PIATTAFORMA PER LE AZIENDE UNIONMECCANICA-CONFAPILotta
alla precarietà, difesa dell’occupazione
Il
rapporto di lavoro a tempo indeterminato rappresenta un diritto irrinunciabile
per tutte le lavoratrici e per tutti i lavoratori. 1.
Interventi contro la precarizzazione dei rapporti di lavoro: -
verrà definita una durata massima dei rapporti di lavoro a termine in
qualsiasi fattispecie definiti (tempo determinato, interinale ecc.), compresi
contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per
tutte le attività continuative, entro 8 mesi dall’inizio dell’attività
lavorativa avverrà la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato a parità di qualifica. I lavoratori a termine non potranno essere
sostituiti da altri lavoratori a termine a conclusione del contratto. Ai fini
della definizione di tale periodo concorrono anche periodi intermittenti più
brevi di lavoro nell’azienda, realizzati nell’arco di 4 anni. I lavoratori a
termine avranno in ogni caso diritto di precedenza nelle assunzioni. - Le percentuali previste dal
Ccnl per tutti i rapporti di lavoro a termine e interinali si intendono
applicate nell’ambito di ogni singola unità produttiva e calcolate sul numero
totale dei lavoratori impiegati nell’unità produttiva. -
I lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro e gli apprendisti
possono non veder confermato il rapporto di lavoro solo per giustificato motivo
oggettivo. Nel caso in cui questo sussista le aziende dovranno darne
comunicazione al lavoratore e all’apprendista con un congruo anticipo sulla
scadenza del rapporto di lavoro. In questo caso il lavoratore potrà rivolgersi
alle Rsu aziendali per essere assistito nella verifica della propria posizione. -
Tutti coloro che hanno con l’azienda un rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa (co.co.co.) hanno diritto alla normativa per malattia,
infortunio, ferie e congedi ecc. prevista dal contratto. Tali collaboratori
hanno diritto a un compenso globale minimo per l’attività svolta, pari al
costo globale di un lavoratore dipendente con pari funzioni e qualifica. - A tutti i lavoratori con
contratto a termine e ai co.co.co., si applica allo stesso modo la clausola di
giusta causa e giustificato motivo nel caso di licenziamento da parte dell’azienda.
- I lavoratori e le lavoratrici
con contratti a termine e i lavoratori interinali opereranno secondo gli orari
di norma vigenti in azienda, i lavoratori e le lavoratrici non potranno essere
adibiti alla copertura esclusiva nei turni di maggior disagio, notte, sabato e
festivi. Ogni programma di assunzione avente finalità diverse nelle tipologie
degli orari di lavoro dovrà essere concordato con le Rsu. - I lavoratori a termine, interinali e collaboratori continuativi dovranno ricevere dettagliate informazioni di tutte le norme di sicurezza e di tutela della salute riferite all’azienda interessata, che si assume anche il compito della formazione corrispondente. 2.
Si considera lavoro part-time quello non eccedente 30 ore settimanali.
Tutti gli orari di lavoro eccedenti tale limite saranno considerati orari a
tempo pieno. Nei casi di part-time prolungato e continuativo e di organizzazioni
del lavoro aziendali ove sia presente part-time strutturale, il sistema di
lavoro a part-time sarà sottoposto a esame congiunto tra le aziende e le Rsu.
Le lavoratrici e i lavoratori operanti in
organizzazione del lavoro a part-time strutturale non incidono sulle percentuali
contrattuali di lavoro a part-time scelto dalla lavoratrice o dal lavoratore. 3. Verrà
riconosciuta nelle aziende e nelle unità produttive ove operano più imprese
una rappresentanza e una contrattazione di “sito”, indipendentemente dalle
appartenenze contrattuali dei lavoratori interessati. Le aziende e le unità
produttive nelle quali operano imprese diverse in attività di appalto e
terziarizzate, riconosceranno una sede comune di confronto ove concorreranno
tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori interessati. In quella sede
verranno affrontate tutte le questioni relative ai programmi produttivi e ai
problemi occupazionali, nonché tutte questioni di carattere normativo e di
applicazione contrattuale, inerenti all’organizzazione del lavoro. Il tavolo
di sito dovrà essere in ogni caso convocato su richiesta di una delle parti. Le
aziende che procedono a terziarizzazioni delle attività, ferme restando le
disposizioni di legge, sono in ogni caso responsabilizzate degli andamenti
occupazionali nelle aziende di appalto e terziarizzate. I processi di appalto e
terziarizzazione non possono produrre svantaggi per i lavoratori nell’applicazione
dei diritti previsti dallo Statuto dei lavoratori, a partire dall’articolo 18.
