Legge
26 agosto 1950, n. 860 (1).
"Tutela
fisica ed economica delle lavoratrici madri" (1/a) (1/circ).
TITOLO
I
Norme
protettive
Art.
1
Le
disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici gestanti e
puerpere che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro,
comprese le lavoratrici dell'agricoltura (salariate, braccianti e
compartecipanti), nonché a quelle dipendenti dagli uffici e dalle aziende dello
Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici e
Società cooperativistiche, anche se socie di queste ultime, quando da
disposizioni legislative e regolamentari sia prescritto un trattamento inferiore
a quello stabilito per esse dalla presente legge (2).
Art.
2
Con
successiva legge sarà provveduto a dettare norme per la tutela fisica ed
economica delle lavoratrici addette ai servizi familiari e delle lavoratrici a
domicilio che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri.
Alle
lavoratrici di cui al precedente comma si applicano, intanto le disposizioni di
cui al titolo III della presente legge.
Art.
3
Le
lavoratrici di cui all'art. 1 non possono essere licenziate durante il periodo
di gestazione, accertato da regolare certificato medico, fino al termine del
periodo di interdizione del lavoro previsto dall'art. 5, nonché fino al
compimento di un anno di età del bambino.
Tale
divieto non si applica nel caso:
a)
di colpa da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione
del rapporto di lavoro;
b)
di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c)
di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o
di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è
stato stipulato.
In
caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il
periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a
conservare il posto delle lavoratrici alle quali è applicabile il divieto
stesso (3).
Art.
4
È
vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi e ai lavori pericolosi,
faticosi od insalubri, previsti dalle disposizioni vigenti, sino alla
pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge, le lavoratrici
di cui all'art. 1 durante la gestazione, a partire dalla presentazione del
certificato di gravidanza, di cui agli artt. 3 e 31 della presente legge, e per
tre mesi dopo il parto, e fino a sette mesi ove provvedano direttamente
all'allattamento del proprio bambino.
Le
lavoratrici saranno addette ad altre mansioni nel periodo per il quale è
previsto il divieto di cui al precedente comma (4).
Art.
5
È
vietato adibire al lavoro le donne:
a)
durante i tre mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel
certificato medico di gravidanza se addette all'industria, e durante le otto
settimane precedenti il parto se addette ai lavori agricoli; per tutte le altre
categorie il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro viene fissato in sei
settimane precedenti la data presunta del parto;
b)
ove il parto avvenga oltre quella data, per tutto il periodo successivo che
precede il parto;
c)
durante otto settimane dopo il parto (5) (5/a).
Art.
6
L'ispettorato
del lavoro può disporre la estensione del periodo di assenza dal lavoro di cui
alla lettera a) dell'articolo precedente, per un ulteriore periodo di assenza
obbligatoria fino a sei settimane, quando ritiene, sulla base di accertamento
medico, che le condizioni di lavoro o ambientali possano essere pregiudizievoli
alla salute della donna o del bambino.
Inoltre
la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di
assenza obbligatoria di cui alla lettera c) del precedente articolo, per un
periodo di mesi sei, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli
effetti dell'anzianità.
Le
disposizioni di cui al successivo articolo 17 non si applicano durante il
periodo di sei mesi di cui al precedente comma (5/a) (6).
Art.
7
Le
lavoratrici, alle quali è applicabile il divieto di cui all'art. 5, nel caso di
gravi complicanze della gestazione o per preesistenti forme morbose che si
presuma possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, hanno facoltà di
assentarsi dal lavoro dal giorno della presentazione del certificato medico di
certa gravidanza, previo controllo dell'Ispettorato del lavoro (7).
Art.
8
Alle
lavoratrici di cui all'art. 1 spetta l'assistenza di parto dell'Istituto presso
il quale sono assicurate per il trattamento di malattia, anche quando sia stato
interrotto il rapporto di lavoro, purché la gravidanza abbia avuto inizio
quando tale rapporto era ancora sussistente.
Le
lavoratrici gestanti possono sottoporsi a visite sanitarie periodiche gratuite a
cura dell'Istituto presso il quale sono assicurate. L'Ispettorato del lavoro ha
facoltà di controllo (8).
