizione delle somme fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica
dell'assegno, il creditore procedente e i creditori intervenuti nell'esecuzione,
provvede il giudice dell'esecuzione (14).
6.
Lo Stato e gli altri enti indicati nell'art. 1 del testo unico delle leggi
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché gli altri enti
datori di lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita
la misura dell'assegno e l'invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la
corresponsione periodica, non possono versare a quest'ultimo oltre la metà
delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli
emolumenti accessori (14).
7.
Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in
ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta
dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge
obbligato a somministrare l'assegno. Le somme spettanti al coniuge obbligato
alla corresponsione dell'assegno di cui al precedente comma sono soggette a
sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metà per il
soddisfacimento dell'assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6 (14).
Art.
9
1.
Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale,
in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la
partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la
revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle
relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi
degli articoli 5 e 6.
2.
In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i
requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è
stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia
titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità,
sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia
anteriore alla sentenza (14/cost).
3.
Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di
reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi
spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto,
al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare
dell'assegno di cui all'art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone,
il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni,
nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente
morto o passato a nuove nozze (14/cost).
4.
Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti
spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di
reversibilità.
5.
Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità
o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso,
la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei
beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l'applicabilità
delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci (15).
Art.
9-bis
1.
A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica
di somme di denaro a norma dell'art. 5, qualora versi in stato di bisogno, il
tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico
a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entità
del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze
ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni
economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'art.
5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.
2.
Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica
soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove
nozze o viene meno il suo stato di bisogno.
Qualora
risorga lo stato di bisogno l'assegno può essere nuovamente attribuito (16).
Art.
10
1.
La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia
autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa,
all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto,
per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio
1939, n. 1238.
2.
Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati
nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge,
hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della
sentenza.
Art.
11
(17).
Art.
12
1.
Le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento del figlio naturale
si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio (18).
Art.
12-bis
1.
Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a
nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una
percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge
all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a
maturare dopo la sentenza.
2.
Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile
agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio (19) (19/cost).
Art.
12-ter
1.
In caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pensione di
reversibilità spettante ad essi per la morte di un figlio deceduto per fatti di
servizio è attribuita automaticamente dall'ente eroante in parti eguali a
ciascun genitore.
2.
Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida
automaticamente in favore dell'altro.
3.
Analogamente si provvede, in presenza della predetta sentenza, per la pensione
di reversibilità spettante al genitore del dante causa secondo le disposizioni
di cui agli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092 (20).
Art.
12-quater
1.
Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla presente legge è
competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione
dedotta in giudizio (21).
Art.
12-quinquies
1.
Allo straniero, coniuge di cittadina italiana, la legge nazionale del quale non
disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
si applicano le disposizioni di cui alla presente legge (22).
Art.
12-sexies
1.
Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a
norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste
dall'art. 570 del codice penale (23) (23/cost).
(1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1970, n. 306.
(1/circ)
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti
circolari:
-
I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 6 ottobre 1998, n. 211;
-
Ministero delle finanze: Circ. 11 febbraio 2000, n. 6/10240.
(2)
Lettera così sostituita dall'art. 1, L. 6 marzo 1987, n. 74, riportata al n. C/II.
(3)
Lettera così sostituita dall'art. 2, L. 6 marzo 1987, n. 74, riportata al n. C/II.
(4)
Lettera così modificata dall'art. 3, L. 6 marzo 1987, n. 74, riportata al n. C/II.
(5)
Lettera così modificata dall'art. 4, L. 6 marzo 1987, n. 74, riportata al n. C/II.
(6)
Capoverso così sostituito dall'art. 5, L. 6 marzo 1987, n. 74, riportata al n.
C/II.
(5/cost)
La Corte costituzionale, con
ordinanza 8-10 maggio 2000, n. 131 (Gazz. Uff. 17 maggio 2000, n. 21,
serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, numero 2, lettera b), sollevata in
riferimento agli articoli 3 e 29 della Costituzione.
(7)
Capoverso abrogato dall'art. 6, L. 6 marzo 1987, n. 74, riportata al n. C/II.
(8)
Lettera aggiunta dall'art. 7, L. 6 marzo 1987, n. 74, riportata al n. C/II.
(9)
Così sostituito dall'art. 8, L. 6 marzo 1987, n. 74, riportata al n. C/II.
(10)
Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma
secondo per effetto dell'art. 9, L. 6 marzo 1987, n. 74, riportata al n. C/II.
(10)
Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma
secondo per effetto dell'art. 9, L. 6 marzo 1987, n. 74, riportata al n. C/II.
(10)
Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma
secondo per effetto dell'art. 9, L. 6 marzo 1987, n. 74, riportata al n. C/II.
(11)
Gli attuali commi sesto, settimo, ottavo e nono così sostituiscono l'originario
comma quarto per effetto dell'art. 10, L. 6 marzo 1987, n. 74, riportata al n.
C/II.
(11)
Gli attuali commi sesto, settimo, ottavo e nono così sostituiscono l'originario
comma quarto per effetto dell'art. 10, L. 6 marzo 1987, n. 74, riportata al n.
C/II.
