Legge
23 dicembre 1998, n. 448
"Misure
di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"
Art. 66
(Assegno
di maternità)
1.
Con riferimento ai figli nati successivamente al 1o luglio 1999, alle
madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2,
che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità,
è concesso un assegno per maternità pari a lire 200.000 mensili nel limite
massimo di cinque mensilità. L'assegno è elevato a lire 300.000 mensili per i
parti successivi al 1o luglio 2000. L'assegno è erogato dai comuni
con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli
interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto
dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.