Art.
9
Il
datore di lavoro deve dare alle lavoratrici madri soggette al divieto previsto
dall'articolo 5 e che allattano direttamente i propri bambini, per un anno dalla
nascita di questi, due periodi di riposo durante la giornata per provvedere
all'allattamento.
Detti
riposi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della L. 16
aprile 1934, n. 653, per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli (8/a).
Essi hanno la durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto per la donna di
uscire dall'azienda quando il datore di lavoro non abbia messo a disposizione la
camera di allattamento e l'asilo nido di cui all'art. 11, oppure gli stessi
siano ubicati fuori dell'azienda, oppure quando l'orario di inizio e di
cessazione del lavoro non consenta di trasportare il bambino nella camera di
allattamento o nell'asilo nido.
Quando
invece il datore di lavoro abbia messo a disposizione la camera di allattamento
e l'asilo nido, i periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, ed in tal caso la
donna non ha diritto ad uscire dall'azienda (9).
Art.
10
I
periodi di riposo per l'allattamento si reputano ore lavorative agli effetti
della durata e della retribuzione del lavoro.
Art.
11
È
fatto obbligo al datore di lavoro di istituire una camera di allattamento nelle
dipendenze dei locali di lavoro per tutti i figli delle lavoratrici dipendenti,
quando nell'azienda siano occupate almeno trenta donne coniugate di età non
superiore ai 50 anni.
L'Ispettorato
del lavoro può disporre, in sostituzione della camera di allattamento, che il
datore di lavoro provveda ad istituire nelle adiacenze dei locali di lavoro un
asilo nido per l'allattamento, l'alimentazione e la custodia dei bambini, di età
non superiore ai tre anni, delle lavoratrici dipendenti e può inoltre
promuovere l'istituzione di asili nido interaziendali convenientemente ubicati.
L'Ispettorato
del lavoro può esonerare il datore di lavoro dall'obbligo dell'istituzione
della camera di allattamento e dell'asilo nido quando lo stesso datore partecipi
alla istituzione o al finanziamento di asili nido interaziendali in luoghi
convenienti per le lavoratrici dipendenti. L'esonero suddetto può concedersi
anche quando le lavoratrici possono usufruire di asili gestiti e diretti da Enti
di assistenza, a condizione che il datore di lavoro contribuisca al
finanziamento degli stessi.
Per
il lavoro agricolo nelle zone ove esso si svolge con mano d'opera di braccianti,
salariate e compartecipanti, l'Ispettorato del lavoro promuove l'istituzione
della camera di allattamento e di asili nido al cui finanziamento hanno
l'obbligo di contribuire i datori di lavoro della zona. L'istituzione degli
stessi potrà avvenire o nei capoluoghi dei comuni, o nelle frazioni in cui si
svolge prevalentemente il lavoro] (10) (10/a).
Art.
12
La
camera di allattamento deve rispondere alle norme igieniche, essere
convenientemente arredata e tenuta in istato di scrupolosa pulizia e provvista
di acqua.
Alla
camera di allattamento deve essere adibito personale idoneo per la custodia dei
bambini durante le ore di lavoro delle madri (10/a).
Art.
13
Gli
asili nido, oltre a rispondere alle norme relative alla tutela della infanzia,
devono essere tecnicamente attrezzati per assicurare la custodia dei bambini
durante l'orario di lavoro delle madri, secondo le disposizioni che saranno
impartite dall'Ispettorato del lavoro. Agli asili nido deve essere adibito
personale in possesso dei requisiti didattici per l'assistenza e l'educazione
della prima infanzia (10/a).
TITOLO
II
Trattamento
economico
Art.
14
Il
periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli artt. 5 e 6 della
presente legge, deve essere computato nell'anzianità di servizio e ai fini
della tredicesima mensilità e delle ferie.
Art.
15
In
caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto,
a norma del precedente art. 3 il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha
diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il
caso di licenziamento.
Art.
