“Tutela
delle lavoratrici madri”
(integrata
dalla Legge n. 53 dell' 8 marzo 2000)
TITOLO I
Norme protettive
Le
disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici, comprese le
apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di
lavoro, nonché alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli altri
enti pubblici e dalle società cooperative, anche se socie di queste ultime.
Alle
lavoratrici a domicilio si applicano le norme del
presente titolo di cui agli articoli 2, 4, 6 e 9.
Alle
lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari si applicano le norme del
presente titolo di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9.
“Il
diritto di astenersi dal lavoro di cui all’articolo 7, ed il relativo
trattamento economico, sono riconosciuti anche se l’altro genitore non ne ha
diritto. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7 ed al comma 2
dell’articolo 15 sono estese alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre
1987 n. 546, madri di bambini a decorrere dal 1 gennaio 2000. Alle predette
lavoratrici i diritti previsti dal comma 1 dell’articolo 7 e dal comma 2
dell’articolo 15 spettano limitatamente ad un periodo di 3 mesi, entro il
primo anno di vita del bambino.”
(
vedi anche art. 3, 1° comma, L. 53/2000)
Le
lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gestazione
fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4
della presente legge, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Il
divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di
gravidanza e puerperio, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in
cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di
lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea
certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento,
delle condizioni che lo vietavano.
Il
divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a)
di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la
risoluzione del rapporto di lavoro;
b)
di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c)
di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o
di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine ;
Le
lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione
stagionale, di cui alla tabella
annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le
quali siano licenziate a norma della lettera b) del terzo comma del presente
articolo, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di
licenziamento, alla ripresa dell'attività lavorativa stagionale e, sempre che
non si trovino in periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, alla precedenza
nelle riassunzioni.
Durante
il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può
essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività
dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempre che il reparto stesso
abbia autonomia funzionale.
Al termine del periodo di
interdizione dal lavoro previsto dall’articolo 4 della presente legge le
lavoratrici hanno diritto, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare
nella stessa unità produttiva ove erano occupate all’inizio del periodo di
gestazione o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al
compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto ad essere
adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti. (v.
anche art. 17, 2° comma , L.
53/2000)
E'
vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di
gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. In attesa della pubblicazione del
regolamento di esecuzione della presente legge, i lavori pericolosi, faticosi ed
insalubri restano determinati dalla tabella annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 21 maggio 1953, n.568;
Le
lavoratrici saranno addette ad altre mansioni per il periodo per il quale è
previsto il divieto di cui al comma precedente.
Le
lavoratrici saranno, altresì, spostate ad altre mansioni durante la gestazione
e fino a sette mesi dopo il parto nei casi in cui l'ispettorato del lavoro
accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla
salute della donna.
Le
lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali
conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonché la qualifica originale. Si applicano le norme di cui all’articolo 13
della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora le lavoratrici vengano adibite a
mansioni equivalenti o superiori.
Art.
4
E'
vietato adibire al lavoro le donne:
a)
durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b)
ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data
presunta e la data effettiva del parto;
c)
durante i tre mesi dopo il parto. L'astensione obbligatoria dal lavoro è
anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono
occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da
ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri
decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali.
Qualora il parto avvenga in
data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione
obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione
obbligatoria dopo il parto. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro 30
giorni, il certificato attestante la data del parto. (v.
art.11, L. 53/2000)
Ferma restando
la durata complessiva dell’astensione dal lavoro le lavoratrici hanno la
facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta
del parto e nei 4 mesi successivi al parto, a condizione che il medico
specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il
medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di
lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della
gestante e del nascituro
(v. art. 12 L. 53/2000)
L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di
accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di
gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a) del precedente
articolo, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata
dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:
a)
nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose
che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
a)
quando le condizioni
di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e
del bambino;
b)
quando la lavoratrice
non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente
articolo 3.
I
periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli articoli 4 e 5
della presente legge devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti
gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla
gratifica natalizia e alle ferie.
La lavoratrice
ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione
obbligatoria di cui alla lettera c) dell'articolo 4 della presente legge, per un
periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei mesi, durante il quale
le sarà conservato il posto.
La lavoratrice
ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino
di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.
