Dir.
92/85/CEE del 19 ottobre 1992 (1)
Direttiva
del Consiglio
concernente
l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e
della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento (decima direttiva particolare aisensi dell'articolo 16, paragrafo
1, della direttiva 89/391/CEE) (2).
Il
Consiglio delle Comunità europee,
visto
il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 118 A,
vista
la proposta della Commissione, elaborata previa consultazione del Comitato
consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di
lavoro,in cooperazione con il Parlamento europeo,
visto
il parere del Comitato economico e sociale,considerando che l'articolo 118A del
trattato prevede che il Consiglio adotti mediante direttive prescrizioni minime
per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per
proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;
considerando
che la presente direttiva non può giustificare un abbassamento eventuale dei
livelli di protezione già raggiunti in ogni Stato membro e che gli Stati membri
si impegnano, ai sensi del trattato, a promuovere il miglioramento delle
condizioni esistenti in questo settore in vista di una loro armonizzazione nel
senso di progresso;
considerando
che, a norma dell'articolo 118A, tali direttive evitano di imporre vincoli
amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione
e lo sviluppo di piccole e medie imprese;
considerando
che ai sensi della decisione 74/325/CEE, modificata, da ultimo, dall'atto di
adesione del 1985, il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela
della salute sul luogo di lavoro viene consultato dalla Commissione in vista
dell'elaborazione delle proposte in questo campo;
considerando
che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori,
adottata il 9 dicembre 1989 al Consiglio europeo di Strasburgo dai capi di Stato
o di governo di undici Stati membri,
stabilisce
in particolare al paragrafo 19:
"Ogni
lavoratore deve beneficiare nell'ambiente di lavoro di condizioni di protezione
sanitaria e di sicurezza soddisfacenti. Devono essere adottati provvedimenti
adeguati al fine di progredire nell'armonizzazione delle condizioni esistenti in
tale campo";
considerando
che la Commissione, nel suo programma di azione per l'applicazione della Carta
comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, ha fissato tra gli
altri obiettivi quello dell'azione da parte del Consiglio di una direttiva
riguardante la protezione sul lavoro della donna gestante;
considerando
che la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente
l'applicazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro, prevede all'articolo 15 che i
gruppi a rischio particolarmente sensibili devono essere protetti contro i
pericoli che li riguardano in maniera particolare;
considerando
che le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento devono essere
considerate sotto molti punti di vista come un gruppo esposto a rischi specifici
e che devono essere adottati provvedimenti per quanto riguarda la protezione
della loro sicurezza e salute;
considerando
che la protezione della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento non deve svantaggiare le donne sul mercato
del lavoro e non pregiudica le direttive in materia di uguaglianza di
trattamento tra uomini e donne;
considerando
che talune attività possono presentare un rischio specifico di esposizione
delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento ad agenti,
processi o condizioni di lavoro pericolosi e che pertanto questi rischi devono
essere valutati ed il risultato di questa valutazione deve essere comunicato
alle lavoratrici e/o ai loro rappresentanti;
considerando
d'altronde che, qualora da detta valutazione risultasse un rischio per la
sicurezza o la salute delle lavoratrici, occorre prevedere un dispositivo per la
loro protezione;
considerando
che le lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento non devono svolgere
attività la cui valutazione abbia rivelato un rischio di esposizione, che metta
in pericolo la sicurezza e la salute, a taluni agenti o condizioni di lavoro
particolarmente pericolosi;
considerando
che conviene prevedere disposizioni affinché le lavoratrici gestanti, puerpere
o in periodo di allattamento non siano tenute a prestare lavoro di notte,
qualora ciò sia necessario sotto l'aspetto della loro sicurezza o salute;
considerando
che la vulnerabilità delle donne gestanti, puerpere e in periodo di
allattamento rende necessario un diritto ad un congedo di maternità di almeno
quattordici settimane ininterrotte, ripartite prima e/o dopo il parto, ed il
carattere obbligatorio di un congedo di maternità di almeno due settimane,
ripartite prima e/o dopo il parto;
considerando
che il rischio di essere licenziate per motivi connessi al loro stato può avere
effetti
dannosi
sullo stato fisico e psichico delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo
di allattamento e che conseguentemente conviene prevedere un divieto di
licenziamento;
considerando
che le misure di organizzazione del lavoro a scopo di protezione della salute
delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento non avrebbe un
effetto utile se non fossero accompagnate dal mantenimento dei diritti connessi
con il contratto di lavoro, compreso il mantenimento di una retribuzione e/o il
versamento di un'indennità adeguata;
considerando
d'altronde che le disposizioni concernenti il congedo di maternità sarebbero
anch'esse senza effetto utile se non fossero accompagnate dal mantenimento dei
diritti connessi con il contratto di lavoro, compreso il mantenimento di una
retribuzione e/o dal versamento di un'indennità adeguata;
considerando
che la nozione di indennità adeguata in caso di congedo di maternità deve
essere considerata come un elemento tecnico di riferimento per fissare il
livello della protezione minima che non dovrebbe in alcun caso essere
interpretato nel senso di un'analogia tra la gravidanza e la malattia,
ha
adottato la presente direttiva:
Sezione
I
Oggetto
e definizioni
Art.