16
La
ripresa del lavoro, da parte della donna che sia stata assente in virtù delle
disposizioni della presente legge, determina di diritto lo scioglimento, senza
eventuale preavviso ed indennità, del rapporto di lavoro della persona assunta
in sua sostituzione, purché a questa sia stata data notizia, all'atto
dell'assunzione, del carattere provvisorio del suo servizio.
Art.
17
Le
lavoratrici dipendenti da privati datori di lavoro, salvo i particolari
trattamenti previsti per talune categorie dagli articoli successivi, hanno
diritto ad una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione
per tutto il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilita dagli artt. 5
e 6 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità
spettante per malattia.
Le
indennità di cui al precedente comma sono corrisposte:
a)
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per le
lavoratrici non considerate dalla successiva lettera b);
b)
dagli altri Istituti, Enti o Casse che provvedono alla assicurazione
obbligatoria contro le malattie, per le lavoratrici ad essi iscritte.
L'indennità
giornaliera è corrisposta con gli stessi criteri previsti per l'erogazione
delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
I
periodi di malattia determinata da gravidanza o puerperio non sono computabili
agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti per
il trattamento normale di malattia.
Nulla
è innovato per il trattamento economico delle dipendenti dagli Uffici e dalle
Aziende dello Stato, Regioni, Province, Comuni o da altri Enti pubblici (11).
Art.
18
Agli
effetti della determinazione della misura delle indennità previste
dall'articolo precedente si intende per retribuzione:
a)
per quanto riguarda le operaie, la retribuzione media globale giornaliera per 8
ore, percepita nei due periodi di paga immediatamente precedenti a quello nel
corso del quale ha avuto inizio l'assenza (12);
b)
per quanto riguarda le impiegate, l'importo totale della retribuzione nel mese
precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'assenza.
Concorrono
a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli
effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria
contro le malattie.
Art.
19
Le
indennità di cui all'art. 17 sono corrisposte anche nei casi di risoluzione del
rapporto di lavoro previsti dall'art. 3, lettere b) e c) che si verifichino
durante i periodi di interdizione del lavoro previsti dagli artt. 5 e 6 della
presente legge.
Art.
20
Alle
lavoratrici che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 7 della presente
legge è dovuto il trattamento economico normale stabilito in caso di malattia
per il periodo non rientrante in quello di interdizione del lavoro precedente il
parto.
Art.
21
L'aborto
spontaneo o terapeutico, escluso quello procurato, è considerato a tutti gli
effetti come malattia prodotta dallo stato di gravidanza o di puerperio (13).
Art.
22
È
dovuta alle lavoratrici agricole di cui all'art. 1 della presente legge, non
aventi qualifica impiegatizia, oltre l'assistenza completa di parto, ai sensi
del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive
modificazioni, una indennità una tantum nella misura sottoindicata a fianco di
ciascuna categoria:
1°)
salariate fisse, assimilate, obbligate e braccianti o compartecipanti
permanenti, lire 35.000;
2°)
braccianti o compartecipanti abituali, lire 35.000;
3°)
braccianti o compartecipanti occasionali, lire 25.000;
4°)
braccianti o compartecipanti eccezionali, lire 20.000.
L'indennità
di cui sopra sarà corrisposta in due rate, delle quali la prima all'inizio del
periodo di interdizione obbligatoria del lavoro e la seconda successivamente al
parto (14).
Art.
23
Per
la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione degli artt. 17 e 22 della
presente legge è dovuto dai datori di lavoro agli Istituti, Enti o Casse
tenuti, secondo la rispettiva competenza, ai sensi degli articoli stessi, a
corrispondere il trattamento economico di maternità, un contributo
supplementare sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti
misure:
1°
per quelli rientranti, ai sensi dell'art. 17, lettera a) e dell'art. 22, nella
competenza dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie:
a)
dello 0,53 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria;
b)
dello 0,31 per cento sulla retribuzione per il settore del commercio;
c)
dello 0,20 per cento sulla retribuzione per il settore del credito,
assicurazione e servizi tributari appaltati;
d)
di lire 2,43 per ogni giornata di uomo e di lire 1,95 per ogni giornata di donna
o ragazzo per i salariati fissi; di lire 2,95 per ogni giornata di uomo e di
lire 2,32 per ogni giornata di donna o ragazzo per i giornalieri di campagna e
compartecipanti per il settore dell'agricoltura.