Nel
caso di sostituzione di aziende titolari di appalto, dovrà essere salvaguardata
l’occupazione preesistente.
4. Ferme restando tutte le disposizioni di
legge, le aziende forniranno alle Rsu di ogni stabilimento all’inizio di ogni
anno un quadro consuntivo di tutte le attività che si svolgono sotto la forma
di appalto o di attività terziarizzate all’interno e per conto delle aziende
stesse. Allo stesso modo verrà data informazione preventiva di eventuali
programmi di appalto e terziarizzazione delle attività che le aziende intendano
effettuare nel corso dell’anno. 5. Nel caso di crisi aziendali o di programmi di
ristrutturazione, le aziende utilizzeranno in via prioritaria strumenti che
garantiscano la presenza al lavoro quali i contratti di solidarietà, la cassa
integrazione a rotazione e tutte le forme di riduzione dell’orario. Potranno
altresì essere concordate ulteriori riduzioni dell’orario con modalità
retributive definite tra le parti. Le aziende che utilizzano la cassa
integrazione a zero ore o la mobilità o che procedono a riduzione del personale
non potranno fare ricorso alle 32 ore di straordinario obbligatorio per almeno
un anno dall’utilizzo di tali strumenti. 6. All’inizio dell’anno le aziende forniranno alle Rsu di ogni stabilimento un quadro dettagliato della situazione occupazionale, sia con riferimento alla composizione della forza lavoro per mansioni e qualifica, sia con riferimento alla tipologia del rapporto di lavoro. Le aziende forniranno altresì il programma di assetto occupazionale previsto per l’anno e le dimensioni e tipologie delle eventuali assunzioni. Ove processi di ristrutturazione e/o nuovi insediamenti e iniziative industriali potessero dare luogo a variazioni ai danni dei lavoratori nell’applicazione dello Statuto dei lavoratori, in qualsiasi delle sue parti, e delle norme contrattuali, le aziende e le organizzazioni imprenditoriali procederanno a un preventivo esame congiunto della situazione, con le Rsu e le organizzazioni sindacali, allo scopo di rimuovere l’eventuale danno per i lavoratori. Formazione
continua e diritto allo studio
1. I lavoratori hanno diritto a essere
pienamente informati sui programmi formativi delle aziende. I lavoratori hanno
diritto a chiedere la partecipazione a tali programmi formativi. Le aziende
dovranno motivare un eventuale rifiuto. 2. Le aziende forniranno alle Rsu, in un
apposito incontro annuale un’informazione dettagliata e preventiva di tutti i
programmi di formazione professionale che interesseranno i lavoratori. Le aziende opereranno affinché nell’arco di 4 anni
tutti i lavoratori frequentino corsi di aggiornamento professionale o di
informazione e aggiornamento sui programmi e sulle attività aziendali. Tali
corsi di formazione generale dovranno impegnare tutti i lavoratori per almeno 10
ore retribuite all’interno dell’orario di lavoro nell’arco del
quadriennio. 3. Tutti i lavoratori hanno diritto ad accedere
all’utilizzo delle 150 ore di permesso per lo studio, per qualsiasi tipo di
corso intendano frequentare e indipendentemente dai suoi orari di svolgimento. Tale diritto si
somma per i lavoratori studenti agli altri diritti specifici previsti dal
contratto e dalla legge. Le aziende accoglieranno automaticamente tutte le
domande di accesso a tale diritto, con la documentazione sul corso che il
lavoratore intende seguire, fino al raggiungimento dei limiti quantitativi
previsti da contratto. Ove tali limiti venissero superati l’azienda e le Rsu
procederanno a un esame congiunto delle domande in esubero per trovare una
soluzione. Orari
di lavoro
L’utilizzo della “Banca ore” verrà esteso a tutte le ore di straordinario, con un’adeguata rivalutazione della maggiorazione attualmente prevista. Verrà definita una normativa che renda più agevole l’accesso dei lavoratori alla Banca. Fermo restando l’ammontare complessivo a