1
Oggetto
1.
La presente direttiva, che è la decima direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, ha per oggetto
l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e
della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento.
2.
Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo
2, si applicano interamente al settore di cui al paragrafo 1 nel suo insieme,
fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella
presente direttiva.
3.
La presente direttiva non può avere per effetto un abbassamento del livello di
protezione delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento
rispetto alla situazione esistente in ogni Stato membro alla data della sua
adozione.
Art.
2
Definizioni
Ai
fini della presente direttiva si intende per:
a)
"Lavoratrice gestante", ogni lavoratrice gestante che informi del suo
stato il proprio datore di lavoro, conformemente alle legislazioni e/o prassi
nazionali;
b)
"Lavoratrice puerpera", ogni lavoratrice puerpera ai sensi delle
legislazioni e/o prassi nazionali che informi del suo stato il proprio datore di
lavoro, conformemente a dette legislazioni e/o prassi;
c)
"Lavoratrice in periodo di allattamento", ogni lavoratrice in periodo
di allattamento ai sensi delle legislazioni e/o prassi nazionali, che informi
del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a dette legislazioni
e/o prassi.
Sezione
2
Disposizioni
generali
Art.
3
Linee
direttrici
1.
La Commissione, in concertazione con gli Stati membri, e con l'assistenza del
Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul
luogo di lavoro, elabora le linee direttrici concernenti la valutazione degli
agenti chimici, fisici e biologici nonché dei processi industriali ritenuti
pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici di cui all'articolo 2.
Le
linee direttrici di cui al primo comma riguardano anche i movimenti e le
posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e
mentali connessi con l'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'articolo 2.
2.
Le linee direttrici di cui al paragrafo 1 sono intese a servire come base per la
valutazione prevista all'articolo 4, paragrafo 1. A tal fine, gli Stati membri
portano tali linee direttrici a conoscenza dei datori di lavoro, delle
lavoratrici e/o dei loro rappresentanti nel rispettivo Stato membro.
Art.
4
Valutazione
e informazione
1.
Per tutte le attività che possono presentare un rischio particolare di
esposizioni ad agenti, processi o condizioni di lavoro, di cui un elenco non
esauriente figura nell'allegato I, la natura, il grado e la durata del
dell'esposizione, nell'impresa e/o nello stabilimento interessato, delle
lavoratrici di cui all'articolo 2 dovranno essere valutati dal datore di lavoro,
direttamente o per il tramite dei servizi di protezione e di prevenzione di cui
all'articolo 7 della direttiva 89/391/CEE, al fine di poter:
-
valutare tutti i rischi per la sicurezza o la salute nonché tutte le
ripercussioni sulla gravidanza o l'allattamento delle lavoratrici di cui
all'articolo 2;
-
definire le misure da adottare.
2.
Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, nell'impresa e/o nello
stabilimento interessato le lavoratrici di cui all'articolo 2 e le lavoratrici
che potrebbero trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2 e/o i loro
rappresentanti sono informati dei risultati della valutazione prevista al
paragrafo 1 e di tutte le misure da adottare per quanto riguarda la sicurezza e
la salute sul luogo di lavoro.
Art.
5
Conseguenze
dei risultati della valutazione
1.