Il
contributo è dovuto per ogni giornata di lavoro accertata ai fini dei
contributi unificati in agricoltura, di cui al decreto legge 28 novembre 1938,
n. 2138 e successive modificazioni, ed è riscosso unitamente ai contributi
predetti;
e)
di lire 32 settimanali per gli apprendisti di qualunque categoria o settore.
Per
quelli non rientranti in nessuno dei settori o categorie di cui alle precedenti
lettere a), b), c) e d) l'appartenenza ad uno dei settori o categorie predetti
è determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
2°
Per quelli rientranti nella competenza degli Istituti, Enti o Casse di cui
all'art. 17, lettera b):
a)
dello 0,15 per cento sulla retribuzione per i giornalisti iscritti all'Istituto
nazionale di previdenza per giornalisti italiani «Giovanni Amendola»;
b)
dello 0,53 per cento sulla retribuzione per i lavoratori iscritti all'Ente
nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo;
c)
dello 0,50 per cento sulla retribuzione per i lavoratori iscritti alla Cassa
nazionale di assistenza per i lavoratori agricoli e forestali;
d)
dello 0,53 per cento sulla retribuzione per i lavoratori iscritti alle Casse di
soccorso di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive
modificazioni, fatta eccezione per il personale addetto alle autolinee
extraurbane in concessione iscritto alle Casse di soccorso istituite per effetto
della legge 22 settembre 1960, n. 1054, per le quali il contributo previsto a
carico dei datori di lavoro dell'art. 2, n. 2°, dei rispettivi statuti è
comprensivo dell'onere derivante dalla erogazione del trattamento economico per
le lavoratrici madri.
Riguardo
al versamento del contributo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a
quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano, salvo quanto
disposto al precedente numero 1), lettera d), le norme relative ai contributi
per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Le
eventuali eccedenze fra il gettito dei contributi previsti ai precedenti nn. 1°
e 2° ed il fabbisogno per le prestazioni economiche di cui agli artt. 17 e 22
saranno devolute, nell'ambito di ciascun Istituto, Ente o Cassa,
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie con particolare riguardo agli
oneri sostenuti per i ricoveri in caso di parto, anche eutocico, e per le
prestazioni sanitarie comunque connesse allo stato di gravidanza e puerperio
(15).
Art.
24
L'assicurazione
per la nuzialità e la natalità, istituita con R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636,
convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, è soppressa a decorrere dal 1°
gennaio 1951.
A
partire dalla stessa data il relativo contributo previsto dalle tabelle A, B, C,
D ed E, allegate al R.D.L. citato, è dovuto a favore dell'Ente nazionale
assistenza orfani lavoratori italiani.
L'Istituto
nazionale della previdenza sociale continuerà ad effettuare la riscossione del
contributo predetto con i sistemi di accertamento e di riscossione attualmente
in vigore e ne verserà l'importo, senza carico di spesa, all'Ente nazionale
assistenza orfani lavoratori italiani, secondo modalità da convenirsi fra i due
Istituti (16).
TITOLO
III
Disposizioni
particolari per le lavoratrici a domicilio e per le addette ai servizi familiari
(17)
Art.
25
In
attesa del provvedimento di cui all'articolo 2 alle lavoratrici a domicilio che
prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri e alle addette ai servizi
familiari è dovuto, in caso di parto, un assegno di maternità di lire 12.000.
In
caso di aborto spontaneo o terapeutico, l'assegno è dovuto nella misura di lire
7.000.
Gli
assegni di cui ai precedenti commi sono corrisposti dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale.
Art.
26
Per
aver diritto agli assegni di cui all'articolo precedente debbono risultare
dovuti dal datore di lavoro, anche se non versati, almeno 52 contributi
settimanali nel biennio precedente la data del parto.
Per
gli eventi che si verificano entro il 30 giugno 1951 (18), il diritto
all'assegno sussiste qualora risultino dovuti dal datore di lavoro, anche se non
versati, almeno 26 contributi settimanali.
