Legge
23 dicembre 1998, n. 448
"Misure
di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"
Art. 65
(Assegno ai nuclei familiari con almeno
tre figli minori)
1.
Con effetto dal 1o gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari
composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età
inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non
superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni
annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un
assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con
diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della
scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998,
tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.