104 delle ore di permesso per riduzioni d’orario definite nel contratto, si
richiede una riduzione aggiuntiva di 16 ore in ragioni d’anno, per tutti i
lavoratori operanti in un regime di turni oltre i 15 settimanali. Si richiede
inoltre mezz’ora di riduzione, da accumularsi in permessi di 8 ore per ogni
notte effettivamente lavorata, per tutti i lavoratori, in aggiunta a tutti i
permessi per riduzione d’orario. Verrà superata la monetizzazione residua per
i turnisti. L’utilizzo dei permessi è di norma garantito alle lavoratrici e
ai lavoratori che intendano utilizzarlo per importanti ricorrenze della
religione osservata, non previste come festività dal calendario nazionale e/o
da quello aziendale. I permessi
potranno essere utilizzati dal
lavoratore anche in misura inferiore alle 8 ore. I lavoratori “impiegati” hanno diritto
alla piena retribuzione di tutte le ore di straordinario prestate,
indipendentemente da mansione e qualifica. Anche a tale scopo, a partire dal 6°
livello, verranno distinte le qualifiche direttive da quelle professionali. Per il part-time scelto le aziende accoglieranno automaticamente le domande, fino al raggiungimento della percentuale prevista. Ove le domande eccedessero tale percentuale si darà luogo a un esame congiunto con le Rsu. Inquadramento
unico e professionalità
1. Ogni anno in un apposito incontro le
aziende forniranno alle Rsu un quadro complessivo dell’inquadramento
professionale dei lavoratori, con il dettaglio delle anzianità professionali e
di qualifica e dei programmi di promozioni e sviluppo delle carriere. Le aziende
forniranno altresì piena informazione dei criteri e degli strumenti di
valutazione dei lavoratori, nonché delle forme retributive adottate a compenso
della professionalità. Le Rsu potranno presentare le proprie valutazioni e
proposte. La mobilità professionale dei lavoratori sarà di conseguenza
sottoposta ad esame congiunto tra le parti. Le lavoratrici e i lavoratori hanno
diritto alla diretta e dettagliata conoscenza delle valutazioni aziendali che li
riguardano. 2. Verranno modificate le declaratorie
del Ccnl con il seguente scopo: -
al fine di realizzare lo
sbocco alla
7° categoria per mansioni operaie di particolare professionalità; -
al fine di ottenere l’inquadramento
all’
8° categoria di mansioni impiegatizie di alta professionalità ma prive
di funzioni direttive; -
al fine di ottenere lo
sbocco alla
4° categoria per tutti i lavoratori che abbiano con il tempo acquisito
polivalenza, capacità di intervento sulla qualità, nell’esercizio di
mansioni inquadrate nel livello inferiore. 3. Verranno modificati e aggiornati i profili
professionali al fine di comprendere nell’inquadramento le nuove mansioni in
atto nell’organizzazione del lavoro delle aziende, con particolare riferimento
al settore dell’informatica e delle telecomunicazioni. A titolo di esempio gli
addetti ai call center dovranno essere inquadrati di norma alla
4° categoria con la possibilità di sbocco professionale alla categoria
superiore. 4. Definizione di un diritto soggettivo alla
formazione e allo sviluppo professionale. Ogni lavoratore inquadrato da più di
10 anni nella stessa qualifica professionale ha diritto a chiedere all’azienda
la definizione di un percorso di promozione professionale da realizzare
attraverso spostamenti di mansione e momenti formativi, che gli permetta di
accedere a mansioni e qualifiche di livello superiore. L’azienda dovrà
garantire tale percorso entro un anno dalla domanda, o dovrà motivare per
iscritto e con argomentazioni dettagliate ciò che osta alla sua attuazione.