Gli
assegni di cui all'articolo precedente non sono dovuti qualora la lavoratrice
abbia diritto alle prestazioni previste dai precedenti artt. 17 e 22.
Art.
27
Per
la copertura dell'onere relativo agli assegni di cui all'art. 25, i datori di
lavoro sono tenuti a versare all'I.N.P.S. i contributi nella misura appresso
indicata:
lavoratori
a domicilio, lire 10 per settimana;
addetti
ai servizi familiari.
A)
Comuni con oltre 100.000 abitanti:
uomini
a servizio intero, lire 10,50 per settimana;
uomini
a mezzo servizio, lire 8 per settimana;
donne
a servizio intero, lire 5,50 per settimana;
donne
a mezzo servizio, lire 3 per settimana.
B)
Comuni con oltre 100.000 abitanti:
uomini
a servizio intero, lire 8 per settimana;
uomini
a mezzo servizio, lire 8 per settimana;
donne
a servizio intero, lire 3 per settimana;
donne
a mezzo servizio, lire 3 per settimana.
La
riscossione del contributo è effettuata con le modalità stabilite per i
contributi dovuti per gli stessi lavoratori ai sensi dell'art. 6 del R.D.L. 14
aprile 1939, n. 636 (19).
Art.
28
Il
fondo costituito dai proventi dei contributi di cui all'articolo precedente è
amministrato, mediante gestione separata, dagli organi dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale con le norme del R.D.L. 4 ottobre 1935, numero 1827
(19).
Art.
29
Per
le prestazioni e i contributi previsti dagli artt. 25 e 27 si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (19),
convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 1936, n. 1155 (20), sul
perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese
quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali.
TITOLO
IV
Disposizioni
varie e penalità
Art.
30
I
benefici previsti dalla presente legge assorbono fino alla concorrenza il
trattamento stabilito per il caso di gravidanza, di puerperio e di allattamento
da contratti collettivi di lavoro, salvo restando, in caso di condizioni più
favorevoli, il maggiore beneficio rispetto ai benefici predetti.
Art.
31
Il
certificato medico di gravidanza indica la data presunta del parto e fa stato a
tale riguardo, nonostante qualsiasi errore di previsione.
Le
norme occorrenti per la regolamentazione del certificato predetto e dei
certificati medici necessari per l'applicazione della presente legge saranno
emanate dal regolamento (21).
Art.
32
Tutti
i documenti occorrenti per l'applicazione della presente legge sono esenti da
tassa di bollo e registro e devono essere rilasciati senza alcuna spesa.
Art.
33
I
datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni della presente legge sono
puniti:
a)
con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 per ciascuna delle donne addette al
lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione per le violazioni agli artt.
4, 5 e 6 nel caso di rifiuto, opposizione od ostacolo all'esecuzione del diritto
di assenza dal lavoro previsto dall'art. 7;
b)
con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 per le contravvenzioni agli artt. 3,
9, 10 e 11;
c)
con l'ammenda da lire 5.000 a lire 30.000 per le contravvenzioni agli artt. 12 e
13 (22).
Art.
34
Dall'entrata
in vigore della presente legge è abrogato il R.D.L. 22 marzo 1934, n. 654,
sulla tutela della maternità delle lavoratrici.
Art.
35
Col
regolamento che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il
Consiglio di Stato, saranno emanate le norme occorrenti per l'applicazione della
presente legge, entro due mesi dalla data di pubblicazione della legge stessa.
Per
le contravvenzioni alle norme del regolamento può essere stabilita nel
regolamento stesso la pena dell'ammenda fino a lire 30.000.
Art.
36
La
presente legge entra in vigore due mesi dopo la data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale ad eccezione dell'art. 23, che entra in vigore dall'inizio
del primo periodo di paga successivo alla data predetta (23).
(1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 novembre 1950, n. 253.
(1/a)
L'art. 33, L. 30 dicembre 1971, n. 1204, riportata al n. E/IV, ha abrogato le
disposizioni della presente legge che risultino in contrasto con le nuove norme
introdotte con la citata legge. Vedi, anche, il D.P.R. 25 novembre 1976, n.