Fatto salvo l'articolo 6 della direttiva 89/391/CEE, qualora i risultati della
valutazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 prevedono un rischio per la
sicurezza o la salute di una lavoratrice di cui all'articolo 2, nonché
ripercussioni sulla gravidanza o l'allattamento, il datore di lavoro prende le
misure necessarie affinché l'esposizione di detta lavoratrice al rischio sia
evitata modificando temporaneamente le sue condizioni di lavoro e/o il suo
orario di lavoro.
2.
Se la modifica delle condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro non è
tecnicamente e/o oggettivamente possibile o non può essere ragionevolmente
richiesta per motivi debitamente giustificati, il datore di lavoro prende le
misure necessarie affinché la lavoratrice in questione sia assegnata ad altre
mansioni.
3.
Se l'assegnazione ad altre mansioni non è tecnicamente e/o oggettivamente
possibile o non può essere ragionevolmente richiesta per motivi debitamente
giustificati, la lavoratrice in questione è dispensata dal lavoro durante tutto
il periodo necessario per la protezione della sua sicurezza o della sua salute,
conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.
4.
Il presente articolo si applica mutatis mutandis al caso in cui una lavoratrice
che svolge un'attività vietata ai sensi dell'articolo 6 diventi una lavoratrice
gestante o in periodo di allattamento e ne informi il suo datore di lavoro.
Art.
6
Divieto
di esposizione
Oltre
alle disposizioni generali concernenti la protezione dei lavoratori, e in
particolare quelle relative a valori limite di esposizione professionale:
1)
le lavoratrici gestanti di cui all'articolo 2, lettera a), non saranno obbligate
in nessun caso a svolgere attività per cui la valutazione abbia rivelato il
rischio di esposizione, che metta in pericolo la sicurezza o la salute, agli
agenti e alle condizioni di lavoro che figurano nell'allegato 2, sezione A;
2)
le lavoratrici in periodo di allattamento di cui all'articolo 2, lettera c), non
saranno obbligate in nessun caso a svolgere attività per cui la valutazione
abbia rivelato il rischio di esposizione, che metta in pericolo la sicurezza o
la salute, agli agenti e alle condizioni di lavoro che figurano nell'allegato II,
sezione B.
Art.
7
Lavoro
notturno
1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le lavoratrici di cui
all'articolo 2 non siano obbligate a svolgere un lavoro notturno durante la
gravidanza o nel periodo successivo al parto che sarà determinato dall'autorità
nazionale competente per la sicurezza e la salute, con riserva della
presentazione, secondo modalità stabilite dagli Stati membri, di un certificato
medico che ne attesti la necessità per la sicurezza o la salute della
lavoratrice interessata.
2.
Le misure contemplate al paragrafo 1 devono comportare la possibilità,
conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali:
a)
dell'assegnazione ad un lavoro diurno, oppure
b)
di una dispensa dal lavoro o di una proroga del congedo di maternità
qualora tale assegnazione a un lavoro diurno non sia tecnicamente e/o
oggettivamente possibile o non possa essere ragionevolmente richiesta per motivi
debitamente giustificati.
Art.
8
Congedo
di maternità
1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le lavoratrici di cui
all'articolo 2 fruiscano di un congedo di maternità di almeno quattordici
settimane ininterrotte, ripartite prima e/o dopo il parto, conformemente alle
legislazioni e/o prassi nazionali.
2.
Il congedo di maternità di cui al paragrafo 1 deve includere un congedo di
maternità obbligatorio di almeno due settimane, ripartite prima e/o dopo il
parto, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.
Art.
9
Dispensa
dal lavoro per esami prenatali
Gli
Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le lavoratrici
gestanti di cui all'articolo 2, lettera a), fruiscano, conformemente alle
legislazioni e/o prassi nazionali, di una dispensa dal lavoro senza perdita
della retribuzione per recarsi ad effettuare esami prenatali nel caso in cui
questi esami debbano essere effettuati durante l'orario di lavoro.
Art.
10
Divieto
di licenziamento
Per
garantire alle lavoratrici ai sensi dell'articolo 2 l'esercizio dei diritti di
protezione della sicurezza e della salute riconosciuti nel presente articolo:
1)
gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il licenziamento
delle lavoratrici di cui all'articolo 2 nel periodo compreso tra l'inizio della
gravidanza e il termine del congedo di maternità di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, tranne nei casi eccezionali non connessi al loro stato ammessi
dalle legislazioni e/o prassi nazionali e, se del caso, a condizione che
l'autorità competente abbia dato il suo accordo;
2)
qualora una lavoratrice ai sensi dell'articolo 2 sia licenziata durante il
periodo specificato nel punto 1), il datore di lavoro deve fornire per iscritto
giustificati motivi per il licenziamento;
3)
gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere le lavoratrici di
cui all'articolo 2 contro le conseguenze di un licenziamento che a norma del
punto 1) è illegittimo.
Art.
11
Diritti
connessi con il contratto di lavoro
Per
garantire alle lavoratrici di cui all'articolo 2 l'esercizio dei diritti di
protezione della sicurezza e della salute riconosciuti nel presente articolo:
1)
nei casi contemplati agli articoli 5, 6 e 7, alle lavoratrici di cui
all'articolo 2 devono essere garantiti, conformemente alle legislazioni e/o
prassi nazionali, i diritti connessi con il contratto di lavoro, compreso il
mantenimento di una retribuzione e/o il versamento di un'indennità adeguata;
2)
nel caso contestato all'articolo 8, devono essere garantiti:
a)
i diritti connessi con il contratto di lavoro delle lavoratrici di cui
all'articolo 2, diversi da quelli specificati nella lettera b) del presente
punto;
b)
il mantenimento di una retribuzione e/o il versamento di un'indennità adeguata
alle lavoratrici di cui all'articolo 2;
3)
l'indennità di cui al punto 2), lettera b), è ritenuta adeguata se assicura
redditi almeno equivalenti a quelli che la lavoratrice interessata otterrebbe in
caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi allo stato di
salute, entro il limite di un eventuale massimale stabilito dalle legislazioni
nazionali;
4)
gli Stati membri hanno la facoltà di subordinare il diritto alla retribuzione o
all'indennità di cui al punto 1) e al punto 2), lettera b), al fatto che la
lavoratrice interessata soddisfi le condizioni previste dalle legislazioni
nazionali per usufruire del diritto a tali vantaggi.
Tali
condizioni non possono in alcun caso prevedere periodi di lavoro preliminare
superiori a dodici mesi immediatamente prima della data presunta del parto.
Art.
12
Difesa
dei diritti
Gli
Stati membri introducono nel loro ordinamento giuridico interno le misure
necessarie per consentire a qualsiasi lavoratrice che si ritenga lesa dalla
mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva di
difendere i propri diritti per via legale e/o, conformemente alle legislazioni
e/o prassi nazionali, mediante ricorso ad altre istanze competenti.
Art.
13
Modifica
degli allegati
1.
Gli adeguamenti di natura strettamente tecnica dell'allegato I in funzione del
progresso tecnico, dell'evoluzione delle regolamentazioni o delle specifiche
internazionali e delle conoscenze nel settore disciplinato dalla presente
direttiva vengono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 17 della
direttiva 89/391/CEE.
2.
L'allegato II può essere modificato soltanto secondo la procedura prevista
all'articolo 118A del trattato.
Art.
14
Disposizioni
finali
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi
due anni dopo l'adozione della medesima o si assicurano, al più tardi due anni
dopo l'adozione della presente direttiva, che le parti sociali applicano le
disposizioni necessarie tramite accordi collettivi; gli Stati membri devono
prendere tutti i provvedimenti necessari per essere costantemente in grado di
garantire i risultati imposti dalla presente direttiva. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
2.
Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, esse
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati da un
siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di
tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
essenziali di diritto interno già adottate o che essi adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.
4.
Ogni cinque anni gli Stati membri riferiscono alla Commissione circa la pratica
attuazione delle disposizioni della presente direttiva, indicando i punti di
vista delle parti sociali.
Tuttavia,
gli Stati membri riferiscono per la prima volta alla Commissione circa la
pratica attuazione delle disposizioni della presente direttiva, indicando il
punto di vista delle parti sociali, quattro anni dall'adozione della stessa.
La
Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato
economico e sociale e il Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la
protezione della salute sul luogo di lavoro.
5.
