Verbale
di accordo per il rinnovo del biennio economico del Ccnl delle imprese artigiane dei
settori orafi, argentieri e affini Addì 19 ottobre 2004, le Organizzazioni Artigiane Associazione Italiana Orafi-Argentieri CONFARTIGIANATO, ASNAART/CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL, - visto l’Accordo
Interconfederale del 17 marzo 2004, il quale prevede, alla lettera A),
che per i CCNL scaduti e sospesi al 31/03/2002 o al 30/06/2002
relativamente alla parte economica venga completata la copertura
contrattuale fino al 31-12-2004, - considerato che, per
effetto dell’accordo 8 aprile 2003
le retribuzioni del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese
artigiane dei settori orafi, argentieri ed affini, scaduto in data 31/12//2000,
sono state adeguate
fino al 31 marzo 2002; tutto ciò premesso, le
parti hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai
singoli livelli e settori, a partire dal 1 ottobre 2004 e dal 1 marzo 2005. Eventuali aumenti già
corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali
saranno assorbiti fino a concorrenza dagli incrementi retributivi
previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale
tra le parti. Così come previsto dall’accordo interconfederale 17/3/2004, a partire dal 1° ottobre 2004 cessa di essere corrisposta l’indennità di vacanza contrattuale. Ad integrale copertura del
periodo dal 01/04/2002 al 30/09/2004, ai soli lavoratori in forza alla
data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un
importo forfetario una tantum pari a Euro 455,00 lordi, suddivisibile in
quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel
periodo interessato. In attuazione di quanto previsto nel
verbale di accordo sottoscritto il
30 giugno 2004 tra le Confederazioni artigiane e quelle sindacali
dei lavoratori, che si riporta in allegato e costituisce parte
integrante del presente accordo, si conviene che in occasione della
erogazione della prima rata di una tantum, prevista con la retribuzione
del mese di novembre 2004, una quota dell’importo “una tantum”
pari a Euro 5,00, verrà destinata a sostegno della previdenza
complementare di settore. L’importo
una tantum di cui sopra verrà così erogato: € 355,00
corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2004, € 5,00 andranno versati a
sostegno della previdenza complementare di settore, secondo le
modalità di raccolta definite dai relativi accordi interconfederali, € 95,00
corrisposti con la retribuzione del mese di maggio 2005. Agli apprendisti in forza
alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati a
titolo di una tantum Euro 318,50 lordi suddivisibile in quote mensili, o
frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato,
come segue: € 248,50 corrisposti con
la retribuzione relativa al mese di novembre 2004; € 5,00 andranno versati
a sostegno della previdenza complementare di settore, secondo le
modalità di raccolta definite dai relativi accordi interconfederali, € 65,00 corrisposti con la
retribuzione relativa al mese di maggio 2005. Gli importi saranno
inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare,
assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza
lavoro concordate. L’importo dell’una
tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli
istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o
contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L’Una tantum è esclusa
dalla base di calcolo del TFR. Dagli importi di una
tantum dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni
corrisposte dalle imprese a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale
nel periodo 1 aprile 2002 – 30 settembre 2004. A titolo convenzionale e
definitivo gli importi di IVC erogata da detrarre vengono quantificati
pari ad Euro 255,00 in misura uguale per tutti i livelli di
classificazione. Per gli apprendisti l’importo di IVC erogata da
detrarre viene quantificato in misura pari a Euro 178,50. La detrazione
dell’IVC, nelle misure sopra previste, verrà effettuata in occasione
della erogazione della prima tranche di una tantum.
CCNL
ORAFI ARGENTIERI ED AFFINI Incrementi salariali
Nuovi minimi in vigore dal 1
ottobre 2004
Retribuzione in vigore dal 1/10/2004
CCNL
ORAFI ARGENTIERI ED AFFINI
Nuovi minimi in vigore dal 1 marzo 2005
Retribuzione in vigore dal
01/03/2005
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