I periodi di assenza di cui ai
precedenti commi sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti
relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
Il presente
articolo è sostituito dal seguente:
1.Nei primi otto
anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro
secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro
dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi, fatto
salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell’ambito del predetto
limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a)alla madre
lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui
all’articolo 4, primo comma, lettera c) della presente legge, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
b) al padre
lavoratore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
c)qualora vi sia
un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10
mesi.
2. Qualora il
padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non
inferiore a 3 mesi, il limite di cui alla lettera b) del comma 1 è elevato a
sette mesi e il limite complessivo della astensioni dal lavoro dei genitori di
cui al medesimo comma è conseguentemente elevato a 11 mesi.
3.Ai fini
dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo
casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le
modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un
periodo di preavviso non inferiore a 15 giorni.
4.Entrambi i genitori,
alternativamente, hanno diritto, altresì, di astenersi dal lavoro durante le
malattie del bambino di età inferiore a 8 anni ovvero di età compresa tra i 3
e gli 8 anni, in quest’ultimo caso nel limite di 5 giorni lavorativi
all’anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato
da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero
interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.
5. I periodi di astensione dal
lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono computati nell’anzianità di servizio,
esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla
gratifica natalizia. Ai fini della fruizione del congedo di cui al comma 4 , la
lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi
dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l’altro
genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo
motivo. (v.
art. 3, 2°c. L. 53/2000)
Le
ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non
possono essere godute contemporaneamente ai periodi di astensione obbligatoria
dal lavoro di cui agli articoli 4 e 5, nonché a quelli di assenza facoltativa
di cui all'articolo 7 della presente legge.
Alle
lavoratrici spetta l'assistenza di parto da parte dell'istituto presso il quale
sono assicurate per il trattamento di malattia, anche quando sia stato
interrotto il rapporto di lavoro, purché la gravidanza abbia avuto inizio
quando tale rapporto era ancora sussistente.
Alle
lavoratrici spetta, altresì, l'assistenza ospedaliera anche nei casi di parto
normale nelle forme e con le modalità previste dalle norme vigenti.
Le
lavoratrici gestanti possono sottoporsi a visite sanitarie periodiche gratuite a
cura dell'istituto presso il quale sono assicurate.
Le
norme di cui al presente articolo si applicano anche alle familiari dei
lavoratori aventi diritto all'assistenza sanitaria.
Il
datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno
di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la
giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è
inferiore a sei ore.
I
periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno
e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione
del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
I
periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in tal caso non comportano il
diritto ad uscire dall'azienda, quando la lavoratrice voglia usufruire della
camera di allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal datore di lavoro nelle
dipendenze dei locali di lavoro.
I
riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli
articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n.653, sulla tutela del lavoro
delle donne.
Ai periodi di
riposo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di
contribuzione figurativa, nonchè di riscatto ovvero di versamento dei relativi
contributi previsti dal comma 2, lettera b) dell’articolo 15.
In caso di parto plurimo, i
periodi di riposo sono raddopppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle
previste dal primo comma del presente articolo possono essere utilizzate anche
dal padre. (v.
art. 3, L. 53/2000)
In
sostituzione delle lavoratrici assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni
della presente legge, il datore di lavoro può assumere personale con contratto
a tempo determinato in conformità al disposto dell’articolo 1, lettera b)
della legge 18 aprile 1962, n.230, sulla disciplina del contratto di lavoro a
tempo determinato e con l'osservanza delle norme della legge stessa. (v.
anche art.10, L.53/2000)
In
caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto,
a norma del precedente articolo 2, il divieto di licenziamento, la lavoratrice
ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per
il caso di licenziamento
TITOLO II
Trattamento economico
Art. 13
Le
disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici di cui
all'articolo 1, comprese le lavoratrici a domicilio e le addette ai servizi
domestici e familiari, salvo quanto previsto dal successivo comma.
Alle
dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici si applica
il trattamento economico previsto dai relativi ordinamenti salve le disposizioni
di maggior favore risultanti dalla presente legge.
A
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge, al fine di consentire nel periodo immediatamente
precedente e seguente il parto, l'astensione delle lavoratrici mezzadre e colone
dal lavoro dei campi e la buona coltivazione del fondo, il mezzadro e il
concedente, nei casi di provata necessità, sono tenuti a concordare
l'assunzione di una unità lavorativa, la cui spesa sarà ripartita a meta tra
mezzadro e concedente.
