Art.
2120 del Codice civile
"Disciplina
del trattamento di fine rapporto"
In
ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di
lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si
calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non
superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per
13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,
computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15
giorni.
Salvo
diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del
comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle
prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a
titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di
rimborso spese.
In
caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una
delle cause di cui all'art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o
parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere
computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della
retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto di lavoro.
Il
trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota
maturata nell'anno, e incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni
anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura
fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di
dicembre dell'anno precedente.
Ai
fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente
per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT e quello risultante nel
mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre
dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni
si computano come mese intero.
Il
prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore
di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione
non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di
cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le
richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli
aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero
totale dei dipendenti.
La
richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a. eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche;
b. acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato
con atto notarile.
L'anticipazione
può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene
detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi
di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità
prevista dalla norma medesima.
Condizioni
di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti
individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di
priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.