La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e al
Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della presente
direttiva, tenendo conto dei paragrafi 1, 2 e 3.
6.
Il Consiglio esaminerà la presente direttiva, sulla base di una valutazione
fondata sulle relazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma e, se del caso, di
una proposta che la Commissione presenterà entro cinque anni dall'adozione
della stessa.
Art.
15
Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto
a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1992.
Per
il Consiglio
il
Presidente
D.
Curry
Allegato
I
Elenco
non esauriente di agenti, processi e condizioni di lavoro di cui all'articolo 4,
paragrafo 1
A.
Agenti
1.
Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni
del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
a)
colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b)
movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto
dorsolombari;
c)
rumore;
d)
radiazioni ionizzanti (3);
e)
radiazioni non ionizzanti;
f)
sollecitazioni termiche;
g)
movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno
dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi
all'attività svolta dalla lavoratrice di cui all'articolo 2.
2.
Agenti biologici
Agenti
biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'articolo 2, lettera d),
punti da 2 a 4, della direttiva 90/679/CEE, nella misura in cui sia noto che
tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la
salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora
nell'allegato II.
3.
Agenti chimici
Gli
agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la
salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora
nell'allegato II:
a)
sostanze etichettate R 40, R 45, R 46 e R 47 ai sensi della direttiva 67/548/EE,
purché non figurino ancora nell'allegato II;
b)
agenti chimici che figurano nell'allegato I della direttiva 90/394/CEE;
c)
mercurio e suoi derivati;
d)
medicamenti antimitotici;
e)
monossido di carbonio;
f)
agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
B.
Processi
-
Processi industriali che figurano nell'allegato I della direttiva 90/394/CEE.
C.
Condizioni di lavoro
-
Lavori sotterranei di carattere minerario.
Allegato
II
Elenco
non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all'articolo 6
A.
Lavoratrici gestanti di cui all'articolo 2, lettera a)
1.
Agenti
a)
Agenti fisici
-
lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto
pressione, immersione subacquea.
b)
Agenti biologici
-
Toxoplasma,
-
virus della rosolia,
a
meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta
contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione.
c)
Agenti chimici
-
Piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere
assorbiti dall'organismo umano.
2.
Condizioni di lavoro
-
Lavori sotterranei di carattere minerario.
B.
Lavoratrici in periodo di allattamento di cui all'articolo 2, lettera c)
1.
Agenti
a)
Agenti chimici
-
Piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti
dall'organismo umano.
2.
Condizioni di lavoro
-
Lavori sotterranei di carattere minerario.
Dichiarazione
del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 11, punto 3, della
direttiva 92/85/CEE, iscritta nel processo verbale della 1608a sessione del
Consiglio (Lussemburgo, 19 ottobre 1992)
Il
Consiglio e la Commissione hanno dichiarato:
"Per
determinare il livello delle indennità in conformità dell'articolo 11, punto
2, lettera b), e punto 3 si fa riferimento, per motivi puramente tecnici,
all'indennità che la lavoratrice otterrebbe in caso di interruzione delle sue
attività per motivi connessi allo stato di salute. Con tale riferimento non si
intende assolutamente assimilare la gravidanza e il parto ad una malattia. La
legislazione nazionale sulla sicurezza sociale di tutti gli Stati membri prevede
il beneficio di un'indennità in caso di interruzione dell'attività
professionale per motivi di salute. Il nesso con tale indennità nel testo della
disposizione deve semplicemente servire ad indicare un importo di riferimento
concreto e fisso in tutti gli Stati membri per la determinazione dell'importo
minimo da pagare per l'indennità di maternità. Le indennità pagate in un
singolo Stato membro che siano di importo superiore a quello stabilito nella
direttiva sono naturalmente mantenute. Ciò risulta chiaro dall'articolo 1,
paragrafo 3, della direttiva."
(1)
Pubblicata nella G.U.C.E. 28 novembre 1992, n. 348. Entrata in vigore il 24
novembre 1992.
(2)
Termine di recepimento: 19 ottobre 1994. Direttiva recepita con D.Lgs. 25
novembre 1996, n. 645.
(3)
Vedi direttiva 80/836/Euratom (G.U.C.E. 7 settembre 1980, n. L 246).