A
partire dalla stessa data, alle lavoratrici mezzadre e colone spetta, per tutto
il periodo di astensione obbligatoria precedente e successivo al parto previsto
per le salariate e braccianti agricole, una indennità giornaliera, che verrà
erogata dall’INAM in misura pari all'80 per cento del reddito medio
giornaliero colonico. Tale reddito viene stabilito, in via presuntiva, per ogni
due anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentite le organizzazioni sindacali di categoria; per la prima applicazione
della presente legge tale reddito è fissato in lire 1.300 giornaliere.
Trova
applicazione anche nei confronti delle colone e mezzadre la norma di cui
all'articolo 9 della presente legge.
Le
lavoratrici hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all'80 per cento
della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro
stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge.
Tale
indennità e comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia .
Per
i periodi di astensione facoltativa di cui all’articolo 7, comma 1, ai
lavoratori e alle lavoratrici è dovuta:
a)
fino al terzo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30 per
cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di
sei mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto è coperto da
contribuzione figurativa;
b)
fuori
dei casi di cui alla lettera a), fino al compimento dell’ottavo anno di vita
del bambino, e comunque per il
restante periodo di astensione facoltativa, un’indennità pari al 30 per cento
della retribuzione, nell’ipotesi in cui il reddito individuale
dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo
di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria; il periodo
medesimo è coperto da contribuzione figurativa, attribuendo come valore
retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell’assegno
sociale, proporzionato ai periodi
di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell’interessato
con riscatto ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338,
ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità
della prosecuzione volontaria.
Per
i periodi di astensione per malattia del bambino di cui all’articolo 7, comma
4, è dovuta:
a)
fino al compimento del terzo anno di vita del bambino la contribuzione
figurativa;
b)
successivamente al terzo anno di vita del bambino
e fino al compimento dell’ottavo anno, la copertura contributiva
calcolata con le modalità previste dal comma 2, lettera b).
Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera b), è
determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per
l’integrazione al minimo:
Le
indennità di cui al presente articolo sono corrisposte con gli stessi criteri
previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria
contro le malattie dall’ente assicuratore della malattia presso il quale la
lavoratrice o il lavoratore è assicurato e non sono subordinate a particolari
requisiti contributivi o di anzianità assicurativa
( Così modificato dagli
artt. 3, comma 4 e art. 7 c.
1 L. 53/2000)
Agli
effetti della determinazione della misura delle indennità previste
nell'articolo precedente, per retribuzione s'intende la retribuzione media
globale giornaliera percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile
scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto
inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.
Al
suddetto importo va aggiunto, eccezion fatta per l'indennità di cui al secondo
comma dell'articolo precedente, il rateo giornaliero relativo alla gratifica
natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità
eventualmente erogati ala lavoratrice.
Concorrono
a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli
effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria
contro le malattie.
Nei
confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale
giornaliera s'intende:
a)
nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di
lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le otto ore
giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli
emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero
dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
b)
nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per
particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio
effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di
lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il
quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal
contratto stesso.
Nei
casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito di una settimana, un
orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario
ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero è quello che si ottiene
dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente
stabilite;
c)
in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti,
risultanti dal periodo stesso.
Nei
confronti delle impiegate, per retribuzione media globale giornaliera si intende
l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della
retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio
l'astensione.
L'indennità
di cui al primo comma dell'art. 15 è corrisposta anche nei casi di risoluzione
del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 2, lettera b) e c), che si
verifichino durante i periodi di interdizione dal lavoro previsti dagli articoli
4 e 5 della presente legge.
Le
lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero,
disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità
di cui al primo comma dell'articolo 15 purché tra l'inizio della sospensione,
dall'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi
più di 60 giorni. Ai fini del computo dei predetti 60 giorni, non si tiene
conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e
riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali.
Qualora
l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio trascorsi sessanta giorni
dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio
della astensione obbligatoria, disoccupata e in godimento dell'indennità di
disoccupazione, essa ha diritto all'indennità giornali era di maternità anziché
all'indennità ordinaria di disoccupazione.
