Roma, 3
luglio 2001 Verbale di accordo tra Unionmeccanica-Confapi
e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil
si è rinnovata
la parte economica del Ccnl 7 luglio 1999 a valere per il biennio 2001-2002. Fermo
restando quanto previsto dall'Accordo interconfederale 23.7.93 le Organizzazioni
stipulanti il presente accordo di rinnovo della parte economica del Ccnl 7.7.99
concordano - un
aumento retributivo sui minimi contrattuali alla 5a categoria d'inquadramento
pari a lire130.000 (67,14) lorde mensili suddiviso in 2 tranches da erogare
quanto a lire 70.000 (36,15) dall'1.7.01 e quanto a lire 60.000 (30,99)
dall'1.3.02. Gli incrementi mensili per categoria e i nuovi valori dei minimi
contrattuali sono riportati nell'allegato 1); - che il
valore punto di cui alla Dichiarazione a verbale posta in calce al punto II -
Procedura di rinnovo del Ccnl, è elevato a lire 30.300 (15,65), che costituisce
pertanto il nuovo importo da considerare per il prossimo rinnovo del Ccnl; - che ai
lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposta
una 'una tantum' di lire 420.000 lorde suddivisa in 2 tranches: con la
retribuzione di luglio 2001 quanto a lire 210.000 e con la retribuzione di
novembre 2001 quanto a lire 210.000. La 'una tantum' sarà erogata secondo le
modalità previste nell'allegato 2); - che le
parti s'incontreranno per riproporzionare, così come avvenuto in occasione
delle precedenti modifiche dei minimi tabellari, le tariffe di cottimo di cui
all'art. 8, Disciplina speciale, parte I; - che ai
lavoratori non iscritti al sindacato verrà richiesta una quota di contribuzione
a favore dei sindacati stipulanti pari a lire 40.000 (20,66) con delega in
positivo e secondo modalità che verranno successivamente definite; - che il
presente accordo avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2002. Letto,
approvato e sottoscritto. Unionmeccanica,
Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil Allegato
1. TABELLA
DEI MINIMI CONTRATTUALI (*)
(segue)
(*) Con decorrenza 17.7.79 ai lavoratori
inquadrati nella 1° categoria viene corrisposto un aumento delle retribuzioni
lorde di lire 10.000 (5,16) mensili 'pro capite' a titolo di sovraminimo
collettivo di categoria. Ai lavoratori inquadrati nell'8a e 9a
categoria viene corrisposto un elemento retributivo pari a lire 115.000 (59,39)
lorde mensili a decorrere dall'1.1.91. Allegato
2 UNA
TANTUM Ai
lavoratori in forza al 3.7.01, è corrisposto un importo forfettario di lire
420.000 lorde suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del
rapporto di lavoro nel periodo 1.1.01-30.6.01. La frazione di mese superiore a
15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. L'importo
di 'una tantum', è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi
sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o
contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre,
in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 2120 CC, la 'una tantum' è
esclusa dalla base di calcolo del TFR. Il
suddetto importo verrà erogato in 2 rate pari a: - lire
210.000 lorde con la retribuzione di luglio 2001; - lire
210.000 lorde con la retribuzione di novembre 2001. Nel caso
di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà corrisposto
all'atto della liquidazione delle competenze. Le
giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio
e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1.1.01-30.6.01, con pagamento
d'indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle
aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra. Ai
lavoratori che nel periodo 1.1.01-30.6.01 fruiscano di trattamento di CIG, di
riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre
prestazioni economiche previdenziali l'importo della 'una tantum' sarà
corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia. Roma,
25 settembre 2001 QUOTA
CONTRIBUZIONE 'UNA TANTUM' Le
aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dal 15.10.01 e
fino al 30.11.01, comunicheranno che in occasione del rinnovo del Ccnl i
sindacati stipulanti Fim, Fiom e Uilm chiedono ai lavoratori non iscritti al
sindacato una quota associativa straordinaria di lire 40.000 da trattenere sulla
retribuzione relativa a dicembre 2001. Le
aziende distribuiranno insieme alla busta paga del mese di ottobre, l'apposito
modulo che consente al lavoratore di accettare la richiesta del sindacato e che
dovrà essere riconsegnato all'azienda entro il 30 novembre. Le
aziende daranno tempestiva comunicazione alle RSU e tramite le Associazioni
imprenditoriali, alle Oo.Ss. Fim, Fiom e Uilm territoriali, del numero delle
trattenute effettuate. Le quote
trattenute verranno versate dalle aziende sul c/c bancario 45111 ABI 1005 CAB
3200 intestato a Fim, Fiom, Uilm - contratti piccole e medie aziende presso
Banca Nazionale del Lavoro, via Bissolati 2, Roma. Letto,
approvato e sottoscritto Unionmeccanica
e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil Roma,
25 settembre 2001
EURO:
CRITERI DI CONVERSIONE Le
retribuzioni, le indennità e comunque ogni importo spettante ai lavoratori a
cui si applica il Ccnl Unionmeccanica/Confapi devono essere convertiti in Euro
secondo il seguente criterio, in base alle vigenti disposizioni di legge. Gli
importi espressi in valori mensili sono convertiti in Euro con arrotondamento al
2° decimale. Le quote
di retribuzione oraria o giornaliera, saranno espresse con 5 decimali. Gli
importi derivanti dal prodotto o dalla somma delle predette quote sono
arrotondati al 2° decimale. L'ultimo
decimale deve essere arrotondato per eccesso o per difetto, a seconda che il
decimale successivo sia rispettivamente pari o superiore a 5 o inferiore a 5. Letto,
approvato e sottoscritto. Unionmeccanica e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
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