Roma, 3 luglio 2001

 

Verbale di accordo tra

Unionmeccanica-Confapi  e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil

 

 

si è rinnovata la parte economica del Ccnl 7 luglio 1999 a valere per il biennio 2001-2002.

Fermo restando quanto previsto dall'Accordo interconfederale 23.7.93 le Organizzazioni stipulanti il presente accordo di rinnovo della parte economica del Ccnl 7.7.99 concordano

 

- un aumento retributivo sui minimi contrattuali alla 5a categoria d'inquadramento pari a lire130.000 (67,14) lorde mensili suddiviso in 2 tranches da erogare quanto a lire 70.000 (36,15) dall'1.7.01 e quanto a lire 60.000 (30,99) dall'1.3.02. Gli incrementi mensili per categoria e i nuovi valori dei minimi contrattuali sono riportati nell'allegato 1);

- che il valore punto di cui alla Dichiarazione a verbale posta in calce al punto II - Procedura di rinnovo del Ccnl, è elevato a lire 30.300 (15,65), che costituisce pertanto il nuovo importo da considerare per il prossimo rinnovo del Ccnl;

- che ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposta una 'una tantum' di lire 420.000 lorde suddivisa in 2 tranches: con la retribuzione di luglio 2001 quanto a lire 210.000 e con la retribuzione di novembre 2001 quanto a lire 210.000. La 'una tantum' sarà erogata secondo le modalità previste nell'allegato 2);

- che le parti s'incontreranno per riproporzionare, così come avvenuto in occasione delle precedenti modifiche dei minimi tabellari, le tariffe di cottimo di cui all'art. 8, Disciplina speciale, parte I;

- che ai lavoratori non iscritti al sindacato verrà richiesta una quota di contribuzione a favore dei sindacati stipulanti pari a lire 40.000 (20,66) con delega in positivo e secondo modalità che verranno successivamente definite;

- che il presente accordo avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2002.

 

Letto, approvato e sottoscritto.

Unionmeccanica, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil

 

Allegato 1.

TABELLA DEI MINIMI CONTRATTUALI (*)

 

 

categoria

minimi retributivi mensili in lire in vigore sino al 30.6.01

aumenti in lire dal 1.7.01

minimi retributivi mensili in lire dal 1.7.01 al 28.2.02

minimi retributivi mensili in euro dal 1.7.01 al 28.2.02

 

1

1.737.500

44.000

1.781.500

920,07

2

1.870.000

51.000

1.921.000

992,11

3

2.013.500

60.000

2.073.500

1.070,87

4

2.086.000

64.000

2.150.000

1.110,38

5

2.208.000

70.000

2.278.000

1.176,49

6

2.326.500

77.000

2.403.500

1.241,30

7

2.492.500

85.000

2.577.500

1.331,17

8

2.684.000

95.000

2.779.000

1.435,23

9

2.895.500

108.000

3.003.500

1.551,18

 

 

(segue)

 

categoria

aumenti in lire dal 1.3.02

aumenti in euro dal 1.3.02

minimi retributivi mensili in lire dal 1.3.02

minimi retributivi mensili in euro dal 1.3.02

1

37.000

19,11

1.818.500

939,18

2

44.000

22,72

1.965.000

1.014,83

3

52.000

26,86

2.125.500

1.097,73

4

55.000

28,41

2.205.000

1.138,79

5

60.000

30,99

2.338.000

1.207,48

6

67.000

34,60

2.470.500

1.275,90

7

73.000

37,70

2.650.500

1.368,87

8

82.000

42,35

2.861.000

1.477,58

9

93.000

48,03

3.096.500

1.599,21

 

(*) Con decorrenza 17.7.79 ai lavoratori inquadrati nella 1° categoria viene corrisposto un aumento delle retribuzioni lorde di lire 10.000 (5,16) mensili 'pro capite' a titolo di sovraminimo collettivo di categoria.

Ai lavoratori inquadrati nell'8a e 9a categoria viene corrisposto un elemento retributivo pari a lire 115.000 (59,39) lorde mensili a decorrere dall'1.1.91.

 

Allegato 2

UNA TANTUM

Ai lavoratori in forza al 3.7.01, è corrisposto un importo forfettario di lire 420.000 lorde suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1.1.01-30.6.01. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

L'importo di 'una tantum', è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 2120 CC, la 'una tantum' è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Il suddetto importo verrà erogato in 2 rate pari a:

- lire 210.000 lorde con la retribuzione di luglio 2001;

- lire 210.000 lorde con la retribuzione di novembre 2001.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1.1.01-30.6.01, con pagamento d'indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo 1.1.01-30.6.01 fruiscano di trattamento di CIG, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali l'importo della 'una tantum' sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

 

Roma, 25 settembre 2001

 

QUOTA CONTRIBUZIONE 'UNA TANTUM'

Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dal 15.10.01 e fino al 30.11.01, comunicheranno che in occasione del rinnovo del Ccnl i sindacati stipulanti Fim, Fiom e Uilm chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di lire 40.000 da trattenere sulla retribuzione relativa a dicembre 2001.

Le aziende distribuiranno insieme alla busta paga del mese di ottobre, l'apposito modulo che consente al lavoratore di accettare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato all'azienda entro il 30 novembre.

Le aziende daranno tempestiva comunicazione alle RSU e tramite le Associazioni imprenditoriali, alle Oo.Ss. Fim, Fiom e Uilm territoriali, del numero delle trattenute effettuate.

Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul c/c bancario 45111 ABI 1005 CAB 3200 intestato a Fim, Fiom, Uilm - contratti piccole e medie aziende presso Banca Nazionale del Lavoro, via Bissolati 2, Roma.

 

Letto, approvato e sottoscritto

Unionmeccanica e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil

 

Roma, 25 settembre 2001

 

 

EURO: CRITERI DI CONVERSIONE

Le retribuzioni, le indennità e comunque ogni importo spettante ai lavoratori a cui si applica il Ccnl Unionmeccanica/Confapi devono essere convertiti in Euro secondo il seguente criterio, in base alle vigenti disposizioni di legge.

Gli importi espressi in valori mensili sono convertiti in Euro con arrotondamento al 2° decimale.

Le quote di retribuzione oraria o giornaliera, saranno espresse con 5 decimali.

Gli importi derivanti dal prodotto o dalla somma delle predette quote sono arrotondati al 2° decimale.

L'ultimo decimale deve essere arrotondato per eccesso o per difetto, a seconda che il decimale successivo sia rispettivamente pari o superiore a 5 o inferiore a 5.

 

Letto, approvato e sottoscritto.

Unionmeccanica e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil