Legge
23 Dicembre 1999, n. 488
" Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato”
Art. 49
(Riduzione
degli oneri sociali e tutela della maternità)
8.
Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di
carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la
tutela previdenziale obbligatoria della maternita', e' corrisposto, per ogni
figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla
stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire 3
milioni, per l'intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per
la tutela previdenziale obbligatoria della maternita', ovvero per la quota
differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa
risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:
a)
quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di
tutela previdenziale della maternita' e possa far valere almeno tre mesi di
contribuzione nel periodo che va dai diciotto al nove mesi antecedenti alla
nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;
b)
qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a
prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per
almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come individuate con i decreti
di cui al comma 14, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore
nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali
prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti e'
altresi' definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa
non risulti esattamente individuabile;
c)
in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo
di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel
periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.