Fac simile della lettera di diffida alle controparti rispetto all’Accordo separato del 29 maggio tra Fim, Uilm e Unionmeccanica-Confapi

 

Nel confermare la dichiarazione formale fatta al tavolo negoziale dalla nostra alla Vostra Organizzazione Nazionale, poi inviata per iscritto (in rettifica di quanto erroneamente affermato nella dichiarazione in premessa dell’accordo fra la FEDERMECCANICA, l’ASSISTAL, la FIM e la UILM, in data 7 maggio 2003), circa la permanente operatività nei confronti dei lavoratori aderenti al nostro sindacato e/o da esso tutelati del C.C.N.L. 8 giugno 1999, in forza della clausola di ultrattività di cui all’art. 36, Disciplina Generale, Sezione terza dello stesso C.C.N.L.; nel ribadire che per la nostra organizzazione la vertenza per il rinnovo del C.C.N.L. è tutt’ora aperta, come da ulteriore lettera inviata alla Federmeccanica dalla nostra Segreteria nazionale, Vi comunichiamo quanto segue:

a)            i trattamenti economici di cui all’Accordo 7 maggio 2003 sottoscritto tra FEDERMECCANICA, l’ASSISTAL, e FIM e UILM, saranno fruiti dai lavoratori aderenti alla nostra organizzazione e/o da essa tutelati ai sensi ed effetti dell’art. 36, 1° comma, Cost.; senza che, pertanto, ciò significhi adesione, neanche in questa parte a detto accordo, ovvero ferme restando le maggiori rivendicazioni salariali indicate nella nostra piattaforma sindacale in conformità all’Accordo interconfederale 23 luglio 1993;

b)            per le disposizioni normative dello stesso Accordo 7 maggio 2003, oltre a ritenere, per i suesposti motivi, indifferenti per la nostra organizzazione quelle proprie al contenuto obbligatorio dei Contratti Collettivi; ferma restando, quindi l’inefficacia nei confronti dei lavoratori aderenti alla nostra organizzazione e/o da essa tutelati delle intese che saranno eventualmente raggiunte tra le parti stipulanti il suddetto Accordo; anche in attuazione dei rinvii effettuati alla disciplina collettiva da specifiche disposizioni di legge; riterremo applicabili alla regolamentazione del rapporto di lavoro dei lavoratori a noi iscritti e/o da noi tutelati le sole disposizioni migliorative della precedente disciplina contrattuale, continuando a valere in ogni altra parte, per la nostra organizzazione e per i nostri iscritti e/o tutelati, le regole stabilite dal Contratto 8 giugno 1999;

c)            Vi diffidiamo, pertanto, in rappresentanza dei lavoratori aderenti alla nostra Organizzazione e/o da essa tutelati, dall’applicazione al loro rapporto di lavoro di disposizioni contrattuali collettive che siano diverse e tanto più peggiorative di quelle contenute nel C.C.N.L. 8 giugno 1999, con riserva, in caso contrario, di adeguate iniziative sindacali e legali.

 

p. la Segreteria della Fiom di ..................................

Il Segretario generale ................................