(11)
Gli attuali commi sesto, settimo, ottavo e nono così sostituiscono l'originario
comma quarto per effetto dell'art. 10, L. 6 marzo 1987, n. 74, riportata al n.
C/II.
(11)
Gli attuali commi sesto, settimo, ottavo e nono così sostituiscono l'originario
comma quarto per effetto dell'art. 10, L. 6 marzo 1987, n. 74, riportata al n.
C/II.
(12)
Comma aggiunto dall'art. 1, L. 1° agosto 1978, n. 436 (Gazz. Uff. 16 agosto
1978, n. 227).
(13)
Così sostituito dall'art. 11, L. 6 marzo 1987, n. 74, riportata al n. C/II.
(14)
Gli attuali commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo così sostituiscono
l'originario terzo comma per effetto dell'art. 12, L. 6 marzo 1987, n. 74,
riportata al n. C/II.
(14)
Gli attuali commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo così sostituiscono
l'originario terzo comma per effetto dell'art. 12, L. 6 marzo 1987, n. 74,
riportata al n. C/II.
(14)
Gli attuali commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo così sostituiscono
l'originario terzo comma per effetto dell'art. 12, L. 6 marzo 1987, n. 74,
riportata al n. C/II.
(14)
Gli attuali commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo così sostituiscono
l'originario terzo comma per effetto dell'art. 12, L. 6 marzo 1987, n. 74,
riportata al n. C/II.
(14)
Gli attuali commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo così sostituiscono
l'originario terzo comma per effetto dell'art. 12, L. 6 marzo 1987, n. 74,
riportata al n. C/II.
(14/cost)
La Corte costituzionale, con
sentenza 8-17 marzo 1995, n. 87 (Gazz. Uff. 22 marzo 1995, n. 12, serie
speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, comma secondo, novellato dall'art. 13 della L. 6 marzo 1987, n. 74,
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente la
stessa Corte, con
ordinanza 22-30 marzo 1999, n. 104 (Gazz. Uff. 7 aprile 1999, n. 14,
Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo e terzo comma, come modificato
dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della
Costituzione. La stessa Corte, con
sentenza 27 ottobre-4 novembre 1999, n. 419 (Gazz. Uff. 10 novembre 1999,
n. 45, serie speciale), ha poi dichiarato non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3,
nel testo sostituito, da ultimo, dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
(14/cost)
La Corte costituzionale, con
sentenza 8-17 marzo 1995, n. 87 (Gazz. Uff. 22 marzo 1995, n. 12, serie
speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, comma secondo, novellato dall'art. 13 della L. 6 marzo 1987, n. 74,
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente la
stessa Corte, con
ordinanza 22-30 marzo 1999, n. 104 (Gazz. Uff. 7 aprile 1999, n. 14,
Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo e terzo comma, come modificato
dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della
Costituzione. La stessa Corte, con
sentenza 27 ottobre-4 novembre 1999, n. 419 (Gazz. Uff. 10 novembre 1999,
n. 45, serie speciale), ha poi dichiarato non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3,
nel testo sostituito, da ultimo, dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
(15)
Così sostituito prima dall'art 2, L. 1° agosto 1978, n. 436 e poi dall'art.
13, L. 6 marzo 1987, n. 74, riportata al n. C/II.
(16)
Aggiunto dall'art. 3, L. 1° agosto 1978, n. 436 (Gazz. Uff. 16 agosto 1978, n.
227).
(17)
Soppresso dall'art. 14, L. 6 marzo 1987, n. 74, riportata al n. C/II.
(18)
Così sostituito dall'art. 15, L. 6 marzo 1987, n. 74, riportata al n. C/II.
(19)
Aggiunto dall'art. 16, L. 6 marzo 1987, n. 74, riportata al n. C/II.
(19/cost)
La Corte costituzionale, con
ordinanza 16-23 dicembre 1997, n. 437 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1997, n.
53, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis, sollevata in riferimento agli
artt. 3, 29 e 38 della Costituzione.
(20)
Aggiunto dall'art. 17, L. 6 marzo 1987, n. 74, riportata al n. C/II.
(21)
Aggiunto dall'art. 18, L. 6 marzo 1987, n. 74, riportata al n. C/II.
(22)
Aggiunto dall'art. 20, L. 6 marzo 1987, n. 74, riportata al n. C/II.
(23)
Aggiunto dall'art. 21, L. 6 marzo 1987, n. 74, riportata al n. C/II.
(23/cost)
La Corte costituzionale con
sentenza 10-17 luglio 1995, n. 325 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33,
Serie speciale) ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12-sexies, aggiunto dall'art. 21 della L. 6 marzo 1987,
n. 74, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con successiva
ordinanza 17-27 giugno 1997, n. 209 (Gazz. Uff. 2 luglio 1997, n. 27,
Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies, sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto l'ordinanza rimettente non
aggiunge argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati. La
stessa Corte costituzionale, con successiva
ordinanza 27 ottobre-4 novembre 1999, n. 423 (Gazz. Uff. 10 novembre
1999, n. 45, serie speciale), ha dichiarato ancora la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies, aggiunto
dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74, sollevata in riferimento agli artt.
3 e 29 della Costituzione.