La
lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel precedente comma ma che
non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo
biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette
all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità
giornaliera di maternità, purché al momento dell'astensione obbligatoria dal
lavoro non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione del
rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo
favore ai fini dell'assicurazione di malattia 26 contributi settimanali.
La
lavoratrice che, nel caso di astensione obbligatoria dal lavoro iniziata dopo 60
giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio
dell'astensione obbligatoria, sospesa e in godimento del trattamento di
integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto,
in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.
Durante
il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4 della
presente legge, spetta alle lavoratrici a domicilio, a carico dell'INAM,
l'indennità giornaliera di cui al precedente articolo 15 in misura pari all'80
per cento del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia
per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria.
Qualora,
per l'assenza nella stessa provincia di industrie similari che occupano
lavoratori interni, non possa farsi riferimento al salario contrattuale
provinciale di cui al comma precedente, si farà riferimento alla media dei
salari contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria nella regione,
e, qualora anche ciò non fosse possibile, si farà riferimento alla media dei
salari provinciali vigenti nella stessa industria nel territorio nazionale.
Per
i settori di lavoro, a domicilio per i quali non esistono corrispondenti
industrie che occupano lavoratori interni, con apposito decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali
interessate, si prenderà a riferimento il salario medio contrattuale
giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori aventi qualifica operaia
dell'industria che presenta maggiori caratteri di affinità.
La
corresponsione dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo è
subordinata alla condizione che, all'inizio della astensione obbligatoria, la
lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro avuto in
consegna, anche se non ultimato.
Omissis……..
TITOLO IV
Disposizioni varie, vigilanza e penalità
Prima
dell'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4,
lettera a), della presente legge le lavoratrici di cui all'articolo 1 della
presente legge dovranno consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore
delle indennità giornaliere di maternità il certificato medico indicante la
data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante
qualsiasi errore di previsione.
Tutti
i documenti occorrenti per l'applicazione della presente legge sono esenti da
ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.
La
vigilanza sulla presente legge è demandata al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che la esercita attraverso l'ispettorato del lavoro.
Al
rilascio dei certificati medici di cui alla presente legge sono abilitati gli
ufficiali sanitari, i medici condotti, i medici dell'istituto presso il quale la
lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità, salvo quanto
previsto dai commi successivi.
Qualora
i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al precedente
comma, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice è
assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i
certificati stessi ovvero, di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice
interessata. I medici dell'ispettorato del lavoro hanno facoltà di controllo.
Il
certificato medico attestante la malattia del bambino, di cui al secondo comma
dell'articolo 7 della presente legge, può essere redatto da un medico di libera
scelta della lavoratrice.
L'astensione
dal lavoro di cui all'articolo 5, lettera a), della presente legge è disposta
dall'ispettorato del lavoro in base ad accertamento medico, per il quale
l'ispettorato del lavoro ha facoltà di delegare gli ufficiali sanitari o di
avvalersi dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti o di
enti pubblici e di istituti specializzati di diritto pubblico. In ogni caso il
provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione
dell'istanza della lavoratrice. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e
c) dell'articolo 5 della presente legge è disposta dall'ispettorato del lavoro,
oltreché su istanza della lavoratrice, anche di propria iniziativa, qualora nel
corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni
che danno luogo all'astensione medesima. Parimenti, lo spostamento delle
lavoratrici ad altre mansioni, di cui al terzo comma dell'articolo 3 della
presente legge, è disposto dall'ispettorato del lavoro sia di propria
iniziativa, sia su istanza della lavoratrice.
Fino
all'emanazione del primo decreto ministeriale di cui all'ultimo comma
dell'articolo 4 della presente legge, l'anticipazione dell'astensione
obbligatoria dal lavoro di cui al secondo comma dell'articolo sopracitato è
disposta dall'ispettorato del lavoro. I provvedimenti dell'ispettorato del
lavoro in ordine a quanto previsto dai commi sesto, settimo, ottavo e nono del
presente articolo sono definitivi.
1.
L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, primo, secondo e
terzo comma, 4 e 5 è punita con l'arresto fino a sei mesi.
2.
L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 è punita con la
sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni.
3.
L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 10 e il rifiuto,
l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di
cui all'art. 7 della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa
da lire un milione a lire cinque milioni.4. L'autorità competente a ricevere il
rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad
emettere l'ordinanza di ingiunzione è l'ispettorato del lavoro.