Fermo restando il consenso soggettivo del lavoratore, le eventuali difficoltà
motivate che ostano al diritto allo sviluppo professionale, potranno essere
oggetto dell’esame congiunto sull’inquadramento previsto tra le parti. 5.
Equiparazione per i lavoratori operai del diploma di scuola media
superiore al diploma professionale, al fine dell’inquadramento nella
3° categoria. Gli operai diplomati inseriti in attività inerenti al
diploma, verranno assunti alla
4° categoria con sbocco professionale alla 5°, ferma restando l’inerenza
del diploma. Per i lavoratori
in possesso di laurea inerente all’attività svolta dovrà essere previsto lo
sbocco professionale alla 7° categoria. 6.
I passaggi di livello non danno luogo ad assorbimento del salario individuale. Tutela
della salute
1. Diritto di effettuare in ogni luogo di lavoro
un’ora all’anno di assemblea retribuita, in aggiunta a quelle previste dal
contratto e dalla legge, per un’informazione ai lavoratori su tutti i temi
della salute e della sicurezza. Tale assemblea sarà convocata dagli Rls aziendali previa comunicazione alla
direzione aziendale. 2. Raddoppio del monte ore di legge previsto
per le attività degli Rls aziendali, in aggiunta ai monte ore sindacali. Piena
agibilità all’interno dell’azienda per gli Rls, garantendo la tempestività
del loro intervento. 3. Le
aziende hanno l’obbligo di fornire agli Rls la completa documentazione della
valutazione del rischio e ogni altra documentazione utile alla tutela della
salute dei lavoratori. Gli Rls hanno diritto a ricorrere a competenze esterne
all’azienda nell’esercizio della loro attività.
Diritti
1. Trattamento di malattia. In aggiunta a quanto
attualmente definito dalle norme contrattuali,
si incrementano da 3 a 6 mesi i periodi di comporto e i corrispondenti
trattamenti economici. Le aziende non procederanno in ogni caso al licenziamento
del lavoratore nel caso di sopraggiunta inabilità alla mansione specifica. In
questo caso le aziende sono impegnate a trovare altra collocazione al lavoratore
inabile. 2. Impegno delle aziende a operare per la
piena parità di diritti in tutti gli aspetti dell’organizzazione del lavoro
nei confronti dei lavoratori disabili. In particolare si dovrà dare piena
applicazione alla norma 68 del 1999 sull’inserimento mirato delle persone
disabili, nel pieno rispetto delle quote di legge. Dovranno essere individuate
le mansioni nelle quali vi possa essere piena valorizzazione della persona,
mentre le aziende saranno impegnate alla piena applicazione di tutte le norme
che riguardano l’abbattimento delle barriere architettoniche e di tutti gli
ostacoli che impediscono il pieno inserimento delle persone disabili nell’impresa.
3. Istituzione nelle aziende di una
commissione paritetica che abbia il compito di esaminare le condizioni, i casi
possibili, le denunce di mobbing e molestie sessuali. Dovrà essere
definita una normativa complessiva sulla materia. 4. Distribuzione del Contratto nazionale dei
metalmeccanici a tutti i lavoratori assunti in qualsiasi momento della vigenza
contrattuale, compresi i lavoratori a termine e gli interinali. Allo stesso modo
si procederà per tutte le principali norme antinfortunistiche e sulla tutela
della salute, che dovranno essere contenute in appositi opuscoli concordati con
gli Rls.
