Decreto
Legislativo 25 novembre 1996, n. 645
"Recepimento
della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della
salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento"
Art.
1
(Campo di applicazione)
1.
Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza e
della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
fino a sette mesi dopo il parto, che hanno informato il datore di lavoro del
proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti.
Art.
2
(Linee direttrici)
1.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro della sanita', sentita la Commissione consultiva permanente di cui
all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni e integrazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla
Commissione dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti
chimici, fisici e biologici, nonche' dei processi industriali ritenuti
pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1
e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e
fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attivita' svolta dalle
predette lavoratrici.
1.
Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed
integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, in conformita'
alle modifiche alle linee direttrici adottate dalla Commissione dell'Unione
europea.
Art.
3
(Divieto di esposizione)
1.
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, di cui all'articolo 3, primo comma,
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, includono anche tutti quelli che
comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro
che sono indicati nell'allegato II.
Art.
4
(Valutazione e informazione)
1.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, primo comma, della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, come integrato dall'articolo 3, e fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25
novembre 1976, n. 1026, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della
valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, valuta i rischi per la
sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1, in particolare i
rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o
condizioni di lavoro di cui all'allegato I nel rispetto delle linee direttrici
stabilite con i decreti di cui all'articolo 2, individuando le misure di
prevenzione e protezione da adottare.
2.
L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, comprende
quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui
risultati della valutazione di cui al comma 1 e sulle conseguenti misure di
protezione e di prevenzione adottate.
Art.
5
(Misure di protezione e di prevenzione)
1.
Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, rivelino
un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 1,
il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinche' l'esposizione al
rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le
condizioni o l'orario di lavoro.
2.
Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per
motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito
dall'articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, dandone contestuale informazione scritta all'ispettorato provinciale del
lavoro competente per territorio, anche ai fini di quanto stabilito
dall'articolo 5, primo comma, lettera c), della legge n. 1204 del 1971.
3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi
di divieto sanciti dall'articolo 3, primo comma, della legge n. 1204 del 1971,
come integrato dall'articolo 3.
4.
L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 e' punita con la sanzione di
cui all'articolo 31, primo comma, della legge n. 1204 del 1971.
Art. 6
(Lavoro notturno)
1.
In materia di lavoro notturno, per le lavoratrici di cui all'articolo 1 restano
ferme le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.
Art.
7
(Esami prenatali)
1.
Le lavoratrici gestanti di cui all'articolo 1 hanno diritto a permessi
retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero
visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti
durante l'orario di lavoro.
2.
Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al
datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa
documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione
degli esami.
Art. 8
(Aggiornamento allegati)
1.
Con la procedura di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere modificati o
integrati gli elenchi di cui agli allegati I e II in conformita' alle modifiche
adottate in sede comunitaria.
Art.
9
(Disposizioni finali)
1.
Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, restano ferme le
disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
nonche' da ogni altra disposizione in materia.
(Si omette il
testo degli Allegati)