1026, riportato al n. E/XX.
(1/circ)
Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente
circolare:
-
I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 15 maggio 1998, n. 105.
(2)
Per le esclusioni vedi l'art. 1, D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568, riportato al n.
E/V.
(3)
Vedi, anche, artt. 2, 3 e 13, D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568, riportato al n.
E/V.
La
L. 12 dicembre 1950, n. 986, così dispone:
«Articolo
unico. L'art. 3, L. 26 agosto 1950, n. 860, entra in vigore, a modifica di
quanto disposto dal successivo art. 36, contemporaneamente alla presente legge,
il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(4)
Vedi, anche, artt. 15, 16 e 17, D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568, riportato al n.
E/V.
(5)
Vedi, anche, artt. 18, 19 e 30, D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568, riportato al n.
E/V.
(5/a)
Vedi il D.P.R. 15 dicembre 1970, n. 1288, riportato alla voce Invalidità,
vecchiaia e superstiti.
(5/a)
Vedi il D.P.R. 15 dicembre 1970, n. 1288, riportato alla voce Invalidità,
vecchiaia e superstiti.
(6)
Articolo sostituito dall'articolo unico, L. 23 maggio 1951, n. 394. Vedi, anche,
artt. 20 e 30, D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568, riportato al n. E/V.
(7)
Vedi, anche, art. 21, D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568.
(8)
Vedi, anche, artt. 14 e 32, D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568.
(8/a)
Riportata al n. E/I.
(9)
Vedi, anche, artt. 16, 22 e 24, D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568.
(10)
Abrogato dall'art. 11, L. 6 dicembre 1971, n. 1044, riportata al n. E/XII.
(10/a)
Vedi l'art. 34, L. 30 dicembre 1971, n. 1204, riportata al n. E/XIII.
(10/a)
Vedi l'art. 34, L. 30 dicembre 1971, n. 1204, riportata al n. E/XIII.
(10/a)
Vedi l'art. 34, L. 30 dicembre 1971, n. 1204, riportata al n. E/XIII.
(11)
Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 9 gennaio 1963, n. 7 riportata al n.
E/VII di questa voce.
(12)
Vedi anche art. 29, D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568.
(13)
Vedi anche artt. 11 e 12, D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568.
(14)
Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 9 gennaio 1963, n. 7. Vedi anche art.
31, D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568.
(15)
Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 9 gennaio 1963, n. 7. Vedi, anche, il
D.M. 12 agosto 1964, riportato al n. E/IX e l'art. 49, L. 23 dicembre 1999, n.
488.
(16)
Articolo così sostituito dall'articolo unico, L. 15 novembre 1952, n. 1904.
(17)
Per il lavoro a domicilio vedi, anche, L. 13 marzo 1958, n. 264, riportata al n.
G/I; per il lavoro domestico vedi, anche, L. 2 aprile 1958, n. 339, riportata al
n. H/IV. Vedi, inoltre, l'art. 19, L. 30 dicembre 1971, n. 1204, riportata al n.
E/XIII. L'art. 25, D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, riportato alla voce
Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per), ha
abrogato le disposizioni del presente titolo per la parte riguardante le
lavoratrici addette ai servizi familiari.
(18)
Termine prorogato al 31 dicembre 1951 dalla L. 12 dicembre 1950, n. 987.
(19)
Riportato alla voce Previdenza sociale; vedi, anche, art. 36, D.P.R. 21 maggio
1953, n. 568, riportato al n. E/V.
(19)
Riportato alla voce Previdenza sociale; vedi, anche, art. 36, D.P.R. 21 maggio
1953, n. 568, riportato al n. E/V.
(19)
Riportato alla voce Previdenza sociale; vedi, anche, art. 36, D.P.R. 21 maggio
1953, n. 568, riportato al n. E/V.
(20)
Riportata alla voce Previdenza sociale.
(21)
Vedi gli artt. 4-7, D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568.
(22)
Vedi, ora, l'art. 31, L. 30 dicembre 1971, n. 1204, riportata al n. E/XIII.
(23) Vedi nota 3 all'art. 3.