5. Agevolazioni per i lavoratori migranti. Le
aziende si impegnano a: - garantire, attraverso la possibilità di
utilizzo pieno della "Banca ore" e l’accumulo di permessi e ferie,
il ricongiungimento periodico con i familiari nelle località e nei paesi di
origine;
- garantire, attraverso agevolazioni e
permessi, la possibilità per i lavoratori migranti di assentarsi dal lavoro per
poter sopperire a tutte le incombenze burocratiche relative alla loro presenza
in Italia a partire dalle pratiche per il permesso di soggiorno; - realizzare mense aziendali che contemplino
anche il rispetto dei princìpi etici e religiosi dei migranti; - realizzare un sistema informativo aziendale
nella lingua madre dei lavoratori migranti, con la traduzione in essa del
contratto, dei regolamenti e delle disposizioni aziendali, delle norme antinfortunistiche. In ogni caso le aziende dovranno
agevolare la conoscenza della lingua italiana anche con appositi corsi formativi
o agevolando la partecipazione a essi. 6. Adeguamento della normativa contrattuale alle
nuove normative sui congedi parentali, con corrispondenti agevolazioni nell’utilizzo
dei permessi. 7. Diritto
delle Rsu all’accesso a Internet e all’utilizzo di bacheche
elettroniche. Trasferte
e reperibilità
- Rivalutazione delle indennità di trasferta
ed estensione della normativa ai lavoratori che ne sono oggi esclusi, pur
operando secondo modalità assimilabili a quelle dei lavoratori che attualmente
da quella normativa sono coperti. - Introduzione dell’istituto della
reperibilità con una apposita regolamentazione normativa e una indennità
corrispondente. Previdenza
complementare: FONDAPI
- Un’ora di assemblea annuale, in aggiunta
a quelle statutarie, finalizzata all’informazione sulla previdenza
complementare, con criteri da definire tra le parti. - Permessi retribuiti per i delegati eletti
nell’Assemblea dei rappresentanti dei soci, per partecipare all’attività
del Fondo. -
Incremento della quota aziendale per la copertura delle spese del fondo. -
Esplicitazione in busta paga della composizione del contributo al Fondo. - Obbligo per l’azienda di consegnare al
lavoratore neo assunto la scheda informativa e il modulo di adesione a Fondapi,
raccogliendo la firma per ricevuta. - Nel caso in cui sopravvenissero rilevanti
modifiche legislative in merito alla previdenza complementare, al Tfr, all’adesione
collettiva (diretta e indiretta), le parti istitutive si incontreranno entro i
tre mesi successivi alle modifiche per valutare e aggiornare la normativa. - Definizione del trattamento per i
lavoratori iscritti al Fondo tra il 1° giugno 2000 e il 31 maggio 2001(data
della 1° contribuzione al Fondo). -
Conferimento al fondo delle quote di Tfr relative agli anni 1999, 2000 e primi 5
mesi del 2001. - Possibilità per il dipendente di variare
la quota a proprio carico, secondo le possibilità offerte dalla legge. -
Procedure contrattuali per la verifica degli avvenuti versamenti da parte delle
imprese al Fondo. - Procedure di comunicazione da parte di
Fondapi dei nominativi delle imprese morose alle parti istitutive. Aumento
salariale
Si
richiede un aumento dei minimi tabellari pari a 135 euro mensili, non soggetto
ad alcun assorbimento rispetto a voci salariali aziendali e anche a salario
concesso a titolo individuale. La consultazione
dei lavoratori dovrà decidere tra due diverse ipotesi di distribuzione dell’aumento: Ipotesi
A): 135 euro (pari a 261.396 lire) uguali per tutti i livelli. Ipotesi
B): Un aumento medio di 135 euro riparametrato come dalla seguente tabella:
Fondo per il sostegno alla lotta contrattualeVista la particolare importanza per la
vertenza contrattuale viene istituito un "Fondo per il sostegno alla lotta
per il rinnovo del Ccnl", al quale si chiederà di contribuire a tutte e a
tutti i metalmeccanici, nonché a tutti coloro che intenderanno sostenere la
vertenza. Le modalità di gestione e il funzionamento
del Fondo verranno definite nel Comitato centrale della Fiom. In ogni caso tale Fondo avrà una propria
gestione separata rispetto a quella dell’organizzazione e il rendiconto sarà
affidato a un collegio di garanti. Roma, 31 ottobre 2002
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