Decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626
“Miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”
TITOLO
I
Capo
I
Art.
3
(Misure generali di tutela)
1.
Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei
lavoratori sono:
a)
valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b)
eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
c)
riduzione dei rischi alla fonte;
d)
programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo
coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative
dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
e)
sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno
pericoloso;
f)
rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella
scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione,
anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g)
priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
h)
limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere,
esposti al rischio;
i)
utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di
lavoro;
l)
controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m)
allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari
inerenti la sua persona;
n)
misure igieniche;
o)
misure di protezione collettiva ed individuale;
p)
misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio,
di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q)
uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r)
regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione
dei fabbricanti;
s)
informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero
dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute
sul luogo di lavoro;
t)
istruzioni adeguate ai lavoratori.
2.
Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro
non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Art.
4
(Obblighi del datore di lavoro, del
dirigente e del preposto)
1.
Il datore di lavoro (...) in relazione alla natura dell'attività dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro
e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione
dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori,
ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari.
2.
All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un
documento contenente:
a)
una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante
il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa;
b)
l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi
di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c)
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza.
3.
Il documento è custodito presso l'azienda ovvero unità produttiva.
4.
Il datore di lavoro:
a)
designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o
esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
b)
designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno
all'azienda secondo le regole di cui all'articolo 8;
c)
nomina, nei casi previsti dall'articolo 16, il medico competente.
5.
Il datore di lavoro adotta le misure necessarie (...) per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ed in particolare:
a)
designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso
di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza;
b)
aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del
lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione e della protezione;
c)
nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d)
fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ;
e)
prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico;
f)
richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchè
delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di
uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione;
g)
richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal
presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività
produttiva;
h)
adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i)
informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere
in materia di protezione;
l)
si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori
di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave ed immediato;
m)
permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la
sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute
e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed
alla documentazione aziendale di cui all'articolo 19 comma 1 lettera e);
n)
prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate
possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno;
o)
tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul
lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro
sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato,
le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di
ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione consultiva permanente, di cui all'
articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro a disposizione
dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è
redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;
p)
consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'articolo 19,
comma 1, lettere b), c) e d) ;
q)
adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione
dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda,
ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
6.
Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il
documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in cui sia
obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante
per la sicurezza.
7.
La valutazione di cui al comma 1 ed il documento di cui al comma 2 sono
rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai
fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
…..Omissis……